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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5045/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice rel.-est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5045/2025 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti CHIRICO GIOVANNI e D'AGOSTINO ALICE che Parte_1 lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
resistente – contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.03.2025 “CONDIZIONI:
1) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, avendo adeguati redditi propri;
2) nulla sull'assegnazione della casa coniugale e sull'assegno di mantenimento per la figlia, ultratrentenne, essendo quest'ultima economicamente indipendente.
Il Sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE
all'Ill.mo Giudice del Tribunale di TORINO che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione. mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli
(TO)”.
per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in RIVOLI il 22.07.1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (TO) (atto n. 134 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata il [...] – maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente.
Con ricorso depositato il 10.03.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione del matrimonio. Segnatamente, per la fase di separazione, domandava che nulla venisse disposto in punto assegnazione della casa e che, parimenti, nulla venisse disposto in punto assegno di mantenimento della figlia, essendo quest'ultima ultratrentenne ed economicamente autosufficiente.
Con decreto del 19.03.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé 02.07.2025
All'udienza del 02.07.2025, parte resistente non compariva;
all'esito, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Non vi sono ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente.
Atteso che parte ricorrente ha, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice rel.-est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5045/2025 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti CHIRICO GIOVANNI e D'AGOSTINO ALICE che Parte_1 lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
resistente – contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.03.2025 “CONDIZIONI:
1) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, avendo adeguati redditi propri;
2) nulla sull'assegnazione della casa coniugale e sull'assegno di mantenimento per la figlia, ultratrentenne, essendo quest'ultima economicamente indipendente.
Il Sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE
all'Ill.mo Giudice del Tribunale di TORINO che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione. mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli
(TO)”.
per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in RIVOLI il 22.07.1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (TO) (atto n. 134 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata il [...] – maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente.
Con ricorso depositato il 10.03.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione del matrimonio. Segnatamente, per la fase di separazione, domandava che nulla venisse disposto in punto assegnazione della casa e che, parimenti, nulla venisse disposto in punto assegno di mantenimento della figlia, essendo quest'ultima ultratrentenne ed economicamente autosufficiente.
Con decreto del 19.03.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé 02.07.2025
All'udienza del 02.07.2025, parte resistente non compariva;
all'esito, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Non vi sono ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente.
Atteso che parte ricorrente ha, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.