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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13097/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
PARTE CONVENUTA/ RESISTENTE
Oggi 03/07/2025, innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per parte attrice/ricorrente l'avv. Nicla CASTELLUCCIO, n sostituzione dell'avv.MICELI SERENA, giusta delega verbale;
per parte convenuta/ resistente: nessuno compare sino ad ore 12.03.
L' Avv. CASTELLUCCIO conclude chiedendo di accertare la morosità di parte conduttrice e di dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni scaduti non corrisposti e di quelli a scadere.
Chiede la condanna di controparte alle spese, precisando di aver esborsato per spese vive Euro 145,50.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, procede alla lettura della Sentenza. Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13097/2025 R.G. promossa dalla:
Signora (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serena MICELI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano via Cellini nr. 2;
INTIMANTE-RICORRENTE
contro il
Signor (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabro il g. 12.1.1988;
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Rilevato, in fatto,
- che è documentalmente dimostrata la stipula tra le parti del contratto di locazione in data 12.10.2016 (registrato il 15.10.2016) relativo all'immobile sito in Segrate,
Località San Felice (MI), Via Prima Strada nr.
5 - costituito e censito al C.F. del
Comune di Segrate come segue: cod. 1577, appartamento di 3 locali, oltre ai servizi, piano 1°, interno nr. 24, Z.C.-, Foglio nr. 45, particella nr. 209, subalterno nr. 36, categoria A/3, vani 4,5, R.C. 464,81, con annesso solaio - e adibito ad uso abitativo;
- è documentalmente dimostrato il fatto che tale contratto prevedesse una durata iniziale di anni 4 dal 12.10.2016 al 11.10.2022, rinnovabile alla scadenza per ulteriori anni 4, per un canone annuo di Euro 9.000,00, da versarsi in 12 rate mensili anticipate dell'importo di Euro 750,00 ciascuna, oltre ad Euro 350,00 mensili per oneri condominiali;
- che il ricorrente lamenta il mancato pagamento di canoni scaduti e oneri accessori per l'importo di Euro 2.500,00 complessivi alla data del 6.6.2024 (data della intimazione);
- che il ricorrente risultava essere irreperibile (cfr. p.v. di udienza in data 3.4.2025) e che, pertanto, veniva disposto il mutamento del rito;
- che la morosità originariamente dedotta in sede di intimazione è aumentata nelle more del procedimento;
- che nessun contributo processuale è stato fornito dal resistente, che non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato il versamento del dovuto;
Ritenuto
- che è, pertanto, dimostrata la morosità la quale, in considerazione della sua entità e dell'arco temporale nel quale si è formata, è tale da determinare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, con conseguente fondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni e oneri accessori scaduti alla data della intimazione, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, della domanda di condanna al pagamento dei canoni a scadere sino alla data del rilascio, e della domanda di condanna al rilascio dell'immobile;
- che, in considerazione dell'ammontare della morosità maturata, appare congruo per il rilascio il termine di trenta giorni;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della vigente tariffa professionale (D,M. 147/2022), secondo le tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 12.10.2016 relativo all'immobile adibito ad uso abitativo sito in Segrate, Località San Felice (MI),
Via Prima Strada nr.
5 - costituito e censito al C.F. del Comune di Segrate come segue: cod. 1577, appartamento di 3 locali, oltre ai servizi, piano 1°, interno nr. 24,
Z.C.-, Foglio nr. 45, particella nr. 209, subalterno nr. 36, categoria A/3, vani 4,5, R.C.
464,81, con annesso solaio - per grave inadempimento del conduttore;
2) condanna il Signor a rilasciare l'immobile suddetto, libero Controparte_1
da persone, da animali e da cose, nella disponibilità della parte intimante ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 3.8.2025;
4) condanna, inoltre, il Signor a pagare alla parte intimante Controparte_1
la somma di € 2.500,00 per i canoni e gli accessori scaduti alla data della intimazione
(6.6.2024), oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché i canoni e gli accessori scaduti e a scadere, sino alla data dello effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
5) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in € 2.626,00 per compenso professionale e in € 145,50 per spese, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 3.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
PARTE CONVENUTA/ RESISTENTE
Oggi 03/07/2025, innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per parte attrice/ricorrente l'avv. Nicla CASTELLUCCIO, n sostituzione dell'avv.MICELI SERENA, giusta delega verbale;
per parte convenuta/ resistente: nessuno compare sino ad ore 12.03.
L' Avv. CASTELLUCCIO conclude chiedendo di accertare la morosità di parte conduttrice e di dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni scaduti non corrisposti e di quelli a scadere.
Chiede la condanna di controparte alle spese, precisando di aver esborsato per spese vive Euro 145,50.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, procede alla lettura della Sentenza. Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13097/2025 R.G. promossa dalla:
Signora (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serena MICELI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano via Cellini nr. 2;
INTIMANTE-RICORRENTE
contro il
Signor (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabro il g. 12.1.1988;
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Rilevato, in fatto,
- che è documentalmente dimostrata la stipula tra le parti del contratto di locazione in data 12.10.2016 (registrato il 15.10.2016) relativo all'immobile sito in Segrate,
Località San Felice (MI), Via Prima Strada nr.
5 - costituito e censito al C.F. del
Comune di Segrate come segue: cod. 1577, appartamento di 3 locali, oltre ai servizi, piano 1°, interno nr. 24, Z.C.-, Foglio nr. 45, particella nr. 209, subalterno nr. 36, categoria A/3, vani 4,5, R.C. 464,81, con annesso solaio - e adibito ad uso abitativo;
- è documentalmente dimostrato il fatto che tale contratto prevedesse una durata iniziale di anni 4 dal 12.10.2016 al 11.10.2022, rinnovabile alla scadenza per ulteriori anni 4, per un canone annuo di Euro 9.000,00, da versarsi in 12 rate mensili anticipate dell'importo di Euro 750,00 ciascuna, oltre ad Euro 350,00 mensili per oneri condominiali;
- che il ricorrente lamenta il mancato pagamento di canoni scaduti e oneri accessori per l'importo di Euro 2.500,00 complessivi alla data del 6.6.2024 (data della intimazione);
- che il ricorrente risultava essere irreperibile (cfr. p.v. di udienza in data 3.4.2025) e che, pertanto, veniva disposto il mutamento del rito;
- che la morosità originariamente dedotta in sede di intimazione è aumentata nelle more del procedimento;
- che nessun contributo processuale è stato fornito dal resistente, che non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato il versamento del dovuto;
Ritenuto
- che è, pertanto, dimostrata la morosità la quale, in considerazione della sua entità e dell'arco temporale nel quale si è formata, è tale da determinare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, con conseguente fondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni e oneri accessori scaduti alla data della intimazione, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, della domanda di condanna al pagamento dei canoni a scadere sino alla data del rilascio, e della domanda di condanna al rilascio dell'immobile;
- che, in considerazione dell'ammontare della morosità maturata, appare congruo per il rilascio il termine di trenta giorni;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della vigente tariffa professionale (D,M. 147/2022), secondo le tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 12.10.2016 relativo all'immobile adibito ad uso abitativo sito in Segrate, Località San Felice (MI),
Via Prima Strada nr.
5 - costituito e censito al C.F. del Comune di Segrate come segue: cod. 1577, appartamento di 3 locali, oltre ai servizi, piano 1°, interno nr. 24,
Z.C.-, Foglio nr. 45, particella nr. 209, subalterno nr. 36, categoria A/3, vani 4,5, R.C.
464,81, con annesso solaio - per grave inadempimento del conduttore;
2) condanna il Signor a rilasciare l'immobile suddetto, libero Controparte_1
da persone, da animali e da cose, nella disponibilità della parte intimante ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 3.8.2025;
4) condanna, inoltre, il Signor a pagare alla parte intimante Controparte_1
la somma di € 2.500,00 per i canoni e gli accessori scaduti alla data della intimazione
(6.6.2024), oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché i canoni e gli accessori scaduti e a scadere, sino alla data dello effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
5) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in € 2.626,00 per compenso professionale e in € 145,50 per spese, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 3.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta