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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
1. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12124/2023 R.G. T R A
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Gaetano Galliani;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2023 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 2756/2019 dell'11/06/2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con confermando le Controparte_1 condizioni regolanti lo stato separativo, che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) con suo collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo del resistente di versarle € 180,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di suo figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. la suddetta sentenza non aveva statuito nulla in punto di percezione dell'Assegno Unico e Universale, che all'attualità veniva percepito al 50% dal resistente, il quale non aveva mai adempiuto ai suoi obblighi contributivi in favore del minore sin dalla fase separativa, tanto da aver maturato un debito di oltre € 10.000,00, per cui ella gli aveva notificato un precetto. Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la percezione integrale dell'A.U.U. in suo favore. Fissata la comparizione personale delle parti, dopo diversi rinvii disposti per l'accertamento della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il resistente non si costituiva in giudizio sicché all'udienza di comparizione delle parti del 3.02.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la sua contumacia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. non rassegnava le proprie conclusioni nonostante avesse ricevuto comunicazione della pendenza del procedimento in data 06.11.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora, la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, ai fini della modifica invocata, la ricorrente, deduceva che il ricorrente non ha giammai adempiuto ai suoi obblighi contributivi e che continua tuttavia a percepire il 50% dell'A.U.U., del quale ella invece allo stato chiede la percezione integrale in qualità di genitore collocatario del figlio minore.
3.1.- Orbene, alla luce della prospettazione della ricorrente, non avversata dal resistente rimasto contumace, tenuto conto dell'esiguità del contributo al mantenimento posto a carico di costui e della circostanza che vede la madre quale genitore collocatario prevalente del minore, va disposto che l'Assegno Unico e Universale le spetti per intero e che possa richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, a decorre dal mese di novembre 2023 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
4.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai
“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria); 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28/10/2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che a decorrere dal mese di novembre 2023 la ricorrente abbia diritto a percepire il 100% dell'A.U.U., di cui potrà chiedere il pagamento diretto all'ente erogatore senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore;
2. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
1. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12124/2023 R.G. T R A
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Gaetano Galliani;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2023 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 2756/2019 dell'11/06/2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con confermando le Controparte_1 condizioni regolanti lo stato separativo, che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) con suo collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo del resistente di versarle € 180,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di suo figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. la suddetta sentenza non aveva statuito nulla in punto di percezione dell'Assegno Unico e Universale, che all'attualità veniva percepito al 50% dal resistente, il quale non aveva mai adempiuto ai suoi obblighi contributivi in favore del minore sin dalla fase separativa, tanto da aver maturato un debito di oltre € 10.000,00, per cui ella gli aveva notificato un precetto. Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la percezione integrale dell'A.U.U. in suo favore. Fissata la comparizione personale delle parti, dopo diversi rinvii disposti per l'accertamento della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il resistente non si costituiva in giudizio sicché all'udienza di comparizione delle parti del 3.02.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la sua contumacia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. non rassegnava le proprie conclusioni nonostante avesse ricevuto comunicazione della pendenza del procedimento in data 06.11.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora, la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, ai fini della modifica invocata, la ricorrente, deduceva che il ricorrente non ha giammai adempiuto ai suoi obblighi contributivi e che continua tuttavia a percepire il 50% dell'A.U.U., del quale ella invece allo stato chiede la percezione integrale in qualità di genitore collocatario del figlio minore.
3.1.- Orbene, alla luce della prospettazione della ricorrente, non avversata dal resistente rimasto contumace, tenuto conto dell'esiguità del contributo al mantenimento posto a carico di costui e della circostanza che vede la madre quale genitore collocatario prevalente del minore, va disposto che l'Assegno Unico e Universale le spetti per intero e che possa richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, a decorre dal mese di novembre 2023 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
4.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai
“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria); 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28/10/2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che a decorrere dal mese di novembre 2023 la ricorrente abbia diritto a percepire il 100% dell'A.U.U., di cui potrà chiedere il pagamento diretto all'ente erogatore senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore;
2. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato