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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2024, n. 33250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33250 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG. dott. Domenico A.R. Seccia, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33250 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della semilibertà nei confronti di IZ EN, il quale, condannato, tra l'altro, per il delitto di omicidio volontario, sta espiando una pena detentiva il cui termine è previsto per il 25 ottobre 2026. Premesso che EN è stato ammesso alla semilibertà con provvedimento del 16 ottobre 2023, che, prima della sua revoca, non ha avuto concreta esecuzione per mancata redazione del programma trattamentale, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, ai fini dell'adozione della decisione qui impugnata, dalla condotta da lui serbata, in costanza di ammissione al lavoro esterno, nel settembre del 2023, che gli è valsa l'irrogazione di sei distinte sanzioni disciplinari e che, pur precedente all'ammissione alla semilibertà, è stata comunicata al Tribunale di sorveglianza solo il 24 ottobre 2023. 2. IZ EN propone, con l'assistenza dell'avv. Domenico M.M. Chindamo, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza revocato il provvedimento di ammissione alla semilibertà in assenza delle condizioni previste e, per di più, sulla scorta di elementi di fatto non fedelmente rappresentati. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 2. Preliminarmente, occorre chiarire che il Tribunale di sorveglianza, nell'occasione, ha agito in dichiarata adesione al canone ermeneutico secondo cui «Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo» (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056 - 01; Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, Cannmisa, Rv. 259604 - 01). Nel caso di specie, dunque, non si è cospetto di una revoca conseguente alla violazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa alla detenzione 2 ovvero al compimento, nel corso della sua esecuzione, di azioni incompatibili con la sua prosecuzione, ma, piuttosto, alla rivisitazione del complesso degli elementi da vagliare in vista della delibazione dell'istanza del condannato, arricchito da informazioni che, originariamente non disponibili, sono astrattamente in grado di influire sulla decisione. 3. Il Tribunale di sorveglianza ha, in particolare, tenuto conto dell'irregolare comportamento tenuto, tra il 18 ed il 29 settembre 2023, da EN, il quale, autorizzato al lavoro esterno presso la Cooperativa Lira, risulta essere più volte rientrato in ritardo e, per di più, servendosi, in difetto di autorizzazione, di un taxi, che ha pagato servendosi di una carta di credito che egli non era autorizzato a detenere. A EN è, altresì, ascritto di avere, in una occasione, rifiutato di sottoporsi al controllo, al rientro in istituto, della borsa, operazione che, a suo dire, avrebbe potuto essere effettuata solo da un graduato. Al riguardo, il ricorrente ha, tuttavia, ritualmente versato in atti l'esito di indagini difensive, costituito dalle dichiarazioni — acquisite in epoca anteriore all'udienza nella quale è stata disposta la revoca della semilibertà — rese da CE SI AT, presidente della Cooperativa Lira, presso cui egli svolge attività lavorativa, che ha offerto una diversa, e meno allarmante, spiegazione dei ritardi che gli sono stati contestati in sede disciplinare. La AT ha, invero, rappresentato di avere, in più occasioni, assunto l'onere economico derivante dall'uso del taxi da parte del dipendente, sovente reso necessario da esigenze di carattere lavorativo o dal malfunzionamento del sistema di trasporto pubblico, ed ha aggiunto che la comunicazione della precedente responsabile della Cooperativa (che si è detta ignara di eventuali richieste di protrazione dell'orario di lavoro di EN, così come dell'utilizzo del taxi e della provenienza delle risorse all'uopo destinate), pure valorizzata dal Tribunale di sorveglianza in funzione della revoca della semilibertà, è, a suo modo di vedere, priva di attendibilità. 4. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, essere stato adottato sulla base di presupposti fattuali il cui accertamento è stato compiuto senza tenere conto di documentazione al tempo già disponibile e suscettibile di incidere, almeno in potenza, sul contenuto della decisione. Esso appare, pertanto, affetto da un vizio motivazionale di severità tale da imporne l'annullamento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano 3 per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, consideri, nondimeno, tutte le evidenze disponibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 05/04/2024.
lette le conclusioni del PG. dott. Domenico A.R. Seccia, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33250 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della semilibertà nei confronti di IZ EN, il quale, condannato, tra l'altro, per il delitto di omicidio volontario, sta espiando una pena detentiva il cui termine è previsto per il 25 ottobre 2026. Premesso che EN è stato ammesso alla semilibertà con provvedimento del 16 ottobre 2023, che, prima della sua revoca, non ha avuto concreta esecuzione per mancata redazione del programma trattamentale, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, ai fini dell'adozione della decisione qui impugnata, dalla condotta da lui serbata, in costanza di ammissione al lavoro esterno, nel settembre del 2023, che gli è valsa l'irrogazione di sei distinte sanzioni disciplinari e che, pur precedente all'ammissione alla semilibertà, è stata comunicata al Tribunale di sorveglianza solo il 24 ottobre 2023. 2. IZ EN propone, con l'assistenza dell'avv. Domenico M.M. Chindamo, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza revocato il provvedimento di ammissione alla semilibertà in assenza delle condizioni previste e, per di più, sulla scorta di elementi di fatto non fedelmente rappresentati. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 2. Preliminarmente, occorre chiarire che il Tribunale di sorveglianza, nell'occasione, ha agito in dichiarata adesione al canone ermeneutico secondo cui «Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo» (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056 - 01; Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, Cannmisa, Rv. 259604 - 01). Nel caso di specie, dunque, non si è cospetto di una revoca conseguente alla violazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa alla detenzione 2 ovvero al compimento, nel corso della sua esecuzione, di azioni incompatibili con la sua prosecuzione, ma, piuttosto, alla rivisitazione del complesso degli elementi da vagliare in vista della delibazione dell'istanza del condannato, arricchito da informazioni che, originariamente non disponibili, sono astrattamente in grado di influire sulla decisione. 3. Il Tribunale di sorveglianza ha, in particolare, tenuto conto dell'irregolare comportamento tenuto, tra il 18 ed il 29 settembre 2023, da EN, il quale, autorizzato al lavoro esterno presso la Cooperativa Lira, risulta essere più volte rientrato in ritardo e, per di più, servendosi, in difetto di autorizzazione, di un taxi, che ha pagato servendosi di una carta di credito che egli non era autorizzato a detenere. A EN è, altresì, ascritto di avere, in una occasione, rifiutato di sottoporsi al controllo, al rientro in istituto, della borsa, operazione che, a suo dire, avrebbe potuto essere effettuata solo da un graduato. Al riguardo, il ricorrente ha, tuttavia, ritualmente versato in atti l'esito di indagini difensive, costituito dalle dichiarazioni — acquisite in epoca anteriore all'udienza nella quale è stata disposta la revoca della semilibertà — rese da CE SI AT, presidente della Cooperativa Lira, presso cui egli svolge attività lavorativa, che ha offerto una diversa, e meno allarmante, spiegazione dei ritardi che gli sono stati contestati in sede disciplinare. La AT ha, invero, rappresentato di avere, in più occasioni, assunto l'onere economico derivante dall'uso del taxi da parte del dipendente, sovente reso necessario da esigenze di carattere lavorativo o dal malfunzionamento del sistema di trasporto pubblico, ed ha aggiunto che la comunicazione della precedente responsabile della Cooperativa (che si è detta ignara di eventuali richieste di protrazione dell'orario di lavoro di EN, così come dell'utilizzo del taxi e della provenienza delle risorse all'uopo destinate), pure valorizzata dal Tribunale di sorveglianza in funzione della revoca della semilibertà, è, a suo modo di vedere, priva di attendibilità. 4. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, essere stato adottato sulla base di presupposti fattuali il cui accertamento è stato compiuto senza tenere conto di documentazione al tempo già disponibile e suscettibile di incidere, almeno in potenza, sul contenuto della decisione. Esso appare, pertanto, affetto da un vizio motivazionale di severità tale da imporne l'annullamento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano 3 per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, consideri, nondimeno, tutte le evidenze disponibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 05/04/2024.