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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1290/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1290/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 febbraio 2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Gizzeria (CZ), alla via degli Oleandri, n. 16, elettivamente domiciliata in Pianopoli (CZ), al corso Roma, n. 2, presso lo studio dell'avv. CERMINARA ROSSELLA – CF - che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente ivi alla via dei Greci n. 1, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Sele n. 9, presso lo Studio dell'avv. BARDARI GIOVANNI – - che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04/12/2024, la sig.ra , agendo nei riguardi del Parte_1 sig. premetteva: Controparte_1
- che, i sigg. e instauravano una convivenza more uxorio dalla quale, Controparte_1 Parte_1 in data 17 luglio 2023, nasceva, in Lamezia Terme (CZ), il figlio;
Persona_1
1 - che, i conviventi fissavano la residenza familiare in Lamezia Terme, alla via Salvatore Foderaro, n.74 nell'immobile di proprietà dei genitori del sig. concesso in comodato d'uso a Controparte_1 quest'ultimo;
- che, i sigg. e avevano sempre avuto un rapporto conflittuale Controparte_1 Parte_1 soprattutto in seguito alla nascita del bambino;
- che, con il passare del tempo, le liti tra i conviventi divenivano quotidiane – e anche per futili motivi – e ciò portava ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva del legame di convivenza;
- che, il resistente svolge la professione di autista, con una retribuzione mensile di circa € 2.000,00 (duemila/00)
a cui si aggiungono le somme riconosciute a titolo di “trasferte”, mentre la ricorrente svolge la professione di commessa con una retribuzione mensile di circa € 800,00 (ottocento/00), non possiede beni immobili e risulta proprietaria dell'autovettura Golf Volkswagen;
Per
- che, il minore , di anni 1, frequenta l'asilo nido presso l'istituto “A piccoli Passi” sito in S. Eufemia di
Lamezia Terme;
- che, non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto domande connesse (vedi ricorso in atti).
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale di Lamezia Terme affinché letto il ricorso, esaminati i documenti ad esso allegati ed espletati gli adempimenti di rito, volesse accogliere le seguenti conclusioni: Per_ 1) stabilire l'affidamento condiviso, come per legge, del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ove già risiede, in Lamezia Terme alla via Foderaro, 74, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
2) stabilire che la casa familiare sita in Lamezia Terme (CZ) alla via Foderaro, n.74, in immobile di proprietà esclusiva dei genitori del Sig. e concessa in comodato d'uso a quest'ultimo, rimanga Controparte_1 momentaneamente nella disponibilità della sig.ra quale genitore collocatario del minore Parte_1
, con ogni arredo e corredo, fino a quando la ricorrente non disponga di altra abitazione Persona_1 consona per il bambino;
Per_
3) regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio dimodoché lo stesso sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio nel fine settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso;
Per_
4) ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, , solo dopo il compimento dei tre anni, nel corso delle vacanze natalizie starà con uno dei genitori, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di
Natale (giorni 24/25) ed il giorno della vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno (giorni 31/1) ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno tra il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, dall'1 al 15 del mese di luglio e dall'1 al 15 del mese di agosto,
o dal 16 al 31 del mese di luglio e dal 16 al 31 del mese di agosto, ad anni alterni, a partire dalle ore 10.00 del primo giorno fino alle ore 20.00 dell'ultimo giorno. La seguente calendarizzazione è soggetta alla diversa organizzazione che i genitori possono concordare in prossimità delle festività e, in ogni caso, dalla diversa volontà e dagli impegni del minore;
2 Per_ 5) stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. ed a favore del figlio , che Controparte_1 consenta allo stesso di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 500,00 (cinquecento/00) mensili. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra Parte_1 tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
6) stabilire che i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del Per_ figlio , sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro). Attualmente il bambino frequenta l'asilo nido, conseguentemente, le spese dell'asilo nido, pari alla somma di € 320,00 mensili, devono essere sostenute al 50% da entrambi i genitori;
7) stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 100% dal genitore collocatario;
Per_
8) stabilire che il minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si costituiva in giudizio il quale si opponeva a quanto ex adverso dedotto nei seguenti Controparte_1 termini:
nel punto n.1 ove non è richiesto un affido condiviso paritario ma un affido prevalente alla madre;
nel punto n.2 ove si chiede che venga lasciata sine die nella disponibilità della sig.ra l'abitazione _1 del terzo sig. , quando la sig.ra , oltre ad avere suo reddito proprio, ha nella Controparte_1 _1 disponibilità un'abitazione in Gizzeria ove -per di più- ha mantenuto la sua residenza;
nel punto n.3 ove si chiede che le visite del padre al minore siano possibili previo accordo della madre (in palese violazione dei principi di legge ed altresì di quelli stabiliti in molteplici statuizioni di merito e legittimità in consimili situazioni). Il padre, infatti, ha diritto/dovere di vedere e sentire il figlio e di tenerlo con sé in giorni prestabiliti senza che sia necessario/opportuno l'accordo con la madre;
nel punto n.4 dove si chiede di posticipare i diritti/doveri di permanenza del minore col padre dopo il Per_ compimento dei tre anni dello stesso. Il piccolo è sempre stato a contatto col padre e coi parenti di questo, vive dalla nascita in un immobile che consente allo stesso di vivere a stretto contatto con tutti, ha sempre dormito col padre e vissuto a stretto contatto con questo. Stanti così le cose, impedire al minore di vedere e permanere col padre durante fine settimana/feste/ferie costituirebbe un grave nocumento allo stesso
e una sensibile diminuzione dei rapporti con la figura genitoriale di riferimento, pertanto, si insiste acché il minore continui il rapporto e possa permanere anche per il pernotto col padre. nel punto n.5 ove si chiede che il versi un assegno di euro 500,00 a favore della sig.ra Controparte_1 per mantenere “medesimo tenore di vita” del minore. Tale richiesta si palesa Parte_1 completamente destituita di proporzionalità e, in ogni caso, risulta impraticabile rispetto alle possibilità economiche del il quale, come sopra puntualizzato, oltre a versare il mantenimento al figlio CP_1 sostiene consistenti spese per finanziamenti contratti, prima della separazione, nell'interesse della convivenza.
Peraltro, il minore non ha mai goduto di un tenore di vita elevato (come dimostra il fatto che il padre ha dovuto contrarre una serie di finanziamenti per far fronte alle necessità primarie della famiglia), a ciò va
3 aggiunto che attualmente la Sig.ra svolge attività lavorativa con reddito proprio e dispone di una _1 unità abitativa nel comune di Gizzeria;
nel punto n.7 ove si chiede all'autorità giudiziaria di stabilire che l'assegno unico venga messo a favore del genitore affidatario al 100% in palese violazione di legge, posto che entrambi i genitori hanno diritto ad ottenere il 50% dell'assegno.
Concludeva chiedendo di:
1-Stabilire affidamento condiviso, come per legge, del figlio minore , con eventuale allocazione Persona_1 prevalente del minore presso la madre;
2-Regolamentre il diritto di permanenza e visita del minore con il padre, il quale si chiede possa vedere il figlio settimanalmente in giorni ed orari prestabiliti senza necessità di previo accordo con la madre, come per legge;
3-Ferma restando la richiesta regolamentazione delle visite settimanali, si chiede di stabilire puntualmente la turnazione ed alternanza della permanenza anche notturna del minore con il genitore non allocatario nei fine settimana, nei periodi di festa, durante le vacanze (es. pasquali, natalizie ed estive) e nelle ricorrenze (quali compleanni etc). Ciò in quanto il bambino ha finora sempre mantenuto rapporti significativi con il padre e, pertanto, impedire il pernotto e/o la permanenza prolungata durante le ricorrenze/vacanze con il genitore rappresenterebbe un gravoso cambiamento lesiva dell'interesse del minore;
4-Stabilire un assegno di mantenimento, in caso di valutazione del tribunale di affido prevalente alla madre, in proporzione alle possibilità economiche del , istando che in ogni caso lo stesso, stanti le spese CP_1 in capo al resistente, non sia superiore ad € 300,00 mensili;
5-Stabilire in capo ai genitori contribuzione pari al 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie e preventivamente concordate per iscritto del minore;
Persona_1
6- Stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori, come per legge;
7-Stabilire che il minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di Persona_1 ciascuno ramo genitoriale, stabilendo fin d'ora che i nonni e gli zii possano tenere con sé il bambino per come succedeva fino alla rottura dei rapporti operata dalla madre;
Per_
8- Stabilire che la ricorrente, per ragioni di opportunità e per il superiore interesse del piccolo , il quale ha diritto di crescere in un ambiente sereno, liberi la attuale abitazione allocata nella proprietà comune ai parenti del ricorrente e si trasferisca in Gizzeria ove ha disponibilità di un immobile in cui ha sempre mantenuto la residenza, salvo specifica azione del terzo per occupazione sine titulo;
9- Stabilire che la ricorrente provveda al pagamento delle utenze e quant'altro connesso all'abitazione del padre del ricorrente fintanto che la stessa lo occuperà;
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025 – tenutasi in forma cartolare - precisate le conclusioni con le note conclusive di trattazione scritta depositate in atti, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ 1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento del figlio minore , la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore, il mantenimento dello stesso, la regolamentazione della ripartizione dell'assegno unico tra le parti, nonché l'assegnazione della casa familiare.
Anzitutto, per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori, giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento. Per Detto questo, in merito all'affidamento di , non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento del figlio minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, come, peraltro, richiesto da entrambi i genitori (vedi conclusioni – in realtà conformi – in atti).
In ogni caso la collocazione abitativa della minore sarà sempre presso il domicilio materno, anche quello Per_ attuale, pur se di proprietà di terzi, avendo vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù della tenera età del minore e della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura del figlio.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, il principale contrasto tra le parti attiene ai pernottamenti del figlio minore presso il genitore non collocatario.
In merito va, anzitutto, rilevato, che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possano prevedere i pernotti.
Un dato normativo però esiste nel nostro codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, che sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera
5 età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, che, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.
La madre deve, dunque, dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame non è stato rappresentato, né tantomeno dimostrato, alcun pregiudizio in capo al figlio minore in caso di pernottamento presso l'abitazione paterna;
inoltre, il minore – ad oggi – vive in un immobile adiacente a quello dei nonni dove vive anche il padre (vd. comparsa di costituzione: “l'immobile de qua si trova allocato nella medesima proprietà ove si trova l'abitazione dei genitori del ricorrente, il tutto recintato in un unico giardino comune alle due abitazioni prospicenti” e ancora “il è Controparte_1 attualmente ospite dei suoi genitori…non potendo permettersi alcuna diversa sistemazione”) e il pernotto presso l'abitazione paterna non comporterebbe sacrifici di orario o lunghi spostamenti. Per_ Pertanto, a parere di questo Tribunale, non vi sono motivi ostativi affinché possa pernottare presso l'abitazione del padre-genitore non collocatario. Per Pertanto, il padre potrà incontrare il figlio minore , salvo differente accordo fra le parti e compatibilmente alle esigenze della piccola età del minore: cinque pomeriggi a settimana - dalle ore 17,00 alle ore 19,00; a fine settimana alternati dal sabato, prelevandolo all'uscita dall'asilo nido, con rientro alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre;
in merito alle vacanze natalizie il bambino trascorrerà le festività di Natale (vigilia e giorno di Natale con pernotto) con un genitore e capodanno (notte di San Silvestro
e primo dell'anno con pernotto) con l'altro, ad anni alterni;
anche le vacanze pasquali seguono il criterio dell'alternanza, dunque il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di pasquetta e viceversa;
il giorno del suo compleanno il bambino lo trascorrerà alternativamente con uno dei genitori con possibilità per l'altro genitore di trascorrere 2 ore col minore nella stessa giornata (o in alternativa, se i genitori lo vorranno, mezza giornata con ciascuno di loro); il giorno del compleanno del padre, così come il giorno della festa del papà, il minore trascorrerà l'intera giornata con lo stesso;
parimenti il giorno del compleanno della madre, così come il giorno della festa della mamma, il minore lo trascorrerà con la stessa;
durante le vacanze estive, ogni anno il minore trascorrerà 15 giorni (anche non consecutivi) con il padre nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverso
6 accordo tra le parti.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali del minore, dei suoi preminenti interessi e della sua volontà.
3. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del Per resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore .
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto che parte ricorrente ha fornito le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni - con peggioramento reddituale da circa 12.000,00 nel 2022 a circa 8.000,00 € nel 2024 - mentre parte resistente si è limitato a produrre copia dei finanziamenti a suo carico e ha dichiarato “che il , dal CP_1
06/11/2023, è dipendente dalla ditta con paga base di importo pari ad € 1.260,63 oltre Controparte_2 indennità contrattuali di legge ed oltre trasferta ed al lordo delle tassazioni di legge. Da tale stipendio sono da detrarre le spese per vitto e alloggio e quant'altro reso necessario dal perdurare del trasporto della linea per diversi giorni” senza tuttavia puntualizzare l'entità delle ulteriori indennità contrattuali e di trasferta;
peraltro, dichiarava “tuttavia dal 2023, in accordo con la ricorrente e per la necessità di far fronte alle spese derivate anche dai finanziamenti accesi nell'interesse del nascente nucleo familiare, ha iniziato a prestare servizio per diverse ditte come autista di linea effettuando trasporti fuori regione circostanza che ha determinato un sensibile aggravio della condizione lavorativa (con orario di lavoro che non consente il rientro
a casa per diversi giorni)” (vd. comparsa di costituzione e risposta) - ammettendo, così – anche implicitamente
- di aver subito un aumento del proprio stipendio per far fronte alle numerose spese gravanti sulla famiglia - seppur con aggravio dell'orario di lavoro - appare equo determinare in € 350,00 al mese – misura intermedia tra le separate richieste delle parti - il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente Controparte_1 Per_ per il sostentamento del figlio minore , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
4. Inoltre, le spese straordinarie per il figlio minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel
7 quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Non vi è, inoltre, accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico universale, di cui la ricorrente, in qualità di genitore collocatario, chiede l'attribuzione nella misura del 100% ed il resistente si oppone alla richiesta.
8 Ebbene, il principio generale è che detto assegno unico e universale viene erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
La normativa di riferimento, infatti, prevede che l'assegno unico universale è di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del 50% ciascuno, salvo espresso accordo inter partes (con specifica rinuncia da parte di uno di essi) o diversa statuizione giudiziale.
Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l'assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli e lo stesso può avvenire con provvedimento giudiziale.
Tuttavia, occorre precisare che la maggiore permanenza dei figli presso uno dei genitori non giustifica che CP_ l'assegno unico universale erogato dall' venga riconosciuto interamente al genitore collocatario e, in caso di affidamento congiunto, va, infatti, diviso al 50% tra madre e padre, salvo casi particolari.
La semplice eventuale maggiore permanenza dei figli con il genitore collocatario giustifica sì il contributo al mantenimento, ma non può determinare anche l'intera attribuzione dell'assegno unico, a meno che non ci siano circostanze ulteriori e particolari.
Ciò detto, nel caso in esame occorre tener conto dell'affidamento condiviso del minore, ma, anche e soprattutto, che non sono state esposte particolari circostanze che possano giustificare una diversa statuizione rispetto al principio generale (la ricorrente giustifica la richiesta solo sulla scorta del collocamento del minore presso di sè, sostenendo semplicemente: “stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 100% dal genitore collocatario”).
Appare, pertanto, corretto statuire che l'assegno unico universale venga erogato nella misura del 50% per ciascun genitore.
6. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies C.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
9 Nel caso di specie, l'immobile in contestazione è di proprietà del padre del sig. , il quale - sulla CP_1 base di quanto asserito dal resistente nella comparsa di costituzione - avrebbe concesso alla coppia ospitalità
“nell'immobile de qua, per un periodo prestabilito di massimo anni 3, al solo fine di facilitare la coppia nella ricerca di successiva adeguata sistemazione abitativa”.
Tuttavia, il resistente – tenuto comunque conto che dal novembre 2022 (anno in cui il padre del CP_1 ha prestato il suo consenso affinché la coppia vivesse nell'immobile di sua proprietà) ad oggi, non sono ancora trascorsi 3 anni – non ha allegato alcun valido titolo a sostegno di quanto dichiarato – come, ad esempio, un contratto di comodato d'uso a scadenza.
Invero, se l'accordo è stato di tipo verbale, senza l'indicazione verificabile di un preciso giorno, mese ed anno di restituzione dell'immobile, lo stesso si ritiene concesso in prestito per venire incontro alle esigenze abitative del nucleo familiare.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto – ed in considerazione anche di una migliore gestione del minore e dei rapporti tra questi e il padre - la casa familiare deve essere assegnata alla sig.ra _1
, quale genitore collocatario, anche onde evitare un pregiudizio allo status quo ante, avendo il bimbo
[...] posto all'interno di detta abitazione il centro dei suoi interessi di vita e relazionali.
7. Quanto all'ulteriori richieste del sig. di stabilire che la “ricorrente liberi la attuale abitazione CP_1 allocata nella proprietà comune ai parenti del ricorrente” o, eventualmente, “provveda al pagamento delle utenze e quant'altro connesso all'abitazione del padre del ricorrente fintanto che la stessa lo occuperà”, queste vanno dichiarate inammissibili.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio)
l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Segue il rigetto delle domande avanzata dal resistente.
8. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio Persona_1 materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlio come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento del figlio Per minore , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- DISPONE che dell'assegno unico universale sia erogato nella misura del 50% per ciascun genitore affidatario;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, Per necessarie per il figlio;
- ASSEGNA la casa familiare a quale genitore collocatario;
Parte_1
- DICHIARA inammissibili le domande avanzata da relative al rilascio Controparte_1 dell'immobile da parte della ricorrente e relative al pagamento delle utenze e quant'altro connesso all'abitazione familiare;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 25/02/2025
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1290/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 febbraio 2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Gizzeria (CZ), alla via degli Oleandri, n. 16, elettivamente domiciliata in Pianopoli (CZ), al corso Roma, n. 2, presso lo studio dell'avv. CERMINARA ROSSELLA – CF - che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente ivi alla via dei Greci n. 1, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Sele n. 9, presso lo Studio dell'avv. BARDARI GIOVANNI – - che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04/12/2024, la sig.ra , agendo nei riguardi del Parte_1 sig. premetteva: Controparte_1
- che, i sigg. e instauravano una convivenza more uxorio dalla quale, Controparte_1 Parte_1 in data 17 luglio 2023, nasceva, in Lamezia Terme (CZ), il figlio;
Persona_1
1 - che, i conviventi fissavano la residenza familiare in Lamezia Terme, alla via Salvatore Foderaro, n.74 nell'immobile di proprietà dei genitori del sig. concesso in comodato d'uso a Controparte_1 quest'ultimo;
- che, i sigg. e avevano sempre avuto un rapporto conflittuale Controparte_1 Parte_1 soprattutto in seguito alla nascita del bambino;
- che, con il passare del tempo, le liti tra i conviventi divenivano quotidiane – e anche per futili motivi – e ciò portava ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva del legame di convivenza;
- che, il resistente svolge la professione di autista, con una retribuzione mensile di circa € 2.000,00 (duemila/00)
a cui si aggiungono le somme riconosciute a titolo di “trasferte”, mentre la ricorrente svolge la professione di commessa con una retribuzione mensile di circa € 800,00 (ottocento/00), non possiede beni immobili e risulta proprietaria dell'autovettura Golf Volkswagen;
Per
- che, il minore , di anni 1, frequenta l'asilo nido presso l'istituto “A piccoli Passi” sito in S. Eufemia di
Lamezia Terme;
- che, non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto domande connesse (vedi ricorso in atti).
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale di Lamezia Terme affinché letto il ricorso, esaminati i documenti ad esso allegati ed espletati gli adempimenti di rito, volesse accogliere le seguenti conclusioni: Per_ 1) stabilire l'affidamento condiviso, come per legge, del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ove già risiede, in Lamezia Terme alla via Foderaro, 74, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
2) stabilire che la casa familiare sita in Lamezia Terme (CZ) alla via Foderaro, n.74, in immobile di proprietà esclusiva dei genitori del Sig. e concessa in comodato d'uso a quest'ultimo, rimanga Controparte_1 momentaneamente nella disponibilità della sig.ra quale genitore collocatario del minore Parte_1
, con ogni arredo e corredo, fino a quando la ricorrente non disponga di altra abitazione Persona_1 consona per il bambino;
Per_
3) regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio dimodoché lo stesso sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio nel fine settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso;
Per_
4) ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, , solo dopo il compimento dei tre anni, nel corso delle vacanze natalizie starà con uno dei genitori, il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di
Natale (giorni 24/25) ed il giorno della vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno (giorni 31/1) ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno tra il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, dall'1 al 15 del mese di luglio e dall'1 al 15 del mese di agosto,
o dal 16 al 31 del mese di luglio e dal 16 al 31 del mese di agosto, ad anni alterni, a partire dalle ore 10.00 del primo giorno fino alle ore 20.00 dell'ultimo giorno. La seguente calendarizzazione è soggetta alla diversa organizzazione che i genitori possono concordare in prossimità delle festività e, in ogni caso, dalla diversa volontà e dagli impegni del minore;
2 Per_ 5) stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. ed a favore del figlio , che Controparte_1 consenta allo stesso di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 500,00 (cinquecento/00) mensili. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra Parte_1 tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
6) stabilire che i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del Per_ figlio , sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro). Attualmente il bambino frequenta l'asilo nido, conseguentemente, le spese dell'asilo nido, pari alla somma di € 320,00 mensili, devono essere sostenute al 50% da entrambi i genitori;
7) stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 100% dal genitore collocatario;
Per_
8) stabilire che il minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si costituiva in giudizio il quale si opponeva a quanto ex adverso dedotto nei seguenti Controparte_1 termini:
nel punto n.1 ove non è richiesto un affido condiviso paritario ma un affido prevalente alla madre;
nel punto n.2 ove si chiede che venga lasciata sine die nella disponibilità della sig.ra l'abitazione _1 del terzo sig. , quando la sig.ra , oltre ad avere suo reddito proprio, ha nella Controparte_1 _1 disponibilità un'abitazione in Gizzeria ove -per di più- ha mantenuto la sua residenza;
nel punto n.3 ove si chiede che le visite del padre al minore siano possibili previo accordo della madre (in palese violazione dei principi di legge ed altresì di quelli stabiliti in molteplici statuizioni di merito e legittimità in consimili situazioni). Il padre, infatti, ha diritto/dovere di vedere e sentire il figlio e di tenerlo con sé in giorni prestabiliti senza che sia necessario/opportuno l'accordo con la madre;
nel punto n.4 dove si chiede di posticipare i diritti/doveri di permanenza del minore col padre dopo il Per_ compimento dei tre anni dello stesso. Il piccolo è sempre stato a contatto col padre e coi parenti di questo, vive dalla nascita in un immobile che consente allo stesso di vivere a stretto contatto con tutti, ha sempre dormito col padre e vissuto a stretto contatto con questo. Stanti così le cose, impedire al minore di vedere e permanere col padre durante fine settimana/feste/ferie costituirebbe un grave nocumento allo stesso
e una sensibile diminuzione dei rapporti con la figura genitoriale di riferimento, pertanto, si insiste acché il minore continui il rapporto e possa permanere anche per il pernotto col padre. nel punto n.5 ove si chiede che il versi un assegno di euro 500,00 a favore della sig.ra Controparte_1 per mantenere “medesimo tenore di vita” del minore. Tale richiesta si palesa Parte_1 completamente destituita di proporzionalità e, in ogni caso, risulta impraticabile rispetto alle possibilità economiche del il quale, come sopra puntualizzato, oltre a versare il mantenimento al figlio CP_1 sostiene consistenti spese per finanziamenti contratti, prima della separazione, nell'interesse della convivenza.
Peraltro, il minore non ha mai goduto di un tenore di vita elevato (come dimostra il fatto che il padre ha dovuto contrarre una serie di finanziamenti per far fronte alle necessità primarie della famiglia), a ciò va
3 aggiunto che attualmente la Sig.ra svolge attività lavorativa con reddito proprio e dispone di una _1 unità abitativa nel comune di Gizzeria;
nel punto n.7 ove si chiede all'autorità giudiziaria di stabilire che l'assegno unico venga messo a favore del genitore affidatario al 100% in palese violazione di legge, posto che entrambi i genitori hanno diritto ad ottenere il 50% dell'assegno.
Concludeva chiedendo di:
1-Stabilire affidamento condiviso, come per legge, del figlio minore , con eventuale allocazione Persona_1 prevalente del minore presso la madre;
2-Regolamentre il diritto di permanenza e visita del minore con il padre, il quale si chiede possa vedere il figlio settimanalmente in giorni ed orari prestabiliti senza necessità di previo accordo con la madre, come per legge;
3-Ferma restando la richiesta regolamentazione delle visite settimanali, si chiede di stabilire puntualmente la turnazione ed alternanza della permanenza anche notturna del minore con il genitore non allocatario nei fine settimana, nei periodi di festa, durante le vacanze (es. pasquali, natalizie ed estive) e nelle ricorrenze (quali compleanni etc). Ciò in quanto il bambino ha finora sempre mantenuto rapporti significativi con il padre e, pertanto, impedire il pernotto e/o la permanenza prolungata durante le ricorrenze/vacanze con il genitore rappresenterebbe un gravoso cambiamento lesiva dell'interesse del minore;
4-Stabilire un assegno di mantenimento, in caso di valutazione del tribunale di affido prevalente alla madre, in proporzione alle possibilità economiche del , istando che in ogni caso lo stesso, stanti le spese CP_1 in capo al resistente, non sia superiore ad € 300,00 mensili;
5-Stabilire in capo ai genitori contribuzione pari al 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie e preventivamente concordate per iscritto del minore;
Persona_1
6- Stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori, come per legge;
7-Stabilire che il minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di Persona_1 ciascuno ramo genitoriale, stabilendo fin d'ora che i nonni e gli zii possano tenere con sé il bambino per come succedeva fino alla rottura dei rapporti operata dalla madre;
Per_
8- Stabilire che la ricorrente, per ragioni di opportunità e per il superiore interesse del piccolo , il quale ha diritto di crescere in un ambiente sereno, liberi la attuale abitazione allocata nella proprietà comune ai parenti del ricorrente e si trasferisca in Gizzeria ove ha disponibilità di un immobile in cui ha sempre mantenuto la residenza, salvo specifica azione del terzo per occupazione sine titulo;
9- Stabilire che la ricorrente provveda al pagamento delle utenze e quant'altro connesso all'abitazione del padre del ricorrente fintanto che la stessa lo occuperà;
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025 – tenutasi in forma cartolare - precisate le conclusioni con le note conclusive di trattazione scritta depositate in atti, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ 1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento del figlio minore , la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore, il mantenimento dello stesso, la regolamentazione della ripartizione dell'assegno unico tra le parti, nonché l'assegnazione della casa familiare.
Anzitutto, per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori, giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento. Per Detto questo, in merito all'affidamento di , non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento del figlio minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, come, peraltro, richiesto da entrambi i genitori (vedi conclusioni – in realtà conformi – in atti).
In ogni caso la collocazione abitativa della minore sarà sempre presso il domicilio materno, anche quello Per_ attuale, pur se di proprietà di terzi, avendo vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù della tenera età del minore e della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura del figlio.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, il principale contrasto tra le parti attiene ai pernottamenti del figlio minore presso il genitore non collocatario.
In merito va, anzitutto, rilevato, che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possano prevedere i pernotti.
Un dato normativo però esiste nel nostro codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, che sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera
5 età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, che, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.
La madre deve, dunque, dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame non è stato rappresentato, né tantomeno dimostrato, alcun pregiudizio in capo al figlio minore in caso di pernottamento presso l'abitazione paterna;
inoltre, il minore – ad oggi – vive in un immobile adiacente a quello dei nonni dove vive anche il padre (vd. comparsa di costituzione: “l'immobile de qua si trova allocato nella medesima proprietà ove si trova l'abitazione dei genitori del ricorrente, il tutto recintato in un unico giardino comune alle due abitazioni prospicenti” e ancora “il è Controparte_1 attualmente ospite dei suoi genitori…non potendo permettersi alcuna diversa sistemazione”) e il pernotto presso l'abitazione paterna non comporterebbe sacrifici di orario o lunghi spostamenti. Per_ Pertanto, a parere di questo Tribunale, non vi sono motivi ostativi affinché possa pernottare presso l'abitazione del padre-genitore non collocatario. Per Pertanto, il padre potrà incontrare il figlio minore , salvo differente accordo fra le parti e compatibilmente alle esigenze della piccola età del minore: cinque pomeriggi a settimana - dalle ore 17,00 alle ore 19,00; a fine settimana alternati dal sabato, prelevandolo all'uscita dall'asilo nido, con rientro alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre;
in merito alle vacanze natalizie il bambino trascorrerà le festività di Natale (vigilia e giorno di Natale con pernotto) con un genitore e capodanno (notte di San Silvestro
e primo dell'anno con pernotto) con l'altro, ad anni alterni;
anche le vacanze pasquali seguono il criterio dell'alternanza, dunque il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di pasquetta e viceversa;
il giorno del suo compleanno il bambino lo trascorrerà alternativamente con uno dei genitori con possibilità per l'altro genitore di trascorrere 2 ore col minore nella stessa giornata (o in alternativa, se i genitori lo vorranno, mezza giornata con ciascuno di loro); il giorno del compleanno del padre, così come il giorno della festa del papà, il minore trascorrerà l'intera giornata con lo stesso;
parimenti il giorno del compleanno della madre, così come il giorno della festa della mamma, il minore lo trascorrerà con la stessa;
durante le vacanze estive, ogni anno il minore trascorrerà 15 giorni (anche non consecutivi) con il padre nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverso
6 accordo tra le parti.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali del minore, dei suoi preminenti interessi e della sua volontà.
3. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del Per resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore .
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto che parte ricorrente ha fornito le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni - con peggioramento reddituale da circa 12.000,00 nel 2022 a circa 8.000,00 € nel 2024 - mentre parte resistente si è limitato a produrre copia dei finanziamenti a suo carico e ha dichiarato “che il , dal CP_1
06/11/2023, è dipendente dalla ditta con paga base di importo pari ad € 1.260,63 oltre Controparte_2 indennità contrattuali di legge ed oltre trasferta ed al lordo delle tassazioni di legge. Da tale stipendio sono da detrarre le spese per vitto e alloggio e quant'altro reso necessario dal perdurare del trasporto della linea per diversi giorni” senza tuttavia puntualizzare l'entità delle ulteriori indennità contrattuali e di trasferta;
peraltro, dichiarava “tuttavia dal 2023, in accordo con la ricorrente e per la necessità di far fronte alle spese derivate anche dai finanziamenti accesi nell'interesse del nascente nucleo familiare, ha iniziato a prestare servizio per diverse ditte come autista di linea effettuando trasporti fuori regione circostanza che ha determinato un sensibile aggravio della condizione lavorativa (con orario di lavoro che non consente il rientro
a casa per diversi giorni)” (vd. comparsa di costituzione e risposta) - ammettendo, così – anche implicitamente
- di aver subito un aumento del proprio stipendio per far fronte alle numerose spese gravanti sulla famiglia - seppur con aggravio dell'orario di lavoro - appare equo determinare in € 350,00 al mese – misura intermedia tra le separate richieste delle parti - il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente Controparte_1 Per_ per il sostentamento del figlio minore , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
4. Inoltre, le spese straordinarie per il figlio minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel
7 quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Non vi è, inoltre, accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico universale, di cui la ricorrente, in qualità di genitore collocatario, chiede l'attribuzione nella misura del 100% ed il resistente si oppone alla richiesta.
8 Ebbene, il principio generale è che detto assegno unico e universale viene erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
La normativa di riferimento, infatti, prevede che l'assegno unico universale è di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del 50% ciascuno, salvo espresso accordo inter partes (con specifica rinuncia da parte di uno di essi) o diversa statuizione giudiziale.
Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l'assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli e lo stesso può avvenire con provvedimento giudiziale.
Tuttavia, occorre precisare che la maggiore permanenza dei figli presso uno dei genitori non giustifica che CP_ l'assegno unico universale erogato dall' venga riconosciuto interamente al genitore collocatario e, in caso di affidamento congiunto, va, infatti, diviso al 50% tra madre e padre, salvo casi particolari.
La semplice eventuale maggiore permanenza dei figli con il genitore collocatario giustifica sì il contributo al mantenimento, ma non può determinare anche l'intera attribuzione dell'assegno unico, a meno che non ci siano circostanze ulteriori e particolari.
Ciò detto, nel caso in esame occorre tener conto dell'affidamento condiviso del minore, ma, anche e soprattutto, che non sono state esposte particolari circostanze che possano giustificare una diversa statuizione rispetto al principio generale (la ricorrente giustifica la richiesta solo sulla scorta del collocamento del minore presso di sè, sostenendo semplicemente: “stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 100% dal genitore collocatario”).
Appare, pertanto, corretto statuire che l'assegno unico universale venga erogato nella misura del 50% per ciascun genitore.
6. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies C.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
9 Nel caso di specie, l'immobile in contestazione è di proprietà del padre del sig. , il quale - sulla CP_1 base di quanto asserito dal resistente nella comparsa di costituzione - avrebbe concesso alla coppia ospitalità
“nell'immobile de qua, per un periodo prestabilito di massimo anni 3, al solo fine di facilitare la coppia nella ricerca di successiva adeguata sistemazione abitativa”.
Tuttavia, il resistente – tenuto comunque conto che dal novembre 2022 (anno in cui il padre del CP_1 ha prestato il suo consenso affinché la coppia vivesse nell'immobile di sua proprietà) ad oggi, non sono ancora trascorsi 3 anni – non ha allegato alcun valido titolo a sostegno di quanto dichiarato – come, ad esempio, un contratto di comodato d'uso a scadenza.
Invero, se l'accordo è stato di tipo verbale, senza l'indicazione verificabile di un preciso giorno, mese ed anno di restituzione dell'immobile, lo stesso si ritiene concesso in prestito per venire incontro alle esigenze abitative del nucleo familiare.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto – ed in considerazione anche di una migliore gestione del minore e dei rapporti tra questi e il padre - la casa familiare deve essere assegnata alla sig.ra _1
, quale genitore collocatario, anche onde evitare un pregiudizio allo status quo ante, avendo il bimbo
[...] posto all'interno di detta abitazione il centro dei suoi interessi di vita e relazionali.
7. Quanto all'ulteriori richieste del sig. di stabilire che la “ricorrente liberi la attuale abitazione CP_1 allocata nella proprietà comune ai parenti del ricorrente” o, eventualmente, “provveda al pagamento delle utenze e quant'altro connesso all'abitazione del padre del ricorrente fintanto che la stessa lo occuperà”, queste vanno dichiarate inammissibili.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio)
l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Segue il rigetto delle domande avanzata dal resistente.
8. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio Persona_1 materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlio come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento del figlio Per minore , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- DISPONE che dell'assegno unico universale sia erogato nella misura del 50% per ciascun genitore affidatario;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, Per necessarie per il figlio;
- ASSEGNA la casa familiare a quale genitore collocatario;
Parte_1
- DICHIARA inammissibili le domande avanzata da relative al rilascio Controparte_1 dell'immobile da parte della ricorrente e relative al pagamento delle utenze e quant'altro connesso all'abitazione familiare;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 25/02/2025
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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