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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1463/2023
Il giorno 05/06/2025, nella causa iscritta al n RG 1463 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla via Graziano 62, con l'avv. GIORDANO MASSIMO
) e l'avv. GIORDANO FABRIZIO, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma (00185), al Viale del Castro Pretorio,
n. 118 con l'avv. DI GIUGNO MARCO e gli avv.ti PAPI REA C.F._2
ELEONORA, RAMAZZOTTI MARCO e BRIGNOCCOLO ROBERTA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 8 1. Con ricorso depositato il 03.05.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 226/2023, notificata in data 20.04.2023, con cui l
[...] le ha ingiunto il pagamento della somma di € 5.000,00 per Controparte_2
l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “In data 04/10/2022, si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio) (…) In data 03/10/2022 la compagnia aerea CA ES INC. nel fornire i dati
PNR/API, per il volo AA718 proveniente da Philadelfia non inviava i dati completi relativi al passeggero Per_1 nato il [...] di nazionalità Stati Uniti e numero di documento (------) n. “ ” il dato mancante
[...] Numer_1
è riferito Passaporto Ordinario, come risulta dal “Report Data Quality Analysis” Sipa””.
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 14 della direttiva (UE) 2016/681. Disapplicazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018, ritenendo non essenziale l'invio del numero di passaporto;
2) Violazione dell'art. 11 della l. 689/1981. Carenza di motivazione.
Contraddittorietà manifesta ed irragionevolezza, perché non avrebbe motivato l'irrogazione CP_2 di una sanzione pari ad €. 5.000,00; 3) Violazione dell'artt. 1 della legge 241/1990 nella lettura costituzionalmente conforme dettata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1081/2020) alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 151/2021, perché avrebbe notificato l'ordinanza CP_2 ingiunzione dopo un anno dalla contestazione;
4) Violazione dell'art. 14 della l. 689/1981 e dell'art. 11 del d.lgs. 53/2018, perché la contestazione è stata comminata oltre il termine delle 24 ore dal volo;
5) Violazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018 e dell'art. 1, comma 2, della legge 689/1981. Violazione dell'art. 14 della direttiva UE 2016/681, perché l'omissione non avrebbe creato confusione o determinato una situazione di pericolo;
Si è costituito l' contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e CP_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi.
Il primo motivo di opposizione fornisce un inquadramento erroneo del quadro normativo di riferimento, omettendo di considerare la Direttiva CE 2004/82, specificamente dedicata ai dati API.
Il d.lgs. 53/2018 non si limita infatti a recepire la Direttiva (UE) 2016/681 sui dati PNR, ma attua anche la normativa europea in materia di dati API, tuttora vigente.
La Direttiva CE 2004/82, lasciata espressamente impregiudicata dalla Direttiva 2016/681, impone l'obbligo per i vettori aerei di trasmettere anticipatamente i dati API per i voli extra-UE,
3 di 8 includendo specificamente i dati del documento di viaggio, e prevede sanzioni per la loro omissione, incompletezza o falsità.
La Direttiva 2016/681, nel considerare i dati API come sottoinsieme dei dati PNR, non elimina né modifica la disciplina previgente, ma la integra. L'espressione “eventualmente raccolti” riferita ai dati API deve dunque intendersi come rinvio agli obblighi già sanciti dalla Direttiva
2004/82, non come facoltatività della loro raccolta.
Il d.lgs. 53/2018, coerentemente, include i dati API nella nozione di dati PNR (art. 2, co. 3, lett. c) e ne impone la trasmissione (art. 5), prevedendo sanzioni per la trasmissione errata o incompleta (art. 24). La norma nazionale è quindi conforme e attuativa della Direttiva CE 2004/82.
Ne consegue che la richiesta di disapplicazione dell'art. 24 d.lgs. 53/2018 per presunta violazione dell'art. 14 della Direttiva 2016/681 è del tutto infondata e va integralmente rigettata.
3. Ve altresì rigettato il secondo motivo di opposizione.
Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018, infatti, “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
La previsione della norma è integrata tanto dall'invio difforme dei dati richiesti quanto dall'erroneo invio degli stessi, tra i quali rientra l'ipotesi di indicazione difforme del numero di passaporto, come nel caso di specie.
Come detto, la perfetta corrispondenza tra i dati tramessi e quelli accertati risulta infatti fondamentale per il corretto controllo dei flussi migratori, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi determinando, ogni disallineamento, il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma.
La violazione posta in essere costituisce, infatti, presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale.
La sanzione irrogata, pari al minimo edittale, € 5.000,00, non appare sproporzionata, tenuto conto del disvalore oggettivo e soggettivo della condotta posta in essere nonché dell'ampia cornice edittale prevista per la violazione posta in essere dal vettore (da € 5.000,00 a € 100.000,00).
4 di 8 4. È privo di fondamento il terzo motivo di opposizione ovvero l'eccezione relativa alla violazione del termine previsto dalla L. n. 241/1990 per l'emissione del provvedimento.
Al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 06/09/2018, n. 21706).
Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 151/2021, ha chiarito che “L'unico termine assegnato all'autorità decidente è quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il termine quinquennale di cui al predetto art. 28 non è stato violato, posto che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 20.04.2023, mentre il verbale di accertamento e contestazione è stato comunicato il
04.10.2022.
5. Per quanto attiene al quarto motivo di opposizione, è sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr.
Cass. civ. sez. II, 12/12/2023, n. 36640).
L'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 prevede infatti che qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, è necessario che gli estremi della violazione vengano notificati agli interessati nel termine di novanta giorni.
Ciò posto, nel caso di specie la notifica della contestazione della violazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta è avvenuta a mezzo PEC il 04.10.2022 a fronte di una condotta integrata in data 03.10.2022 e dunque entro il termine assegnato dalla legge.
5 di 8 L'accertamento, inoltre, si fonda per sua natura su una verifica documentale sui dati trasmessi dalla Compagnia, in assenza di esponenti della compagnia medesima;
quindi, ricorre un'ipotesi di impossibilità nella quale, per espressa previsione della norma appena citata, la contestazione immediata non è richiesta.
Pertanto, la doglianza al riguardo sollevata da parte opponente è priva di fondamento.
Privo di fondamento è altresì il preteso pregiudizio subito dal vettore a causa della perdita dei dati trasmessi a fronte dell'obbligo di provvedere alla loro cancellazione entro 24 ore dall'arrivo.
Tale circostanza non può aver compromesso il diritto di difesa atteso che la verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico, neppure dedotti dal vettore aereo, non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi.
6. La quinta doglianza di inoffensività del fatto contestato è infondata.
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 53/2018 “5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco, in modo da assicurarne l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera.
Deve, inoltre, osservarsi che secondo l'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I,
6 di 8 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
Nel caso di specie, la violazione contestata all'opponente riguarda l'omesso invio dei dati completi e quindi l'erronea indicazione in lista passeggeri, in relazione al volo AA718 proveniente da
Philadelfia, del codice alfanumerico del passaporto del passeggero indicato con codice Persona_1 alfanumerico “00000000”, dato che differisce totalmente da quello riportato nel passaporto esibito successivamente ai controlli di frontiera, dovendosi peraltro ritenere che il passeggero abbia senz'altro utilizzato in fase di imbarco il passaporto poi esibito all'arrivo alla frontiera.
La completa omissione del codice alfanumerico del passaporto integra senz'altro la fattispecie prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 53/2018 in quanto la compagnia aerea ha omesso il controllo e l'aggiornamento dei dati del passeggero con quelli del passaporto esibito al momento dell'imbarco.
In tale contesto, non occorre neppure indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, anche allo scopo di prevenire eventuali atti di terrorismo, non potendo di contro ritenersi che l'interesse tutelato dalla norma sia violato solo allorquando consti in concreto nella totale omissione ovvero incompleta trasmissione dei dati richiesti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato stante l'infondatezza dei motivi di doglianza.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 226/2023 emessa da CP_2
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
7 di 8 Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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