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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG. 2853/2023 promossa da:
La in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Parte_1 Parte_2
con sede in Angri (SA) alla Via Orta Venusola n. 19, P. Iva e Cod. Fisc.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, con mandato allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Primavera Mandile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Nocera
Inferiore alla Via G. Citarella n. 5;
Parte opponente contro in persona del legale rapp.te p.t. sig. , con sede in Pagani (SA) CP_1 Controparte_2 alla via Vicinale dei Macinanti n. 13, P. Iva rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_2 in calce a decreto ingiuntivo n. 546/2023, dall'Avv. Antonio Cavaliere ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Mercato San Severino (SA) alla Via
Municipio n.30/4;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2023 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore il 08/04/2023.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
- accertare preliminarmente la mancanza assoluta di documenti a sostegno della richiesta monitoria, tanto meno di quelli richiesti dalla normativa in tema e quindi dichiarare nullo,
e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 546/23,
- in via gradata, qualora la causa prosegui, sentir accertare il vero prezzo della merce consegnata all'esponente, in mancanza di accordi al riguardo,
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
In via preliminare si fa istanza perché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre con ordinanza la provvisoria esecutività del decreto opposto per assoluta mancanza di prova scritta della sua opposizione;
Nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale reietta ogni contraria istanza ed eccezione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. sig. al pagamento delle spese, competenze ed Parte_2 onorari della presente fase del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18.05.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/23, emesso dal
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore il 08.04.2023, col quale veniva ingiunto di pagare in favore della società la complessiva somma di € 320.550,72, oltre interessi come da domanda , CP_1
e spese di procedura liquidate in € 4.000 per compensi professionali, in € 607,00 per esborsi, oltre il 15% spese generali, iva e Cpa, oltre alle successive occorrende.,
Si costituiva, in data 12.09.2023, la convenuta la quale impugnava l'atto CP_1 introduttivo chiedendo il rigetto della proposta opposizione e l'integrale conferma del predetto
D.I.
Il Giudice Istruttore concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 07.12.2023.
pagina 2 di 6 La fase istruttoria prevedeva l'escussione di due testi di parte opposta e Testimone_1
. Testimone_2
Il procedimento veniva rinviato ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 11.12.2024 da svolgersi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c.; le parti depositavano note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva trattenuta in decisione.
∗∗∗
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre ribadire quanto affermato da costante e granitica giurisprudenza, secondo la quale l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Ebbene, a differenza di quanto eccepito da parte opponente in ordine all'inadeguatezza della documentazione prodotta dalla opposta ai fini della prova del quantum del credito oggetto del monitorio, deve rilevarsi che l'opposta – parte attrice in senso sostanziale – ha compiutamente provato sia l'an che il quantum del credito azionato
In particolare, parte opponente eccepiva la carenza/inadeguatezza dell'allegazione documentale della convenuta a provare l'effettività del credito azionato, per il mancato deposito delle fatture elettroniche in formato xml e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
Orbene, con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, sancita dalla Legge di
Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 909-928 e 935), e regolata dai relativi decreti attuativi, è stato notevolmente semplificato il processo di dimostrazione del credito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
L' che, con provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, ha precisato: Controparte_3
• la fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento;
• nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI (sistema di pagina 3 di 6 Interscambio) effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4, cd. ricevuta di scarto.
Tale provvedimento è fondato sulla natura del Sistema di Interscambio (SdI), il quale genera quindi documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” CAD.)
Pertanto, la fattura elettronica costituisce prova sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo non ritenendosi necessario il deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili.
In tal senso si sono espressi, in particolare, il Tribunale di Padova (8 agosto 2019) ed il Tribunale di Verona (19 novembre 2019), i quali hanno emesso i relativi decreti di ingiunzione ritenendo soddisfatto il requisito della prova scritta tramite l'allegazione, al ricorso, della sola fattura elettronica.
Inoltre, recentemente, è intervenuto il c.d. correttivo del processo civile (e, cioè, il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2024) che ha modificato il secondo comma dell'art. 634 c.p.c.
Il nuovo testo prevede che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività «costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall ». Controparte_3
Parte opponente lamenta la nullità del decreto ingiuntivo reso sulla base delle fatture elettroniche in quanto non depositate in formato xml e quindi nel formato originale, senza contestarne tuttavia il contenuto, l'ammontare del credito e il rapporto contrattuale sotteso tra le parti in giudizio.
In ordine alla deduzione secondo cui la parte opposta non ha prodotto gli originali dei documenti prodotti, è sufficiente evidenziare che, in assenza di uno specifico disconoscimento, le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche.
A tal riguardo, si osserva che l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione “In tema di prova
pagina 4 di 6 documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sent. n. 16557 del 20/06/2019) ed ancora “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (ex plurimis,
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018).
In applicazione di tale principio, deve escludersi che nel caso in esame la parte opponente abbia disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie in formato pdf prodotte dall'opposta agli originali, in quanto, con l'atto di citazione in opposizione, la stessa si è limitata a dedurre la mancata produzione degli originali.
In relazione, poi, alla prova del credito nel caso di specie, l'opposta ha compiutamente dimostrato la sussistenza del proprio credito derivante dalla consegna di merce in favore dell'odierna opponente, producendo i DDT relativi alle singole fatture già depositate in sede monitoria.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte opposta e Testimone_1 Tes_2
hanno dimostrato che la parte opposta forniva merce di cui alle fatture all'odierna
[...] opponente con relativa consegna della stessa, circostanza da ritenersi confermata anche in assenza di specifica contestazione della parte opponente.
La contestazione di tale documentazione, in alcune sue parti, risulta, poi, del tutto generica.
Parte opponente si è limitata ad affermare le proprie eccezioni senza altre specificazioni, ma in modo generico e quindi inammissibile.
Il credito della ricorrente risulta, in conclusione, certo e liquido.
D'altronde, sul punto va rilevato come non risulta nemmeno richiesta da parte opponente prova pagina 5 di 6 costituenda volta a contestare quanto prospettato da parte opposta e l'ammontare del credito vantato dalla stessa.
Pertanto, la domanda di parte opponente deve essere rigettata, non trovando riscontro alcuno, sotto il profilo dell'allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 (come integrato e modificato dal DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, avuto riguardo al valore della controversia, come dichiarato ed all'attività istruttoria effettuata,, tenuto conto, infine, dell'applicazione dei parametri minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 546/23 emesso in data 08.04.2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di CP_1 in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
2. condanna La in persona del proprio l.r.p.t. a Parte_1 corrispondere a in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_1 le spese di lite che sono liquidate in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10.02.2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG. 2853/2023 promossa da:
La in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Parte_1 Parte_2
con sede in Angri (SA) alla Via Orta Venusola n. 19, P. Iva e Cod. Fisc.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, con mandato allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Primavera Mandile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Nocera
Inferiore alla Via G. Citarella n. 5;
Parte opponente contro in persona del legale rapp.te p.t. sig. , con sede in Pagani (SA) CP_1 Controparte_2 alla via Vicinale dei Macinanti n. 13, P. Iva rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_2 in calce a decreto ingiuntivo n. 546/2023, dall'Avv. Antonio Cavaliere ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Mercato San Severino (SA) alla Via
Municipio n.30/4;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2023 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore il 08/04/2023.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
- accertare preliminarmente la mancanza assoluta di documenti a sostegno della richiesta monitoria, tanto meno di quelli richiesti dalla normativa in tema e quindi dichiarare nullo,
e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 546/23,
- in via gradata, qualora la causa prosegui, sentir accertare il vero prezzo della merce consegnata all'esponente, in mancanza di accordi al riguardo,
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
In via preliminare si fa istanza perché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre con ordinanza la provvisoria esecutività del decreto opposto per assoluta mancanza di prova scritta della sua opposizione;
Nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale reietta ogni contraria istanza ed eccezione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. sig. al pagamento delle spese, competenze ed Parte_2 onorari della presente fase del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18.05.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/23, emesso dal
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore il 08.04.2023, col quale veniva ingiunto di pagare in favore della società la complessiva somma di € 320.550,72, oltre interessi come da domanda , CP_1
e spese di procedura liquidate in € 4.000 per compensi professionali, in € 607,00 per esborsi, oltre il 15% spese generali, iva e Cpa, oltre alle successive occorrende.,
Si costituiva, in data 12.09.2023, la convenuta la quale impugnava l'atto CP_1 introduttivo chiedendo il rigetto della proposta opposizione e l'integrale conferma del predetto
D.I.
Il Giudice Istruttore concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 07.12.2023.
pagina 2 di 6 La fase istruttoria prevedeva l'escussione di due testi di parte opposta e Testimone_1
. Testimone_2
Il procedimento veniva rinviato ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 11.12.2024 da svolgersi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c.; le parti depositavano note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva trattenuta in decisione.
∗∗∗
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre ribadire quanto affermato da costante e granitica giurisprudenza, secondo la quale l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Ebbene, a differenza di quanto eccepito da parte opponente in ordine all'inadeguatezza della documentazione prodotta dalla opposta ai fini della prova del quantum del credito oggetto del monitorio, deve rilevarsi che l'opposta – parte attrice in senso sostanziale – ha compiutamente provato sia l'an che il quantum del credito azionato
In particolare, parte opponente eccepiva la carenza/inadeguatezza dell'allegazione documentale della convenuta a provare l'effettività del credito azionato, per il mancato deposito delle fatture elettroniche in formato xml e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
Orbene, con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, sancita dalla Legge di
Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 909-928 e 935), e regolata dai relativi decreti attuativi, è stato notevolmente semplificato il processo di dimostrazione del credito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
L' che, con provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, ha precisato: Controparte_3
• la fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento;
• nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI (sistema di pagina 3 di 6 Interscambio) effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4, cd. ricevuta di scarto.
Tale provvedimento è fondato sulla natura del Sistema di Interscambio (SdI), il quale genera quindi documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” CAD.)
Pertanto, la fattura elettronica costituisce prova sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo non ritenendosi necessario il deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili.
In tal senso si sono espressi, in particolare, il Tribunale di Padova (8 agosto 2019) ed il Tribunale di Verona (19 novembre 2019), i quali hanno emesso i relativi decreti di ingiunzione ritenendo soddisfatto il requisito della prova scritta tramite l'allegazione, al ricorso, della sola fattura elettronica.
Inoltre, recentemente, è intervenuto il c.d. correttivo del processo civile (e, cioè, il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2024) che ha modificato il secondo comma dell'art. 634 c.p.c.
Il nuovo testo prevede che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività «costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall ». Controparte_3
Parte opponente lamenta la nullità del decreto ingiuntivo reso sulla base delle fatture elettroniche in quanto non depositate in formato xml e quindi nel formato originale, senza contestarne tuttavia il contenuto, l'ammontare del credito e il rapporto contrattuale sotteso tra le parti in giudizio.
In ordine alla deduzione secondo cui la parte opposta non ha prodotto gli originali dei documenti prodotti, è sufficiente evidenziare che, in assenza di uno specifico disconoscimento, le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche.
A tal riguardo, si osserva che l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione “In tema di prova
pagina 4 di 6 documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sent. n. 16557 del 20/06/2019) ed ancora “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (ex plurimis,
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018).
In applicazione di tale principio, deve escludersi che nel caso in esame la parte opponente abbia disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie in formato pdf prodotte dall'opposta agli originali, in quanto, con l'atto di citazione in opposizione, la stessa si è limitata a dedurre la mancata produzione degli originali.
In relazione, poi, alla prova del credito nel caso di specie, l'opposta ha compiutamente dimostrato la sussistenza del proprio credito derivante dalla consegna di merce in favore dell'odierna opponente, producendo i DDT relativi alle singole fatture già depositate in sede monitoria.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte opposta e Testimone_1 Tes_2
hanno dimostrato che la parte opposta forniva merce di cui alle fatture all'odierna
[...] opponente con relativa consegna della stessa, circostanza da ritenersi confermata anche in assenza di specifica contestazione della parte opponente.
La contestazione di tale documentazione, in alcune sue parti, risulta, poi, del tutto generica.
Parte opponente si è limitata ad affermare le proprie eccezioni senza altre specificazioni, ma in modo generico e quindi inammissibile.
Il credito della ricorrente risulta, in conclusione, certo e liquido.
D'altronde, sul punto va rilevato come non risulta nemmeno richiesta da parte opponente prova pagina 5 di 6 costituenda volta a contestare quanto prospettato da parte opposta e l'ammontare del credito vantato dalla stessa.
Pertanto, la domanda di parte opponente deve essere rigettata, non trovando riscontro alcuno, sotto il profilo dell'allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 (come integrato e modificato dal DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, avuto riguardo al valore della controversia, come dichiarato ed all'attività istruttoria effettuata,, tenuto conto, infine, dell'applicazione dei parametri minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 546/23 emesso in data 08.04.2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di CP_1 in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
2. condanna La in persona del proprio l.r.p.t. a Parte_1 corrispondere a in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_1 le spese di lite che sono liquidate in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10.02.2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6