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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11941 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice Rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18922/2023 RG promossa da nato a [...], il [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Canino (C.F. ), con studio C.F._3 in Bologna, alla via Barberia n. 9 attori in riassunzione nei confronti di con sede legale in Roma, alla via Curtatone n. 3, (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) quale società incorporata in P.IVA_2 Controparte_3
con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea 6/A –
[...]
6/B, (C.F. ), che agisce nel presente atto per il tramite del suo Procuratore P.IVA_3
Speciale, dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti, (C.F. Controparte_4
) e AN CI (C.F. ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Santoro (C.F. ), sito in C.F._6
Napoli, alla via Pietro Mascagni n. 64 convenuta in riassunzione
con sede in alla piazza Controparte_5 CP_1
Salimbeni n. 3, (C.F. ), in persona del suo procuratore, avv. Giuseppe Perri, P.IVA_4 2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Capogreco (C.F. ), con C.F._7 studio sito in Soverato (CZ) alla via Chiefari n.1 convenuta in riassunzione
Conclusioni
All'udienza del 11.07.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori in riassunzione proponevano, davanti al Tribunale di Crotone, opposizione al decreto ingiuntivo n. 167/2022 del
01.03.2022, con la quale, in via preliminare, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; di negare Controparte_5 la concessione, in corso di causa, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge;
di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità o, comunque, annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 167/2022 del
28.02.2022, per carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, revocarlo;
nel merito, chiedevano, tra l'altro, di accertare e dichiarare la coincidenza delle clausole sub artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione - da loro sottoscritto - con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 e, per l'effetto, chiedevano dichiararsi la nullità, per violazione della legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto e, dunque, la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c. c.; per l'effetto, chiedevano di condannare
[...]
a restituire ex art. 2033 c. c. la somma da accertare in corso di Controparte_5 causa, quale pagamento indebitamente percepito e detenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
chiedevano, infine, di accogliere la domanda di risarcimento danni, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c. c., con conseguente condanna di
[...] al pagamento delle somme accertate in corso di causa o che sarebbero Controparte_5 risultate di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c.
In punto di fatto, gli opponenti osservavano che:
- in data 27.04.2007 apriva presso la Controparte_6 Controparte_5
- filiale di Crotone - il conto corrente bancario numero 1310, con apertura di credito;
[...]
- al fine di mantenere il rapporto di conto corrente bancario con la predetta società, la CP_5 pretendeva la sottoscrizione di una fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla 3 nei suoi confronti;
pertanto, in data 23.11.2009, i sigg. e Controparte_6 Pt_1
(soci della sottoscrivevano una fideiussione omnibus Parte_2 Controparte_6 sino all'importo di euro 24.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società; detta obbligazione fideiussoria, successivamente, in data 15.06.2011, veniva estesa all'importo massimo di euro 36.000,00;
- in data 27.12.2016, la BA inviava ai fideiussori, presso la sede della Controparte_6
una lettera raccomandata A.R. con la quale comunicava la revoca degli affidamenti, il
[...] recesso dai rapporti intrattenuti, la chiusura, in data 29.09.2016, del conto corrente n. 1310 e il saldo debitore, nonché intimava l'immediato pagamento dell'importo di euro 51.119,59
(oltre accessori ed interessi);
- in data 20.12.2017 cedeva a Controparte_5 Controparte_1 il credito vantato nei confronti di Controparte_6
- la società correntista veniva, poi, posta in liquidazione volontaria il 30.04.2020 e cancellata dal registro delle imprese il 25.08.2020;
- a sua volta, incaricava di porre in essere, in suo nome e Controparte_1 CP_2 conto, tutti gli atti necessari al recupero del credito;
- pertanto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Crotone, in data 19.01.2022, CP_2
- per il tramite della sua procuratrice speciale -
[...] Controparte_3 chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di ed , Pt_1 Parte_2 nella loro qualità di fideiussori della , limitatamente Parte_3 all'importo di euro 36.000,00, riferendo che il saldo debitore, per scoperto di conto corrente, al 30.09.2016, ammontava ad euro 51.119,59;
- il Tribunale di Crotone, in data 28.02.2022, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 167/2022, avverso il quale i fideiussori proponevano opposizione, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il terzo Controparte_5
In diritto, e richiamavano l'orientamento giurisprudenziale secondo Pt_1 Parte_2 cui, in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, la società cessionaria - quale nella fattispecie - subentra nelle sole posizioni di credito Controparte_1 derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è 4 unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento e, dunque, nel caso concreto, Controparte_5
Pertanto, al fine di evitare un'eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte dell'opposta in ordine alle eccezioni e/o domande riconvenzionali proposte in merito al rapporto contrattuale, gli opponenti convenivano in giudizio anche la CP_5
In secondo luogo, tra i motivi posti alla base della proposta opposizione, e Pt_1 [...]
contestavano la nullità della fideiussione per violazione della normativa europea Parte_2 anticoncorrenziale.
Infatti, richiamando la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione, i garanti chiedevano che venisse dichiarata la nullità, per violazione della L. n.
287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, posto che, nel caso di specie, le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di garanzia personale erano coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005.
Formulavano, altresì, sempre alla luce della richiamata pronuncia dei giudici di legittimità, azione di ripetizione di indebito e richiesta risarcitoria per arricchimento senza causa ex art. 2033 c. c. e per usura, nonché istanza di risarcimento danni per violazione degli artt. 1337 e
1338 c. c.
Gli opponenti, quindi, concludevano chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa del terzo, di negare la concessione in corso di Controparte_5 causa della provvisoria esecuzione del d.i. opposto per carenza dei presupposti di legge;
di accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità o, comunque, annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 167/2022 del 28.02.2022 per carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, revocarlo.
Nel merito chiedevano, tra l'altro, di accertare e dichiarare che le clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione fossero coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione e, dunque, dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c. c.; per l'effetto, condannare
[...]
a restituire ex art. 2033 c. c. la somma accertata in corso di causa, Controparte_5 quale pagamento indebitamente percepito e detenuto, oltre rivalutazione monetaria ed 5 interessi come per legge;
accogliere la domanda di risarcimento danni, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c. c., con conseguente condanna di Controparte_5 al pagamento delle somme accertate in corso di causa o che sarebbero risultate di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c., in favore di ed . Pt_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio, innanzi il Tribunale di Crotone, in nome e per conto di CP_2
e, per essa, contestando tutte le Controparte_1 Controparte_3 domande, in quanto infondate sia in fatto che in diritto ed insistendo per il loro integrale rigetto.
In merito alla presunta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la società opposta deduceva che la fideiussione non fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata;
che non fosse stata dimostrata, da controparte, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale;
che non vi fosse prova di un nesso di dipendenza indissolubile con un'intesa cd. “a monte” e che, anche a voler ritenere configurabile un'ipotesi di nullità parziale e stralciare, quindi, le clausole nn. 2, 6 e 8, le fideiussioni avrebbero conservato, per il resto, piena efficacia con la conseguenza che gli opponenti non potevano in alcun modo ritenersi liberati.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito e della richiesta risarcitoria.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la concessione di un termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010; concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 167/2022 non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la conseguente conferma dell'opposto d.i.
A seguito della chiamata in causa del terzo, autorizzata dal G.I. con decreto del 28.09.2022, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, innanzitutto, la Controparte_5 propria carenza di legittimazione passiva alla luce dell'intervenuta cessione del credito azionato da Controparte_1
Nel merito, circa la dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, affermava che, nel caso di specie, l'onere della prova non fosse stato assolto. Gli opponenti, infatti, non avevano allegato alcun documento circa la conformità delle presunte clausole nulle al modello ABI. In particolare, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI, i garanti avrebbero dovuto provare: la 6 conformità della fideiussione da loro sottoscritta al suddetto schema standard;
l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto;
la circostanza per la quale il contratto avesse concretamente leso la loro libertà economica. Tuttavia, nel caso di specie, nessuna prova era stata all'uopo prodotta.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale ex art. 2033 c.c. per il presunto indebito attribuibile a l'istituto di credito contestava la Controparte_5 legittimazione attiva degli opponenti, in quanto essi, quali meri garanti della debitrice principale, non avevano titolo per pretendere la ripetizione di ciò che non avevano pagato, spettando, tale diritto, se del caso, alla debitrice principale. La domanda riconvenzionale era, pertanto, da considerare inammissibile.
In ordine, poi, alla domanda di risarcimento del danno, la sottolineava come nessuna CP_5 prova fosse stata fornita al riguardo.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, disporre l'estromissione dal giudizio;
subordinatamente, nel merito, chiedeva dichiarare gli opponenti privi di legittimazione attiva in ordine alle domande proposte nei suoi confronti o, comunque, di respingerle siccome infondate in fatto ed in diritto.
Successivamente, il G.I., sollevata d'ufficio la questione dell'incompetenza rationae materiae del Tribunale di Crotone sulla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà al diritto della concorrenza, per essere competente il
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa e fissata l'udienza del
21.06.2023 per consentire alle parti di contraddire in ordine alla stessa, con ordinanza del
22.06.2023, disponeva la separazione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione e, in relazione ad essa, dichiarava l'incompetenza rationae materiae del
Tribunale di Crotone in favore del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d'Impresa nonché, con riguardo alle ulteriori domande oggetto di causa, disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato tramite PEC del 16.09.2023.
In diritto, gli odierni attori in riassunzione asserivano, in primo luogo, la coincidenza tra gli artt. 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio e le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2005. 7
Essi sostenevano, più nello specifico, che la porzione del contratto colpita da nullità fosse in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità. Dal punto di vista della banca Controparte_5
infatti, l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8 si evinceva dal fatto che si trattava
[...] di previsioni contrattuali volte alla marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità delle obbligazioni (principali ed accessorie); pertanto, senza quelle clausole, l'istituto di credito non si sarebbe determinato a mantenere il rapporto di conto corrente bancario con la
Controparte_6
A riprova di ciò, gli attori rilevavano che la garanzia era stata sottoscritta il 23.11.2009, ovvero, due anni e mezzo dopo l'apertura del rapporto di conto corrente e che, per di più, alla data medesima data, i sigg. non avevano motivo per sottoscrivere un contratto CP_6 fideiussorio, in quanto la società correntista non aveva debiti con la BA. Ponendo
l'attenzione, invece, sulla posizione dei soggetti contraenti, estranei all'intesa vietata, rilevavano una lesione della sfera della libertà economica, atteso che la società ben avrebbe potuto chiudere il conto corrente con la e sottoscrivere un nuovo contratto di conto CP_5 corrente con altro istituto di credito.
Pertanto, sulla scorta di tali deduzioni, chiedevano che venisse dichiarata la nullità assoluta dalla fideiussione del 23.11.2009 e dell'estensione del 15.06.2011; in via subordinata, chiedevano dichiararsi la nullità parziale dei contratti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., limitatamente agli artt. 2, 6 e 8.
In secondo luogo, i sigg. affermavano che, una volta accertata la nullità dell'art. 6 CP_6 del contratto di garanzia – relativo alla deroga all'art. 1957 c.c. – dovesse ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. e, di conseguenza, visto che il creditore non aveva agito nel rispetto del termine sancito dalla norma, l'obbligazione fideiussoria dovesse considerarsi estinta.
A tal proposito riferivano che, a seguito della revoca degli affidamenti e del recesso dai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito, nessuna azione giudiziaria veniva intrapresa nei confronti della debitrice principale. L'unica azione giudiziaria veniva, infatti, promossa nei confronti dei fideiussori, in data 19.01.2022, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(RG. 105/2022) presso il Tribunale di Crotone.
In terzo e ultimo luogo, i garanti ritenevano che la condotta di Controparte_5 avesse comportato un'illegittima iscrizione dei propri nominativi nella Centrale Rischi
[...] 8 della BA d'AL, circostanza, questa, che aveva impedito loro di ottenere un finanziamento necessario per motivi familiari. Tale danno veniva, dunque, dagli stessi quantificato in euro 20.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ricorrendo a criteri di equità ex art. 1226 c.c.
Sulla base delle deduzioni sopra esposte, gli attori in riassunzione rassegnavano le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che le clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del 23.11.2009 e richiamate nel documento di estensione della fideiussione del 15.06.2011 sono del tutto coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005; e per
l'effetto, in via principale dichiarare la nullità assoluta della fideiussione del 23.11.2009 e della sua estensione del 15.06.2011, sottoscritte dai signori ed per Pt_1 Parte_2
l'importo massimo di € 36.000,00; in via subordinata, dichiarare la nullità, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ. dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato dai signori ed;
2) Pt_1 Parte_2 accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore è decaduta ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. dal diritto di agire verso i signori ed in relazione alla fideiussione del 23.11.2009 e Pt_1 Parte_2 all'estensione del 15.06.2011 per l'importo massimo di € 36.000,00; 3) e, per l'effetto, accogliere la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. derivanti dalla condotta illecita posta in essere dalla banca, formulata dagli odierni opponenti per le causali sopra esposte, con conseguente condanna di in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei signori ed Pt_1 [...]
della somma di euro 20.000,00 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta Parte_2 di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c.; 4) il tutto con vittoria di spese
e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».
Si costituiva in giudizio e, per essa, la sua procuratrice Controparte_1 [...] hiedendo il rigetto delle avverse domande. Controparte_3
In riferimento alla nullità del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, sosteneva, in prima battuta, che non vi fosse prova che le fideiussioni fossero frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Inoltre, aggiungeva che i contratti di garanzia risalivano ad un momento successivo rispetto al periodo oggetto dell'accertamento della BA d'AL 9
(novembre 2003 – maggio 2005), in riferimento al quale controparte non aveva dimostrato la perdurante applicazione del modello predisposto dall'ABI da parte degli istituti di credito.
In seconda battuta, per quanto concerne la presunta decadenza dal termine ex art. 1957 c.c., considerava l'eccezione infondata, in quanto Controparte_1 Controparte_5 aveva rispettato il termine sancito dalla norma.
[...]
Infatti, la in data 27.09.2023, inviava lettera di revoca degli affidamenti accordati, CP_5 comunicando, contestualmente, il recesso dai rapporti intrattenuti dall'Istituto di credito con la debitrice principale e, in data 13.12.2016, l'Istituto di credito inviava ai garanti una lettera di messa in mora e di richiesta di rimborso delle esposizioni (comunicazione pervenuta ai sigg. e il 27.12.2016). Pt_1 Parte_2
In terza battuta, in merito alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dagli attori, la società convenuta deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, posta la sua qualità di mera cessionaria del credito, in origine, vantato da e Controparte_5 rilevava come tale richiesta non fosse stata supportata da alcun dato probatorio.
Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: «In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
per l'effetto, confermare la legittimità dei contratti di fideiussione sottoscritti dalle parti attrici e, di conseguenza, respingere l'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.p.c.
In via istruttoria: - ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183, comma 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione oltre accessori di Legge».
Si costituiva in giudizio contestando ogni avversa Controparte_5 pretesa e chiedendone l'integrale rigetto.
Per quanto concerne l'asserita nullità delle fideiussioni, evidenziava come i fideiussori non avessero assolto l'onere probatorio incombente sugli stessi: questi, infatti, avrebbero dovuto 10 provare la conformità della fideiussione allo schema standard predisposto dall'ABI;
l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto;
la lesione della loro libertà economica scaturita dalla sottoscrizione del contratto. Nessuna prova, tuttavia, era stata prodotta a tale scopo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, con favore di spese e competenze di giudizio.
Celebrata la prima udienza in data 16.04.2024, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6, I termine c.p.c. gli attori precisavano le conclusioni nel seguente modo: «in via preliminare: rigettare la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo identificato con n. R.G. 754/2022 del Tribunale di Crotone è attualmente sospeso ex art. 295 c.p.c., giusto decreto del 22.06.2023 del Giudice dott.ssa
Tumedei, in ragione della pregiudizialità tecnica della domanda di accertamento della nullità della fideiussione rispetto alle ulteriori domande oggetto di giudizio;
nel merito: 1) accertare e dichiarare che le clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del 23.11.2009 e richiamate nel documento di estensione della fideiussione del
15.06.2011 sono del tutto coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005;e per l'effetto, in via principale dichiarare la nullità assoluta della fideiussione del 23.11.2009 e della sua estensione del 15.06.2011, sottoscritte dai signori ed per l'importo Pt_1 Parte_2 massimo di € 36.000,00; in via subordinata, dichiarare la nullità, per violazione della L. n.
287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ. dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato dai signori ed;
2) accertare e dichiarare che Pt_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore è Controparte_5 decaduta ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. dal diritto di agire verso i signori ed Pt_1 [...]
in relazione alla fideiussione del 23.11.2009 e all'estensione del 15.06.2011 per Parte_2
l'importo massimo di € 36.000,00; 3) e, per l'effetto, accogliere la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. derivanti dalla condotta illecita posta in essere dalla banca, formulata dagli odierni opponenti per le causali sopra esposte, con conseguente condanna di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_5 11 pagamento in favore dei signori ed della somma di euro 20.000,00 Pt_1 Parte_2
o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c.; 4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».
In sede di memoria ex art. 183 comma 6, I termine c.p.c., e, per essa, Controparte_1 non riproponeva la richiesta di provvisoria Controparte_3 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, confermando, per il resto, le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, avendo considerato inammissibile ed irrilevante l'istanza di ordine ex art. 210 c.p.c. avanzato da parte attrice (con specifico riferimento agli estratti conto che erano stati già depositati in giudizio da controparte), fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Prima di affrontare il merito della questione che ci occupa, occorre precisare che la domanda proposta da – in sede di costituzione nel presente giudizio - e relativa Controparte_1 alla concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'odierno giudizio ha per oggetto esclusivo l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e, tanto, a seguito della separazione di tale domanda da tutte le altre - proposte con l'opposizione al d. i. n.
167/2022 del 01.03.2022 - disposta con provvedimento del 22.06.2023 dal Tribunale di
Crotone.
Tale richiesta, ad ogni modo, non veniva reiterata dalla società convenuta in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, I termine c.p.c.
In aggiunta a quanto sopra, pare opportuno chiarire che, in riferimento alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dagli attori, non coglie nel segno la carenza di legittimazione passiva eccepita da in quanto, come è dato evincere Controparte_1 dalla lettura delle conclusioni formulate dai sigg. e con l'atto di Pt_1 Parte_2 citazione in riassunzione, la predetta richiesta è stata indirizzata unicamente nei confronti della Controparte_5
Ciò chiarito, è possibile affrontare il merito della controversia.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito espressi. 12
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni
Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la Controparte_5 tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto
[...]
(2009) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la BA d'AL (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_7
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano
20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA d'AL e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione solo per effetto di una coincidenza tra la 13 fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, a suo tempo, predisposto dall' occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o CP_7 la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla Controparte_5
[...]
Ciò trova conferma anche nella recente ordinanza n. 1170/2025 della Suprema Corte di
Cassazione che rappresenta l'ultimo e prevalente approdo della giurisprudenza di legittimità sul tema, che si è espressa nei seguenti termini: «la rilevazione della nullità – sia pure
d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima» e, tra le circostanze fattuali, viene in rilievo anche «l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova».
Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa, in quanto non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte attrice.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'Istituto di credito convenuto in data 23.11.2009 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'AL e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra gli istituti di credito italiani.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte», la domanda proposta dai sigg. e diretta ad accertare e far dichiarare la Pt_1 Parte_2 nullità assoluta e, in subordine, parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Da quanto sopra esposto, deriva il rigetto della domanda attorea. 14
Conseguentemente va, del pari, rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
a conforto della quale, in ogni caso, gli attori non hanno fornito alcun supporto probatorio.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e disattesa ogni altra istanza, difesa o CP_1 Controparte_5 eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna gli attori in solido al pagamento in favore di e, per essa, Controparte_1 di quale sua procuratrice, e di CP_3 Controparte_3 [...] delle spese processuali che liquida per ciascuna delle controparti in € Controparte_5
3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice Rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18922/2023 RG promossa da nato a [...], il [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Canino (C.F. ), con studio C.F._3 in Bologna, alla via Barberia n. 9 attori in riassunzione nei confronti di con sede legale in Roma, alla via Curtatone n. 3, (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) quale società incorporata in P.IVA_2 Controparte_3
con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea 6/A –
[...]
6/B, (C.F. ), che agisce nel presente atto per il tramite del suo Procuratore P.IVA_3
Speciale, dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti, (C.F. Controparte_4
) e AN CI (C.F. ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Santoro (C.F. ), sito in C.F._6
Napoli, alla via Pietro Mascagni n. 64 convenuta in riassunzione
con sede in alla piazza Controparte_5 CP_1
Salimbeni n. 3, (C.F. ), in persona del suo procuratore, avv. Giuseppe Perri, P.IVA_4 2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Capogreco (C.F. ), con C.F._7 studio sito in Soverato (CZ) alla via Chiefari n.1 convenuta in riassunzione
Conclusioni
All'udienza del 11.07.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori in riassunzione proponevano, davanti al Tribunale di Crotone, opposizione al decreto ingiuntivo n. 167/2022 del
01.03.2022, con la quale, in via preliminare, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; di negare Controparte_5 la concessione, in corso di causa, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge;
di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità o, comunque, annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 167/2022 del
28.02.2022, per carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, revocarlo;
nel merito, chiedevano, tra l'altro, di accertare e dichiarare la coincidenza delle clausole sub artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione - da loro sottoscritto - con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 e, per l'effetto, chiedevano dichiararsi la nullità, per violazione della legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto e, dunque, la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c. c.; per l'effetto, chiedevano di condannare
[...]
a restituire ex art. 2033 c. c. la somma da accertare in corso di Controparte_5 causa, quale pagamento indebitamente percepito e detenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
chiedevano, infine, di accogliere la domanda di risarcimento danni, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c. c., con conseguente condanna di
[...] al pagamento delle somme accertate in corso di causa o che sarebbero Controparte_5 risultate di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c.
In punto di fatto, gli opponenti osservavano che:
- in data 27.04.2007 apriva presso la Controparte_6 Controparte_5
- filiale di Crotone - il conto corrente bancario numero 1310, con apertura di credito;
[...]
- al fine di mantenere il rapporto di conto corrente bancario con la predetta società, la CP_5 pretendeva la sottoscrizione di una fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla 3 nei suoi confronti;
pertanto, in data 23.11.2009, i sigg. e Controparte_6 Pt_1
(soci della sottoscrivevano una fideiussione omnibus Parte_2 Controparte_6 sino all'importo di euro 24.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società; detta obbligazione fideiussoria, successivamente, in data 15.06.2011, veniva estesa all'importo massimo di euro 36.000,00;
- in data 27.12.2016, la BA inviava ai fideiussori, presso la sede della Controparte_6
una lettera raccomandata A.R. con la quale comunicava la revoca degli affidamenti, il
[...] recesso dai rapporti intrattenuti, la chiusura, in data 29.09.2016, del conto corrente n. 1310 e il saldo debitore, nonché intimava l'immediato pagamento dell'importo di euro 51.119,59
(oltre accessori ed interessi);
- in data 20.12.2017 cedeva a Controparte_5 Controparte_1 il credito vantato nei confronti di Controparte_6
- la società correntista veniva, poi, posta in liquidazione volontaria il 30.04.2020 e cancellata dal registro delle imprese il 25.08.2020;
- a sua volta, incaricava di porre in essere, in suo nome e Controparte_1 CP_2 conto, tutti gli atti necessari al recupero del credito;
- pertanto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Crotone, in data 19.01.2022, CP_2
- per il tramite della sua procuratrice speciale -
[...] Controparte_3 chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di ed , Pt_1 Parte_2 nella loro qualità di fideiussori della , limitatamente Parte_3 all'importo di euro 36.000,00, riferendo che il saldo debitore, per scoperto di conto corrente, al 30.09.2016, ammontava ad euro 51.119,59;
- il Tribunale di Crotone, in data 28.02.2022, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 167/2022, avverso il quale i fideiussori proponevano opposizione, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il terzo Controparte_5
In diritto, e richiamavano l'orientamento giurisprudenziale secondo Pt_1 Parte_2 cui, in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, la società cessionaria - quale nella fattispecie - subentra nelle sole posizioni di credito Controparte_1 derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è 4 unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento e, dunque, nel caso concreto, Controparte_5
Pertanto, al fine di evitare un'eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte dell'opposta in ordine alle eccezioni e/o domande riconvenzionali proposte in merito al rapporto contrattuale, gli opponenti convenivano in giudizio anche la CP_5
In secondo luogo, tra i motivi posti alla base della proposta opposizione, e Pt_1 [...]
contestavano la nullità della fideiussione per violazione della normativa europea Parte_2 anticoncorrenziale.
Infatti, richiamando la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione, i garanti chiedevano che venisse dichiarata la nullità, per violazione della L. n.
287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, posto che, nel caso di specie, le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di garanzia personale erano coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005.
Formulavano, altresì, sempre alla luce della richiamata pronuncia dei giudici di legittimità, azione di ripetizione di indebito e richiesta risarcitoria per arricchimento senza causa ex art. 2033 c. c. e per usura, nonché istanza di risarcimento danni per violazione degli artt. 1337 e
1338 c. c.
Gli opponenti, quindi, concludevano chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa del terzo, di negare la concessione in corso di Controparte_5 causa della provvisoria esecuzione del d.i. opposto per carenza dei presupposti di legge;
di accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità o, comunque, annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 167/2022 del 28.02.2022 per carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, revocarlo.
Nel merito chiedevano, tra l'altro, di accertare e dichiarare che le clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione fossero coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione e, dunque, dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c. c.; per l'effetto, condannare
[...]
a restituire ex art. 2033 c. c. la somma accertata in corso di causa, Controparte_5 quale pagamento indebitamente percepito e detenuto, oltre rivalutazione monetaria ed 5 interessi come per legge;
accogliere la domanda di risarcimento danni, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c. c., con conseguente condanna di Controparte_5 al pagamento delle somme accertate in corso di causa o che sarebbero risultate di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c., in favore di ed . Pt_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio, innanzi il Tribunale di Crotone, in nome e per conto di CP_2
e, per essa, contestando tutte le Controparte_1 Controparte_3 domande, in quanto infondate sia in fatto che in diritto ed insistendo per il loro integrale rigetto.
In merito alla presunta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la società opposta deduceva che la fideiussione non fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata;
che non fosse stata dimostrata, da controparte, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale;
che non vi fosse prova di un nesso di dipendenza indissolubile con un'intesa cd. “a monte” e che, anche a voler ritenere configurabile un'ipotesi di nullità parziale e stralciare, quindi, le clausole nn. 2, 6 e 8, le fideiussioni avrebbero conservato, per il resto, piena efficacia con la conseguenza che gli opponenti non potevano in alcun modo ritenersi liberati.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito e della richiesta risarcitoria.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la concessione di un termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010; concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 167/2022 non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la conseguente conferma dell'opposto d.i.
A seguito della chiamata in causa del terzo, autorizzata dal G.I. con decreto del 28.09.2022, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, innanzitutto, la Controparte_5 propria carenza di legittimazione passiva alla luce dell'intervenuta cessione del credito azionato da Controparte_1
Nel merito, circa la dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, affermava che, nel caso di specie, l'onere della prova non fosse stato assolto. Gli opponenti, infatti, non avevano allegato alcun documento circa la conformità delle presunte clausole nulle al modello ABI. In particolare, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI, i garanti avrebbero dovuto provare: la 6 conformità della fideiussione da loro sottoscritta al suddetto schema standard;
l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto;
la circostanza per la quale il contratto avesse concretamente leso la loro libertà economica. Tuttavia, nel caso di specie, nessuna prova era stata all'uopo prodotta.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale ex art. 2033 c.c. per il presunto indebito attribuibile a l'istituto di credito contestava la Controparte_5 legittimazione attiva degli opponenti, in quanto essi, quali meri garanti della debitrice principale, non avevano titolo per pretendere la ripetizione di ciò che non avevano pagato, spettando, tale diritto, se del caso, alla debitrice principale. La domanda riconvenzionale era, pertanto, da considerare inammissibile.
In ordine, poi, alla domanda di risarcimento del danno, la sottolineava come nessuna CP_5 prova fosse stata fornita al riguardo.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, disporre l'estromissione dal giudizio;
subordinatamente, nel merito, chiedeva dichiarare gli opponenti privi di legittimazione attiva in ordine alle domande proposte nei suoi confronti o, comunque, di respingerle siccome infondate in fatto ed in diritto.
Successivamente, il G.I., sollevata d'ufficio la questione dell'incompetenza rationae materiae del Tribunale di Crotone sulla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà al diritto della concorrenza, per essere competente il
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa e fissata l'udienza del
21.06.2023 per consentire alle parti di contraddire in ordine alla stessa, con ordinanza del
22.06.2023, disponeva la separazione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione e, in relazione ad essa, dichiarava l'incompetenza rationae materiae del
Tribunale di Crotone in favore del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d'Impresa nonché, con riguardo alle ulteriori domande oggetto di causa, disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato tramite PEC del 16.09.2023.
In diritto, gli odierni attori in riassunzione asserivano, in primo luogo, la coincidenza tra gli artt. 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio e le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2005. 7
Essi sostenevano, più nello specifico, che la porzione del contratto colpita da nullità fosse in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità. Dal punto di vista della banca Controparte_5
infatti, l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8 si evinceva dal fatto che si trattava
[...] di previsioni contrattuali volte alla marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità delle obbligazioni (principali ed accessorie); pertanto, senza quelle clausole, l'istituto di credito non si sarebbe determinato a mantenere il rapporto di conto corrente bancario con la
Controparte_6
A riprova di ciò, gli attori rilevavano che la garanzia era stata sottoscritta il 23.11.2009, ovvero, due anni e mezzo dopo l'apertura del rapporto di conto corrente e che, per di più, alla data medesima data, i sigg. non avevano motivo per sottoscrivere un contratto CP_6 fideiussorio, in quanto la società correntista non aveva debiti con la BA. Ponendo
l'attenzione, invece, sulla posizione dei soggetti contraenti, estranei all'intesa vietata, rilevavano una lesione della sfera della libertà economica, atteso che la società ben avrebbe potuto chiudere il conto corrente con la e sottoscrivere un nuovo contratto di conto CP_5 corrente con altro istituto di credito.
Pertanto, sulla scorta di tali deduzioni, chiedevano che venisse dichiarata la nullità assoluta dalla fideiussione del 23.11.2009 e dell'estensione del 15.06.2011; in via subordinata, chiedevano dichiararsi la nullità parziale dei contratti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., limitatamente agli artt. 2, 6 e 8.
In secondo luogo, i sigg. affermavano che, una volta accertata la nullità dell'art. 6 CP_6 del contratto di garanzia – relativo alla deroga all'art. 1957 c.c. – dovesse ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c. e, di conseguenza, visto che il creditore non aveva agito nel rispetto del termine sancito dalla norma, l'obbligazione fideiussoria dovesse considerarsi estinta.
A tal proposito riferivano che, a seguito della revoca degli affidamenti e del recesso dai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito, nessuna azione giudiziaria veniva intrapresa nei confronti della debitrice principale. L'unica azione giudiziaria veniva, infatti, promossa nei confronti dei fideiussori, in data 19.01.2022, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(RG. 105/2022) presso il Tribunale di Crotone.
In terzo e ultimo luogo, i garanti ritenevano che la condotta di Controparte_5 avesse comportato un'illegittima iscrizione dei propri nominativi nella Centrale Rischi
[...] 8 della BA d'AL, circostanza, questa, che aveva impedito loro di ottenere un finanziamento necessario per motivi familiari. Tale danno veniva, dunque, dagli stessi quantificato in euro 20.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ricorrendo a criteri di equità ex art. 1226 c.c.
Sulla base delle deduzioni sopra esposte, gli attori in riassunzione rassegnavano le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che le clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del 23.11.2009 e richiamate nel documento di estensione della fideiussione del 15.06.2011 sono del tutto coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005; e per
l'effetto, in via principale dichiarare la nullità assoluta della fideiussione del 23.11.2009 e della sua estensione del 15.06.2011, sottoscritte dai signori ed per Pt_1 Parte_2
l'importo massimo di € 36.000,00; in via subordinata, dichiarare la nullità, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ. dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato dai signori ed;
2) Pt_1 Parte_2 accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore è decaduta ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. dal diritto di agire verso i signori ed in relazione alla fideiussione del 23.11.2009 e Pt_1 Parte_2 all'estensione del 15.06.2011 per l'importo massimo di € 36.000,00; 3) e, per l'effetto, accogliere la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. derivanti dalla condotta illecita posta in essere dalla banca, formulata dagli odierni opponenti per le causali sopra esposte, con conseguente condanna di in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei signori ed Pt_1 [...]
della somma di euro 20.000,00 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta Parte_2 di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c.; 4) il tutto con vittoria di spese
e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».
Si costituiva in giudizio e, per essa, la sua procuratrice Controparte_1 [...] hiedendo il rigetto delle avverse domande. Controparte_3
In riferimento alla nullità del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, sosteneva, in prima battuta, che non vi fosse prova che le fideiussioni fossero frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Inoltre, aggiungeva che i contratti di garanzia risalivano ad un momento successivo rispetto al periodo oggetto dell'accertamento della BA d'AL 9
(novembre 2003 – maggio 2005), in riferimento al quale controparte non aveva dimostrato la perdurante applicazione del modello predisposto dall'ABI da parte degli istituti di credito.
In seconda battuta, per quanto concerne la presunta decadenza dal termine ex art. 1957 c.c., considerava l'eccezione infondata, in quanto Controparte_1 Controparte_5 aveva rispettato il termine sancito dalla norma.
[...]
Infatti, la in data 27.09.2023, inviava lettera di revoca degli affidamenti accordati, CP_5 comunicando, contestualmente, il recesso dai rapporti intrattenuti dall'Istituto di credito con la debitrice principale e, in data 13.12.2016, l'Istituto di credito inviava ai garanti una lettera di messa in mora e di richiesta di rimborso delle esposizioni (comunicazione pervenuta ai sigg. e il 27.12.2016). Pt_1 Parte_2
In terza battuta, in merito alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dagli attori, la società convenuta deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, posta la sua qualità di mera cessionaria del credito, in origine, vantato da e Controparte_5 rilevava come tale richiesta non fosse stata supportata da alcun dato probatorio.
Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: «In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
per l'effetto, confermare la legittimità dei contratti di fideiussione sottoscritti dalle parti attrici e, di conseguenza, respingere l'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.p.c.
In via istruttoria: - ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183, comma 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione oltre accessori di Legge».
Si costituiva in giudizio contestando ogni avversa Controparte_5 pretesa e chiedendone l'integrale rigetto.
Per quanto concerne l'asserita nullità delle fideiussioni, evidenziava come i fideiussori non avessero assolto l'onere probatorio incombente sugli stessi: questi, infatti, avrebbero dovuto 10 provare la conformità della fideiussione allo schema standard predisposto dall'ABI;
l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto;
la lesione della loro libertà economica scaturita dalla sottoscrizione del contratto. Nessuna prova, tuttavia, era stata prodotta a tale scopo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, con favore di spese e competenze di giudizio.
Celebrata la prima udienza in data 16.04.2024, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6, I termine c.p.c. gli attori precisavano le conclusioni nel seguente modo: «in via preliminare: rigettare la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo identificato con n. R.G. 754/2022 del Tribunale di Crotone è attualmente sospeso ex art. 295 c.p.c., giusto decreto del 22.06.2023 del Giudice dott.ssa
Tumedei, in ragione della pregiudizialità tecnica della domanda di accertamento della nullità della fideiussione rispetto alle ulteriori domande oggetto di giudizio;
nel merito: 1) accertare e dichiarare che le clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del 23.11.2009 e richiamate nel documento di estensione della fideiussione del
15.06.2011 sono del tutto coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005;e per l'effetto, in via principale dichiarare la nullità assoluta della fideiussione del 23.11.2009 e della sua estensione del 15.06.2011, sottoscritte dai signori ed per l'importo Pt_1 Parte_2 massimo di € 36.000,00; in via subordinata, dichiarare la nullità, per violazione della L. n.
287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ. dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato dai signori ed;
2) accertare e dichiarare che Pt_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore è Controparte_5 decaduta ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. dal diritto di agire verso i signori ed Pt_1 [...]
in relazione alla fideiussione del 23.11.2009 e all'estensione del 15.06.2011 per Parte_2
l'importo massimo di € 36.000,00; 3) e, per l'effetto, accogliere la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. derivanti dalla condotta illecita posta in essere dalla banca, formulata dagli odierni opponenti per le causali sopra esposte, con conseguente condanna di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_5 11 pagamento in favore dei signori ed della somma di euro 20.000,00 Pt_1 Parte_2
o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in base a criteri di equità ex art. 1226 c.c.; 4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».
In sede di memoria ex art. 183 comma 6, I termine c.p.c., e, per essa, Controparte_1 non riproponeva la richiesta di provvisoria Controparte_3 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, confermando, per il resto, le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, avendo considerato inammissibile ed irrilevante l'istanza di ordine ex art. 210 c.p.c. avanzato da parte attrice (con specifico riferimento agli estratti conto che erano stati già depositati in giudizio da controparte), fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Prima di affrontare il merito della questione che ci occupa, occorre precisare che la domanda proposta da – in sede di costituzione nel presente giudizio - e relativa Controparte_1 alla concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'odierno giudizio ha per oggetto esclusivo l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e, tanto, a seguito della separazione di tale domanda da tutte le altre - proposte con l'opposizione al d. i. n.
167/2022 del 01.03.2022 - disposta con provvedimento del 22.06.2023 dal Tribunale di
Crotone.
Tale richiesta, ad ogni modo, non veniva reiterata dalla società convenuta in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, I termine c.p.c.
In aggiunta a quanto sopra, pare opportuno chiarire che, in riferimento alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dagli attori, non coglie nel segno la carenza di legittimazione passiva eccepita da in quanto, come è dato evincere Controparte_1 dalla lettura delle conclusioni formulate dai sigg. e con l'atto di Pt_1 Parte_2 citazione in riassunzione, la predetta richiesta è stata indirizzata unicamente nei confronti della Controparte_5
Ciò chiarito, è possibile affrontare il merito della controversia.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito espressi. 12
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni
Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la Controparte_5 tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto
[...]
(2009) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la BA d'AL (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_7
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano
20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA d'AL e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione solo per effetto di una coincidenza tra la 13 fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, a suo tempo, predisposto dall' occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o CP_7 la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla Controparte_5
[...]
Ciò trova conferma anche nella recente ordinanza n. 1170/2025 della Suprema Corte di
Cassazione che rappresenta l'ultimo e prevalente approdo della giurisprudenza di legittimità sul tema, che si è espressa nei seguenti termini: «la rilevazione della nullità – sia pure
d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima» e, tra le circostanze fattuali, viene in rilievo anche «l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova».
Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa, in quanto non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte attrice.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'Istituto di credito convenuto in data 23.11.2009 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'AL e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra gli istituti di credito italiani.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte», la domanda proposta dai sigg. e diretta ad accertare e far dichiarare la Pt_1 Parte_2 nullità assoluta e, in subordine, parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Da quanto sopra esposto, deriva il rigetto della domanda attorea. 14
Conseguentemente va, del pari, rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
a conforto della quale, in ogni caso, gli attori non hanno fornito alcun supporto probatorio.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e disattesa ogni altra istanza, difesa o CP_1 Controparte_5 eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna gli attori in solido al pagamento in favore di e, per essa, Controparte_1 di quale sua procuratrice, e di CP_3 Controparte_3 [...] delle spese processuali che liquida per ciascuna delle controparti in € Controparte_5
3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA