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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/10/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2343 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 28 agosto 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha chiesto in via CP_1 preliminare, , dichiari il ricorso inammissibile perché tardivo - sempre in via preliminare, accerti la carenza di legittimazione passiva del comparente;
in ogni caso, dichiari inammissibile il ricorso così come proposto per NON impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per essersi la pretesa creditoria cristallizzata nei precedenti atti notificati e NON impugnati da controparte.; - rigetti le domande proposte nei confronti dell' ; - Controparte_2 con vittoria di spese e competenze e condanna per lite temeraria . Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2343 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. CASANO ANTONIA LORELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , Pt_1 CP_3
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_4
14, Codice Fiscale e Partita IVA in persona del suo procuratore speciale dott. P.IVA_2 CP_5
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per
[...]
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 183055 raccolta nr Persona_2
13239 del 23/07/2025, la quale in virtù dei poteri con la stessa conferitigli, con procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, nomina rappresentante e difensore della predetta società l'avv.
NI Genovese, con studio in Nocera Inferiore, presso cui anche l'Agenzia elegge domicilio,
-resistenti
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare nulla, illegittima e priva di fondamento giuridico contrariis rejectis, l'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2025/20002, per la parte relativa a omissioni/versamento contributi I.V.S. per l'importo di € 9.761,06 dovute in ragione, nello specifico, dai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 59920180001209890000, emessa in favore dell' di asseritamente notificata in data 16.08.2018, con riferimento a Contributi IVS per CP_3 Pt_1
l'Anno 2017, per un credito pari ad € 4.174,93; - avviso di addebito n. 59920180002919575000, emessa in parte in favore dell' asseritamente notificata in data 25.12.2018, con riferimento a Contributi IVS CP_3
per l'Anno 2017 e 2018 per un credito pari ad € 2.795,27; - avviso di addebito n. 59920190001444603000, emessa in parte in favore dell' asseritamente notificata in data 07.07.2019, con riferimento a CP_3
per l'Anno 2018 per un credito pari ad € 2.790,86 (per un totale di € 9.761,06) e ogni altro Parte_2
atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per i motivi di cui in premessa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non tempestivi e dunque inammissibili, o CP_3
comunque nel merito irrilevanti od infondati i motivi di opposizione agli atti esecutivi e rigettare la sospensione - Disporre esibizione atti - Ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di CP_1
addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi vinte le spese. CP_3
Resistente Voglia il Tribunale in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile perché CP_1
tardivo; sempre in via preliminare, accerti la carenza di legittimazione passiva del comparente;
- in ogni caso, dichiari inammissibile il ricorso così come proposto per NON impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per essersi la pretesa creditoria cristallizzata nei precedenti atti notificati e NON impugnati da controparte.; - rigetti le domande proposte nei confronti dell Controparte_2
; - nella denegata ipotesi in cui l' non si costituisse o costituendosi, non desse prova
[...] CP_3
della notifica degli ava, condanni solo l'Ente di Previdenza alle spese;
- con vittoria di spese e competenze e condanna per lite temerari;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2025/20002, notificatagli, a cura di in data 17.07.2025, lamentando vizi propri dell'atto notificatogli nonché CP_1
l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall' e portati nei seguenti avvisi di addebito: CP_3
avviso di addebito n. 59920180001209890000, asseritamente notificata in data 16.08.2018, con riferimento a Contributi IVS per l'Anno 2017, per un credito pari ad € 4.174,93; avviso di addebito n. 59920180002919575000, asseritamente notificata in data 25.12.2018, con riferimento a Contributi IVS per l'Anno 2017 e 2018 per un credito pari ad € 2.795,27; avviso di addebito n. 59920190001444603000, asseritamente notificata in data 07.07.2019, con riferimento a Contributi IVS per l'Anno 2018 per un credito pari ad € 2.790,86.
Nel dettaglio, eccepisce la nullità del preavviso impugnato per mancata identificazione del bene sul quale si minaccia l'iscrizione ipotecaria nonché per mancanza di motivazione dell'atto.
Eccepisce poi l'inammissibilità dell'eventuale iscrizione ipotecaria sul bene immobile destinato ad abitazione familiare, in comproprietà con altro soggetto estraneo alla posizione debitoria e, comunque, poiché vincolato a fondo patrimoniale.
Nel merito della pretesa creditoria sottesa alla minacciata iscrizione ipotecaria, ha lamentato la mancato notifica degli atti pregressi e la conseguenziale prescrizione dei crediti.
L' costituendosi ha contestato la fondatezza dei motivi addotti dal ricorrente, evidenziando in via CP_3
preliminare l'inammissibilità dei motivi integranti una opposizione agli atti esecutivi, per tardiva proposizione del ricorso.
In ogni caso ha ribadito l''infondatezza degli stessi richiamando tutta la documentazione allegata alla memoria dalla quale risulta l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito e, conseguentemente, il mancato decorso del termine di prescrizione, tenuto peraltro conto della sospensione del termine previsto dalla normativa emessa nel periodo di emergenza sanitaria da covid-19.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. Il resistente ha contestato i motivi di impugnazione rilevandone l'infondatezza, non rientrando CP_1
tra i requisiti del preavviso di iscrizione ipotecaria l'indicazione del bene sul quale, solo in un momento successivo ed eventuale, verrà iscritta ipoteca.
In relazione alla pretesa creditoria ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando comunque le precedenti intimazioni di pagamento, debitamente notificate al ricorrente, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato posto in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte resistente stante il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte del CP_1
ricorrente e del resistente CP_3
*********
Il ricorso è totalmente infondato e non merita di essere accolto.
Vizi propri del preavviso di iscrizione ipotecaria
Le doglianze afferenti all'eccepita mancata motivazione del preavviso di fermo, così come alla mancata individuazione del bene sul quale viene minacciata l'iscrizione ipotecaria sono inammissibili poiché tardivamente proposte.
Tali motivi integrano infatti doglianze da avanzare con precipua opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto che si impugna.
Nel caso specifico, il ricorso è stato depositato ben oltre il suddetto termine.
Analogo ragionamento va applicato anche all'eccepita mancata notifica degli atti pregressi e presupposti.
Ad ogni modo, con riferimento alla mancata identificazione del bene immobile sul quale è stata minaccia l'iscrizione ipotecaria, basti qui richiamare la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza
25456/2025) che ha sancito che “In tema di riscossione esattoriale, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quale atto a contenuto informativo-sollecitatorio, deve contenere esclusivamente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, con l'indicazione del credito tributario per cui si procede sotto il profilo del titolo e dell'entità, senza che sia necessaria l'indicazione specifica dell'immobile o degli immobili sui quali l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore. L'individuazione dei beni immobili risulta necessaria soltanto al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare, poiché l'ipoteca nasce con l'iscrizione e non già con il suo preavviso. La scelta normativa di non prevedere come obbligatoria
l'indicazione nel preavviso dei beni immobili da sottoporre a vincolo non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale conosce la consistenza del proprio patrimonio immobiliare e può reagire con i rimedi ordinari di fronte ad un'ipoteca illegittimamente iscritta, potendo altresì impugnare dinanzi alla giurisdizione tributaria l'iscrizione ipotecaria sproporzionata rispetto all'ammontare del credito garantito.”
Dunque tali motivi sono del tutto infondati ancorchè inammissibili.
Sulla prescrizione dei crediti portati negli ava
Anche tale motivo di opposizione è del tutto infondato.
Dalla documentazione prodotta sia dall'ente creditore che dall'agente di riscossione (e mai contestata dal ricorrente) risultano debitamente notificati tutti gli avvisi di addebito nonché le intimazioni di pagamento.
Tenuto pertanto conto che il termine di prescrizione in materia di contributi è quinquennale, è pacifico che lo stesso non è mai maturato per alcun avviso di addebito: basti qui rilevare che a fronte dell'avviso di addebito la cui notifica è più remota (16 agosto 2018) ha provveduto a notificare l'intimazione CP_1
di pagamento in data 23.06.2023, così impedendo il maturarsi della prescrizione.
Tale intimazione di pagamento riporta poi anche gli ulteriori avvisi di addebito per i quali il ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione, mai maturata stante gli atti interruttivi debitamente posti in essere.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2343 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite, liquidate, per ogni resistente, in € 1.800,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2343 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 28 agosto 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha chiesto in via CP_1 preliminare, , dichiari il ricorso inammissibile perché tardivo - sempre in via preliminare, accerti la carenza di legittimazione passiva del comparente;
in ogni caso, dichiari inammissibile il ricorso così come proposto per NON impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per essersi la pretesa creditoria cristallizzata nei precedenti atti notificati e NON impugnati da controparte.; - rigetti le domande proposte nei confronti dell' ; - Controparte_2 con vittoria di spese e competenze e condanna per lite temeraria . Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2343 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. CASANO ANTONIA LORELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , Pt_1 CP_3
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_4
14, Codice Fiscale e Partita IVA in persona del suo procuratore speciale dott. P.IVA_2 CP_5
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per
[...]
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 183055 raccolta nr Persona_2
13239 del 23/07/2025, la quale in virtù dei poteri con la stessa conferitigli, con procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, nomina rappresentante e difensore della predetta società l'avv.
NI Genovese, con studio in Nocera Inferiore, presso cui anche l'Agenzia elegge domicilio,
-resistenti
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare nulla, illegittima e priva di fondamento giuridico contrariis rejectis, l'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2025/20002, per la parte relativa a omissioni/versamento contributi I.V.S. per l'importo di € 9.761,06 dovute in ragione, nello specifico, dai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 59920180001209890000, emessa in favore dell' di asseritamente notificata in data 16.08.2018, con riferimento a Contributi IVS per CP_3 Pt_1
l'Anno 2017, per un credito pari ad € 4.174,93; - avviso di addebito n. 59920180002919575000, emessa in parte in favore dell' asseritamente notificata in data 25.12.2018, con riferimento a Contributi IVS CP_3
per l'Anno 2017 e 2018 per un credito pari ad € 2.795,27; - avviso di addebito n. 59920190001444603000, emessa in parte in favore dell' asseritamente notificata in data 07.07.2019, con riferimento a CP_3
per l'Anno 2018 per un credito pari ad € 2.790,86 (per un totale di € 9.761,06) e ogni altro Parte_2
atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per i motivi di cui in premessa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non tempestivi e dunque inammissibili, o CP_3
comunque nel merito irrilevanti od infondati i motivi di opposizione agli atti esecutivi e rigettare la sospensione - Disporre esibizione atti - Ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di CP_1
addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi vinte le spese. CP_3
Resistente Voglia il Tribunale in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile perché CP_1
tardivo; sempre in via preliminare, accerti la carenza di legittimazione passiva del comparente;
- in ogni caso, dichiari inammissibile il ricorso così come proposto per NON impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per essersi la pretesa creditoria cristallizzata nei precedenti atti notificati e NON impugnati da controparte.; - rigetti le domande proposte nei confronti dell Controparte_2
; - nella denegata ipotesi in cui l' non si costituisse o costituendosi, non desse prova
[...] CP_3
della notifica degli ava, condanni solo l'Ente di Previdenza alle spese;
- con vittoria di spese e competenze e condanna per lite temerari;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2025/20002, notificatagli, a cura di in data 17.07.2025, lamentando vizi propri dell'atto notificatogli nonché CP_1
l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall' e portati nei seguenti avvisi di addebito: CP_3
avviso di addebito n. 59920180001209890000, asseritamente notificata in data 16.08.2018, con riferimento a Contributi IVS per l'Anno 2017, per un credito pari ad € 4.174,93; avviso di addebito n. 59920180002919575000, asseritamente notificata in data 25.12.2018, con riferimento a Contributi IVS per l'Anno 2017 e 2018 per un credito pari ad € 2.795,27; avviso di addebito n. 59920190001444603000, asseritamente notificata in data 07.07.2019, con riferimento a Contributi IVS per l'Anno 2018 per un credito pari ad € 2.790,86.
Nel dettaglio, eccepisce la nullità del preavviso impugnato per mancata identificazione del bene sul quale si minaccia l'iscrizione ipotecaria nonché per mancanza di motivazione dell'atto.
Eccepisce poi l'inammissibilità dell'eventuale iscrizione ipotecaria sul bene immobile destinato ad abitazione familiare, in comproprietà con altro soggetto estraneo alla posizione debitoria e, comunque, poiché vincolato a fondo patrimoniale.
Nel merito della pretesa creditoria sottesa alla minacciata iscrizione ipotecaria, ha lamentato la mancato notifica degli atti pregressi e la conseguenziale prescrizione dei crediti.
L' costituendosi ha contestato la fondatezza dei motivi addotti dal ricorrente, evidenziando in via CP_3
preliminare l'inammissibilità dei motivi integranti una opposizione agli atti esecutivi, per tardiva proposizione del ricorso.
In ogni caso ha ribadito l''infondatezza degli stessi richiamando tutta la documentazione allegata alla memoria dalla quale risulta l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito e, conseguentemente, il mancato decorso del termine di prescrizione, tenuto peraltro conto della sospensione del termine previsto dalla normativa emessa nel periodo di emergenza sanitaria da covid-19.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. Il resistente ha contestato i motivi di impugnazione rilevandone l'infondatezza, non rientrando CP_1
tra i requisiti del preavviso di iscrizione ipotecaria l'indicazione del bene sul quale, solo in un momento successivo ed eventuale, verrà iscritta ipoteca.
In relazione alla pretesa creditoria ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando comunque le precedenti intimazioni di pagamento, debitamente notificate al ricorrente, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato posto in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte resistente stante il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte del CP_1
ricorrente e del resistente CP_3
*********
Il ricorso è totalmente infondato e non merita di essere accolto.
Vizi propri del preavviso di iscrizione ipotecaria
Le doglianze afferenti all'eccepita mancata motivazione del preavviso di fermo, così come alla mancata individuazione del bene sul quale viene minacciata l'iscrizione ipotecaria sono inammissibili poiché tardivamente proposte.
Tali motivi integrano infatti doglianze da avanzare con precipua opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto che si impugna.
Nel caso specifico, il ricorso è stato depositato ben oltre il suddetto termine.
Analogo ragionamento va applicato anche all'eccepita mancata notifica degli atti pregressi e presupposti.
Ad ogni modo, con riferimento alla mancata identificazione del bene immobile sul quale è stata minaccia l'iscrizione ipotecaria, basti qui richiamare la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza
25456/2025) che ha sancito che “In tema di riscossione esattoriale, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quale atto a contenuto informativo-sollecitatorio, deve contenere esclusivamente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, con l'indicazione del credito tributario per cui si procede sotto il profilo del titolo e dell'entità, senza che sia necessaria l'indicazione specifica dell'immobile o degli immobili sui quali l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore. L'individuazione dei beni immobili risulta necessaria soltanto al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare, poiché l'ipoteca nasce con l'iscrizione e non già con il suo preavviso. La scelta normativa di non prevedere come obbligatoria
l'indicazione nel preavviso dei beni immobili da sottoporre a vincolo non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale conosce la consistenza del proprio patrimonio immobiliare e può reagire con i rimedi ordinari di fronte ad un'ipoteca illegittimamente iscritta, potendo altresì impugnare dinanzi alla giurisdizione tributaria l'iscrizione ipotecaria sproporzionata rispetto all'ammontare del credito garantito.”
Dunque tali motivi sono del tutto infondati ancorchè inammissibili.
Sulla prescrizione dei crediti portati negli ava
Anche tale motivo di opposizione è del tutto infondato.
Dalla documentazione prodotta sia dall'ente creditore che dall'agente di riscossione (e mai contestata dal ricorrente) risultano debitamente notificati tutti gli avvisi di addebito nonché le intimazioni di pagamento.
Tenuto pertanto conto che il termine di prescrizione in materia di contributi è quinquennale, è pacifico che lo stesso non è mai maturato per alcun avviso di addebito: basti qui rilevare che a fronte dell'avviso di addebito la cui notifica è più remota (16 agosto 2018) ha provveduto a notificare l'intimazione CP_1
di pagamento in data 23.06.2023, così impedendo il maturarsi della prescrizione.
Tale intimazione di pagamento riporta poi anche gli ulteriori avvisi di addebito per i quali il ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione, mai maturata stante gli atti interruttivi debitamente posti in essere.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2343 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite, liquidate, per ogni resistente, in € 1.800,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.