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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Ida Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 9.6.2025 ha depositato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1369/2015 R.G. promossa da:
– CF , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cipollaro, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: TFR e crediti di lavoro diversi
CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione cartolare
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2025, il ricorrente di cui all'epigrafe ha chiesto la condanna del Fondo di garanzia ex lege 297/1982 art. 2 al pagamento in suo favore della somma di € 1.837,3 per Tfr ed € 608,86 a titolo di crediti di lavoro diversi dal Tfr, ovvero ratei 3ma e 14ma mensilità, oltre interessi e rivalutazione.
Ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della prestando, la propria Controparte_2 attività lavorativa alle dipendenze della predetta società svolgendo mansioni di operaio fruttivendolo presso il reparto di ortofrutta all'interno del Supermercato “Todis” sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 389. Ha allegato di aver ottenuto un decreto ingiuntivo (rg. n. 1348/2021) dal Tribunale di Napoli per le competenze di fine rapporto e di aver esperito due tentativi di pignoramento, rimasti entrambi infruttuosi e di aver diritto a percepire la somma da parte del Fondo di Garanzia, difettando nel caso di specie anche i presupposti per la fallibilità, come accertato nel provvedimento emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 20.12.2023 con il quale era stato rigettato il ricorso di fallimento da questi proposto. Si costituiva l'istituto resistente e deduceva l'infondatezza della pretesa, posto che nel caso di specie era intervenuta una cessione di ramo di azienda ed i crediti maturati durante il rapporto di lavoro con la società cedente si erano trasferiti in capo al datore di lavoro cessionario ex art. 2112 c.c.
Lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa con deposito della presente decisione. La domanda è infondata e va rigettata.
Occorre preliminarmente ricordare che in "Attuazione della direttiva 80/987/(CEE), in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 27.01.1980, il quale ha esplicitamente stabilito (D.Lgs. n. 80/1992 art. 2 comma 1, cit.), che "il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia (...) è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma, in conformità alla stessa direttiva che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva) ha derogato in melius, per i lavoratori, alle disposizioni comunitarie, prevedendo che il termine di riferimento sia di un anno in luogo del minor termine di sei mesi previsto. Tale disciplina, nel caso di specie, deve essere coordinata con la normativa in materia di cessione di azienda. Come noto, infatti, l'art. 2112 c.c. prevede chiaramente una responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti di lavoro vantati dai dipendenti passati dall'uno all'altro datore di lavoro. Orbene, con riferimento al T.F.R. la Suprema Corte (sent. n. 19278/2018) - operato un inquadramento sistematico della disciplina del Fondo di garanzia che, attraverso il riconoscimento di una finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza del proprio datore di lavoro, ha avuto il merito di svincolare l'operatività del meccanismo di garanzia dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale – ha affrontato la questione sotto una differente prospettiva al fine di dimostrare che dalla natura autonoma, rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale, e previdenziale della prestazione possa ricavarsi anche l'astrazione totale dal separato ed originario credito retributivo fino al punto che, una volta ottenuta l'ammissione al passivo fallimentare, nulla possa più impedire l'obbligo di intervento del Fondo di garanzia. Ha rimarcato la Corte che è chiaro CP_ che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro;
viceversa, ha rimarcato che non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al anche l'effetto di totale inibizione CP_3 dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. Ad avviso del Supremo Collegio, non può trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l , quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di CP_1 intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla
L 29.05.1982 n. 297 art. 2 ed al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di legittimità. Sul presupposto che – ai sensi dell'art. 2120 c.c. – il diritto al T.F.R. maturi solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la Corte ha affermato il principio secondo cui, “la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta” ed, inoltre,– con specifico riferimento al T.F.R. - poichè questo diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per T.F.R. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l , che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito CP_1 per sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la Pt_2 garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2.
La fattispecie in esame, secondo quanto emerge dal contenuto delle visure camerali e dall'ulteriore documentazione versata in atti, si caratterizza in quanto l'intervento del Fondo di garanzia viene richiesto successivamente allo sviluppo di una complessa vicenda circolatoria che ha interessato l'azienda. Dunque, ciò che va accertata è la compatibilità dell'intervento del Fondo di garanzia anche laddove sia inesistente la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza accertata giudizialmente, che costituisce l'ambito applicativo fisiologico dell'intervento del Fondo di garanzia legato allo scopo sociale della normativa europea.
Di fatto, l'intervento del medesimo Fondo finisce per riconnettersi a situazioni in cui il credito del lavoratore non è più relativo al periodo "determinato" che connota lo scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, la cui insolvenza viene accertata giudizialmente in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perchè proseguito con altro soggetto;
dunque, l'applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs n. 80 del 1992 art. 2 si allontana, oltre che dalla lettera delle norme citate, dalla funzione di tutela del bisogno socialmente rilevante indicato dalla Direttiva 987/80e successive modificazioni. Il risultato di tale interpretazione, dunque, sembra porsi in contrasto con l'obbligo di interpretazione conforme che incombe sul giudice nazionale ed, in concreto, pare consentire che il
Fondo di garanzia, finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato (L. 297 del 1982 art. 2), possa deviare dai compiti istituzionali con possibili effetti distorsivi. Ciò che è vietato espressamente dalla stessa L. n. 297 del 1982 art. 2 comma 8, secondo cui "Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso".
Una simile interpretazione, inoltre, non considera che le tutele dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d'azienda, formano oggetto di altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria e che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sez. 6, 28.01.2015, n. 688), interpretando i contenuti della Direttiva 2001/23, ha affermato che essa" (...) stabilisce la regola generale secondo cui il cessionario è vincolato ai diritti e agli obblighi che risultano da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il cedente alla data del trasferimento dell'impresa.
Come risulta dalla lettera e dalla struttura dell'articolo 3 di tale direttiva, la trasmissione al cessionario degli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell'impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa direttiva” (v., per analogia, sentenza Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, punti 36 e 37). 53. Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto i salari e altri emolumenti spettanti ai lavoratori dell'impresa in questione, ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente, in quanto derivanti da contratti o da rapporti di lavoro vincolanti per quest'ultimo. Infatti, come emerge altresì dall'art. 2, paragrafo 1 della Direttiva 2001/23, nel disciplinare le condizioni di lavoro, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro implicano, ai sensi della direttiva in parola, un rapporto giuridico fra i datori di lavoro e i lavoratori (sentenza e Vigano, EU:C:2008:574, punto 41). Per_1 Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. Ciò in quanto in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall , il diritto alla tutela giudiziaria per preservare CP_1 il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore, che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed "(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)" (Cass. SS.UU. n. 16508 del 2010). Anche di recente la Suprema Corte ha confermato tali principi affermando che “L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il
t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è CP_1 estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del
1982.( Cass. sez. lav.23/2/2021 n. 4897).
Ancor più recentemente con la sentenza n. 1860 del 27.01.2025, la Cassazione ha ribadito che il Fondo di garanzia interviene solo a condizione che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore, che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Diversamente ragionando ed ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella oggetto del procedimento - in cui il rapporto è proseguito alle dipendenze del cessionario ed il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente - si graverebbe il Fondo stesso del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore del dipendente assicurato. Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, e acclarato che il rapporto di lavoro del sia proseguito senza una sostanziale soluzione di continuità passando dal datore Parte_1 al datore nel periodo maggio-giugno 2021, si pone in capo a Controparte_4 Controparte_5 tale ultima società l'obbligo di corrispondere al lavoratore quanto spettante in termini di mancate retribuzioni e TFR2112 c.c..
, inequivocabilmente nel senso di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una vicenda Per_2 successoria sia le visure camerali in atti – che attestano l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda tra la società e la e il trasferimento del medesimo ramo CP_6 Controparte_4 di azienda da parte della società alla - sia i modelli unilav, dai quali CP_6 Controparte_7 risulta che l'istante ha continuato a svolgere la propria attività presso la medesima sede operativa delle due aziende, all'interno del supermercato “Todis” situato in Napoli in Corso Garibaldi. In conclusione, considerato che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la è Controparte_4 proseguito ex art. 2112 c.c. con la deve ritenersi che – alla luce dei principi Controparte_7 sopra esposti - tenuto al pagamento del TFR non fosse il Fondo di Garanzia, bensì il datore di lavoro cessionario, in quanto tenuto in solido con il cedente al pagamento delle retribuzioni dovute al dipendente. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
La particolarità e novità delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
In Aversa, il 10.6.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Ida Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 9.6.2025 ha depositato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1369/2015 R.G. promossa da:
– CF , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cipollaro, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: TFR e crediti di lavoro diversi
CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione cartolare
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2025, il ricorrente di cui all'epigrafe ha chiesto la condanna del Fondo di garanzia ex lege 297/1982 art. 2 al pagamento in suo favore della somma di € 1.837,3 per Tfr ed € 608,86 a titolo di crediti di lavoro diversi dal Tfr, ovvero ratei 3ma e 14ma mensilità, oltre interessi e rivalutazione.
Ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della prestando, la propria Controparte_2 attività lavorativa alle dipendenze della predetta società svolgendo mansioni di operaio fruttivendolo presso il reparto di ortofrutta all'interno del Supermercato “Todis” sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 389. Ha allegato di aver ottenuto un decreto ingiuntivo (rg. n. 1348/2021) dal Tribunale di Napoli per le competenze di fine rapporto e di aver esperito due tentativi di pignoramento, rimasti entrambi infruttuosi e di aver diritto a percepire la somma da parte del Fondo di Garanzia, difettando nel caso di specie anche i presupposti per la fallibilità, come accertato nel provvedimento emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 20.12.2023 con il quale era stato rigettato il ricorso di fallimento da questi proposto. Si costituiva l'istituto resistente e deduceva l'infondatezza della pretesa, posto che nel caso di specie era intervenuta una cessione di ramo di azienda ed i crediti maturati durante il rapporto di lavoro con la società cedente si erano trasferiti in capo al datore di lavoro cessionario ex art. 2112 c.c.
Lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa con deposito della presente decisione. La domanda è infondata e va rigettata.
Occorre preliminarmente ricordare che in "Attuazione della direttiva 80/987/(CEE), in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 27.01.1980, il quale ha esplicitamente stabilito (D.Lgs. n. 80/1992 art. 2 comma 1, cit.), che "il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia (...) è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma, in conformità alla stessa direttiva che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva) ha derogato in melius, per i lavoratori, alle disposizioni comunitarie, prevedendo che il termine di riferimento sia di un anno in luogo del minor termine di sei mesi previsto. Tale disciplina, nel caso di specie, deve essere coordinata con la normativa in materia di cessione di azienda. Come noto, infatti, l'art. 2112 c.c. prevede chiaramente una responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti di lavoro vantati dai dipendenti passati dall'uno all'altro datore di lavoro. Orbene, con riferimento al T.F.R. la Suprema Corte (sent. n. 19278/2018) - operato un inquadramento sistematico della disciplina del Fondo di garanzia che, attraverso il riconoscimento di una finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza del proprio datore di lavoro, ha avuto il merito di svincolare l'operatività del meccanismo di garanzia dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale – ha affrontato la questione sotto una differente prospettiva al fine di dimostrare che dalla natura autonoma, rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale, e previdenziale della prestazione possa ricavarsi anche l'astrazione totale dal separato ed originario credito retributivo fino al punto che, una volta ottenuta l'ammissione al passivo fallimentare, nulla possa più impedire l'obbligo di intervento del Fondo di garanzia. Ha rimarcato la Corte che è chiaro CP_ che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro;
viceversa, ha rimarcato che non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al anche l'effetto di totale inibizione CP_3 dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. Ad avviso del Supremo Collegio, non può trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l , quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di CP_1 intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla
L 29.05.1982 n. 297 art. 2 ed al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di legittimità. Sul presupposto che – ai sensi dell'art. 2120 c.c. – il diritto al T.F.R. maturi solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la Corte ha affermato il principio secondo cui, “la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta” ed, inoltre,– con specifico riferimento al T.F.R. - poichè questo diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per T.F.R. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l , che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito CP_1 per sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la Pt_2 garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2.
La fattispecie in esame, secondo quanto emerge dal contenuto delle visure camerali e dall'ulteriore documentazione versata in atti, si caratterizza in quanto l'intervento del Fondo di garanzia viene richiesto successivamente allo sviluppo di una complessa vicenda circolatoria che ha interessato l'azienda. Dunque, ciò che va accertata è la compatibilità dell'intervento del Fondo di garanzia anche laddove sia inesistente la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza accertata giudizialmente, che costituisce l'ambito applicativo fisiologico dell'intervento del Fondo di garanzia legato allo scopo sociale della normativa europea.
Di fatto, l'intervento del medesimo Fondo finisce per riconnettersi a situazioni in cui il credito del lavoratore non è più relativo al periodo "determinato" che connota lo scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, la cui insolvenza viene accertata giudizialmente in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perchè proseguito con altro soggetto;
dunque, l'applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs n. 80 del 1992 art. 2 si allontana, oltre che dalla lettera delle norme citate, dalla funzione di tutela del bisogno socialmente rilevante indicato dalla Direttiva 987/80e successive modificazioni. Il risultato di tale interpretazione, dunque, sembra porsi in contrasto con l'obbligo di interpretazione conforme che incombe sul giudice nazionale ed, in concreto, pare consentire che il
Fondo di garanzia, finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato (L. 297 del 1982 art. 2), possa deviare dai compiti istituzionali con possibili effetti distorsivi. Ciò che è vietato espressamente dalla stessa L. n. 297 del 1982 art. 2 comma 8, secondo cui "Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso".
Una simile interpretazione, inoltre, non considera che le tutele dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d'azienda, formano oggetto di altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria e che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sez. 6, 28.01.2015, n. 688), interpretando i contenuti della Direttiva 2001/23, ha affermato che essa" (...) stabilisce la regola generale secondo cui il cessionario è vincolato ai diritti e agli obblighi che risultano da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il cedente alla data del trasferimento dell'impresa.
Come risulta dalla lettera e dalla struttura dell'articolo 3 di tale direttiva, la trasmissione al cessionario degli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell'impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa direttiva” (v., per analogia, sentenza Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, punti 36 e 37). 53. Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto i salari e altri emolumenti spettanti ai lavoratori dell'impresa in questione, ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente, in quanto derivanti da contratti o da rapporti di lavoro vincolanti per quest'ultimo. Infatti, come emerge altresì dall'art. 2, paragrafo 1 della Direttiva 2001/23, nel disciplinare le condizioni di lavoro, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro implicano, ai sensi della direttiva in parola, un rapporto giuridico fra i datori di lavoro e i lavoratori (sentenza e Vigano, EU:C:2008:574, punto 41). Per_1 Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. Ciò in quanto in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall , il diritto alla tutela giudiziaria per preservare CP_1 il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore, che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed "(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)" (Cass. SS.UU. n. 16508 del 2010). Anche di recente la Suprema Corte ha confermato tali principi affermando che “L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il
t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è CP_1 estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del
1982.( Cass. sez. lav.23/2/2021 n. 4897).
Ancor più recentemente con la sentenza n. 1860 del 27.01.2025, la Cassazione ha ribadito che il Fondo di garanzia interviene solo a condizione che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore, che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Diversamente ragionando ed ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella oggetto del procedimento - in cui il rapporto è proseguito alle dipendenze del cessionario ed il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente - si graverebbe il Fondo stesso del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore del dipendente assicurato. Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, e acclarato che il rapporto di lavoro del sia proseguito senza una sostanziale soluzione di continuità passando dal datore Parte_1 al datore nel periodo maggio-giugno 2021, si pone in capo a Controparte_4 Controparte_5 tale ultima società l'obbligo di corrispondere al lavoratore quanto spettante in termini di mancate retribuzioni e TFR2112 c.c..
, inequivocabilmente nel senso di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una vicenda Per_2 successoria sia le visure camerali in atti – che attestano l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda tra la società e la e il trasferimento del medesimo ramo CP_6 Controparte_4 di azienda da parte della società alla - sia i modelli unilav, dai quali CP_6 Controparte_7 risulta che l'istante ha continuato a svolgere la propria attività presso la medesima sede operativa delle due aziende, all'interno del supermercato “Todis” situato in Napoli in Corso Garibaldi. In conclusione, considerato che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la è Controparte_4 proseguito ex art. 2112 c.c. con la deve ritenersi che – alla luce dei principi Controparte_7 sopra esposti - tenuto al pagamento del TFR non fosse il Fondo di Garanzia, bensì il datore di lavoro cessionario, in quanto tenuto in solido con il cedente al pagamento delle retribuzioni dovute al dipendente. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
La particolarità e novità delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
In Aversa, il 10.6.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)