Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
18/03/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7662/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to COSTANTINO GIANPAOLO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to BAUER RAIMUND, in forza di procura in atti;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ove veniva richiesto accertarsi la ricorrente di un grado di invalidità civile pari o superiore al 74% e il riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità, presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (solo assegno di invalidità civile: “… … accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando
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pari o superiore al 74%. - in via istruttoria, occorrendo, disporre il rinnovo della consulenza medico-legale al fine di individuare il momento in cui la Ricorrente, in virtù delle patologie
CP_ denunciate ed accertate, debba essere considerato invalido. - condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento dell'assegno di invalidità dal momento dalla data della domanda amministrativa o da quella che emergerà in base alla compienda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione oltre IVA e CPA e spese generali”.) fin dalla data della revisione cui era stata sottoposta in data 20.12.2023, atteso che erroneamente era stata riconosciuta in sede di ATP invalida solo nella misura del 67%.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
prospettazione avversaria.
Pur indicata in epigrafe del ricorso l alcuna domanda veniva nei suoi confronti Parte_2
formulata, né il ricorso veniva ad essa notificato.
Parte Deve quindi considerarsi che si tratti di un mero refuso, non avendo peraltro l' alcuna legittimazione passiva nella fattispecie in oggetto.
Espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, alla luce dei rilievi di parte ricorrente, all'udienza del 18 marzo 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note in atti.
Indi la causa viene decisa e definita nei termini che seguono.
Va subito premesso, in relazione alla contestazione formulata dall' che eccepisce CP_1
l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che nel giudizio di merito in esame introdotto per contestare le risultanze della CTU depositata a seguito dell'espletamento dell'ATP, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, il ricorso è stato formulato proponendosi specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni elaborate dal CTU nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c.
D'altro verso si ribadisce che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale e così anche la fase di opposizione.
2 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità da questo giudice condivisa che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò posto, nel procedimento per ATP il CTU aveva concluso il suo giudizio reputando, quanto alla esistenza dei presupposti per il godimento della prestazione richiesta, che la ricorrente non versasse in condizioni tali da potere essere ritenuto invalida almeno nella misura del 74%.
Parte ricorrente ha, tuttavia, contestato specificamente l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Il CTU nominato nell'ambito dell'opposizione, ritenendo che la ricorrente sia affetta da “leucemia linfatica cronica/linfoma linfocitico variante "istologica-mente aggressiva" (sec. who 2017) con localizzazioni cutanee, depressione di entità media, artralgie diffuse in soggetto con fibromialgia” ha concluso nel senso che la predetta sia da considerare invalida al 74% a decorrere dalla revisione
(20.12.2023).
La relazione, immune da vizi, e avverso la quale alcuna contestazione è stata formulata dalle parti nel termine assegnato, va condivisa e richiamata.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP vanno poste a carico dell' rimasto soccombente. CP_1
Le stesse vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM
147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate.
Il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13 comma 1 c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio
2015, n. 10454 secondo cui “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni
3 previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”).
Precisato dunque che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, comma 1, secondo periodo, come modificato dal
DM 147/2022 il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti del 50% per cento;
che quanto alla fase di ATP, muovendo dalla tabella 9 i valori medi già diminuiti del 50% sono pari ad € 1168,50;
che quanto alla fase di opposizione, muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori sono pari ad € 2695,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle varie voci afferenti le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria decisionale);
le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in € 3.864,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Gianpaolo Costantino ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso e in riforma dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1103/2024 R.G., dichiara che è invalida al 74% a decorrere Parte_1
dal dicembre 2023;
condanna l' a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite di entrambe le fasi che liquida CP_1 in misura pari ad € 3.864,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge che distrae in favore dell'avv.to Gianpaolo Costantino.
4 Pone a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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