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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9304 / 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Guido Palmeri come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro CP_1-in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 06/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto da da "CARDIOPATIA IPERTENSIVA, DISCOPATIA CERVICALE E
LOMBARE CON COINVOLGIMENTO RADICOLARE IPERALGICA A CARATTERE
PERSISTENTE- RECIDIVANTE, SOPRATTUTTO IN SEDE LOMBARE.
RIZARTROSI BILATERALE. DIABETE MELLITO.
[...]
[...] Controparte_2 Controparte_3 -3^ Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6del 29/4/2024, DISTURBO "
esponeva:
di avere inoltrato in data 12/07/2022 domanda al fine di conseguire il diritto ad ottenere i
-
benefici previsti dalla legge n.118/1971 e il riconoscimento di Handicap;
di essere stato sottoposto in data 12/7/2023 dalla Commissione Medica dell'ASL di Adrano
a visita per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'Handicap, a seguito della quale veniva stata formulata la diagnosi IPETRTENSIONE ARTERIOSA IN SOGGETTO CON S 66
PONDILOD ISC OARTROS I LOMBARE" gli veniva riconosciuto lo status di Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), Percentuale:46%% con verbale sanitario del 11/9/2023 e lo status di
HANDICAP (COMMA 1 - ART.3 Legge n° 104/1992) con verbale sanitario dell'11/9/2023; di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania;
che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente fosse
-
soggetto con grado di invalidità civile pari al 55% e dunque non in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e in particolare che il CTU aveva elaborato un giudizio contrastante con la documentazione versata in atti e attestante le patologie sofferte;
che il controllo cardiologico del 15/04/2024, evidenzia una cardiopatia ipertensiva in 2 – 3 classe NYHA, con una F:E: del 44 % rilevata all' ecocolordoppler cardiaco eseguito in concomitanza della visita e che tale patologia considerando la F.E. fel 44%, è meritevole di essere valutata tra la II e la III classe NYHA, con un punteggio di almeno il 60 %; che la visita psichiatrica dello 04/06/2024 evidenziava "disturbo dell' adattamento con ansia ed insonnia"
e che la suddetta patologia può essere inquadrata con il codice 2205 e valutata al 25%; che la visita urologica eseguita in data 29/03/2024, evidenziava una ipertrofia prostatica, malattia tabellata con il codice 6204 e valutata al tra l' 11 ed il 20%, meritevole di essere quantizzata al 15 %; che il CTU non aveva tenuto conto delle patologie agli arti inferiori, ginocchia e piedi, che lo costringono ad eseguire cicli di riabilitazione fisiatrica continui, meritevole di essere catalogate, rispettivamente, con i codici 7218 e 7214. tali codici sono tabellati con valutazione del 35 % per il codice 7218 e del 14 % per il codice 7214; Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo" 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina agevolmente la percentuale di invalidità del 74% richiesta dall'art. 13 della Legge n.118/1971 per l'acquisizione del beneficio dell'assegno di invalidità e precisamente una invalidità complessiva del 90% 2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; 3) In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile"
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'adito Giudice del Lavoro In via preliminare e/o 66
pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata, -dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, In via subordinata, fissare la decorrenza della prestazione dalla data in cui risultino accertati tutti i requisiti per la sua concessione, con compensazione delle spese di lite ove la data suddetta risulti posteriore alla presentazione della domanda amministrativa. Ancora in via subordinata, fissare la decorrenza degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui risulti essersi eventualmente perfezionato in capo a controparte il possesso dei requisiti sanitari e socio-economici, elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 10 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha 66Il Sig. formulato considerazioni analoghe ritenendo di anni 65, è in atto Parte_1
affetto da: "Artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale in soggetto con diabete e ipertensione arteriosa in compenso farmacologico”. Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente
INVALIDO nella misura del 55% (cinquantacinque per cento) sin dall'epoca della domanda amministrativa, così come già correttamente giudicato dal CTU nominato nella fase di ATP".
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “ Gli elementi che emergono dall'esame 66
clinico-anamnestico e dalla documentazione sanitaria, ci consentono di affermare che il Sig.
Parte_1 di anni 65, è in atto affetto da: "Artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale in soggetto con diabete e ipertensione arteriosa in compenso farmacologico". Per poter esprimere un corretto giudizio medico-legale, ci sembra indispensabile approfondire preliminarmente la natura e l'entità delle menomazioni accertate che hanno incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, alla luce dei criteri tabellari. Non verranno presi in considerazioni quadri patologici privi di incidenza sulla capacità lavorativa (ipertrofia prostatica benigna edistiroidismo).
Alla artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale, è possibile attribuire la percentuale complessiva globale non superiore al 30%, prendendo come parametro valutativo di riferimento la patologia prevista al codice 7010, utilizzando il criterio analogico ed applicando le necessarie riduzioni percentualistiche ed adattamenti, in relazione ai riscontri clinici emersi nel corso della presente indagine medico legale. Al diabete mellito, in buon compenso ed in assenza di documentate complicanze micro e/o macro-angiopatiche, è possibile attribuire la percentuale del 25%, prendendo come parametro valutativo di riferimento quello previsto al codice 9309 delle vigenti. Alla ipertensione arteriosa, in assenza di documentato danno d'organo e/o della funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio, è possibile attribuire la percentuale del 20%, così come previsto al codice 6441 delle vigenti tabelle. Il grado complessivo di invalidità, ottenuto attraverso l'utilizzo della formula riduzionistica, è pari al 55% (cinquantacinque per cento) sin dall'epoca della domanda amministrativa, così come già correttamente valutato dal Consulente tecnico nominato nella fase di
ATP".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
3.Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2623/24; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 11/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9304 / 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Guido Palmeri come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro CP_1-in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 06/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto da da "CARDIOPATIA IPERTENSIVA, DISCOPATIA CERVICALE E
LOMBARE CON COINVOLGIMENTO RADICOLARE IPERALGICA A CARATTERE
PERSISTENTE- RECIDIVANTE, SOPRATTUTTO IN SEDE LOMBARE.
RIZARTROSI BILATERALE. DIABETE MELLITO.
[...]
[...] Controparte_2 Controparte_3 -3^ Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6del 29/4/2024, DISTURBO "
esponeva:
di avere inoltrato in data 12/07/2022 domanda al fine di conseguire il diritto ad ottenere i
-
benefici previsti dalla legge n.118/1971 e il riconoscimento di Handicap;
di essere stato sottoposto in data 12/7/2023 dalla Commissione Medica dell'ASL di Adrano
a visita per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'Handicap, a seguito della quale veniva stata formulata la diagnosi IPETRTENSIONE ARTERIOSA IN SOGGETTO CON S 66
PONDILOD ISC OARTROS I LOMBARE" gli veniva riconosciuto lo status di Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), Percentuale:46%% con verbale sanitario del 11/9/2023 e lo status di
HANDICAP (COMMA 1 - ART.3 Legge n° 104/1992) con verbale sanitario dell'11/9/2023; di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania;
che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente fosse
-
soggetto con grado di invalidità civile pari al 55% e dunque non in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e in particolare che il CTU aveva elaborato un giudizio contrastante con la documentazione versata in atti e attestante le patologie sofferte;
che il controllo cardiologico del 15/04/2024, evidenzia una cardiopatia ipertensiva in 2 – 3 classe NYHA, con una F:E: del 44 % rilevata all' ecocolordoppler cardiaco eseguito in concomitanza della visita e che tale patologia considerando la F.E. fel 44%, è meritevole di essere valutata tra la II e la III classe NYHA, con un punteggio di almeno il 60 %; che la visita psichiatrica dello 04/06/2024 evidenziava "disturbo dell' adattamento con ansia ed insonnia"
e che la suddetta patologia può essere inquadrata con il codice 2205 e valutata al 25%; che la visita urologica eseguita in data 29/03/2024, evidenziava una ipertrofia prostatica, malattia tabellata con il codice 6204 e valutata al tra l' 11 ed il 20%, meritevole di essere quantizzata al 15 %; che il CTU non aveva tenuto conto delle patologie agli arti inferiori, ginocchia e piedi, che lo costringono ad eseguire cicli di riabilitazione fisiatrica continui, meritevole di essere catalogate, rispettivamente, con i codici 7218 e 7214. tali codici sono tabellati con valutazione del 35 % per il codice 7218 e del 14 % per il codice 7214; Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo" 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ne determina agevolmente la percentuale di invalidità del 74% richiesta dall'art. 13 della Legge n.118/1971 per l'acquisizione del beneficio dell'assegno di invalidità e precisamente una invalidità complessiva del 90% 2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; 3) In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile"
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'adito Giudice del Lavoro In via preliminare e/o 66
pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata, -dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, In via subordinata, fissare la decorrenza della prestazione dalla data in cui risultino accertati tutti i requisiti per la sua concessione, con compensazione delle spese di lite ove la data suddetta risulti posteriore alla presentazione della domanda amministrativa. Ancora in via subordinata, fissare la decorrenza degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui risulti essersi eventualmente perfezionato in capo a controparte il possesso dei requisiti sanitari e socio-economici, elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 10 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha 66Il Sig. formulato considerazioni analoghe ritenendo di anni 65, è in atto Parte_1
affetto da: "Artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale in soggetto con diabete e ipertensione arteriosa in compenso farmacologico”. Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente
INVALIDO nella misura del 55% (cinquantacinque per cento) sin dall'epoca della domanda amministrativa, così come già correttamente giudicato dal CTU nominato nella fase di ATP".
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “ Gli elementi che emergono dall'esame 66
clinico-anamnestico e dalla documentazione sanitaria, ci consentono di affermare che il Sig.
Parte_1 di anni 65, è in atto affetto da: "Artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale in soggetto con diabete e ipertensione arteriosa in compenso farmacologico". Per poter esprimere un corretto giudizio medico-legale, ci sembra indispensabile approfondire preliminarmente la natura e l'entità delle menomazioni accertate che hanno incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, alla luce dei criteri tabellari. Non verranno presi in considerazioni quadri patologici privi di incidenza sulla capacità lavorativa (ipertrofia prostatica benigna edistiroidismo).
Alla artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale, è possibile attribuire la percentuale complessiva globale non superiore al 30%, prendendo come parametro valutativo di riferimento la patologia prevista al codice 7010, utilizzando il criterio analogico ed applicando le necessarie riduzioni percentualistiche ed adattamenti, in relazione ai riscontri clinici emersi nel corso della presente indagine medico legale. Al diabete mellito, in buon compenso ed in assenza di documentate complicanze micro e/o macro-angiopatiche, è possibile attribuire la percentuale del 25%, prendendo come parametro valutativo di riferimento quello previsto al codice 9309 delle vigenti. Alla ipertensione arteriosa, in assenza di documentato danno d'organo e/o della funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio, è possibile attribuire la percentuale del 20%, così come previsto al codice 6441 delle vigenti tabelle. Il grado complessivo di invalidità, ottenuto attraverso l'utilizzo della formula riduzionistica, è pari al 55% (cinquantacinque per cento) sin dall'epoca della domanda amministrativa, così come già correttamente valutato dal Consulente tecnico nominato nella fase di
ATP".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
3.Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2623/24; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 11/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso