Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mario Soggia
- Ricorrente- contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Musio
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la convenuta al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.753,45 oltreinteressi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione di ciascun diritto e fino al soddisfo;
b) In via subordinata, condannare la resistente al pagamento della somma di 768,68 oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione di ogni diritto e fino al soddisfo;
c) Condannare in ogni caso la resistente al pagamento delle spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A seguito di rituale notifica, la convenuta si è costituita contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna parte ricorrente rinunciava all'azione giudiziaria;
la parte convenuta accettava la rinuncia. Le parti chiedevano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con
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Istruita documentalmente, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua della dichiarazione di rinuncia alla azione da parte della parte ricorrente, risulta ex se cessata la materia del contendere: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi.
Deve infatti ritenersi che la rinuncia alla domanda (o all'azione), diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (sic CASS. SEZ. III, 14 NOVEMBRE 2011 N° 23749 e CASS.
SEZ. I, 10 SETTEMBRE 2004 N° 18255 e succ. conf.).
Trattandosi, peraltro, di negozio unilaterale e normalmente non recettizio, allorché la volontà abdicativa del diritto si esteriorizza (anche tacitamente), essa diviene efficace e, perciò, irrevocabile
(cfr. CASS. SEZ. III, 23 LUGLIO 1997 N° 6872).
Essendoci accordo delle parti in punto di spese di lite, le stesse sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Taranto, 20 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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