Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 13824/2023
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio in data odierna, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione speciale ex art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998 e 19 ter d.lgs nr. 150 del 2011; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. r.g. 13824/2023, promosso da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv., Ivana Stojanova, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(CF – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Ferrara che ha decreto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
pagina 1 di 10
Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2023, il ricorrente, cittadino del Marocco, nato il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto adottato dalla Questura di il 15/09/2023 e notificato il CP_2
03/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo il riconoscimento del suo diritto.
Il diniego è motivato con rinvio al parere negativo espresso dalla competente Commissione territoriale, che in data 11/08/2023, ha rilevato la mancata emersione nel corso dell'istruttoria di “elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale, tenuto conto della durata del soggiorno in
Italia del richiedente”.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha rappresentato di essere, al contrario, integrato sul territorio, dove è giunto nel 2019; di aver svolto attività lavorativa sin dal suo arrivo sul territorio nazionale e di vivere in autonomia presso una abitazione concessa in locazione ad un suo connazionale.
Ha, quindi, chiesto in via preliminare la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI nella formulazione di cui al DL
130/2020.
Il si è costituito in giudizio, rilevando l'insussistenza dei presupposti richiesti Controparte_1 dall'art. 19 TUI per il riconoscimento della protezione speciale e, in particolare, la mancata dimostrazione di una situazione specifica e individuale di compromissione dei diritti fondamentali del ricorrente nel Paese d'origine e di una sua integrazione sociale in Italia.
Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'istanza cautelare del ricorrente e la conseguente revoca del decreto sospensivo già pronunciato e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso dell'audizione giudiziale tenuta il 02.04.2025 il ricorrente, in risposta alle domande rivoltegli dal giudice onorario delegato al compimento dell'attività istruttoria, ha dichiarato in lingua italiana:
pagina 2 di 10 “D. Parla italiano?
R. Un po'.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. Dal 2019.
D. Quanti anni ha?
R. 34.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
No, ho imparato da solo, con amici e al lavoro.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Si, quella marocchina, devo fare la conversione.
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi
i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile.
Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Da quasi due anni lavoro in una ditta di pulizie. Ho contratti a tempo determinato che vengono rinnovati a scadenza. La prossima scadenza è a luglio. Lo stipendio è di circa 800,00 euro al mese.
Lavoro 4/5 ore al giorno, è un contratto part time. Mi mandano a pulire degli uffici. Appena ho avuto la sospensiva e il codice fiscale mi hanno assunto. Prima ho lavorato come muratore ma non in regola. Ho lavorato in regola da nel 2021 come lavoratore domestico. Persona_1
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. No, non ho il tempo.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)
R. Si, vado in palestra, qua a in via Donato Creti. CP_2
ha familiari? CP_3
R. Ho una zia, sorella di mia mamma. Vive a Firenze.
ha una relazione affettiva? CP_3
R. No, non ancora.
D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia?
R. Si, ho colleghi di lavoro che frequento e amici, sia italiani che stranieri.
D. Cosa fate insieme?
pagina 3 di 10 R. Andiamo in palestra e usciamo.
D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.
R. Vivo a Minerbio in un appartamento con un amico. Il contratto è intestato a lui, ho una dichiarazione di ospitalità. Pago 300,00 euro al mese complessivi, canone e utenze.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R I miei genitori e una sorella, ci sentiamo regolarmente.
D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. No.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
R. No”.
All'udienza del 22.05.2025, la difesa, riportandosi alla documentazione depositata, ha insistito nella domanda di protezione formulata nel ricorso introduttivo e il Giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento.
In via preliminare giova precisare che la richiesta di protezione speciale va valutata secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 24.10.2022, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Ebbene nella fattispecie, dagli atti non emerge alcun rischio ex art. 19, comma 1, TUI che a seguito del suo allontanamento il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
Nemmeno sono configurabili fondati motivi di ritenere, ai sensi della prima parte dell'art. 19, comma
1.1, TUI, che il ricorrente corra un concreto e attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti oppure che il suo allontanamento comporti la violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano contemplati dall'art. 5, comma 6, TUI.
pagina 4 di 10 Ad avviso del Collegio sussistono, invece, le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
pagina 5 di 10 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò posto il ricorrente ha in effetti provato il consolidamento della sua vita privata in Italia, territorio sul quale si trova fin dal 2019.
pagina 6 di 10 Dai documenti dimessi risulta che il 9.7.2020 egli ha presentato una richiesta di emersione da lavoro irregolare sulla base dell'art. 104 del d.l. 34/2020 e che il suo datore di lavoro era Per_1
presso cui ha in effetti lavorato poi con regolare contratto come collaboratore domestico
[...] fin dal 2021. L'istanza di emersione è stata rigettata dalla Questura di per mancanza dei CP_2
requisiti soggettivi in capo al datore stesso per cui è plausibile che il ricorrente abbia continuato a lavorare in nero, tanto che in seguito, in data 17.05.2021, è stata comunque presentata la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS e sono stati versati contributi previdenziali per l'anno 2021, nonostante il ricorrente fosse all'epoca sprovvisto di codice fiscale (cfr: provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare;
denuncia rapporto di lavoro domestico del 17.05.2021; Dichiarazione sostitutiva CU 2021).
In data 24.10.2022, il richiedente ha quindi presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale. Successivamente, in data 10.01.2024, l'Agenzia ha rilasciato il codice CP_4
fiscale, permettendogli così di stipulare in data 22.01.2024 un contratto di lavoro a termine, prorogato al 26.07.2025, come addetto alle pulizie presso l'impresa individuale “Rhezzali Samira”, con sede a dove – secondo quanto dichiarato dal ricorrente (“R. Da quasi due anni lavoro in una ditta di CP_2
pulizie. Ho contratti a tempo determinato che vengono rinnovati a scadenza. La prossima scadenza è a luglio. Lo stipendio è di circa 800,00 euro al mese. Lavoro 4/5 ore al giorno, è un contratto part time.
Mi mandano a pulire degli uffici. Appena ho avuto la sospensiva e il codice fiscale mi hanno assunto.
Prima ho lavorato come muratore ma non in regola. Ho lavorato in regola da nel Persona_1
2021 come lavoratore domestico) – egli lavorava già precedentemente.
Le buste paga relative al 2022 indicano una retribuzione netta mensile di circa € 650,00, mentre per i primi mesi del 2025 (gennaio e febbraio) risultano buste paga con retribuzioni nette pari a circa €
800,00.
Tali circostanze risultano confermate altresì dalla documentazione prodotta in data 16 aprile 2025 da cui risulta confermato che il ricorrente ha ottenuto il CF solo in data 10 gennaio 2024: rilascio del codice fiscale attribuito;
contratto di lavoro dal 22.01.2024 al 27.07.2024; proroga contratto di lavoro al
26.07.2025; certificazione unica 2025; buste paga 2025; dichiarazione di ospitalità per il ricorrente.
Dal punto di vista fiscale, sono stati prodotti il CU 2021, con un reddito annuale netto pari a € 5.266,70,
e il CU 2025, che evidenzia un reddito pari a € 9.732,55.
pagina 7 di 10 Il ricorrente, inoltre, ha conseguito una sua autonomia abitativa, dal momento che risulta ospite presso un connazionale in Via Savenella nr. 63 a Minerbio, come da dichiarazione di ospitalità del 26.02.2024 in atti.
In merito, infine, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sede di colloquio giudiziale il ricorrente ha dichiarato di avere i genitori e una sorella, rimasti nel Paese
d'origine e con i quali è in contatto regolarmente.
Legami, questi, che tuttavia non rilevano negativamente nella valutazione imposta dall'art. 19 comma
1.1 TUI nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto subvalenti rispetto all'accertato consolidamento in Italia della vita privata del ricorrente, trattandosi di legami che la giurisprudenza della Corte EDU riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – “further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties” (si vedano inter alia le sentenze della Corte EDU: 7 novembre 2000 e c. Paesi Bassi, Per_2 Per_3
App. n. 31519/96; 13 febbraio 2001 c. , App. n. 47160/99, par. 34; 10 luglio 2003 CP_5 Per_4
c. , App. n. 53441/99, par. 36; (GC) 9 ottobre 2003 Slivenko c. Lettonia, App. n. Per_5 Per_4
48321/99, par. 97; 17 settembre 2013 F.N. c. Regno Unito, App. n. 3202/09, par. 36; 30 giugno 2015
A.S. c. Svizzera, App. n. 39350/13, par. 49).
Pertanto, è indubbio che nei 6 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui ha vissuto.
La lunga permanenza sul suolo italiano, l'impegno dimostrato nel regolarizzare la propria posizione lavorativa e l'attuale svolgimento di un'attività lavorativa regolare, unitamente all'autonomia abitativa e alla rete di rapporti sociali coltivati nel tempo, sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
pagina 8 di 10 Va infatti considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte
EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason Per_6 of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
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PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 22/05/2025
Giudice rel. Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott. Luca Minniti
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