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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3317/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3317/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Caulonia (RC), via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'avv. Ilario Circosta che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Grazia Profazio in virtù di procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, giusta procura allegata, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Anna CP_1
resistente
Oggetto: indennità di divisa.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.11.2021, deduceva: - di essere stata assunta Parte_1 in data 16.05.2000 dall' con la qualifica di infermiera e di prestare, a Controparte_2 tutt'oggi, la propria attività presso l' , presidio ospedaliero di Locri;
- di aver Controparte_2 esperito, in data 17/02/2020, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. per la corresponsione della retribuzione relativa al “diritto di vestizione e svestizione” regolato nel nuovo
Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018; - di aver inoltrato, in data 29.05.2020, PEC nella quale veniva richiesta la corresponsione della retribuzione per l'arco orario necessario per la vestizione e svestizione, rimasta senza esito alcuno;
- di aver chiesto a mezzo PEC, in data
28.01.2021, senza riscontro, il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere dall'anno 2014 alla data odierna;
- di aver inoltrato, in data 07.02.2018, lettera di richiesta retribuzione interruttiva della prescrizione quinquennale;
- che, secondo un calcolo approssimativo, la somma dovuta ammonta a circa €. 17.108,00; - che stante il costante orientamento della Suprema Corte le operazioni necessarie alla vestizione e alla svestizione rientrano nel periodo di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad esse necessario deve essere retribuito.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: « 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
a percepire la liquidazione in materia di orario di lavoro, nell'ambito Parte_1 dell'attività di infermiere professionale, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 17.108,00 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo Controparte_2
l'infondatezza della domanda volta al conseguimento dell'indennità di divisa ed in particolare il difetto di prova circa il luogo, i tempi e le modalità di vestizione e svestizione, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
All'udienza del 19.06.2024 parte ricorrente rinunciava all'esame testimoniale della teste
[...]
chiedendo rinvio per la discussione alla quale parte resistente non si opponeva. Tes_1
Con decreto del 17.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della pretesa azionata è la cosiddetta indennità da divisa, intesa come remunerazione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare, la ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha richiamato quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 2016/2018 comparto sanità in base al quale “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”.
L'Azienda resistente sul punto eccepisce il difetto di prova in ordine ai giorni di effettiva presenza a lavoro della ricorrente e all'attività svolta nei minuti eccedenti l'ordinario orario di lavoro laddove riscontrati in atti.
All'esito del giudizio e dell'attività istruttoria svolta sulla base delle richieste delle parti, deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha soddisfatto né l'onere di puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda né quello di prova posti a suo carico.
La ricorrente, infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio nulla riferisce in ordine ai giorni della settimana nei quali è stata ed è occupata nello svolgimento dell'attività lavorativa, all'orario di lavoro osservato né in quale reparto la stessa abbia svolto e svolga l'attività lavorativa di infermiera.
L'utilizzo della divisa, infatti, seppure deducibile in ragione della qualifica e delle mansioni genericamente richiamate in atti, di per sé non implica l'impiego di un tempo di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto, dovendo essere dedotte specificatamente le modalità della vestizione e svestizione della divisa, in particolare dovendo dimostrare parte ricorrente che avvenivano/avvengono presso i locali ospedalieri, nei minuti precedenti e successivi l'avvio e la fine del turno.
All'esito del giudizio, i suddetti riscontri non sono stati offerti risultando indimostrata l'eterodirezione del datore di lavoro, in particolare, le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste Testimone_2
all'udienza del 28.05.2024, oltreché generiche, non risultano neppure riferibili con certezza alla persona della odierna ricorrente in quanto la testimone ha precisato di non essere sicura se quanto a sua conoscenza sia riferibile a o alla sorella che lavora anch'ella presso Parte_1
l'ospedale di Locri, rappresentando comunque di non aver lavorato nello stesso reparto né dell'una né dell'altra.
Nello specifico, così ha dichiarato la testimone: “conosco la ricorrente perché siamo colleghe, lavoriamo entrambe presso l'ospedale di Locri, la mia qualifica è di infermiera, così come la OR
. Lavoro all'ospedale di Locri da circa 20 anni, non so dire quando abbia iniziato la Parte_1
ricorrente. Conosco la OR da circa 6 anni, non lavoriamo nello stesso reparto, adesso Parte_1
io sono presso un servizio, radio-protezione che si trova presso la direzione sanitaria dell'ospedale.
Sono presso questo servizio da un anno. Se non faccio confusione con la sorella della ricorrente che lavora anch'ella in ospedale, la ricorrente mi sembra che lavori in neurologia. Anche la sorella fa
l'infermiera e lavora in rianimazione. Prima di lavorare presso il servizio di radio-protezione lavoravo nel reparto di cardiologia sempre presso l'ospedale di Locri, dove ho lavorato fino al
2022/2023. Quando lavoravo in cardiologia facevo 3 turni 8/14, 14/21 e 21/7. Arrivavo e beggiavo circa 7/5 minuti prima dell'orario previsto, salita in reparto mi spogliavo degli abiti civili nello spogliatoio dove ci sono gli armadietti del personale, e indossavo una divisa, pantalone, casacca e ai piedi dei sabot, in inverno sopra portavo un giacchino. Poi andavo in medicheria dove c'era un collega che mi dava le consegne per il cambio turno. A fine turno arriva il collega dopo essersi cambiato e do le consegne al collega, poi vado nello spogliatoio, mi tolgo la divisa. In abiti civili timbro l'uscita, impiegavo circa 10 minuti. Adesso, presso il servizio, non devo indossare una divisa, indosso un camice. Per quanto riguarda la OR , non avendo mai lavorato Parte_1 insieme, non so dire come proceda all'entrata ed all'uscita del turno. Non avevamo all'epoca prescrizioni aziendali, il regolamento è di gennaio di quest'anno, il contratto però prevedeva già il
Cont tempo di vestizione nel 2016. Ho anch'io una causa pendente nei confronti dell' per queste stesse ragioni. Per quanto a mia conoscenza la ricorrente non è teste nel mio procedimento. … ADR dell'avv. Circosta: “non ho mai lavorato nei reparti di rianimazione e neurologia ma so che anche in questi reparti vi è l'obbligo di indossare la divisa e l'iter è lo stesso. Gli spogliatoi, per quanto riguarda neurologia e rianimazione, sono dentro i singoli reparti. In ospedale ci sono 3 punti per le timbrature, uno posizionato dove si trova il protocollo generale, l'altro all'ingresso principale del pronto soccorso vicino alla direzione sanitaria el'ultimo dall'ingresso dell'ospedale dove c'è l'area medica, dove si effettuano i prelievi, noi lo chiamiamo “lato medicina”. … ADR avv. Lomabrdo: “le divise sono state fornite dall'Azienda 2 volte in vent'anni, penso che in tutti i reparti le acquistino i dipendenti, quelle fornite dall'azienda sono anche scomode. Il lavaggio viene fatto a casa, il servizio di lavanderia c'è ma non è efficiente e per sicurezza si porta a casa. Con il regolamento aziendale di gennaio l'azienda ha riconosciuto dei tempi precisi per indossare e togliere la divisa, in entrata, quando ci sono le consegne, 10 minuti, 5 minuti invece in uscita. Dove non ci sono le consegne 10 minuti totali, 5 in entrata e 5 in uscita.”.
Come si evince dalle suddette dichiarazioni, la teste ha altresì riferito di avere ella stessa una Tes_2
Cont causa pendente nei confronti dell per le medesime ragioni, detta circostanza seppure non comporti l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c., assume rilevanza ai fini del vaglio dell'attendibilità del teste che non può dirsi del tutto terzo rispetto agli esiti del giudizio.
Merita poi evidenziare che parte ricorrente ha rinunciato all'escussione della seconda teste indicata nel ricorso e che all'udienza in questione la stessa ha chiesto il rinvio della trattazione della causa per la discussione, senza insistere nelle ulteriori richieste istruttorie e quindi dovendosi ritenere che rispetto alle stesse vi sia stata rinuncia.
Con le note di trattazione scritta depositate successivamente invece ha poi concluso anche per l'ammissione della consulenza tecnica contabile.
Rilevata l'incongruenza sul punto deve in ogni caso essere precisato che la consulenza in questione non è stata ammessa in quanto alla luce delle risultanze in atti, la stessa avrebbe avuto carattere meramente esplorativo e come tale deve ritenersi inammissibile.
Considerato quanto sopra esposto, parte ricorrente risulta non aver soddisfatto l'onere di specifica allegazione e di prova a suo carico, ciò comportando il rigetto del ricorso proposto.
Tale conclusione interpretativa trova conforto altresì alla luce della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte - (v. Cass., sez. lav., n. 4249/2025): “In tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.
Detta prova, nel caso in esame, non è stata offerta e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza, venendo liquidate a favore dell resistente ai minimi CP_1
tariffari stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M
Il Tribunale di Locri, nella persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), N. R.G. Parte_1 C.F._1
3317/2021 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.886,50, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Locri, 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli