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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 303/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MALFETTA KATIUSCIA e dall'avv. DE CIAMPIS MARCO elettivamente domiciliata in Perugia Piazza Piccinino 10 presso lo studio dei difensori appellante e
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
, assistito e difeso dall'Avv. CRUCIANI CRISTINA Controparte_2
elettivamente domiciliato in Todi Voc Bodoglie 150/A presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza n.
875/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto, nella persona del Giudice Dott.ssa Martina
Marini, depositata il 15/11/2023 e, per l'effetto, nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del sig. , in qualità di titolare CP_1 del , con sede in Todi, via Tiberina n. 38-40-42-44 per le motivazioni di cui alla CP_2 parte narrativa, in ordine alla produzione del sinistro occorso alla sig.ra Parte_2
in data 2.10.2020, condannandolo al risarcimento di tutti i danni conseguenti
[...] alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 33.411,61 - comprensivi del danno biologico permanente e temporaneo nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria si spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, senza voler invertire i principi che regolano l'onere della prova, si chiede ammettersi i mezzi istruttori già richiesti e non ammessi nel giudizio di primo grado, ovvero: - prova per testi del SI. collega della ricorrente, sui Testimone_1 seguenti capitoli:
1. Vero che il giorno del sinistro la rampa di accesso al bar Ip si presentava bagnato e viscido?
2. Vero che il giorno del sinistro nella rampa ove è caduta l'attrice non vi erano posizionati tappeti antiscivolo come quelli che si mostrano in foto?
- Interrogatorio formale del SI. sul seguente capitolo di prova: CP_1
1. vero che a seguito del sinistro della SI.ra Lei provvedeva a mettere nella Parte_2 rampa di discesa ove era caduta la SI.ra dei tappeti antiscivolo, come da fotografie che
Le si mostrano?
- Consulenza medico-legale volta alla quantificazione dei postumi temporanei e permanenti e alla quantificazione dei danni subiti dalla SI.ra nel sinistro de Parte_1 quo.
Per : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, respinta ogni contraria istanza, accertati i fatti di cui in premessa - in via preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.lo 342 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 875/2023 Parte_1 emessa e pubblicata in data 15/11/2023 dal Tribunale di Spoleto, nella persona del
Giudice Dott.ssa Martina Marini;
- in via principale nel merito : rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, l'appello proposto dalla SI.ra , avverso la sentenza n. 875/2023 in quanto Parte_1
pag. 2/8 destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute;
- in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità della resistente nella causazione del sinistro, ridurre l'importo del risarcimento richiesto sia in considerazione della sua eccessiva quantificazione sia in considerazione del concorso della resistente nella determinazione dell'evento;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla ricorrente, dichiarare la società
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Corso Como Controparte_3
17 – Milano – P.IV : tenuta a garantire e manlevare la resistente P.IVA_1 [...]
, in persona del titolare SI. , contro gli effetti Controparte_2 CP_1 dell'eventuale accoglimento delle domande dell'odierna appellante e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore della SI.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.
Per Controparte_3
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
Nel merito, respingere integralmente l'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
avverso la sentenza a verbale n. 875/2023 del 15.11.2023 del Tribunale di
[...]
Spoleto nella persona del G.I. Dott.ssa Martina Marini in quanto privo di qualsiasi reale e giuridico fondamento.”
Con vittoria di spese di lite del presente grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Spoleto è stata rigettata la domanda, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da , per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza di una caduta dalla rampa di accesso all'esercizio commerciale gestito da . Il Tribunale ha ritenuto CP_1 non provata la pericolosità della cosa che aveva asseritamente causato l'evento dannoso sulla base delle prospettazioni stesse della parte attrice, della documentazione fotografica in atti e della formulazione valutativa e generica dei capitoli di prova non ammessi. pag. 3/8 Con atto di citazione in appello notificato il 14.5.2024 ha Parte_1 impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
Con unico motivo di appello ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze documentali e l'arbitraria non ammissione delle richieste istruttorie, con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.. Ha dedotto infatti che, non contestato il verificarsi del fatto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure era palese l'usura della pavimentazione della rampa, nonché l'assenza di tappeto antiscivolo (posizionato dal solo qualche tempo dopo l'incidente), circostanze CP_1 che potevano essere provate dalla parte attrice tramite interrogatorio formale e prova testi che non erano stati ammessi.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 per genericità delle censure mosse e delle istanze istruttorie reiterate, anche considerato che il signor non era un teste oculare e nulla avrebbe potuto fornire Testimone_1 di utile alla ricostruzione della vicenda. Ha ribadito che il fatto si era verificato in pieno giorno, in assenza di nebbia, alle ore 11 circa, per cui non era possibile ipotizzare che sulla rampa ci potessero essere residui di umidità causati dalla nebbia notturna;
la pavimentazione della rampa era costituita da materiale antiscivolo in perfetta rispondenza alla normativa, non doveva essere segnalata, essendo perfettamente visibile, non pericolosa, in lieve pendenza, priva di gradini e dotata di corrimano;
la verità era invece che la SI.ra mentre percorreva la rampa incriminata, stava Parte_1 leggendo dei fogli che aveva appena fotocopiato e non aveva posto attenzione a dove metteva i piedi. Inoltre la stessa, che indossava stivali con suole di cuoio e tacco alto, aveva già percorso la rampa nel tragitto di entrata nel negozio e conosceva lo stato dei luoghi. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'appello, non Controparte_3 sussistendo alcun vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, che ha chiaramente spiegato sia le ragioni della mancata ammissione delle prove che quelle per cui gli elementi documentali non fossero sufficienti a provare il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento lesivo.
pag. 4/8 Mutato il consigliere istruttore, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché
l'appellante ha esposto, in maniera sufficientemente chiara e rispettosa del dettato normativo, i passaggi motivazionali impugnati, le violazioni di legge denunciate e le censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.
Sempre in via preliminare, corretta è stata la decisione di non dare ingresso alle prove orali – e conseguentemente neppure alla ctu medico legale – dal momento che l'unico capitolo per interrogatorio formale da sottoporre a “vero che a seguito CP_1 del sinistro della SI.ra Lei provvedeva a mettere nella rampa di discesa ove Parte_1 era caduta la signora dei tappeti antiscivolo, come da fotografie che Le si mostrano?” è irrilevante, poiché nulla dice circa lo stato della rampa il giorno del sinistro e quindi circa l'obbligo di dotarla di tappetini antiscivolo;
per quanto riguarda la prova per testi, la stessa parte attrice al punto 6 dell'atto introduttivo ha dedotto che il collega Tes_1 era stato da lei notiziato dell'accaduto ed aveva cercato di raccogliere
[...] informazioni per ricostruirne le modalità, sicché il predetto non era certamente un testimone oculare. I due capitoli di prova articolati dall'appellante (“1) vero che il giorno del sinistro la rampa di accesso al bar IP si presentava bagnato e viscido?
2) vero che il giorno del sinistro nella rampa ove è caduta l'attrice non vi erano posizionati tappeti antiscivolo come quelli che si mostrano in foto?”) risultano non decisivi, sia perché generici ed implicanti valutazioni, sia perché il teste, non essendo stato presente al momento dei fatti, avrebbe potuto riferire solo de relato actoris e comunque non avrebbe potuto constatare la scivolosità della rampa al momento della caduta.
Ciò premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'invocato articolo 2051 del codice civile configura una ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa del custode, ma in ogni caso non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. pag. 5/8 La cosa, in particolare, deve costituire la causa - e non mera occasione - dell'incidente; il danno deve essere cagionato “dalla” cosa, non “con” la cosa;
in altre parole, occorre dimostrare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa, essendo necessario che in tale sequenza questa costituisca momento in concreto dotato di qualificata capacità eziologica rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata (cfr. Cass. 13.02.2019, ordinanze nn. 4160 e 4161).
Laddove il danno venga cagionato da un oggetto inerte o normalmente innocuo è necessario in particolare che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo o di insidiosità insorte nella cosa (cfr. Cass Sez. 3, Sentenza n. 2331 del
16/02/2001).
Applicando i su esposti principi alla fattispecie presente, si osserva che l'attrice ha allegato di essere caduta, il 2.10.2020 verso le ore 10,30, scivolando dalla rampa, in uscita dal bar, resa estremamente scivolosa e viscida dalla nebbia notturna.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei sopra indicati principi di diritto, avendo ritenuto che la cosa in custodia, in sé, non costituisse un'insidia ed anzi apparisse ben visibile, in ordinarie condizioni di manutenzione e dotata di corrimano alla sua destra.
Dalle foto prodotte dalla difesa degli appellati non pare infatti doversi riscontrare alcuna pericolosità intrinseca della cosa. La rampa era di ampie dimensioni, ben visibile, in leggera pendenza, in materiale non liscio ma con rilievi quadrettati. Oltretutto la signora che non è contestato fosse cliente abituale dell'esercizio commerciale, quel Parte_1 giorno aveva già percorso la rampa in entrata e quindi ben ne aveva potuto constatare le condizioni.
In merito poi al fattore di insidiosità insorto, asseritamente, per effetto della nebbia notturna, oltre a rilevare che pare estremamente improbabile che la rampa fosse umida a causa della nebbia calata durante la notte posto che era mattino inoltrato, la signora non è riuscita a fornire la prova di tale assunto, avendo richiesto una prova Parte_1 generica e valutativa, tramite un teste che dichiaratamente non era stato presente al momento della caduta e dunque non poteva neppure aver constatato, nell'immediato,
l'aspetto della rampa. pag. 6/8 Le foto che ritraggono la rampa con dei tappetini antiscivolo, prodotte con la seconda memoria istruttoria da parte attrice e successive all'evento, risultano irrilevanti perché è ben possibile che tali tappetini siano stati posizionati dal titolare per ulteriore cautela in particolari situazioni di scivolosità della rampa (es. giornate piovose); nulla dicono circa una violazione dell'art 2051 c.c. nell'occasione in cui è caduta la parte appellante.
Peraltro, la stessa non ha specificamente contestato il fatto che quel giorno indossava degli stivali con tacco alto e che ai soccorritori aveva dichiarato che li avrebbe gettati, perché l'avevano già fatta cadere altre volte (cfr. memoria 183 sesto comma n.1 c.p.c. parte attrice, ove è stato contestato soltanto che la signora fosse distratta perché impegnata a leggere dei fogli che aveva appena fotocopiato, ma non le altre circostanze esposte dal in comparsa di costituzione). CP_1
È evidente, quindi, che nel caso in esame il danno non è stato cagionato dalla cosa in custodia, bensì dalla condotta colposa del danneggiato, dovendo la cosa in custodia regredire a mera occasione o teatro dell'evento di danno;
la condotta del danneggiato ha interrotto, quindi, il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Le spese, comprese quelle sostenute dal terzo chiamato (“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. Sez. 3, 07/03/2024, n. 6144), seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo, in conformità alla nota spese per e d'ufficio CP_1
Cont per applicando per quest'ultima parametri minimi in considerazione della ridotta complessità delle difese dell'assicurazione e del mancato deposito di memorie conclusionali di replica.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore di delle spese del CP_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre 15 % per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna altresì la parte appellante al rimborso, in favore di Controparte_3 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 3.473,00, oltre 15
% per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 303/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MALFETTA KATIUSCIA e dall'avv. DE CIAMPIS MARCO elettivamente domiciliata in Perugia Piazza Piccinino 10 presso lo studio dei difensori appellante e
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
, assistito e difeso dall'Avv. CRUCIANI CRISTINA Controparte_2
elettivamente domiciliato in Todi Voc Bodoglie 150/A presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza n.
875/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto, nella persona del Giudice Dott.ssa Martina
Marini, depositata il 15/11/2023 e, per l'effetto, nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del sig. , in qualità di titolare CP_1 del , con sede in Todi, via Tiberina n. 38-40-42-44 per le motivazioni di cui alla CP_2 parte narrativa, in ordine alla produzione del sinistro occorso alla sig.ra Parte_2
in data 2.10.2020, condannandolo al risarcimento di tutti i danni conseguenti
[...] alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 33.411,61 - comprensivi del danno biologico permanente e temporaneo nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria si spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, senza voler invertire i principi che regolano l'onere della prova, si chiede ammettersi i mezzi istruttori già richiesti e non ammessi nel giudizio di primo grado, ovvero: - prova per testi del SI. collega della ricorrente, sui Testimone_1 seguenti capitoli:
1. Vero che il giorno del sinistro la rampa di accesso al bar Ip si presentava bagnato e viscido?
2. Vero che il giorno del sinistro nella rampa ove è caduta l'attrice non vi erano posizionati tappeti antiscivolo come quelli che si mostrano in foto?
- Interrogatorio formale del SI. sul seguente capitolo di prova: CP_1
1. vero che a seguito del sinistro della SI.ra Lei provvedeva a mettere nella Parte_2 rampa di discesa ove era caduta la SI.ra dei tappeti antiscivolo, come da fotografie che
Le si mostrano?
- Consulenza medico-legale volta alla quantificazione dei postumi temporanei e permanenti e alla quantificazione dei danni subiti dalla SI.ra nel sinistro de Parte_1 quo.
Per : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, respinta ogni contraria istanza, accertati i fatti di cui in premessa - in via preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.lo 342 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 875/2023 Parte_1 emessa e pubblicata in data 15/11/2023 dal Tribunale di Spoleto, nella persona del
Giudice Dott.ssa Martina Marini;
- in via principale nel merito : rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, l'appello proposto dalla SI.ra , avverso la sentenza n. 875/2023 in quanto Parte_1
pag. 2/8 destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute;
- in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità della resistente nella causazione del sinistro, ridurre l'importo del risarcimento richiesto sia in considerazione della sua eccessiva quantificazione sia in considerazione del concorso della resistente nella determinazione dell'evento;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla ricorrente, dichiarare la società
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Corso Como Controparte_3
17 – Milano – P.IV : tenuta a garantire e manlevare la resistente P.IVA_1 [...]
, in persona del titolare SI. , contro gli effetti Controparte_2 CP_1 dell'eventuale accoglimento delle domande dell'odierna appellante e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore della SI.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.
Per Controparte_3
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
Nel merito, respingere integralmente l'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
avverso la sentenza a verbale n. 875/2023 del 15.11.2023 del Tribunale di
[...]
Spoleto nella persona del G.I. Dott.ssa Martina Marini in quanto privo di qualsiasi reale e giuridico fondamento.”
Con vittoria di spese di lite del presente grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Spoleto è stata rigettata la domanda, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da , per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza di una caduta dalla rampa di accesso all'esercizio commerciale gestito da . Il Tribunale ha ritenuto CP_1 non provata la pericolosità della cosa che aveva asseritamente causato l'evento dannoso sulla base delle prospettazioni stesse della parte attrice, della documentazione fotografica in atti e della formulazione valutativa e generica dei capitoli di prova non ammessi. pag. 3/8 Con atto di citazione in appello notificato il 14.5.2024 ha Parte_1 impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
Con unico motivo di appello ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze documentali e l'arbitraria non ammissione delle richieste istruttorie, con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.. Ha dedotto infatti che, non contestato il verificarsi del fatto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure era palese l'usura della pavimentazione della rampa, nonché l'assenza di tappeto antiscivolo (posizionato dal solo qualche tempo dopo l'incidente), circostanze CP_1 che potevano essere provate dalla parte attrice tramite interrogatorio formale e prova testi che non erano stati ammessi.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 per genericità delle censure mosse e delle istanze istruttorie reiterate, anche considerato che il signor non era un teste oculare e nulla avrebbe potuto fornire Testimone_1 di utile alla ricostruzione della vicenda. Ha ribadito che il fatto si era verificato in pieno giorno, in assenza di nebbia, alle ore 11 circa, per cui non era possibile ipotizzare che sulla rampa ci potessero essere residui di umidità causati dalla nebbia notturna;
la pavimentazione della rampa era costituita da materiale antiscivolo in perfetta rispondenza alla normativa, non doveva essere segnalata, essendo perfettamente visibile, non pericolosa, in lieve pendenza, priva di gradini e dotata di corrimano;
la verità era invece che la SI.ra mentre percorreva la rampa incriminata, stava Parte_1 leggendo dei fogli che aveva appena fotocopiato e non aveva posto attenzione a dove metteva i piedi. Inoltre la stessa, che indossava stivali con suole di cuoio e tacco alto, aveva già percorso la rampa nel tragitto di entrata nel negozio e conosceva lo stato dei luoghi. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'appello, non Controparte_3 sussistendo alcun vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, che ha chiaramente spiegato sia le ragioni della mancata ammissione delle prove che quelle per cui gli elementi documentali non fossero sufficienti a provare il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento lesivo.
pag. 4/8 Mutato il consigliere istruttore, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché
l'appellante ha esposto, in maniera sufficientemente chiara e rispettosa del dettato normativo, i passaggi motivazionali impugnati, le violazioni di legge denunciate e le censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.
Sempre in via preliminare, corretta è stata la decisione di non dare ingresso alle prove orali – e conseguentemente neppure alla ctu medico legale – dal momento che l'unico capitolo per interrogatorio formale da sottoporre a “vero che a seguito CP_1 del sinistro della SI.ra Lei provvedeva a mettere nella rampa di discesa ove Parte_1 era caduta la signora dei tappeti antiscivolo, come da fotografie che Le si mostrano?” è irrilevante, poiché nulla dice circa lo stato della rampa il giorno del sinistro e quindi circa l'obbligo di dotarla di tappetini antiscivolo;
per quanto riguarda la prova per testi, la stessa parte attrice al punto 6 dell'atto introduttivo ha dedotto che il collega Tes_1 era stato da lei notiziato dell'accaduto ed aveva cercato di raccogliere
[...] informazioni per ricostruirne le modalità, sicché il predetto non era certamente un testimone oculare. I due capitoli di prova articolati dall'appellante (“1) vero che il giorno del sinistro la rampa di accesso al bar IP si presentava bagnato e viscido?
2) vero che il giorno del sinistro nella rampa ove è caduta l'attrice non vi erano posizionati tappeti antiscivolo come quelli che si mostrano in foto?”) risultano non decisivi, sia perché generici ed implicanti valutazioni, sia perché il teste, non essendo stato presente al momento dei fatti, avrebbe potuto riferire solo de relato actoris e comunque non avrebbe potuto constatare la scivolosità della rampa al momento della caduta.
Ciò premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'invocato articolo 2051 del codice civile configura una ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa del custode, ma in ogni caso non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. pag. 5/8 La cosa, in particolare, deve costituire la causa - e non mera occasione - dell'incidente; il danno deve essere cagionato “dalla” cosa, non “con” la cosa;
in altre parole, occorre dimostrare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa, essendo necessario che in tale sequenza questa costituisca momento in concreto dotato di qualificata capacità eziologica rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata (cfr. Cass. 13.02.2019, ordinanze nn. 4160 e 4161).
Laddove il danno venga cagionato da un oggetto inerte o normalmente innocuo è necessario in particolare che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo o di insidiosità insorte nella cosa (cfr. Cass Sez. 3, Sentenza n. 2331 del
16/02/2001).
Applicando i su esposti principi alla fattispecie presente, si osserva che l'attrice ha allegato di essere caduta, il 2.10.2020 verso le ore 10,30, scivolando dalla rampa, in uscita dal bar, resa estremamente scivolosa e viscida dalla nebbia notturna.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei sopra indicati principi di diritto, avendo ritenuto che la cosa in custodia, in sé, non costituisse un'insidia ed anzi apparisse ben visibile, in ordinarie condizioni di manutenzione e dotata di corrimano alla sua destra.
Dalle foto prodotte dalla difesa degli appellati non pare infatti doversi riscontrare alcuna pericolosità intrinseca della cosa. La rampa era di ampie dimensioni, ben visibile, in leggera pendenza, in materiale non liscio ma con rilievi quadrettati. Oltretutto la signora che non è contestato fosse cliente abituale dell'esercizio commerciale, quel Parte_1 giorno aveva già percorso la rampa in entrata e quindi ben ne aveva potuto constatare le condizioni.
In merito poi al fattore di insidiosità insorto, asseritamente, per effetto della nebbia notturna, oltre a rilevare che pare estremamente improbabile che la rampa fosse umida a causa della nebbia calata durante la notte posto che era mattino inoltrato, la signora non è riuscita a fornire la prova di tale assunto, avendo richiesto una prova Parte_1 generica e valutativa, tramite un teste che dichiaratamente non era stato presente al momento della caduta e dunque non poteva neppure aver constatato, nell'immediato,
l'aspetto della rampa. pag. 6/8 Le foto che ritraggono la rampa con dei tappetini antiscivolo, prodotte con la seconda memoria istruttoria da parte attrice e successive all'evento, risultano irrilevanti perché è ben possibile che tali tappetini siano stati posizionati dal titolare per ulteriore cautela in particolari situazioni di scivolosità della rampa (es. giornate piovose); nulla dicono circa una violazione dell'art 2051 c.c. nell'occasione in cui è caduta la parte appellante.
Peraltro, la stessa non ha specificamente contestato il fatto che quel giorno indossava degli stivali con tacco alto e che ai soccorritori aveva dichiarato che li avrebbe gettati, perché l'avevano già fatta cadere altre volte (cfr. memoria 183 sesto comma n.1 c.p.c. parte attrice, ove è stato contestato soltanto che la signora fosse distratta perché impegnata a leggere dei fogli che aveva appena fotocopiato, ma non le altre circostanze esposte dal in comparsa di costituzione). CP_1
È evidente, quindi, che nel caso in esame il danno non è stato cagionato dalla cosa in custodia, bensì dalla condotta colposa del danneggiato, dovendo la cosa in custodia regredire a mera occasione o teatro dell'evento di danno;
la condotta del danneggiato ha interrotto, quindi, il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Le spese, comprese quelle sostenute dal terzo chiamato (“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. Sez. 3, 07/03/2024, n. 6144), seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo, in conformità alla nota spese per e d'ufficio CP_1
Cont per applicando per quest'ultima parametri minimi in considerazione della ridotta complessità delle difese dell'assicurazione e del mancato deposito di memorie conclusionali di replica.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore di delle spese del CP_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre 15 % per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna altresì la parte appellante al rimborso, in favore di Controparte_3 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 3.473,00, oltre 15
% per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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