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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7759/2024 R.G.L. promossa
D A
n.q. di genitore di Parte_1 Persona_1
(avv. GIUGNO ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(avv.ti CERNIGLIARO DELIA e PECO GIULIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che CP liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giugno Alessia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 22/05/2024, la ricorrente in epigrafe, n.q. di esercente la potestà genitoriale su deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al Persona_1
fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste
(indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92 dalla data della domanda amministrativa, e per l'insussistenza di quello previsto per l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- ritenuto che le spese di lite vadano compensate per metà, dovendo porre la restante parte a carico di nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Giugno Alessia ex CP art. 93 c.p.c.. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7759/2024 R.G.L. promossa
D A
n.q. di genitore di Parte_1 Persona_1
(avv. GIUGNO ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(avv.ti CERNIGLIARO DELIA e PECO GIULIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che CP liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giugno Alessia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 22/05/2024, la ricorrente in epigrafe, n.q. di esercente la potestà genitoriale su deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al Persona_1
fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste
(indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92 dalla data della domanda amministrativa, e per l'insussistenza di quello previsto per l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- ritenuto che le spese di lite vadano compensate per metà, dovendo porre la restante parte a carico di nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Giugno Alessia ex CP art. 93 c.p.c.. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno