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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. r. g. 25176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, (c.f. ) rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Vincenza Maione e presso il suo studio alla Via Toledo n. 205 elett.te domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso, anche CP_1 CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Occhino e Martina Albo elett.te dom.to digitalmente presso gli indicati indirizzi pec, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 1/12/2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in data 30/5/2013; che, CP_1 dalla predetta unione, nasceva il 7/2/2014 Persona_1 gravemente prematuro e bronco displasico, con esiti di paralisi celebrale infantile tetraparetico e spastico;
che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, le parti addivenivano ad una separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale del 6/7/2016, accordandosi nei seguenti termini: “ il trasferirà la residenza in altro CP_1 immobile mentre la continuerà ad abitare nell'immobile adibito a casa Pt_1 familiare, di cui pagherà le spese condominiali ordinarie mentre le straordinarie e quelle relative al mutuo sono a carico del sig. ; il figlio è affidato ad CP_1 Per_1 entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso con residenza preferenziale presso la madre e che, tenendo conto delle numerose patologie del piccolo che gli impediscono anche la semplice locomozione autonoma, il padre lo incontrerà presso la casa familiare nei giorni di : lunedì e venerdì dalle ore 19,30 alle 22,30; il primo e il terzo fine settimana di ogni mese il sabato dalle ore 10 alle ore 15 nonché la domenica dalle ore 11,00 alle ore 15,00; ad anni alterni le festività Natalizie e Pasquali;
nel periodo estivo 10 giorni anche non consecutivi nella casa familiare o in località turistica;
il verserà entro ogni 5 del mese la CP_1 cifra di euro 3000 sul conto bancario della sig.ra di cui 800.00 per la sig.ra Pt_1
e 2200 per il figlio con rivalutazione AT . Le spese ordinarie e Pt_1 Per_1 straordinarie riguardanti verranno ripartite nella misura di 80% a carico Per_1 del padre e 20% a carico della madre;
le ingenti e necessarie spese mediche verranno ripartite nella misura di 80% a carico del sig. e 20% a carico della CP_1 sig.ra ; il s i impegna a versare ogni maggio un contributo di euro Pt_1 CP_1
2000 per le vacanze estive in maniera automatica senza necessità di esplicita richiesta”; che grazie all'aiuto della propria madre che assisteva presso Per_1 la casa familiare, la sig.ra riusciva a tornare a lavorare nel maggio 2018; Pt_1 che da giugno 2019 la sig.ra si avvaleva di un'assistente domestica Pt_1 referenziata per le 5 ore in cui doveva assentarsi per lavoro, nonostante il CP_1 le chiedesse ripetutamente di lavorare il meno possibile per potersi occupare solo di in quanto egli avrebbe provveduto completamente a tutto ciò che Per_1 riguardava l'aspetto economico;
che con l'inizio della pandemia da Covid-19 era stato necessario limitare le frequentazioni dentro e fuori casa per proteggere in quanto soggetto fragile perché affetto da bronco displasia polmonare;
Per_1 che, al contempo, il chiedeva di ridurre il contributo mensile previsto CP_1 dall'accordo sostenendo di lavorare meno a causa della pandemia e di non voler attingere ai propri risparmi in quanto “li stava mettendo da parte per il piccolo”; che a marzo 2021, le parti stipulavano una scrittura privata in cui si stabiliva una riduzione esclusivamente temporanea e parziale del contributo versato dal sig. rispetto a quello sancito dall'omologa; che, le parti decidevano di CP_1 limitare ulteriormente il contatto di con persone terze al nucleo familiare Per_1
e che il si proponeva per badare al figlio nelle cinque ore in cui la CP_1 Pt_1
2 svolgeva la sua attività lavorativa;
che tale disponibilità terminava poco dopo con il riprendere delle attività legate al mondo dello spettacolo del sig. CP_1
Tanto premesso, instava per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo, quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e agli aspetti patrimoniali che il nel corso degli CP_1 anni, con i suoi atteggiamenti non aveva rispettato né tutelato la serenità ed il benessere del figlio, non rispettando gli accordi previsti in sede di separazione consensuale, pretendendo di vederlo tenendo in considerazione unicamente i propri impegni e il proprio tempo libero;
che i costi necessari a garantire una vita dignitosa al minore erano elevatissimi e comprendevano non solo quelli che spettano ad ogni bambino riguardo all'istruzione, alla socialità, al benessere ma anche alle cure, terapie, strumentazioni di cui necessitava per poter Per_1 continuare a svolgere tutte le più semplici funzioni vitali ( fisioterapia quotidiana ed extra quando praticava la tossina, gocce di seripnol serali quotidiane che aiutano l'alterazione sonno veglia;
pannolini specifici per pelli sensibili non previste dal SSN;
pastina specifica per bimbi non in grado di masticare;
creme idratanti e bevande specifiche per mantenere l'idratazione; il minore, inoltre, essendo un bambino non verbale, affetto anche da paralisi celebrali ed alterazioni del ritmo sonno veglia che gli comportavano crisi epilettiche notturne (non trattabili farmacologicamente in quanto non riconosciute da indagini a causa della sporadicità in cui esse si manifestavano) difficilmente riconoscibili da estranei, necessitava, per trascorrere del tempo fuori dall'abitazione di ausili quali passeggino posturale apposito o sedia a rotelle, sediolone ortopedico non trasportabile fornito dal SSN in pezzo unico non smontabile, standing posturale non trasportabile, seduta da bagno ortopedica per disabili.
La ricorrente quindi concludeva chiedendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con assegnazione a lei della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato [ il padre incontrerà il figlio nei giorni di lunedì e venerdì prelevando il bambino alle ore 16.00 dalla casa della nonna materna e riaccompagnandolo alle 18.30 presso la casa familiare dove la sig.ra lo aspetterà con la terapista;
o prelevandolo alle ore 20.00 presso il luogo Pt_1 in cui si svolge la terapia, ovverosia la casa familiare, e riaccompagnandolo a casa alle ore 22.00. WEEK END: Alternati , il sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.30 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 16,30. FESTIVITA': ad anni alterni le festività Natalizie ( il 24 dic. dalle ore 16.00 alle ore 22.30 o il 25 dic. dalle ore 10.30 alle ore 15.30), la medesima modalità varrà per il 31.12. e il 01.01. ; le festività pasquali ad anni alterni (Pasqua o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.30); il compleanno di con entrambi i genitori. PERIODO Per_1
ESTIVO: 10 giorni anche non consecutivi (dalle ore 10.30 alle ore 18.30), senza pernottamento, comunicando l'esatto periodo entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno e offrendo reperibilità telefonica e luogo esatto di destinazione], la
3 previsione di un contributo per il mantenimento del minore a carico del Per_1 di euro 3156,00 mensili (rivalutato da Indice Istat dei prezzi al consumo CP_1 per famiglie operai e impiegati) con rivalutazione Istat annuale la somma mensile, così come da omologa di separazione, la partecipazione del nella CP_1 misura dell'80% alle spese straordinarie del minore come indicate Protocollo di Intesa del Consiglio dell'Ordine di Napoli e del Tribunale di Napoli.
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda relativa allo status, ed esponendo che le intese raggiunte in sede di separazione riguardo alle visite ed alla gestione del minore risultavano all'attualità assolutamente inadeguate, in violazione dei basilari diritti del genitore non collocatario, forse giustificate in sede di separazione dalla tenerissima età del bambino e dalle sue condizioni di salute, si erano poi rilevate inattuali e tali da pregiudicare il diritto paterno alla frequentazione, educazione, cura ed accudimento del figlio tanto da essere concordemente modificate nei periodi di “calma tra le parti”, tanto che, nei giorni in cui la era impegnata nella propria attività lavorativa, il minore Pt_1 permaneva l'intera giornata preso l'abitazione del padre il quale si era munito, tramite il SSN, degli ausilii necessari all'accudimento del bambino, gestendo senza alcuna difficoltà tutte le esigenze del figlio ed occupandosi anche dei seri problemi di salute all'ex coniuge e provvedendo alla cura ed assistenza di questa. La normalità del rapporto genitoriale, costituito dalla quotidiana gestione di dalla continuità affettiva, dalle passeggiate all'aria aperta con frequenti Per_1 visite ai nonni, aveva prodotto anche il rasserenamento dei rapporti tra le parti tanto che, nella primavera del 2023, a seguito dei numerosi contatti avuti tra i rispettivi legali, erano giunti a delineare nuove e più equilibrate modalità di visita e frequentazione del padre con il bambino;
tali intese erano disattese dalla AC nel mese di giugno 2023, quando il le riferiva che presto, dalla CP_1 relazione affettiva con l'attuale compagna, sarebbe nato un figlio;
la infatti Pt_1 pretendeva nuovamente di applicare in maniera letterale le modalità di visita fissate con la separazione, impedendo al padre di vedere al di fuori dei Per_1 giorni previsti e sempre all'interno dell'abitazione materna, tanto che il CP_1 siccome in precedenza aveva prelevato il figlio portandolo fuori casa, era costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in data 30 agosto, 1 settembre e 2 settembre 2023, senza però ottenere alcun risultato concreto;
inoltre la ricorrente non consentiva la modifica del giorno previsto per l'incontro con il figlio anche quando il aveva impegni lavorativi e prenotava le visite CP_1 mediche al bambino presso studi privati, chiedendo poi il rimborso della spesa all'ex coniuge;
impediva inoltre al resistente, nel corso degli incontri con il figlio, di utilizzare gli ausili ortopedici e sanitari assegnati a (ottenuti dal Per_1 CP_1 tramite il SSN) ed anche l'utilizzo di un passeggino posturale per il quale lo stesso aveva curato la pratica e versato gli acconti. Inoltre, al minore, sempre per CP_1 decisione della madre, non era consentita la frequenza scolastica prescritta dal Servizio di Salute Mentale della ASL Napoli 1), come pure di partecipare alla vita familiare paterna, tanto che tutte le festività erano trascorse esclusivamente con
4 la famiglia della . Deduceva infine il peggioramento delle sue condizioni Pt_1 patrimoniali in ragione di una riduzione dei suoi contratti.
Concludeva quindi instando per l'affido condiviso del minore con residenza preferenziale presso l'abitazione familiare ove risiedeva la madre, con permanenza del minore con il padre nei termini di seguito indicati: tutti i martedì e giovedì pomeriggio con prelievo alle ore 18,00 presso la casa materna ed ivi riaccompagnato alle ore 21,00; permanenza del minore con il padre il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese (escludendosi il pernottamento): il sabato e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 18,30; recupero del giorno di incontro con il minore in caso di impedimento al rispetto del calendario per suoi impegni di lavoro con avviso telefonico, wathapp o mail nei giorni seguenti;
vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni con il padre e con la madre: 24 dicembre, dalle ore 17,00 alle ore 23,00; 25 dicembre, dalle ore 12,00 alle ore 20,00; 31 dicembre, dalle ore 17,00 alle ore 01,00 del primo gennaio;
1 gennaio, dalle ore 12,00 alle ore 20,00;Lunedi dell'Angelo, dalle ore 12,00 alle ore 20,00; Compleanno ed onomastico di con il padre, ad anni alterni, dalle ore 12,00 alle ore Per_1
20,00; Compleanno e onomastico del con il padre dalle 12 alle 20; CP_1 vacanze estive: dieci giorni consecutivi a luglio o ad agosto che saranno comunicati alla sig.ra entro il 30 giugno di ciascun anno;
instava inoltre Pt_1 affinché il contributo al mantenimento del minore a suo carico fosse Per_1 previsto nella misura di euro € 1.000 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie riguardanti il minore secondo quanto previsto dalle linee guida dall'Ordine Forense di Napoli.
A seguito della prima udienza, sentite le parti personalmente, a scioglimento della riserva, il Tribunale riteneva potesse trovare conferma l'affido condiviso del minore , n. a Napoli il 7/2/2014 con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre così chiesto da entrambe le parti;
quanto ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, il Tribunale rilevava come, premesso che entrambe le parti individuavano due pomeriggi a settimana per circa due/tre ore, era evidente che le condizioni di salute del minore, ampiamente documentate in atti, imponevano che giorni ed orario della permanenza fossero subordinati agli appuntamenti per le terapie domiciliari che effettuava il bambino;
rilevava l'insussistenza di indicazioni contrarie alla possibilità per il minore, in ragione delle sue condizioni di salute, di permanere con il padre al di fuori dell'abitazione materna, ovviamente debitamente fornito degli ausilii necessari per le ore calendarizzate e che il era tenuto a restituire al CP_1 momento di riportare il minore presso la madre;
riteneva che il prelievo del minore dovesse avvenire presso l'abitazione materna, salvo il consenso del CP_1
a prelevare il figlio in altro luogo;
considerava la necessità che la , in Pt_1 ragione del calendario degli appuntamenti per le terapie, comunicasse mensilmente al i due giorni settimanali in cui il predetto potrà prelevare CP_1 esclusivamente presso l'abitazione materna per tre ore per poi Per_1
5 ricondurlo presso la medesima abitazione;
rilevava che, quanto ai weekend, entrambe le parti escludevano il pernottamento presso il padre, determinazione che appariva conforme alle esigenze, innanzi tutto di tipo assistenziale, di cui necessitava il minore;
pertanto, stabiliva che a weekend alternati Per_1 permanesse presso il padre dalle 11 alle 18 sia il sabato che la domenica;
riteneva di poter regolamentare la permanenza del minore presso il padre durante le festività, in ragione del piano genitoriale presentato dalle parti, nei seguenti termini : ad anni alterni le festività Natalizie con il padre ( il 24 dic. dalle ore 16.00 alle ore 22.30 o il 25 dic. dalle ore 11 alle ore 18), la medesima modalità varrà per il 31.12. e il 01.01.; le festività pasquali ad anni alterni con il padre (Pasqua o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.30); il compleanno di ad anni alterni con il Morra dalle 11 alle 20, compleanno ed onomastico Per_1 del Morra dalle 11 alle 20; vacanze estive: 10 giorni anche non consecutivi (dalle ore 10.30 alle ore 21), da comunicarsi entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, senza pernottamento, atteso che dalle dichiarazioni rese dalle parti emergeva che il non aveva, se non in occasioni assolutamente sporadiche, CP_1 pernottato con il figlio, per il quale era evidentemente necessaria un'assistenza h 24 anche notturna ( in ragione delle crisi epilettiche notturne) di cui il padre oggettivamente non aveva esperienza;
Quanto al mantenimento del minore in via provvisoria ed urgente il Tribunale riteneva di poter confermare l'importo già previsto per il mantenimento del minore nel decreto di omologa della separazione consensuale pari ad euro 2200,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 80% a carico del CP_1
Infine, quanto alle richieste istruttorie, le prove testimoniali formulate dalle parti erano ritenute inammissibili perché relative a circostanze incontestate, irrilevanti, valutative o genericamente formulate, mentre era disposta d'ufficio un'integrazione documentale relativa alle condizioni patrimoniali della ricorrente, segnatamente, ex art 473 bis 12 c) era disposto il deposito degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni, con fissazione del termine ex art 183 cpc co 5 in relazione ai mezzi di prova disposti d'ufficio alle parti per dedurre l'assunzione di mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine di 10/7/2024, riservandosi all'esito.
In data 27/5/2024 e 28/5/2024 la difesa della ricorrente depositava due memorie in cui deduceva che successivamente all'udienza di comparizione ed all'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc avvenivano “fatti nuovi” relativi alla continua e mancata assistenza paterna fisica ed economica nei confronti del minore disabile instando ex art. 473 bis 39 c.p.c. per l'ammonizione del Per_1 resistente, per la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ex art. 614 bis c.c. ed infine per la condanna
6 del resistente inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La ricorrente in particolare deduceva che in nel mese di aprile 2024 il a CP_1 fronte dei suoi messaggi in cui lo informava che il figlio non si sentiva bene, rispondeva con ritardo senza contattarla telefonicamente e senza proporle di andare ad aiutarla e che il medesimo, informato della necessità di far visitare il figlio dal neuropsichiatra, rappresentava di non essere disponibile in quanto impegnato per lavoro fuori dal territorio cittadino;
inoltre a causa dei suoi impegni lavorativi e senza preavviso il disdiceva l'appuntamento per il CP_1 controllo ortodontico per il minore che proprio lui aveva fissato;
rappresentava inoltre che il chiedeva continuamente di modificare i giorni fissati per “le CP_1 visite” al figlio e per tali ragioni ella doveva assentarsi senza preavviso dal lavoro e che insisteva affinchè per le visite e le terapie al minore si utilizzassero strutture pubbliche con inevitabili attese mentre egli aveva sempre fatto ricorso a medici privati. Concludeva chiedendo che le fosse attribuita la “delega per poter prendere le decisioni straordinarie sanitarie per il piccolo nonché dal Per_1 punto di vista patrimoniale “l'immediata erogazione della somma dovuta alla a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo dal sig. Pt_1 Per_1
come da omologa di separazione (euro 3000.00 mensili), somma questa
CP_1 non versata dal resistente, “almeno” pari ad euro 3.156.00, considerando altresì la rivalutazione Istat con le spese straordinarie per come da Protocollo Per_1 di Intesa ed in quota parte come stabilito in omologa”; la ricorrente inoltre deduceva che il non si dotava degli ausilii intramurari necessari al minore
CP_1 che non potevano essere trasportati, che egli non teneva con sé il minore oltre le tre ore, che in 3 occasioni il minore dopo la permanenza presso il tornava
CP_1 indietro bagnato perché non utilizzava i pannolini adatti, che quando era con il figlio fuori dall'abitazione non portava con sé gli ausilii necessari né il farmaco necessario in caso di crisi epilettiche;
infine la ricorrente deduceva che il
CP_1 non provvedeva al versamento di quanto disposto dal Tribunale quale contributo economico per il mantenimento del minore con l'adozione del provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc.
Il Giudice relatore disponeva l'iscrizione del subprocedimento e fissava udienza in presenza al 10/9/2024.
Si costituiva nel sub-procedimento il resistente deducendo che la ricorrente non gli aveva mai comunicato il calendario delle visite al minore, come, invece, stabilito con il provvedimento del 20.4.2024, tanto che egli, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, in data 29.4.2024 inviava alla il Pt_1 proprio calendario, al fine di agevolare l'individuazione dei giorni di visita e consentire alla ricorrente di organizzare per tempo le terapie necessarie a garantendo, allo stesso tempo, le visite del padre al minore. Il Per_1 CP_1 deduceva che la sig.ra non aveva mai fornito riscontro al calendario ferie Pt_1 estive inviatole e che all'attualità le visite e la permanenza del minore con il padre
7 avvenivano secondo le modalità concordate, anche se ricorrente, il più delle volte, impediva ogni variazione ed ogni recupero;
deduceva di essersi procurato gli ausilii necessari evidenziando che il minore, quando si recava presso l'abitazione della nonna materna, era “posturato” per intere giornate su di un vecchio ed obsoleto sediolone ed anche in auto non era collocato in un sediolone a norma. Contestava poi di usare pannolini scadenti o che aveva riportato alla madre il minore bagnato e non cambiato adeguatamente, stigmatizzava la condotta della che strumentalizzava a suo piacimento qualsiasi accadimento che Pt_1 riguardasse “tanto da arrivare a definire “salvavita” il farmaco Per_1
AIRCORT”, mentre egli quando era con il figlio era sempre dotato di tutti gli ausilii necessari e del farmaco OL . Instava quindi per il rigetto del ricorso.
All'esito, il ricorso era rigettato, con regolamentazione delle spese in uno con il merito, osservando il Tribunale che “nelle circostanze narrate dalla ricorrente le inadempienze, di cui si sarebbe reso autore il , e che questi comunque CP_1 contesta, non rivestirebbero, anche se fossero positivamente accertate, il carattere della gravità. Ed invero alcuna delle condotte che la ricorrente descrive può essere autenticamente ritenuta pregiudizievole per il minore, sebbene la sua disabilità lo renda un soggetto più fragile dei coetanei e bisognoso di molteplici cure. Le circostanze che la ricorrente contesta al , come è evidenziato nella CP_1 messagistica allegata quale mezzo di prova, non costituiscono gravi inadempimenti del provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc quanto piuttosto l'evidenza che la genitore e allo stesso tempo caregiver di e come Pt_1 Per_1 dalla medesima evidenziato, unico suo punto di riferimento, pretende anche dal
il medesimo livello di cura ed attenzione da lei prestato nei confronti del CP_1 figlio;
orbene, come detto, pur non ignorando le problematiche importanti legate alle patologie da cui è affetto il minore, la permanenza con il padre non appare recargli un pregiudizio, né il ha tenuto condotte gravemente violative delle CP_1 statuizioni di cui al provvedimento urgente. Quanto all'inadempienza delle statuizioni di tipo economico, osserva il Tribunale che la ricorrente fa riferimento al mancato versamento dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, con la conseguenza che in primis, non essendo dedotto il mancato versamento del mantenimento per il minore, non si configura una violazione dell'art 473 39 cpc e, in secondo luogo si rileva che alcuna statuizione su un eventuale mantenimento alla da parte del è stata adottata nel provvedimento ex art. 473 bis Pt_1 CP_1
22 cpc Ne consegue che la domanda di adozione delle misure previste ex art. 473 bis 39 cpc va rigettata non sussistendone i relativi presupposti”.
Con provvedimento del 17/10/2024 il Giudice, rilevava che la ricorrente aveva depositato la documentazione patrimoniale di cui era stata ordinata d'ufficio l'integrazione e che entrambe le parti avevano depositato le deduzioni susseguenti;
osservava poi che le nuove richieste istruttorie formulate dalla ricorrente erano tardive e comunque formulate genericamente mentre le ulteriori
8 circostanze dedotte in termini di inadempimento alle statuizioni adottate con il provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc avevano la loro sede nel subprocedimento ex art. 473 bis 38 e 39 cpc introdotto dalla ricorrente;
ritenuta pertanto esaurita l'istruzione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 25/3/2025 disponendone la trattazione cartolare e dando i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c..
Medio tempore, con istanza del 16/11/2024 la ricorrente instava per la modifica delle statuizioni vigenti ex art. 473 bis 23 cpc quanto all'affido del minore ed al contributo al suo mantenimento a carico del il Giudice, CP_1 previa instaurazione del contraddittorio, fissava udienza cartolare al 16/12/2024.
All'esito, con ordinanza del 23/12/2024 il Giudice, modificava parzialmente della regolamentazione vigente adottata con l'ordinanza del 22/4/2024, accogliendo in parte il ricorso e disponeva che il minore permanesse con Per_1 il padre negli orari indicati nella motivazione dell'ordinanza attribuendo altresì in via esclusiva alla sig. la responsabilità in ordine alle decisioni relative Pt_1 alla salute del minore in quanto “ già con l'ordinanza del 22/4/2024 di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti il Giudice relatore considerava che
“premesso che entrambe le parti individuano due pomeriggi a settimana per circa due/tre ore, è evidente che le condizioni di salute del minore, ampiamente documentate in atti, impongano che giorni ed orario della permanenza siano subordinati agli appuntamenti per le terapie domiciliari che effettua il bambino” e che “quanto ai weekend, entrambe le parti escludono il pernottamento presso il padre, determinazione che appare conforme alle esigenze, innanzi tutto di tipo assistenziale, di cui necessita il minore;
pertanto, a weekend alternati Per_1 permarrà presso il padre dalle 11 alle 18 sia il sabato che la domenica”; in data 15/10/2024 il Giudice relatore rigettava la domanda della sig. di adozione Pt_1 delle misure previste ex art. 473 bis 39 cpc di ammonimento del e CP_1 versamento a suo carico ex art. 614 bis c.p.c. relativamente alla mancata assistenza paterna fisica ed economica nei confronti del minore disabile Per_1
Sulle circostanze dedotte dalla ricorrente, di per sé inidonee a fondare l'adozione di un provvedimento di affido esclusivo del minore in quanto non pregiudizievoli per il medesimo, il , attraverso il suo difensore, fornisce una ricostruzione CP_1 alternativa, pure plausibile, dalla quale emerge che la mancata assistenza al minore non deriva da una sua responsabilità ma dalla delicata situazione Per_1 cronica di salute del minore;
nondimeno, con riferimento alle scelte relative alla salute ed alle terapie da effettuare, appare opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, concentrare in via esclusiva la relativa responsabilità nella sig.ra , Pt_1
a tutti gli effetti caregiver del minore e genitore con cui trascorre quasi la Per_1 totalità del suo tempo, al fine di evitare che eventuali contrasti, nel clima di conflitto sussistente nella coppia genitoriale, possano tradursi in un pregiudizievole ritardo nell'adozione di scelte più o meno urgenti;
inoltre appare condivisibile la richiesta
9 del di modifica dell'orario di prelevamento del minore nei giorni già stabiliti, CP_1 atteso che, come risulta dalla messagistica whatsup depositata da entrambe le parti, il minore, a causa della complessa condizione patologica da cui è affetto, non dorme durante la notte e sovente recupera il sonno durante la mattina;
pertanto va disposto, a modifica del precedente provvedimento che per la stagione invernale ( dal 1 novembre al 15 aprile) il minore permarrà con il padre il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e durante il weekend dalle 16 alle 21, mentre nel restante periodo dell'anno il martedì e giovedì dalle 19 alle 22, durante il weekend dalle 18, 30 alle 22,30. Quanto alla modifica del mantenimento e della ripartizione delle spese straordinarie allo stato la stessa va rigettata, essendo la somma stabilita in via provvisoria ed urgente confermativa dell'accordo raggiunto dalle parti (con riferimento al mantenimento del minore) ed omologato dal Tribunale in data 16/6/2016 così come la ripartizione delle spese straordinarie”.
All'udienza del 25/3/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti il Giudice relatore riservava la causa al Collegio.
Il PM concludeva chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affido condiviso del minore e la residenza privilegiata presso la madre e la disciplina del diritto di visita paterno come da provvedimenti provvisori, nonché la determinazione del contributo al mantenimento del minore a carico del padre in € 2800 oltre il 80% delle spese straordinarie.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, dall'art. 5 l. 162/2014 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso il 16/6/2016 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
• Sulla domanda di affido e collocamento della minore ed i relativi diritti doveri di visita e permanenza del genitore non collocatario.
Preliminarmente va sottolineato che ai sensi dell'art. 473-bis.4, non si è proceduto all'ascolto del minore, in ragione sia della sua età ma soprattutto delle patologie da cui è affetto atteso che, trattandosi di un bambino non verbale e con esiti di paralisi cerebrale infantile, non sarebbe stato in grado di manifestare il suo pensiero e di esprimere i suoi bisogni ed i suoi desideri.
In merito all'affido, alla collocazione ed al diritto – dovere di visita e permanenza del genitore non collocatario, a giudizio del Tribunale deve trovare conferma la disciplina adottata nel corso del procedimento, prima con il provvedimento provvisorio ed urgente ex art. 473 co 22 c.p.c. come successivamente modificata in accoglimento delle istanze della ricorrente, con attribuzione al genitore
10 collocatario della responsabilità esclusiva con riferimento alle scelte relative alla salute ed alle terapie da effettuare a beneficio di fermo l'affido condiviso Per_1 per tutte le altre scelte e questioni inerenti il minore, nonché quanto ai tempi di permanenza con il padre, come modificati in accoglimento delle istanze del resistente, per la stagione invernale ( dal 1 novembre al 15 aprile) il minore permarrà con il padre il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e durante il weekend dalle 16 alle 21, mentre nel restante periodo dell'anno il martedì e giovedì dalle 19 alle 22, durante il weekend dalle 18, 30 alle 22,30).
Tali modifiche, intervenute nel corso del giudizio, riflettono le dinamiche genitoriali e sembrano, al di là delle petizioni di principio, rappresentare il miglior assetto per le esigenze del minore sulla base di due presupposti: il primo è che le cure di cui necessita sono evidentemente diverse da quelle che Per_1 richiedere un bambino sano, con la conseguenza che non può non evidenziarsi la funzione di caregiver da sempre rivestito dalla madre genitore collocatario, ruolo che, diversamente dalla normalità, non è destinato ad esaurirsi in ragione della crescita del minore, ma diventa, al contrario, sempre più gravoso aumentando le esigenze del minore proporzionalmente alla crescita ponderale ed al permanere dell'immobilità degli arti. Altro presupposto è legato alla professione del resistente il quale è un attore, presentatore e cabarettista di successo, circostanza che limita fortemente le sue disponibilità e la sua reperibilità rispetto alle esigenze del minore;
infine, il ha formato un nuovo CP_1 nucleo familiare ed ha, allo stato, un altro minore di cui prendersi cura. È evidente che tali circostanze insieme concorrono a ritenere opportuno nell'interesse del minore concentrare la responsabilità delle scelte sanitarie nella madre collocataria e caregiver per impedire che un'eventuale indisponibilità del determinata da esigenze lavorative o da concomitanti esigenze del novello CP_1 nucleo familiare, possa essere pregiudizievole per il minore. Peraltro, va evidenziato come la domanda del resistente di modifica dell'orario di prelevamento del minore nei giorni già stabiliti è espressione della consapevolezza da parte del che la tutela delle esigenze del minore – il CP_1 quale, a causa della complessa condizione patologica da cui è affetto, non dorme durante la notte e sovente recupera il sonno durante la mattina – necessita che sia il padre ad adeguarsi i bisogni del bambino e non il contrario. Infine, va evidenziato che la disciplina sinora delineata dell'affido, della collocazione del minore e dei tempi di permanenza con il padre, in quanto non collocatario, è in linea con le conclusioni sul punto formulate dalle parti, in particolare con quella rassegnate dal resistente, mentre la difesa della sul punto ha chiesto, più Pt_1 genericamente, l'adozione di un provvedimento opportuno alla tutela degli interessi del minore in punto di affido, rivedendo i tempi di permanenza presso il padre in ragione dei suoi inadempimenti senza ulteriori specificazioni.
• Sul contributo al mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario
11 Parte ricorrente insiste nella determinazione del contributo al mantenimento del minore a carico del nell'importo di euro 3156,00 mensili cioè Per_1 CP_1
“l'importo stabilito in sede di separazione rivalutato all'attualità oltre la partecipazione del predetto nella misura dell'80% alle spese straordinarie del minore come indicate Protocollo di Intesa del Consiglio dell'Ordine di Napoli e del Tribunale di Napoli”. Il resistente invece conclude per la fissazione del contributo al mantenimento del minore a suo carico nella misura di euro € 1.000 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo.
Sul punto il Collegio rileva in primis che, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento per la prole minorenne i parametri sono indicati nell'art. 337 ter co 4 c.c., norma che recita "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore." La Giurisprudenza ha quindi evidenziato che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni: da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. L'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nell'ambito dei giudizi ex art. 337 bis c.c.. individua, quali parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143 comma 3 c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter co 4 n. 4 c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter comma 4 n. 3 e 5 c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
12 In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. ord. 4145/2023, ord. 19299/2020, ord. 2941/2025).
Orbene, nell'individuare la misura del contributo al mantenimento del minore nel presente giudizio assumono rilievo le seguenti circostanze : 1) il minore permane la maggioranza del tempo con il genitore collocatario e non sono previsti pernotti presso il padre;
2) la casa familiare, di proprietà del che paga CP_1 interamente la rata del relativo mutuo pari annualmente a 7189,51 e circa 600 euro mensili, è assegnata alla quale genitore collocatario e considerando Pt_1 la disabilità del minore è evidente che tale assegnazione non verrà meno nel futuro come accade con il raggiungimento dell'indipendenza economica per i figli maggiorenni;
3) il minore è beneficiario di indennità di accompagnamento dal 21/3/2016 in ragione delle sue condizioni psicofisiche;
4) il è divenuto CP_1 nuovamente padre ed ha quindi assunto i relativi obblighi.
Quanto alle condizioni reddituali delle parti osserva il Collegio che il resistente ha depositato, oltre alla documentazione richiesta, una consulenza di parte che attesta la diminuzione progressiva dei propri redditi dal 2016 al 2023 ( al netto delle imposte da euro 63.872,00 nel 2016 ad euro 30.335,30 nel 2023); parte ricorrente ha depositato il CUD 2023 da cui risulta un reddito lordo di euro 22.505,35 e gli estratti conto da cui risulta percepire circa 300,00 mensili a titolo di assegno unico per il minore ed una retribuzione mensile per l'attività lavorativa di circa 1300 euro mensili.
Orbene, in media il attraverso la sua professione, ha introiti decisamente CP_1 maggiori della mentre le spese per il mantenimento diretto del minore Pt_1 sono minime in considerazione dei ridotti tempi di permanenza del minore presso di lui;
è notorio inoltre che il è stato co-conduttore di una trasmissione CP_1 televisiva in Rai nell'inverno del 2024 ed è attualmente in onda con altra trasmissione televisiva in prima serata su Rai 2, oltre ad aver collaborato, medio tempore, ad altre trasmissioni televisive in reti concorrenti, con la conseguenza che la diminuzione dei redditi attestata dal consulente ed evidentemente legata agli effetti della pandemia da Covid 19 sulle attività artistiche può dirsi decisamente superata. A ciò devono aggiungersi due considerazioni ulteriori: il nel 2021 si è accordato, in ragione delle difficoltà economiche che stava CP_1 sperimentando, a ridurre il contributo ad euro 1500 complessivi (anche dell'assegno di mantenimento con l'ex coniuge) e ciò presuppone che un simile importo fosse ampiamente nelle sue possibilità; in secondo luogo dall'analisi degli estratti conto dal medesimo depositati emerge una giacenza media trimestrale negli ultimi due anni di circa 90.000 euro, l'accredito di importi per
13 incasso cedole di “BTP Futura” riferibili quindi ad un investimento che non è stato documentato ed infine il 18/11/2022 un bonifico sul conto corrente di euro 20.000 con ordinante il resistente, altro bonifico del 20/4/2021 per euro 44.000 con le medesime caratteristiche ed in data 30/4/2021 il versamento di assegni per euro 30.000,00 effettuati dal sul proprio conto. Il compendio CP_1 probatorio sinora evidenziato determina il Collegio a ritenere che le condizioni patrimoniali del resistente non siano esattamente rappresentate nella documentazione reddituale e patrimoniale prodotta con la conseguenza che le considerazioni svolte dalla sua difesa relativamente all'importo del contributo al mantenimento non possano trovare accoglimento.
A giudizio del Collegio, può trovare conferma la misura del contributo al mantenimento del minore determinata nel provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc in euro 2200,00 mensili oltre rivalutazione AT a decorrere dal 2026; tale importo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, corrisponde alla somma prevista per il mantenimento del minore in sede di omologa della separazione, mentre la cifra indicata dalla di euro 3000 mensili era Pt_1 comprensiva anche di quanto pattuito per il suo mantenimento pari ad euro 800,00 mensili, rispetto al quale alcuna domanda è stata formulata.
Osserva inoltre il Collegio che la valorizzazione della circostanza relativa alla formazione del nuovo nucleo familiare da parte del del pagamento del CP_1 mutuo cui è obbligato relativo all'abitazione assegnata alla resistente ed infine degli importi ( assegno unico ed indennità di accompagnamento) che la ricorrente percepisce per il minore complessivamente incidono, azzerandolo, sull'aumento del predetto importo determinato dalla rivalutazione AT calcolata dal 2017.
L'importo così individuato è sufficiente a coprire le esigenze del minore con riequilibrio delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo del Tribunale di Napoli e del COA del 7/3/201 al 50%, per ciascuna delle parti.
• Sulle ulteriori domande
Osserva il Tribunale che le domande formulate dalla ricorrente nella comparsa conclusionale ulteriori rispetto alle conclusioni formulate ai sensi dell'art. 473bis lett a) – ed in particolare, “ammonire il ... rivedere il calendario delle visite... CP_1 adottare sanzioni amministrative” in quanto nuove sono tardive e non ammissibili;
infondata altresì è la richiesta formulata dalla difesa del resistente di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 cpc., non ravvisandosi nella condotta processuale della ricorrente i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata.
Va rigettata poi la domanda della difesa del resistente di disporre la cancellazione delle frasi offensive ex art. 89 cpc. con condanna al risarcimento dei danni, relativamente a quanto scritto nella memoria ex art 473 bis n 17 cpc della ricorrente ed in particolare la seguente frase: “Si precisa che tutto quanto asserito
14 da controparte e dato il lavoro pubblico e popolare svolto dal sig. che CP_1 inevitabilmente gli offre “un'ampia agilità economica”, è assolutamente povero in fatti e contenuti umani, e solo dopo economici”. Ciò in quanto la valutazione circa l'offensività dell'espressione deve tener conto anche dell'oggetto del processo che, in determinate ipotesi, giustifica la presenza, negli atti di parte, di un giudizio morale sulla condotta dell'avversario. L'espressione stigmatizzata dal resistente nel contesto del presente giudizio a giudizio del Collegio non riveste quel grado di offensività necessario a far adottare le sanzioni previste dall'art. 89 c.p.c. e soprattutto non appare idonea, come affermato dal resistente, a sminuire il suo affermato prestigio e la notorietà o ad incidere negativamente sulla sua professionalità e sulle sue occasioni lavorative.
• Sulle spese processuali.
Quanto alle spese di giudizio, in ragione della natura necessitata della pronuncia in ordine allo status e della soccombenza parziale reciproca di entrambe le parti rispetto alle domande formulate nelle conclusioni ed alle istanze endoprocedimentali, sono integrate le gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, così provvede:
a) pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato tra e in premessa generalizzati a S. Parte_1 CP_1
AN (NA) il 30/5/2013 (atto n. 24, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. AN (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la attribuisce alla Parte_1 Pt_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva con riferimento alle decisioni relative alla salute ed alle terapie da effettuare a beneficio di Per_1 con obbligo di fornire tempestivamente al tutte le relative informazioni CP_1 anche con riferimento alle visite mediche a cui il padre potrà/dovrà presenziare;
d) Assegna l'abitazione familiare sita in Napoli alla Via Orazio Petruccelli n. 5 alla sig.ra in quanto genitore collocatario;
Parte_1
e) il minore permarrà con il padre dal 1° novembre al 15 aprile il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e durante il weekend dalle 16 alle 21, mentre nel restante periodo dell'anno il martedì e giovedì dalle 19 alle 22, durante il weekend dalle 18,30 alle 22,30; quanto alle festività ad anni alterni il minore trascorrerà
15 le festività Natalizie con il padre ( il 24 dic. dalle ore 16.00 alle ore 22.30 o il 25 dic. dalle ore 11 alle ore 18), la medesima modalità varrà per il 31.12. e il 01.01.; il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre le festività pasquali (Pasqua o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.30); il minore trascorrerà ad anni alterni con il dalle 11 alle 20 il proprio compleanno, nonché, ogni anno il CP_1 compleanno ed onomastico del Morra dalle 11 alle 20; quanto alle vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre 10 giorni anche non consecutivi (dalle ore 10.30 alle ore 21), da comunicarsi entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, senza pernottamento.
f) dispone a carico del sig. , un obbligo di contributo al CP_1 mantenimento per il figlio minore di € 2200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione AT a decorrere dal mese dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo COA – Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018;
g) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte;
h) spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, (c.f. ) rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Vincenza Maione e presso il suo studio alla Via Toledo n. 205 elett.te domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso, anche CP_1 CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Occhino e Martina Albo elett.te dom.to digitalmente presso gli indicati indirizzi pec, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 1/12/2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in data 30/5/2013; che, CP_1 dalla predetta unione, nasceva il 7/2/2014 Persona_1 gravemente prematuro e bronco displasico, con esiti di paralisi celebrale infantile tetraparetico e spastico;
che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, le parti addivenivano ad una separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale del 6/7/2016, accordandosi nei seguenti termini: “ il trasferirà la residenza in altro CP_1 immobile mentre la continuerà ad abitare nell'immobile adibito a casa Pt_1 familiare, di cui pagherà le spese condominiali ordinarie mentre le straordinarie e quelle relative al mutuo sono a carico del sig. ; il figlio è affidato ad CP_1 Per_1 entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso con residenza preferenziale presso la madre e che, tenendo conto delle numerose patologie del piccolo che gli impediscono anche la semplice locomozione autonoma, il padre lo incontrerà presso la casa familiare nei giorni di : lunedì e venerdì dalle ore 19,30 alle 22,30; il primo e il terzo fine settimana di ogni mese il sabato dalle ore 10 alle ore 15 nonché la domenica dalle ore 11,00 alle ore 15,00; ad anni alterni le festività Natalizie e Pasquali;
nel periodo estivo 10 giorni anche non consecutivi nella casa familiare o in località turistica;
il verserà entro ogni 5 del mese la CP_1 cifra di euro 3000 sul conto bancario della sig.ra di cui 800.00 per la sig.ra Pt_1
e 2200 per il figlio con rivalutazione AT . Le spese ordinarie e Pt_1 Per_1 straordinarie riguardanti verranno ripartite nella misura di 80% a carico Per_1 del padre e 20% a carico della madre;
le ingenti e necessarie spese mediche verranno ripartite nella misura di 80% a carico del sig. e 20% a carico della CP_1 sig.ra ; il s i impegna a versare ogni maggio un contributo di euro Pt_1 CP_1
2000 per le vacanze estive in maniera automatica senza necessità di esplicita richiesta”; che grazie all'aiuto della propria madre che assisteva presso Per_1 la casa familiare, la sig.ra riusciva a tornare a lavorare nel maggio 2018; Pt_1 che da giugno 2019 la sig.ra si avvaleva di un'assistente domestica Pt_1 referenziata per le 5 ore in cui doveva assentarsi per lavoro, nonostante il CP_1 le chiedesse ripetutamente di lavorare il meno possibile per potersi occupare solo di in quanto egli avrebbe provveduto completamente a tutto ciò che Per_1 riguardava l'aspetto economico;
che con l'inizio della pandemia da Covid-19 era stato necessario limitare le frequentazioni dentro e fuori casa per proteggere in quanto soggetto fragile perché affetto da bronco displasia polmonare;
Per_1 che, al contempo, il chiedeva di ridurre il contributo mensile previsto CP_1 dall'accordo sostenendo di lavorare meno a causa della pandemia e di non voler attingere ai propri risparmi in quanto “li stava mettendo da parte per il piccolo”; che a marzo 2021, le parti stipulavano una scrittura privata in cui si stabiliva una riduzione esclusivamente temporanea e parziale del contributo versato dal sig. rispetto a quello sancito dall'omologa; che, le parti decidevano di CP_1 limitare ulteriormente il contatto di con persone terze al nucleo familiare Per_1
e che il si proponeva per badare al figlio nelle cinque ore in cui la CP_1 Pt_1
2 svolgeva la sua attività lavorativa;
che tale disponibilità terminava poco dopo con il riprendere delle attività legate al mondo dello spettacolo del sig. CP_1
Tanto premesso, instava per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo, quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e agli aspetti patrimoniali che il nel corso degli CP_1 anni, con i suoi atteggiamenti non aveva rispettato né tutelato la serenità ed il benessere del figlio, non rispettando gli accordi previsti in sede di separazione consensuale, pretendendo di vederlo tenendo in considerazione unicamente i propri impegni e il proprio tempo libero;
che i costi necessari a garantire una vita dignitosa al minore erano elevatissimi e comprendevano non solo quelli che spettano ad ogni bambino riguardo all'istruzione, alla socialità, al benessere ma anche alle cure, terapie, strumentazioni di cui necessitava per poter Per_1 continuare a svolgere tutte le più semplici funzioni vitali ( fisioterapia quotidiana ed extra quando praticava la tossina, gocce di seripnol serali quotidiane che aiutano l'alterazione sonno veglia;
pannolini specifici per pelli sensibili non previste dal SSN;
pastina specifica per bimbi non in grado di masticare;
creme idratanti e bevande specifiche per mantenere l'idratazione; il minore, inoltre, essendo un bambino non verbale, affetto anche da paralisi celebrali ed alterazioni del ritmo sonno veglia che gli comportavano crisi epilettiche notturne (non trattabili farmacologicamente in quanto non riconosciute da indagini a causa della sporadicità in cui esse si manifestavano) difficilmente riconoscibili da estranei, necessitava, per trascorrere del tempo fuori dall'abitazione di ausili quali passeggino posturale apposito o sedia a rotelle, sediolone ortopedico non trasportabile fornito dal SSN in pezzo unico non smontabile, standing posturale non trasportabile, seduta da bagno ortopedica per disabili.
La ricorrente quindi concludeva chiedendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con assegnazione a lei della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato [ il padre incontrerà il figlio nei giorni di lunedì e venerdì prelevando il bambino alle ore 16.00 dalla casa della nonna materna e riaccompagnandolo alle 18.30 presso la casa familiare dove la sig.ra lo aspetterà con la terapista;
o prelevandolo alle ore 20.00 presso il luogo Pt_1 in cui si svolge la terapia, ovverosia la casa familiare, e riaccompagnandolo a casa alle ore 22.00. WEEK END: Alternati , il sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.30 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 16,30. FESTIVITA': ad anni alterni le festività Natalizie ( il 24 dic. dalle ore 16.00 alle ore 22.30 o il 25 dic. dalle ore 10.30 alle ore 15.30), la medesima modalità varrà per il 31.12. e il 01.01. ; le festività pasquali ad anni alterni (Pasqua o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.30); il compleanno di con entrambi i genitori. PERIODO Per_1
ESTIVO: 10 giorni anche non consecutivi (dalle ore 10.30 alle ore 18.30), senza pernottamento, comunicando l'esatto periodo entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno e offrendo reperibilità telefonica e luogo esatto di destinazione], la
3 previsione di un contributo per il mantenimento del minore a carico del Per_1 di euro 3156,00 mensili (rivalutato da Indice Istat dei prezzi al consumo CP_1 per famiglie operai e impiegati) con rivalutazione Istat annuale la somma mensile, così come da omologa di separazione, la partecipazione del nella CP_1 misura dell'80% alle spese straordinarie del minore come indicate Protocollo di Intesa del Consiglio dell'Ordine di Napoli e del Tribunale di Napoli.
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda relativa allo status, ed esponendo che le intese raggiunte in sede di separazione riguardo alle visite ed alla gestione del minore risultavano all'attualità assolutamente inadeguate, in violazione dei basilari diritti del genitore non collocatario, forse giustificate in sede di separazione dalla tenerissima età del bambino e dalle sue condizioni di salute, si erano poi rilevate inattuali e tali da pregiudicare il diritto paterno alla frequentazione, educazione, cura ed accudimento del figlio tanto da essere concordemente modificate nei periodi di “calma tra le parti”, tanto che, nei giorni in cui la era impegnata nella propria attività lavorativa, il minore Pt_1 permaneva l'intera giornata preso l'abitazione del padre il quale si era munito, tramite il SSN, degli ausilii necessari all'accudimento del bambino, gestendo senza alcuna difficoltà tutte le esigenze del figlio ed occupandosi anche dei seri problemi di salute all'ex coniuge e provvedendo alla cura ed assistenza di questa. La normalità del rapporto genitoriale, costituito dalla quotidiana gestione di dalla continuità affettiva, dalle passeggiate all'aria aperta con frequenti Per_1 visite ai nonni, aveva prodotto anche il rasserenamento dei rapporti tra le parti tanto che, nella primavera del 2023, a seguito dei numerosi contatti avuti tra i rispettivi legali, erano giunti a delineare nuove e più equilibrate modalità di visita e frequentazione del padre con il bambino;
tali intese erano disattese dalla AC nel mese di giugno 2023, quando il le riferiva che presto, dalla CP_1 relazione affettiva con l'attuale compagna, sarebbe nato un figlio;
la infatti Pt_1 pretendeva nuovamente di applicare in maniera letterale le modalità di visita fissate con la separazione, impedendo al padre di vedere al di fuori dei Per_1 giorni previsti e sempre all'interno dell'abitazione materna, tanto che il CP_1 siccome in precedenza aveva prelevato il figlio portandolo fuori casa, era costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in data 30 agosto, 1 settembre e 2 settembre 2023, senza però ottenere alcun risultato concreto;
inoltre la ricorrente non consentiva la modifica del giorno previsto per l'incontro con il figlio anche quando il aveva impegni lavorativi e prenotava le visite CP_1 mediche al bambino presso studi privati, chiedendo poi il rimborso della spesa all'ex coniuge;
impediva inoltre al resistente, nel corso degli incontri con il figlio, di utilizzare gli ausili ortopedici e sanitari assegnati a (ottenuti dal Per_1 CP_1 tramite il SSN) ed anche l'utilizzo di un passeggino posturale per il quale lo stesso aveva curato la pratica e versato gli acconti. Inoltre, al minore, sempre per CP_1 decisione della madre, non era consentita la frequenza scolastica prescritta dal Servizio di Salute Mentale della ASL Napoli 1), come pure di partecipare alla vita familiare paterna, tanto che tutte le festività erano trascorse esclusivamente con
4 la famiglia della . Deduceva infine il peggioramento delle sue condizioni Pt_1 patrimoniali in ragione di una riduzione dei suoi contratti.
Concludeva quindi instando per l'affido condiviso del minore con residenza preferenziale presso l'abitazione familiare ove risiedeva la madre, con permanenza del minore con il padre nei termini di seguito indicati: tutti i martedì e giovedì pomeriggio con prelievo alle ore 18,00 presso la casa materna ed ivi riaccompagnato alle ore 21,00; permanenza del minore con il padre il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese (escludendosi il pernottamento): il sabato e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 18,30; recupero del giorno di incontro con il minore in caso di impedimento al rispetto del calendario per suoi impegni di lavoro con avviso telefonico, wathapp o mail nei giorni seguenti;
vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni con il padre e con la madre: 24 dicembre, dalle ore 17,00 alle ore 23,00; 25 dicembre, dalle ore 12,00 alle ore 20,00; 31 dicembre, dalle ore 17,00 alle ore 01,00 del primo gennaio;
1 gennaio, dalle ore 12,00 alle ore 20,00;Lunedi dell'Angelo, dalle ore 12,00 alle ore 20,00; Compleanno ed onomastico di con il padre, ad anni alterni, dalle ore 12,00 alle ore Per_1
20,00; Compleanno e onomastico del con il padre dalle 12 alle 20; CP_1 vacanze estive: dieci giorni consecutivi a luglio o ad agosto che saranno comunicati alla sig.ra entro il 30 giugno di ciascun anno;
instava inoltre Pt_1 affinché il contributo al mantenimento del minore a suo carico fosse Per_1 previsto nella misura di euro € 1.000 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie riguardanti il minore secondo quanto previsto dalle linee guida dall'Ordine Forense di Napoli.
A seguito della prima udienza, sentite le parti personalmente, a scioglimento della riserva, il Tribunale riteneva potesse trovare conferma l'affido condiviso del minore , n. a Napoli il 7/2/2014 con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre così chiesto da entrambe le parti;
quanto ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, il Tribunale rilevava come, premesso che entrambe le parti individuavano due pomeriggi a settimana per circa due/tre ore, era evidente che le condizioni di salute del minore, ampiamente documentate in atti, imponevano che giorni ed orario della permanenza fossero subordinati agli appuntamenti per le terapie domiciliari che effettuava il bambino;
rilevava l'insussistenza di indicazioni contrarie alla possibilità per il minore, in ragione delle sue condizioni di salute, di permanere con il padre al di fuori dell'abitazione materna, ovviamente debitamente fornito degli ausilii necessari per le ore calendarizzate e che il era tenuto a restituire al CP_1 momento di riportare il minore presso la madre;
riteneva che il prelievo del minore dovesse avvenire presso l'abitazione materna, salvo il consenso del CP_1
a prelevare il figlio in altro luogo;
considerava la necessità che la , in Pt_1 ragione del calendario degli appuntamenti per le terapie, comunicasse mensilmente al i due giorni settimanali in cui il predetto potrà prelevare CP_1 esclusivamente presso l'abitazione materna per tre ore per poi Per_1
5 ricondurlo presso la medesima abitazione;
rilevava che, quanto ai weekend, entrambe le parti escludevano il pernottamento presso il padre, determinazione che appariva conforme alle esigenze, innanzi tutto di tipo assistenziale, di cui necessitava il minore;
pertanto, stabiliva che a weekend alternati Per_1 permanesse presso il padre dalle 11 alle 18 sia il sabato che la domenica;
riteneva di poter regolamentare la permanenza del minore presso il padre durante le festività, in ragione del piano genitoriale presentato dalle parti, nei seguenti termini : ad anni alterni le festività Natalizie con il padre ( il 24 dic. dalle ore 16.00 alle ore 22.30 o il 25 dic. dalle ore 11 alle ore 18), la medesima modalità varrà per il 31.12. e il 01.01.; le festività pasquali ad anni alterni con il padre (Pasqua o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.30); il compleanno di ad anni alterni con il Morra dalle 11 alle 20, compleanno ed onomastico Per_1 del Morra dalle 11 alle 20; vacanze estive: 10 giorni anche non consecutivi (dalle ore 10.30 alle ore 21), da comunicarsi entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, senza pernottamento, atteso che dalle dichiarazioni rese dalle parti emergeva che il non aveva, se non in occasioni assolutamente sporadiche, CP_1 pernottato con il figlio, per il quale era evidentemente necessaria un'assistenza h 24 anche notturna ( in ragione delle crisi epilettiche notturne) di cui il padre oggettivamente non aveva esperienza;
Quanto al mantenimento del minore in via provvisoria ed urgente il Tribunale riteneva di poter confermare l'importo già previsto per il mantenimento del minore nel decreto di omologa della separazione consensuale pari ad euro 2200,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 80% a carico del CP_1
Infine, quanto alle richieste istruttorie, le prove testimoniali formulate dalle parti erano ritenute inammissibili perché relative a circostanze incontestate, irrilevanti, valutative o genericamente formulate, mentre era disposta d'ufficio un'integrazione documentale relativa alle condizioni patrimoniali della ricorrente, segnatamente, ex art 473 bis 12 c) era disposto il deposito degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni, con fissazione del termine ex art 183 cpc co 5 in relazione ai mezzi di prova disposti d'ufficio alle parti per dedurre l'assunzione di mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine di 10/7/2024, riservandosi all'esito.
In data 27/5/2024 e 28/5/2024 la difesa della ricorrente depositava due memorie in cui deduceva che successivamente all'udienza di comparizione ed all'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc avvenivano “fatti nuovi” relativi alla continua e mancata assistenza paterna fisica ed economica nei confronti del minore disabile instando ex art. 473 bis 39 c.p.c. per l'ammonizione del Per_1 resistente, per la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ex art. 614 bis c.c. ed infine per la condanna
6 del resistente inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La ricorrente in particolare deduceva che in nel mese di aprile 2024 il a CP_1 fronte dei suoi messaggi in cui lo informava che il figlio non si sentiva bene, rispondeva con ritardo senza contattarla telefonicamente e senza proporle di andare ad aiutarla e che il medesimo, informato della necessità di far visitare il figlio dal neuropsichiatra, rappresentava di non essere disponibile in quanto impegnato per lavoro fuori dal territorio cittadino;
inoltre a causa dei suoi impegni lavorativi e senza preavviso il disdiceva l'appuntamento per il CP_1 controllo ortodontico per il minore che proprio lui aveva fissato;
rappresentava inoltre che il chiedeva continuamente di modificare i giorni fissati per “le CP_1 visite” al figlio e per tali ragioni ella doveva assentarsi senza preavviso dal lavoro e che insisteva affinchè per le visite e le terapie al minore si utilizzassero strutture pubbliche con inevitabili attese mentre egli aveva sempre fatto ricorso a medici privati. Concludeva chiedendo che le fosse attribuita la “delega per poter prendere le decisioni straordinarie sanitarie per il piccolo nonché dal Per_1 punto di vista patrimoniale “l'immediata erogazione della somma dovuta alla a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo dal sig. Pt_1 Per_1
come da omologa di separazione (euro 3000.00 mensili), somma questa
CP_1 non versata dal resistente, “almeno” pari ad euro 3.156.00, considerando altresì la rivalutazione Istat con le spese straordinarie per come da Protocollo Per_1 di Intesa ed in quota parte come stabilito in omologa”; la ricorrente inoltre deduceva che il non si dotava degli ausilii intramurari necessari al minore
CP_1 che non potevano essere trasportati, che egli non teneva con sé il minore oltre le tre ore, che in 3 occasioni il minore dopo la permanenza presso il tornava
CP_1 indietro bagnato perché non utilizzava i pannolini adatti, che quando era con il figlio fuori dall'abitazione non portava con sé gli ausilii necessari né il farmaco necessario in caso di crisi epilettiche;
infine la ricorrente deduceva che il
CP_1 non provvedeva al versamento di quanto disposto dal Tribunale quale contributo economico per il mantenimento del minore con l'adozione del provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc.
Il Giudice relatore disponeva l'iscrizione del subprocedimento e fissava udienza in presenza al 10/9/2024.
Si costituiva nel sub-procedimento il resistente deducendo che la ricorrente non gli aveva mai comunicato il calendario delle visite al minore, come, invece, stabilito con il provvedimento del 20.4.2024, tanto che egli, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, in data 29.4.2024 inviava alla il Pt_1 proprio calendario, al fine di agevolare l'individuazione dei giorni di visita e consentire alla ricorrente di organizzare per tempo le terapie necessarie a garantendo, allo stesso tempo, le visite del padre al minore. Il Per_1 CP_1 deduceva che la sig.ra non aveva mai fornito riscontro al calendario ferie Pt_1 estive inviatole e che all'attualità le visite e la permanenza del minore con il padre
7 avvenivano secondo le modalità concordate, anche se ricorrente, il più delle volte, impediva ogni variazione ed ogni recupero;
deduceva di essersi procurato gli ausilii necessari evidenziando che il minore, quando si recava presso l'abitazione della nonna materna, era “posturato” per intere giornate su di un vecchio ed obsoleto sediolone ed anche in auto non era collocato in un sediolone a norma. Contestava poi di usare pannolini scadenti o che aveva riportato alla madre il minore bagnato e non cambiato adeguatamente, stigmatizzava la condotta della che strumentalizzava a suo piacimento qualsiasi accadimento che Pt_1 riguardasse “tanto da arrivare a definire “salvavita” il farmaco Per_1
AIRCORT”, mentre egli quando era con il figlio era sempre dotato di tutti gli ausilii necessari e del farmaco OL . Instava quindi per il rigetto del ricorso.
All'esito, il ricorso era rigettato, con regolamentazione delle spese in uno con il merito, osservando il Tribunale che “nelle circostanze narrate dalla ricorrente le inadempienze, di cui si sarebbe reso autore il , e che questi comunque CP_1 contesta, non rivestirebbero, anche se fossero positivamente accertate, il carattere della gravità. Ed invero alcuna delle condotte che la ricorrente descrive può essere autenticamente ritenuta pregiudizievole per il minore, sebbene la sua disabilità lo renda un soggetto più fragile dei coetanei e bisognoso di molteplici cure. Le circostanze che la ricorrente contesta al , come è evidenziato nella CP_1 messagistica allegata quale mezzo di prova, non costituiscono gravi inadempimenti del provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc quanto piuttosto l'evidenza che la genitore e allo stesso tempo caregiver di e come Pt_1 Per_1 dalla medesima evidenziato, unico suo punto di riferimento, pretende anche dal
il medesimo livello di cura ed attenzione da lei prestato nei confronti del CP_1 figlio;
orbene, come detto, pur non ignorando le problematiche importanti legate alle patologie da cui è affetto il minore, la permanenza con il padre non appare recargli un pregiudizio, né il ha tenuto condotte gravemente violative delle CP_1 statuizioni di cui al provvedimento urgente. Quanto all'inadempienza delle statuizioni di tipo economico, osserva il Tribunale che la ricorrente fa riferimento al mancato versamento dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, con la conseguenza che in primis, non essendo dedotto il mancato versamento del mantenimento per il minore, non si configura una violazione dell'art 473 39 cpc e, in secondo luogo si rileva che alcuna statuizione su un eventuale mantenimento alla da parte del è stata adottata nel provvedimento ex art. 473 bis Pt_1 CP_1
22 cpc Ne consegue che la domanda di adozione delle misure previste ex art. 473 bis 39 cpc va rigettata non sussistendone i relativi presupposti”.
Con provvedimento del 17/10/2024 il Giudice, rilevava che la ricorrente aveva depositato la documentazione patrimoniale di cui era stata ordinata d'ufficio l'integrazione e che entrambe le parti avevano depositato le deduzioni susseguenti;
osservava poi che le nuove richieste istruttorie formulate dalla ricorrente erano tardive e comunque formulate genericamente mentre le ulteriori
8 circostanze dedotte in termini di inadempimento alle statuizioni adottate con il provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc avevano la loro sede nel subprocedimento ex art. 473 bis 38 e 39 cpc introdotto dalla ricorrente;
ritenuta pertanto esaurita l'istruzione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 25/3/2025 disponendone la trattazione cartolare e dando i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c..
Medio tempore, con istanza del 16/11/2024 la ricorrente instava per la modifica delle statuizioni vigenti ex art. 473 bis 23 cpc quanto all'affido del minore ed al contributo al suo mantenimento a carico del il Giudice, CP_1 previa instaurazione del contraddittorio, fissava udienza cartolare al 16/12/2024.
All'esito, con ordinanza del 23/12/2024 il Giudice, modificava parzialmente della regolamentazione vigente adottata con l'ordinanza del 22/4/2024, accogliendo in parte il ricorso e disponeva che il minore permanesse con Per_1 il padre negli orari indicati nella motivazione dell'ordinanza attribuendo altresì in via esclusiva alla sig. la responsabilità in ordine alle decisioni relative Pt_1 alla salute del minore in quanto “ già con l'ordinanza del 22/4/2024 di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti il Giudice relatore considerava che
“premesso che entrambe le parti individuano due pomeriggi a settimana per circa due/tre ore, è evidente che le condizioni di salute del minore, ampiamente documentate in atti, impongano che giorni ed orario della permanenza siano subordinati agli appuntamenti per le terapie domiciliari che effettua il bambino” e che “quanto ai weekend, entrambe le parti escludono il pernottamento presso il padre, determinazione che appare conforme alle esigenze, innanzi tutto di tipo assistenziale, di cui necessita il minore;
pertanto, a weekend alternati Per_1 permarrà presso il padre dalle 11 alle 18 sia il sabato che la domenica”; in data 15/10/2024 il Giudice relatore rigettava la domanda della sig. di adozione Pt_1 delle misure previste ex art. 473 bis 39 cpc di ammonimento del e CP_1 versamento a suo carico ex art. 614 bis c.p.c. relativamente alla mancata assistenza paterna fisica ed economica nei confronti del minore disabile Per_1
Sulle circostanze dedotte dalla ricorrente, di per sé inidonee a fondare l'adozione di un provvedimento di affido esclusivo del minore in quanto non pregiudizievoli per il medesimo, il , attraverso il suo difensore, fornisce una ricostruzione CP_1 alternativa, pure plausibile, dalla quale emerge che la mancata assistenza al minore non deriva da una sua responsabilità ma dalla delicata situazione Per_1 cronica di salute del minore;
nondimeno, con riferimento alle scelte relative alla salute ed alle terapie da effettuare, appare opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, concentrare in via esclusiva la relativa responsabilità nella sig.ra , Pt_1
a tutti gli effetti caregiver del minore e genitore con cui trascorre quasi la Per_1 totalità del suo tempo, al fine di evitare che eventuali contrasti, nel clima di conflitto sussistente nella coppia genitoriale, possano tradursi in un pregiudizievole ritardo nell'adozione di scelte più o meno urgenti;
inoltre appare condivisibile la richiesta
9 del di modifica dell'orario di prelevamento del minore nei giorni già stabiliti, CP_1 atteso che, come risulta dalla messagistica whatsup depositata da entrambe le parti, il minore, a causa della complessa condizione patologica da cui è affetto, non dorme durante la notte e sovente recupera il sonno durante la mattina;
pertanto va disposto, a modifica del precedente provvedimento che per la stagione invernale ( dal 1 novembre al 15 aprile) il minore permarrà con il padre il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e durante il weekend dalle 16 alle 21, mentre nel restante periodo dell'anno il martedì e giovedì dalle 19 alle 22, durante il weekend dalle 18, 30 alle 22,30. Quanto alla modifica del mantenimento e della ripartizione delle spese straordinarie allo stato la stessa va rigettata, essendo la somma stabilita in via provvisoria ed urgente confermativa dell'accordo raggiunto dalle parti (con riferimento al mantenimento del minore) ed omologato dal Tribunale in data 16/6/2016 così come la ripartizione delle spese straordinarie”.
All'udienza del 25/3/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti il Giudice relatore riservava la causa al Collegio.
Il PM concludeva chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affido condiviso del minore e la residenza privilegiata presso la madre e la disciplina del diritto di visita paterno come da provvedimenti provvisori, nonché la determinazione del contributo al mantenimento del minore a carico del padre in € 2800 oltre il 80% delle spese straordinarie.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, dall'art. 5 l. 162/2014 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso il 16/6/2016 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
• Sulla domanda di affido e collocamento della minore ed i relativi diritti doveri di visita e permanenza del genitore non collocatario.
Preliminarmente va sottolineato che ai sensi dell'art. 473-bis.4, non si è proceduto all'ascolto del minore, in ragione sia della sua età ma soprattutto delle patologie da cui è affetto atteso che, trattandosi di un bambino non verbale e con esiti di paralisi cerebrale infantile, non sarebbe stato in grado di manifestare il suo pensiero e di esprimere i suoi bisogni ed i suoi desideri.
In merito all'affido, alla collocazione ed al diritto – dovere di visita e permanenza del genitore non collocatario, a giudizio del Tribunale deve trovare conferma la disciplina adottata nel corso del procedimento, prima con il provvedimento provvisorio ed urgente ex art. 473 co 22 c.p.c. come successivamente modificata in accoglimento delle istanze della ricorrente, con attribuzione al genitore
10 collocatario della responsabilità esclusiva con riferimento alle scelte relative alla salute ed alle terapie da effettuare a beneficio di fermo l'affido condiviso Per_1 per tutte le altre scelte e questioni inerenti il minore, nonché quanto ai tempi di permanenza con il padre, come modificati in accoglimento delle istanze del resistente, per la stagione invernale ( dal 1 novembre al 15 aprile) il minore permarrà con il padre il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e durante il weekend dalle 16 alle 21, mentre nel restante periodo dell'anno il martedì e giovedì dalle 19 alle 22, durante il weekend dalle 18, 30 alle 22,30).
Tali modifiche, intervenute nel corso del giudizio, riflettono le dinamiche genitoriali e sembrano, al di là delle petizioni di principio, rappresentare il miglior assetto per le esigenze del minore sulla base di due presupposti: il primo è che le cure di cui necessita sono evidentemente diverse da quelle che Per_1 richiedere un bambino sano, con la conseguenza che non può non evidenziarsi la funzione di caregiver da sempre rivestito dalla madre genitore collocatario, ruolo che, diversamente dalla normalità, non è destinato ad esaurirsi in ragione della crescita del minore, ma diventa, al contrario, sempre più gravoso aumentando le esigenze del minore proporzionalmente alla crescita ponderale ed al permanere dell'immobilità degli arti. Altro presupposto è legato alla professione del resistente il quale è un attore, presentatore e cabarettista di successo, circostanza che limita fortemente le sue disponibilità e la sua reperibilità rispetto alle esigenze del minore;
infine, il ha formato un nuovo CP_1 nucleo familiare ed ha, allo stato, un altro minore di cui prendersi cura. È evidente che tali circostanze insieme concorrono a ritenere opportuno nell'interesse del minore concentrare la responsabilità delle scelte sanitarie nella madre collocataria e caregiver per impedire che un'eventuale indisponibilità del determinata da esigenze lavorative o da concomitanti esigenze del novello CP_1 nucleo familiare, possa essere pregiudizievole per il minore. Peraltro, va evidenziato come la domanda del resistente di modifica dell'orario di prelevamento del minore nei giorni già stabiliti è espressione della consapevolezza da parte del che la tutela delle esigenze del minore – il CP_1 quale, a causa della complessa condizione patologica da cui è affetto, non dorme durante la notte e sovente recupera il sonno durante la mattina – necessita che sia il padre ad adeguarsi i bisogni del bambino e non il contrario. Infine, va evidenziato che la disciplina sinora delineata dell'affido, della collocazione del minore e dei tempi di permanenza con il padre, in quanto non collocatario, è in linea con le conclusioni sul punto formulate dalle parti, in particolare con quella rassegnate dal resistente, mentre la difesa della sul punto ha chiesto, più Pt_1 genericamente, l'adozione di un provvedimento opportuno alla tutela degli interessi del minore in punto di affido, rivedendo i tempi di permanenza presso il padre in ragione dei suoi inadempimenti senza ulteriori specificazioni.
• Sul contributo al mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario
11 Parte ricorrente insiste nella determinazione del contributo al mantenimento del minore a carico del nell'importo di euro 3156,00 mensili cioè Per_1 CP_1
“l'importo stabilito in sede di separazione rivalutato all'attualità oltre la partecipazione del predetto nella misura dell'80% alle spese straordinarie del minore come indicate Protocollo di Intesa del Consiglio dell'Ordine di Napoli e del Tribunale di Napoli”. Il resistente invece conclude per la fissazione del contributo al mantenimento del minore a suo carico nella misura di euro € 1.000 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo.
Sul punto il Collegio rileva in primis che, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento per la prole minorenne i parametri sono indicati nell'art. 337 ter co 4 c.c., norma che recita "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore." La Giurisprudenza ha quindi evidenziato che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni: da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. L'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nell'ambito dei giudizi ex art. 337 bis c.c.. individua, quali parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143 comma 3 c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter co 4 n. 4 c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter comma 4 n. 3 e 5 c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
12 In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. ord. 4145/2023, ord. 19299/2020, ord. 2941/2025).
Orbene, nell'individuare la misura del contributo al mantenimento del minore nel presente giudizio assumono rilievo le seguenti circostanze : 1) il minore permane la maggioranza del tempo con il genitore collocatario e non sono previsti pernotti presso il padre;
2) la casa familiare, di proprietà del che paga CP_1 interamente la rata del relativo mutuo pari annualmente a 7189,51 e circa 600 euro mensili, è assegnata alla quale genitore collocatario e considerando Pt_1 la disabilità del minore è evidente che tale assegnazione non verrà meno nel futuro come accade con il raggiungimento dell'indipendenza economica per i figli maggiorenni;
3) il minore è beneficiario di indennità di accompagnamento dal 21/3/2016 in ragione delle sue condizioni psicofisiche;
4) il è divenuto CP_1 nuovamente padre ed ha quindi assunto i relativi obblighi.
Quanto alle condizioni reddituali delle parti osserva il Collegio che il resistente ha depositato, oltre alla documentazione richiesta, una consulenza di parte che attesta la diminuzione progressiva dei propri redditi dal 2016 al 2023 ( al netto delle imposte da euro 63.872,00 nel 2016 ad euro 30.335,30 nel 2023); parte ricorrente ha depositato il CUD 2023 da cui risulta un reddito lordo di euro 22.505,35 e gli estratti conto da cui risulta percepire circa 300,00 mensili a titolo di assegno unico per il minore ed una retribuzione mensile per l'attività lavorativa di circa 1300 euro mensili.
Orbene, in media il attraverso la sua professione, ha introiti decisamente CP_1 maggiori della mentre le spese per il mantenimento diretto del minore Pt_1 sono minime in considerazione dei ridotti tempi di permanenza del minore presso di lui;
è notorio inoltre che il è stato co-conduttore di una trasmissione CP_1 televisiva in Rai nell'inverno del 2024 ed è attualmente in onda con altra trasmissione televisiva in prima serata su Rai 2, oltre ad aver collaborato, medio tempore, ad altre trasmissioni televisive in reti concorrenti, con la conseguenza che la diminuzione dei redditi attestata dal consulente ed evidentemente legata agli effetti della pandemia da Covid 19 sulle attività artistiche può dirsi decisamente superata. A ciò devono aggiungersi due considerazioni ulteriori: il nel 2021 si è accordato, in ragione delle difficoltà economiche che stava CP_1 sperimentando, a ridurre il contributo ad euro 1500 complessivi (anche dell'assegno di mantenimento con l'ex coniuge) e ciò presuppone che un simile importo fosse ampiamente nelle sue possibilità; in secondo luogo dall'analisi degli estratti conto dal medesimo depositati emerge una giacenza media trimestrale negli ultimi due anni di circa 90.000 euro, l'accredito di importi per
13 incasso cedole di “BTP Futura” riferibili quindi ad un investimento che non è stato documentato ed infine il 18/11/2022 un bonifico sul conto corrente di euro 20.000 con ordinante il resistente, altro bonifico del 20/4/2021 per euro 44.000 con le medesime caratteristiche ed in data 30/4/2021 il versamento di assegni per euro 30.000,00 effettuati dal sul proprio conto. Il compendio CP_1 probatorio sinora evidenziato determina il Collegio a ritenere che le condizioni patrimoniali del resistente non siano esattamente rappresentate nella documentazione reddituale e patrimoniale prodotta con la conseguenza che le considerazioni svolte dalla sua difesa relativamente all'importo del contributo al mantenimento non possano trovare accoglimento.
A giudizio del Collegio, può trovare conferma la misura del contributo al mantenimento del minore determinata nel provvedimento ex art. 473 bis 22 cpc in euro 2200,00 mensili oltre rivalutazione AT a decorrere dal 2026; tale importo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, corrisponde alla somma prevista per il mantenimento del minore in sede di omologa della separazione, mentre la cifra indicata dalla di euro 3000 mensili era Pt_1 comprensiva anche di quanto pattuito per il suo mantenimento pari ad euro 800,00 mensili, rispetto al quale alcuna domanda è stata formulata.
Osserva inoltre il Collegio che la valorizzazione della circostanza relativa alla formazione del nuovo nucleo familiare da parte del del pagamento del CP_1 mutuo cui è obbligato relativo all'abitazione assegnata alla resistente ed infine degli importi ( assegno unico ed indennità di accompagnamento) che la ricorrente percepisce per il minore complessivamente incidono, azzerandolo, sull'aumento del predetto importo determinato dalla rivalutazione AT calcolata dal 2017.
L'importo così individuato è sufficiente a coprire le esigenze del minore con riequilibrio delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo del Tribunale di Napoli e del COA del 7/3/201 al 50%, per ciascuna delle parti.
• Sulle ulteriori domande
Osserva il Tribunale che le domande formulate dalla ricorrente nella comparsa conclusionale ulteriori rispetto alle conclusioni formulate ai sensi dell'art. 473bis lett a) – ed in particolare, “ammonire il ... rivedere il calendario delle visite... CP_1 adottare sanzioni amministrative” in quanto nuove sono tardive e non ammissibili;
infondata altresì è la richiesta formulata dalla difesa del resistente di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 cpc., non ravvisandosi nella condotta processuale della ricorrente i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata.
Va rigettata poi la domanda della difesa del resistente di disporre la cancellazione delle frasi offensive ex art. 89 cpc. con condanna al risarcimento dei danni, relativamente a quanto scritto nella memoria ex art 473 bis n 17 cpc della ricorrente ed in particolare la seguente frase: “Si precisa che tutto quanto asserito
14 da controparte e dato il lavoro pubblico e popolare svolto dal sig. che CP_1 inevitabilmente gli offre “un'ampia agilità economica”, è assolutamente povero in fatti e contenuti umani, e solo dopo economici”. Ciò in quanto la valutazione circa l'offensività dell'espressione deve tener conto anche dell'oggetto del processo che, in determinate ipotesi, giustifica la presenza, negli atti di parte, di un giudizio morale sulla condotta dell'avversario. L'espressione stigmatizzata dal resistente nel contesto del presente giudizio a giudizio del Collegio non riveste quel grado di offensività necessario a far adottare le sanzioni previste dall'art. 89 c.p.c. e soprattutto non appare idonea, come affermato dal resistente, a sminuire il suo affermato prestigio e la notorietà o ad incidere negativamente sulla sua professionalità e sulle sue occasioni lavorative.
• Sulle spese processuali.
Quanto alle spese di giudizio, in ragione della natura necessitata della pronuncia in ordine allo status e della soccombenza parziale reciproca di entrambe le parti rispetto alle domande formulate nelle conclusioni ed alle istanze endoprocedimentali, sono integrate le gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, così provvede:
a) pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato tra e in premessa generalizzati a S. Parte_1 CP_1
AN (NA) il 30/5/2013 (atto n. 24, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. AN (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la attribuisce alla Parte_1 Pt_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva con riferimento alle decisioni relative alla salute ed alle terapie da effettuare a beneficio di Per_1 con obbligo di fornire tempestivamente al tutte le relative informazioni CP_1 anche con riferimento alle visite mediche a cui il padre potrà/dovrà presenziare;
d) Assegna l'abitazione familiare sita in Napoli alla Via Orazio Petruccelli n. 5 alla sig.ra in quanto genitore collocatario;
Parte_1
e) il minore permarrà con il padre dal 1° novembre al 15 aprile il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e durante il weekend dalle 16 alle 21, mentre nel restante periodo dell'anno il martedì e giovedì dalle 19 alle 22, durante il weekend dalle 18,30 alle 22,30; quanto alle festività ad anni alterni il minore trascorrerà
15 le festività Natalizie con il padre ( il 24 dic. dalle ore 16.00 alle ore 22.30 o il 25 dic. dalle ore 11 alle ore 18), la medesima modalità varrà per il 31.12. e il 01.01.; il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre le festività pasquali (Pasqua o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.30 alle ore 18.30); il minore trascorrerà ad anni alterni con il dalle 11 alle 20 il proprio compleanno, nonché, ogni anno il CP_1 compleanno ed onomastico del Morra dalle 11 alle 20; quanto alle vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre 10 giorni anche non consecutivi (dalle ore 10.30 alle ore 21), da comunicarsi entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, senza pernottamento.
f) dispone a carico del sig. , un obbligo di contributo al CP_1 mantenimento per il figlio minore di € 2200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione AT a decorrere dal mese dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo COA – Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018;
g) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte;
h) spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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