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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha messo la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2024, al numero 1268, promossa con ricorso depositato in data 9.4.2024
da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ambrogio Moriconi, Parte_1
Daniela Incelli e Marta Soster, per delega in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Mola Vecchia n.2/A
ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante
resistente
Oggetto del giudizio: impugnativa di licenziamento e pagamento di spettanze lavorative
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.2.2020, ha convenuto Parte_1 in giudizio, davanti al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la , deducendo che: 1) aveva Controparte_1 prestato attività di lavoro subordinato presso la convenuta dal 17.4.2023 al
30.9.2023; 2) nello specifico, fino al 30.4.2023 aveva lavorato sulla base di un contratto di collaborazione occasionale (cfr. all.1: contratto di collaborazione), poi senza regolarizzazione, dal 1°.
5.2023 sino al 28.6.2023 (cfr. all.2: chat whatsapp), e infine in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time (35 ore settimanali), con inquadramento nel livello 1° del CCNL
Acconciatura ed estetica e con mansioni di responsabile tecnico di centro estetico;
(cfr. all.3: contratto di lavoro a tempo indeterminato); 3) le era stato assegnato il ruolo di responsabile tecnico in virtù dell'abilitazione professionale conseguita, considerato che la presenza di un addetto avente tale requisito professionale è indispensabile per la gestione di un centro estetico;
(cfr all.4: visura con la figura di responsabile tecnico della ricorrente;
cfr all.5: regolamentazione responsabile tecnico); 4) per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 17.4.2023 al 30.9.2023) aveva svolto le seguenti mansioni: attività di responsabile tecnico, gestione della segreteria, gestione dei clienti, dell'agenda e degli appuntamenti, emissione delle ricevute fiscali e della ricezione dei pagamenti da parte dei clienti (per tali attività di cassa e maneggio denaro non aveva ricevuto il pagamento della indennità prevista dal CCNL di categria, pari al 10%: cfr all.6: agenda); 5) aveva svolto altresì ulteriori mansioni: attività riguardanti la cura del viso, la cura del corpo e l'esecuzione di massaggi, asportazione della peluria adoperando diverse tecniche, manicure e pedicure, makeup, essendo l'unica addetta alle mansioni di estetista con gestione di almeno 8/10 persone al giorno;
6) come direttore tecnico, aveva dovuto garantire la qualità e la sicurezza dei servizi offerti, coordinare il personale tecnico e di supporto, definire i protocolli di trattamento, selezionare le attrezzature e i prodotti, rispettando le normative vigenti;
7) per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 17.4.2023 al 30.9.2023) aveva osservato il seguente orario lavorativo, impartito dal datore di lavoro: dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 18.00, con un'ora di pausa per la consumazione del pasto;
8) nel periodo corrente dal 29.6.2023 al 30.9.2023 aveva svolto orario di lavoro full time (40 ore settimanali) ed aveva ricevuto la retribuzione commisurata ad un orario di lavoro part time (35 ore settimanali); 9) tutte le direttive sulle attività da svolgere venivano impartite dal datore di lavoro , alla quale Controparte_1 dovevano essere rivolte le richieste di ferie e permessi e alla quale andava comunicata l'assenza per malattia;
10) il rapporto di lavoro si era risolto in data
30.9.2023 a seguito di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova comminatole mediante messaggio WhatsApp;
(cfr. all.9: chat licenziamento, cfr. all.10: unilav licenziamento); 11) il rapporto di lavoro subordinato tra le parti si era però instaurato in data 17.4.2023, per cui la motivazione addotta era palesemente infondata;
12) aveva percepito la somma di €.319,20 a maggio 2023 e, poi, dal 29.6.2023 al 30.9.2023 le retribuzioni di cui ai prospetti paga (cfr. all.11: ricevute pagamento, cfr. all.12: prospetti paga); 13) per tutto il periodo lavorativo non aveva ricevuto il pagamento della indennità di cassa e di maneggio denaro, come previsto dal CCNL di categoria;
14) la resistente aveva continuato ad utilizzare impropriamente il suo diploma di abilitazione professionale anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e sino al 15.10.2023 (cfr all.13: Visura CCIA); 15) con PEC del 13.10.2023, notificata alla società, aveva impugnato il licenziamento comunicato mediante messaggio whatsapp in data 30.9.2023 e si era dichiarata disponibile alla ripresa del servizio (cfr. all.14: Impugnativa Pec del 13/10/2023); 16) la retribuzione globale di fatto percepita all'atto del licenziamento era pari ad €.1.928,21 (cfr. prospetti paga).
Sulla base delle richiamate premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “• In via principale accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
•
In via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento con condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di una e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 17/04/2023 al 30/09/2023 con inquadramento nel livello 1° del CCNL Acconciatori – Estetisti con conseguente diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 5.993,81
(di cui euro 333,14 per differenze su TFR e di cui euro 901,12 per indennità di cassa e maneggio denaro) e per l'effetto condanni la resistente alla regolarizzazione della posizione lavorativa della ricorrente ai fini previdenziali ed assicurativi o di altra somma che risulterà di giustizia anche secondo equità, a titolo di differenze retributive dovute per la quantità e la qualità dell'attività effettivamente prestata;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di cassa e maneggio denaro in virtù delle mansioni effettivamente svolte con conseguente diritto della ricorrente al pagamento della somma di euro 901,12 per indennità di cassa e maneggio denaro oltre regolarizzazione della posizione lavorativa della ricorrente ai fini previdenziali ed assicurativi;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ragguagliata a n. 10 giorni di calendario e, pertanto, ad euro 684,57 (1.779,89/26*10= 684,57) oltre regolarizzazione della posizione lavorativa della ricorrente ai fini previdenziali ed assicurativi;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito per l'utilizzo improprio del diploma di abilitazione professionale dalla ricorrente anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e sino al 15/10/2023 da quantificarsi in via equitativa da parte del giudicante;
• Con vittoria di onorari e spese del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente notificato il ricorso, la convenuta non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace.
In corso di causa, sono stati quindi escussi i testi ammessi. All'udienza del
9.1.20235, la causa è stata discussa dal procuratorie di parte ricorrente e quindi
è stata decisa dal Giudice adito, con lettura in aula della sentenza resa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, nei soli limiti e per i motivi appresso specificati.
Va osservato che - in base documentazione prodotta in atti e alle risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata - il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società costituita va ricostruito nei termini che seguono.
a) L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
La ricorrente ha dedotto che aveva prestato attività di lavoro subordinato presso la convenuta dal 17.4.2023 al 30.9.2023.
Dalla documentazione in atti emerge, in particolare, che dal 17.4.2023 e fino al 30.4.2023 la ricorrente ha lavorato sulla base di un contratto di collaborazione occasionale (cfr. all.1: contratto di collaborazione), mentre dal 29.6.2023 al
30.9.2023 ha lavorato in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time (35 ore settimanali) del 28.6.2023, con inquadramento nel livello 1° del CCNL Acconciatura ed estetica e con mansioni di responsabile tecnico di centro estetico (cfr. all.3: contratto di lavoro a tempo indeterminato). Per il periodo dal 1°.
5.2023 sino al 28.6.2023, nel quale il rapporto non risulta essere stato regolarizzato, lo svolgimento di attività lavorativa emerge dalla chat whatsapp intercorsa con il datore di lavoro (cfr. all.2:).
Lo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente nel centro estetico della convenuta, anche nel periodo non regolarizzato, emerge anche dalla deposizione della teste “conosco la ricorrente, ho fatto dei trattamenti Testimone_1 presso il Centro Holistic Center nel periodo da aprile a settembre 2023, anche perché è accanto al parrucchiere dove mi reco. Credo di essermi recata nel centro per i trattamenti per 7 o 8 volte, ma ci andavo anche per prendere un caffè o per portare il pranzo perché lavoro presso il centro odontoiatrico che è situato di fronte. Nel centro
c'era sempre la ricorrente ed in un paio di occasioni credo di aver incontrato anche la proprietaria di nome . Nel centro i trattamenti venivano effettuati solo dalla CP_1 ricorrente”. Conformemente ha poi così riferito il teste : “sono Testimone_2 stato dipendente della società convenuta da aprile a settembre del 2022. Ho iniziato a lavorare nello stesso periodo in cui ha iniziato la ricorrente … La ricorrente mi disse che era stata licenziata con un messaggio, senza nessuna motivazione”.
L'istruttoria espletata ha anche evidenziato che ricorrente era inserita nell'organizzazione aziendale, eseguiva la prestazione nel centro estetico della convenuta utilizzando macchinari e strumenti non suoi, ma presenti in struttura, era soggetta al potere direttivo della titolare , che le impartiva Controparte_1 le direttive lavorative, e rispettava l'orario di lavoro dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 18.00.
Le richiamate caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente risultano essere stati presenti sia nel periodo in cui il rapporto di lavoro tra le parti risulta essere stato formalizzato sulla base di un contratto di lavoro subordinato (dal 29.6.2023 al 30.9.2023, come si è già osservato), sia nel precedente periodo che risulta “coperto” soltanto da un contratto di collaborazione continuativa dal 17.4.2023 e fino al 30.4.2023 e poi non regolarizzato dal 1°.
5.2023 sino al 28.6.2023.
Anche per il periodo antecedente al 29.6.2023 sono dunque ravvisabili gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie del rapporto di lavoro subordinato: la ricorrenza dell'elemento della eterodirezione della prestazione lavorativa, la sussistenza del vincolo di soggezione della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il concreto inserimento dell'attrice nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione dalla stessa resa, con vincolatività di orario, esclusività del rapporto, con retribuzione fissa a tempo e senza rischio del risultato. Con la conseguenza che va ritenuto nullo il contratto di collaborazione occasionale stipulato tra le parti, non avendo avuto il rapporto intercorso tra le stesse, neanche nel periodo di durata del predetto contratto (dal 17.4.2023 e fino al 30.4.2023) natura di rapporto di lavoro autonomo.
b) Le mansioni, l'inquadramento contrattuale ed il contratto collettivo applicabile - L'orario di lavoro.
L'espletata istruttoria ha confermato che l'attrice ha lavorato presso la convenuta osservando l'orario 9.00/18.00, con un'ora di pausa, dal martedì al sabato, e svolgendo per tutto il periodo in cui ha operato nel centro le mansioni di responsabile tecnico della struttura, addetta alla gestione della segreteria, dei clienti, dell'agenda e degli appuntamenti, ed estetista.
Le predette mansioni risultano riconducibili al livello 1° del CCNL
Acconciatori – Estetisti, ovvero quello nel quale la stessa è stata poi effettivamente inquadrata nel periodo coperto dal contratto di lavoro subordinato (cfr. all.3: contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Così ha riferito la teste “Conosco la ricorrente, ho Testimone_1 fatto dei trattamenti presso il Centro Holistic Center nel periodo da aprile a settembre
2023, anche perché è accanto al parrucchiere dove mi reco. Credo di essermi recata nel centro per i trattamenti per 7 o 8 volte, ma ci andavo anche per prendere un caffè o per portare il pranzo perché lavoro presso il centro odontoiatrico che è situato di fronte.
Nel centro c'era sempre la ricorrente ed in un paio di occasioni credo di aver incontrato anche la proprietaria di nome . Nel centro i trattamenti venivano effettuati solo CP_1 dalla ricorrente. La vedevo anche che si occupava della cassa, rilasciando la relativa ricevuta. Il centro era aperto mattina e pomeriggio. So che la ricorrente è stata licenziata all'improvviso in un giorno del settembre 2023, lo so perché mi scrisse un messaggio, era sconvolta per questo fatto. Non conosco i motivi del licenziamento. La ricorrente lavorava anche di sabato”. Così la teste “Sono amica Testimone_3 della ricorrente, mi disse che era andata a lavorare nell' Andai a trovarla Controparte_1 una prima volta di sabato insieme a mio marito, era lei ad occuparsi di tutti i trattamenti.
Inizialmente era solo la ricorrente ad occuparsi di tutto l'interno del centro, dopo parecchio tempo venne un'altra persona che credo facesse lezioni di pilates. Mi sono recata diverse altre volte nel centro. Andavo anche a prendere in molte occasioni la ricorrente perché in quel periodo non aveva la macchina. Ricordo che la ricorrente mi chiamò di domenica dicendomi che con un messaggio era stata licenziata senza una particolare motivazione. La ricorrente lavorava sia di mattina che di pomeriggio, sicuramente dal lunedì al venerdì, credo anche il sabato. La ricorrente di occupava anche della cassa ricevendo i pagamenti e rilasciando la relativa ricevuta”. Così il teste
[...]
: “sono stato dipendente della società convenuta da aprile a settembre Tes_2 del 2022. Ho iniziato a lavorare nello stesso periodo in cui ha iniziato la ricorrente. Io lavoravo come personal trainer, ero presente nel centro tutti i giorni, in orari che dipendevano dagli appuntamenti che avevo. La ricorrente faceva trattamenti estetici e massaggi, era presente nel centro – che era aperto dal lunedì al sabato – tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Nel Centro era sempre presente anche la titolare, anche lei faceva trattamenti estetici. Credo che la ricorrente ricevesse anche i pagamenti da parte dei clienti, lo deduco dal fatto che era presente anche lei nella segreteria. La ricorrente mi disse che era stata licenziata con un messaggio, senza nessuna motivazione”.
c) Le somme spettanti alla ricorrente e quelle ricevute.
Emerge documentalmente che la ricorrente ha percepito la somma di
€.319,20 a maggio 2023 e, poi, dal 29.6.2023 al 30.9.2023 le retribuzioni di cui ai prospetti paga prodotti in atti (cfr. all.11: ricevute pagamento, cfr. all.12: prospetti paga).
In realtà, in base alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, di cui si è dato conto al punto b) che precede, la ricorrente avrebbe avuto diritto a ricevere, in base all'art.36 Costituzione e al CCNL di settore (per il periodo regolarizzato), la somma di €.5.993,81 (comprensivi di accessori calcolati sino al momento del deposito del ricorso), di cui €.333,14 per differenze su T.F.R. ed
€.901,12 per indennità di cassa e maneggio denaro, come emerge dal conteggio allegato al ricorso, dal quale non vi è ragione di discostarsi. Con specifico riferimento al diritto della ricorrente a percepire l'indennità di cassa e maneggio denaro, va osservato che dalla prova testimoniale è emerso che, sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, l'attrice si è anche occupata delle mansioni di gestione della segreteria, dei clienti, dell'agenda e degli appuntamenti, procedendo alla emissione delle ricevute fiscali e alla ricezione dei pagamenti da parte dei clienti. Per le predette attività la ricorrente non ha ricevuto il pagamento della indennità prevista dall'art.37 del CCNL
ACCONCIATURA-ESTETICA (all.17), che prevede che “oltre alla normale retribuzione, al "cassiere" verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale”.
La ricorrente ha quindi diritto al pagamento della somma lorda di €.5.993,81, già comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino al momento del deposito del ricorso, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data del deposito del ricorso al saldo;
d) Il licenziamento intimato per giusta causa.
Il rapporto di lavoro tra le parti si è risolto in data 30.9.2023 a seguito di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova comminato dalla convenuta alla ricorrente mediante messaggio WhatsApp (cfr. all.9: chat licenziamento, cfr. all.10: unilav licenziamento).
Osserva il Giudicante che il patto di prova era stato apposto dalla convenuta al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 28.6.2023, ma – come si è evidenziato in precedenza - il rapporto di lavoro era già stato instaurato in data
17.4.2023. Ne consegue la nullità del patto di prova in oggetto (cfr., ex plurimis,
Cass. n.21758/2010).
La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art.1 della L. n.604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal D.Lgs. n.23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art.3, comma 1, del predetto D.Lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione (cfr., Cass.
n.20239/2023).
Nel caso di specie, in mancanza della prova della sussistenza di una giusta causa o giustificato motivo del licenziamento - prova che avrebbe dovuto fornire la convenuta, rimasta però contumace - va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.23/2015, mentre il datore di lavoro va condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità. Ciò considerato che, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. citato, ove il datore di lavoro non raggiunga (come nella specie) i requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo e nono comma, della L. n.300/1970, l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
L' attrice ha diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Invero, il CCNL ACCONCIATURA-ESTETICA dispone che “il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa”. Conseguentemente, la ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ragguagliata a 10 giorni lavorativi, in misura di €.684,57 (€.1.779,89, diviso 26 giorni, moltiplicato per 10 = 684,57) CONCLUSIONI Si conclude in conformità con le richieste rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio
Va, invece, rigettata la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla dipendente per l'utilizzo improprio del suo diploma di abilitazione professionale da parte dalla convenuta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e sino al 15.10.2023. Il rigetto è imposto dalla circostanza che la convenuta non ha neanche allegato e tanto provato quale danno avrebbe subito a seguito della condotta contestata alla convenuta.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta, in base alla sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta di all'attrice Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
in data 30.9.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro
[...] alla data del licenziamento e condanna la società resistente a pagare alla ricorrente un'indennità commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data del licenziamento al saldo;
2) condanna la società convenuta a pagare all'attrice la somma di €.5.993,81
(già comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino al momento del deposito del ricorso), per differenze retributive, differenze sul
T.F.R. ed indennità di cassa e maneggio denaro, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data del deposito del ricorso al saldo;
3) condanna la società convenuta a pagare all'attrice la somma di €.684,57
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo;
4) rigetta le altre domande attoree;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, quantificata in €.2.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 9.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi