Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro
in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 553 del registro generale lavoro per l'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppe Rapanà Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Cristiano Annunziata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (telematicamente) depositato (il 19.12.2023) e ritualmente notificato, la ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare nullo, illegittimo, discriminatorio e/o inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente o, comunque, annullarlo. Per l'effetto, ex art. 2, comma 4, del D.lgs.
04.03.2015 n. 23, condannare la convenuta alla reintegra della ricorrente nonché al risarcimento del danno subito stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto e pari ad €
2.003,00 o, comunque, all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra;
b) accertare e dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente o, comunque, annullarlo. Per
A fondamento delle sue domande, la ricorrente ha rappresentato che: la ricorrente ha cominciato a svolgere attività lavorativa in favore della odierna convenuta, inizialmente tramite una società esterna, la GSA s.r.l., in virtù di un appalto di servizi;
la ricorrente ha conseguito laurea specialistica in Informazione e sistemi editoriali (2008/2010) e laurea triennale in Comunicazione e marketing (2005/2008) e è iscritta all'Albo Pubblicisti dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria
(tessera n. 138027) (doc. 2); successivamente, la ricorrente è risultata vincitrice del concorso pubblico, in virtù del quale è stata inquadrata dalla convenuta come Operaio di II livello di cui al
C.C.N.L. Servizi Ambientali (doc. 3), cominciando a lavorare alle dipendenze della convenuta in data
10.6.2019 con contatto a tempo indeterminato con le mansioni di Operatore Ecologico, Carichino,
Spazzamento Manuale;
l'ultima retribuzione della lavoratrice (maggio 2023) è pari ad € 1.717,65
(doc. 4); la convenuta applica ai suoi dipendenti il C.C.N.L. dei Servizi Ambientali (doc. 5); la ricorrente è stata sottoposta a diverse visite di idoneità (doc. 6) fin dalla sua assunzione, fino alla visita del 20.2.2023 in cui è risultata inidonea permanentemente;
nelle more, la ricorrente in data
18.3.2020, è stata riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73%, pari al 67% (doc. 7); in data 2.2.2023 la convenuta, ex art. 44, comma 8, C.C.N.L. applicato, ha convocato la ricorrente al fine di verificare la sussistenza di mansioni da poter assegnare;
“nonostante il rilievo del Medico Competente, dott. , che ha indicato come la ricorrente Per_1
potesse essere adibita esclusivamente a mansioni amministrative e, nonostante la disponibilità della
a svolgere mansioni (come già effettuate in passato per la convenuta) quali quelli di Parte_1
sportello, consegna sacchi ed etichette, la convenuta, in tale sede, ha confermato di non aver rinvenuto posizioni di lavoro in cui inquadrare la ricorrente (doc. 8)”; la ricorrente aveva tutti i requisiti per poter essere inserita/collocata all'interno dell'Ufficio comunicazioni;
con lettera del
20.4.2023, inviata via pec il 26.4.2023, la convenuta ha irrogato alla ricorrente il licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo (doc. 14); il licenziamento è stato tempestivamente impugnato dall'odierna ricorrente con lettera inviata in data 22.6.2023, contestualmente offrendo e mettendo a disposizione le proprie energie lavorative (doc. 15). La ricorrente ha argomentato come “avrebbe potuto essere ricollocata all'interno dell'azienda in altra mansione (anche deteriore...) in virtù anche delle sue capacità ed esperienze professionali, ovvero vedersi assegnare mansioni diverse rispetto a quelle svolte in precedenza;
... più esattamente l'esperienza ed i titoli della ricorrente avrebbero potuto consentire alla convenuta di assegnarla a mansioni simili a quelli che ha svolto presso l'Ufficio Comunicazione;
... la resistente ha, tra l'altro, ricollocato diversi lavoratori anche a livelli diversi/superiori senza alcun concorso pubblico ( è passato da impiegato amministrativo Parte_2
a dirigente); ... la resistente non ha offerto alcuna diversa e nuova soluzione al fine di evitare il licenziamento, oggi impugnato, della ricorrente nonostante la grandezza della compagine aziendale che annovera circa 452 dipendenti sparsi nelle varie aree/settori”.
Si è costituita in giudizio la parte resistente (d'ora in avanti Controparte_1 [...]
, che ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso “dedotto, allegato, predetto e CP_2 richiesto”. Ha rappresentato e argomentato quanto segue: la ricorrente è stata assunta dalla Società resistente in data 10.6.2019, a seguito di una selezione pubblica per “Operatore area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio ed area impianti” ed inquadrata al II livello parametro B del
C.C.N.L. Servizi ambientali;
la ricorrente ha sempre e soltanto svolto mansioni di “Operatore ecologico, Carichino e Spazzamento manuale”; la ricorrente ha lavorato per la GSA s.r.l. ma “presso quest'ultima risulta aver ivi svolto un'attività completamente diversa rispetto a quella della Società Contr convenuta.” e “Ad oggi tra le funzioni dell'Ufficio comunicazione della non sono previste tali attività (All. 8).”; alla periodica visita medico aziendale effettuata in data 30.11.2022 la ricorrente risultava inidonea permanente alle mansioni sue proprie di “Operatore ecologico, Carichino e
Spazzamento manuale” (all. 1).; “Da quel giorno la ricorrente non ha fatto più ritorno sul posto di lavoro, risultando sempre assente, utilizzando diversi giustificativi quali ferie, malattia e congedo parentale (All. 2).”; in data 16.12.2022, la Società richiedeva al medico aziendale competente a quali mansioni esistenti in azienda poter adibire la ricorrente al fine del mantenimento in servizio nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. applicato (all. 3); in data 4.1.2023, presso lo Studio medico sito in Terni, si riunivano il medico competente, la Responsabile Risorse Umane e Rspp al fine di individuare in base al DVR apposita mansione da proporre alla ricorrente (all. 4); in data 13.1.2023 la comunicava alla ricorrente di voler avviare la procedura prevista dall'art. 44 del CP_2
C.C.N.L. applicato invitandola a nominare un rappresentante sindacale a sua tutela per seguire la procedura;
in data 2.2.2023 si procedeva a detto incontro dal quale emergeva l'impegno dell'azienda a verificare l'idoneità alle tre distinte posizioni lavorative e mansioni di Addetta al Centro di Raccolta, di Addetta al Magazzino e di Addetta pulizie impianti, contestualmente si rilevava l'impossibilità di collocarla ad altra mansione amministrativa (all. 5); “Come emerge dal verbale di detto incontro ex art. 44 c.c.n.l. la ricorrente non si rendeva disponibile ad effettuare la visita di idoneità per le mansioni di Operaio comune addetta alla pulizia degli impianti di selezione dei rifiuti con strumenti
e macchinari (punto 3 del Verbale All. 5). La ricorrente accettava invero di sostenere la visita medico aziendale di idoneità esclusivamente per le mansioni di cui al punto 1 e 2, e cioè per le mansioni di
“Operaio comune addetto al magazzino” ed “Operaio comune addetto ai centri di raccolta” (All. 5).”; in data 20.2.2023 la ricorrente veniva inviata dal Medico competente per essere valutata per le mansioni di “Operaio comune addetto al Centro di Raccolta” ed “Operaio comune addetto al
Magazzino”, effettuata le visite per entrambe le mansioni veniva giudicata non idonea permanente;
la ricorrente non ha impugnato anche tale giudizio di valutazione di inidoneità medico aziendale a dette mansioni;
a seguito del rifiuto della ricorrente ad essere adibita a mansioni di “Operaio comune addetto alla pulizia degli impianti”, essendosi sottratta alla visita medico aziendale, e dopo aver la
Parte atteso i tempi previsti per un eventuale ricorso d'impugnativa all' da parte della CP_2 ricorrente dei certificati di inidoneità alle mansioni di “Operaio comune addetta al Centro di Raccolta”
e di “Operaio comune addetto al magazzino”, la Società ha proceduto al licenziamento della ricorrente per giustificato motivo oggettivo come da comunicazione del 20.4.2023 (all. 6).
Ha, quindi, concluso chiedendo di: “respingere il ricorso perché inammissibile, e comunque destituito di ogni di ogni fondamento in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, comprese quelle varie e generali nella misura del 15% previsto dalla legge, competenze ed onorari di giudizio da calcolarsi sulla base del D.M. n. 147 del 2022 in base al valore della controversia.”.
Veniva esperito il tentativo di conciliazione (udienza 22.2.2024), con esito negativo (udienza
21.3.2024).
Con ordinanza del 25.3.2024, il Giudice decideva sulle istanze istruttorie.
Veniva quindi svolta attività istruttoria orale.
All'esito, il Giudice fissava l'udienza per la discussione e decisione, concedendo alle parti termine per note ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
1. Sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – sussiste
Pacifico e risultante dai documenti in atti che la ricorrente fosse stata assunta dalla Società resistente, a seguito di una selezione pubblica per “Operatore area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio ed area impianti”, il 10.6.2019 con inquadramento al II livello, parametro B, del
C.C.N.L. Servizi ambientali.
Risulta per tabulas quanto segue: alla visita medico aziendale del 30.11.2022 l'odierna ricorrente risultava “inidone[a] permanente” alle mansioni, fino a quel momento da lei svolte, di
“Operatore ecologico, Carichino e Spazzamento manuale” (cfr. doc. 1 allegato alla memoria difensiva); ne sono seguiti periodi di assenza (cfr. doc. 2 allegato alla memoria difensiva). Una precisazione: coglie nel segno parte resistente laddove rileva come “del tutto inconferente
è l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente in favore di terzi soggetti prima dell'assunzione da parte della convenuta”. Infatti, quand'anche la ricorrente avesse lavorato in ambito amministrativo presso un altro datore, lo avrebbe fatto presso appunto un altro soggetto, distinto dalla Società odierna resistente.
Parte resistente ha pienamente assolto all'onere, su di lei incombente, di repechage, posto che: il 16.12.2022, la Società odierna resistente richiedeva al medico aziendale competente “una sua valutazione riguardo ad altre attività individuate nell'ambito della qualifica operativa, equivalenti
e/o inferiori a quelle rispetto a quelle precedentemente svolte, da poter assegnare alala sig.ra
, quali...”, fornendone anche (doppia) indicazione di riferimento e invitando il Parte_1
Medico a “comunicare eventuali interventi, se esistenti, da porre in essere per il mantenimento in servizio della lavoratrice” (cfr. doc. 3 allegato alla memoria difensiva); il 4.1.2023, si riunivano il
Medico competente, la Responsabile Area Risorse Umane e il R.S.P.P. “al fine di verificare la sussistenza di mansioni da poter assegnare alla dipendente...nell'ambito del [DVR] aziendale, compatibili con lo stato di salute della lavoratrice ed anche con l'attuale organizzazione aziendale”, ciò dopo la valutazione del 30.11.2022 (cfr. doc. 4 allegato alla memoria difensiva); il 2.2.2023 si svolgeva l'incontro ex art. 44, comma 8, (cfr. doc. 5 allegato alla Controparte_3 memoria difensiva), da cui veniva data evidenza dell'impegno della Società a verificare l'idoneità alle tre distinte posizioni lavorative e mansioni di operaio comune 1) addetto al magazzino, 2) addetto ai centri di raccolta, 3) addetto agli impianti di selezione con compiti di pulizia dell'impianto utilizzando attrezzature, strumenti e macchinari anche a motore (cfr. doc. 5 allegato alla memoria difensiva).
Alla visita del 20.2.2023 (visita prodromica alla valutazione per le mansioni di “Operaio comune addetto al magazzino con compiti di accettazione, distribuzione”, la ricorrente veniva giudicata “inidoneo permanentemente” (cfr. doc. 1 allegato alla memoria difensiva). Trattasi di giudizi non impugnati.
Ancora.
Anche l'istruttoria orale espletata ha permesso di escludere (o in ogni caso di non poter affatto confermare) che la ricorrente si fosse, in occupata di altro oltre alle mansioni sempre CP_2
svolte fino al giudizio di inidoneità: così sul relativo ammesso capitolo 26 del ricorso (“26) più esattamente l'esperienza ed i titoli della ricorrente avrebbero potuto consentire alla convenuta di assegnarla a mansioni simili a quelli che ha svolto presso l'Ufficio Comunicazione”), la teste
[...]
(escussa all'udienza del 4.7.2024): “Cap. 26): l'ho saputo ma indirettamente.” Tes_1
(dichiarazione quindi che nulla prova); il teste (escusso all'udienza del 4.7.2024): Testimone_2 “Cap. 26): credo di sì, è giornalista.” (dichiarazione che nulla può provare), laddove sull'ammesso capitolo 5 della memoria difensiva (“5) La ricorrente ha sempre e soltanto svolto dall'assunzione fino al dì del licenziamento (20 aprile 2023) mansioni di “Operatore ecologico, Carichino e
Spazzamento manuale”) rispettivamente i testi e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
(escussi all'udienza del 4.7.2024): “Cap. 5): sì confermo. Io sono la responsabile risorse umane.”;
“Cap. 5): sì confermo. Io quando l'ho visitata era per dare o meno l'idoneità a tale mansione.”;
“Cap. 5): sì è vero. Io ora mi occupo di relazioni sindacali, prima mero responsabile risorse umane.”.
Inoltre, quanto al “job posting” del 14.12.2023 - benchè, va invero evidenziato, ben successivo all'incontro del febbraio 2023 nell'ambito della procedura prevista dall'art. 44 C.C.N.L. – trattavasi o di posizioni lavorative non disponibili al momento del licenziamento (del 20.4.2023) o di posizioni lavorative cui la ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto essere adibita: così, sul relativo capitolo
26 della memoria difensiva (“26) Ad ogni buon fine, in merito alle posizioni lavorative previste in detto job posting si osserva quanto segue: a) Addetto ufficio commerciale: trattasi di due posizioni che si sono aperte a seguito e per effetto delle dimissioni della ORa avvenute Parte_4
in data 1° settembre 2023, comunicate successivamente al licenziamento de quo con lettera del 29 giugno 2023, e quindi non prevedibili in quanto si è trattato di dimissioni rassegnate per collocamento in pensione di anzianità e non di vecchiaia (All. 10), nonchè delle dimissioni volontarie del OR avvenute in data 31 ottobre 2023, anch'esse comunicate dopo il Parte_5 licenziamento di cui trattasi con lettera del 31 agosto 2023 (All. 11), e pertanto anch'esse non prevedibili. b) Magazziniere: trattasi di una posizione che era già aperta al momento del licenziamento e, come risulta dal verbale del 3 febbraio 2023 (All. 5), è stata proposta alla lavoratrice, ma anche ad essa non è risultata idonea permanentemente alla relativa visita medico- aziendale;
c) Addetto centralino e segreteria: trattasi di una posizione che si è aperta a seguito delle dimissioni del OR (All. 12) avvenute in data 29 dicembre 2023, comunicate in Parte_6
data 13 novembre 2023, e non prevedibili in quanto avvenute per raggiungimento quota 102 e motivate dalle novità introdotte dalla finanziaria 2023 per quota 100, quota 102 e quota 103. d)
Addetto ai centri di raccolta: trattasi di una posizione, la stessa era aperta già al momento del licenziamento e come risulta dal verbale del 3 febbraio 2023 è stata proposta alla ricorrente, ma risultata inidonea permanentemente in occasione della relativa visita medico aziendale. e)
Conducente mezzi d'opera con rimorchio e cassoni: a tale posizione la ricorrente non poteva essere adibita perché sfornita di patente C;
f) Conducente mezzi d'opera con rimorchio e cassoni: anche per tale posizione la lavoratrice non poteva essere adibita perché sfornita di patente CE;
g)
Capocantiere: trattasi di due posizioni aperte ma la ricorrente è priva dei requisiti di esperienza e di indice di presenza in servizio per svolgere tale attività.”): la teste “Cap. 26): confermo Testimone_3 tutto.”; il teste : “Cap. 26): punto a) non lo so. Punto b) mi è stata proposta e non Testimone_4
era idonea permanente alla mansione sulla scorta dei documenti specialistici depositati dalla stessa
e della sintomatologia da lei riferita. Punto c): non l'ho mai valutata. Punto d): mi è stata proposta
e ho dato un giudizio di non idoneità per gli stessi motivi del magazzino. Punto e): non lo so. Punto
f): tale posizione non mi è stata proposta e quindi non l'ho valutata. Punto g) come punto f.”.
Infine, in punto di assolvimento, da parte datoriale, all'obbligo di repechage: è irrilevante che la ricorrente abbia poi vinto un altro concorso presso un altro datore di lavoro, soprattutto laddove trattassi di adibizione a mansioni non presenti o anche non disponibili in (profilo, questo, CP_2
da considerare stante la necessità di valutare l'assetto aziendale;
così, “Da un lato, difatti, pur non potendosi ritenere astrattamente incompatibile il profilo di venditore con il bagaglio professionale acquisito e sviluppato [dalla lavoratrice], l'adibizione della stessa alla funzione advertising, in assenza di posizioni vacanti all'atto del licenziamento ... sarebbe risultata incompatibile con il concreto assetto aziendale risultando, pertanto, inesigibile alla luce dell'intangibilità della sfera di autonomia economica dell'imprenditore.”, Trib. Milano, sent. n. 1295/2017).
Va inoltre ribadito quanto sopra rilevato con riferimento all'essere, il “job posting” del
14.12.2023 non solo successivo all'incontro del febbraio 2023 (nell'ambito della procedura prevista dall'art. 44 C.C.N.L.) ma concernente posizioni lavorative (appunto non disponibili al momento del licenziamento del 20.4.2023) cui la ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto essere adibita.
In conclusione, il Tribunale, tutto quanto sopra considerato, rigetta il ricorso.
2. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornato con D.M. n. 37/2018, anche tenuto conto della contenuta attività istruttoria orale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 15 maggio 2025. Motivazione depositata il 10 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria