Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 11485/2022
Per ___________________
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti FABRIZIO
Parte_1
GIUSTOLISI e MARCELLO CUGLIANDRO ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Il Cancelliere
Salvatore Meccio n. 22.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA LUBRANO ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Cusmano, n. 24.
- resistente –
E C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE DI ROSA ed Parte_2
elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Don Luigi Sturzo, n. 14.
- terzo intervenuto –
All'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la delibera di conferimento dell'incarico Parte_ di Direttore veterinario Area B della nei confronti di e, per Parte_2
l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance;
Contr condanna l' a pagare al ricorrente la somma di euro 105.400,20, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;
1
5.300,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra il sig. e le altre parti processuali. Pt_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2022 la parte ricorrente in epigrafe, dopo avere premesso di aver partecipato alla procedura per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Veterinario Area B per la Controparte_3 di origine animale e loro derivati” afferente al Dipartimento di
[...] CP_4
Veterinario, indetta con delibera n. 11 del 2.10.2018 e pubblicata con avviso del
28/12/2018, esponeva di essere risultato utilmente collocato nella terna dei candidati idonei sulla base dei migliori punteggi: segnatamente, il dott. nato il Parte_2
22.07.1954 con il punteggio totale di 75,93, il ricorrente, dott. , nato il Parte_1
19.07.1962 con il punteggio totale di 73,90 e il dott. , nato il [...], con il Parte_4 punteggio totale di 69,64 (cfr. allegato n. 4 del ricorso); soggiungeva che, nonostante l'espressa previsione del bando secondo cui “l'incarico non potrà essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni superi i limiti previsti dalla vigente legislazione per il collocamento a riposo”, con delibera n. 569 del 14.04.2022 era stato nominato il dott. (nato il Pt_2
22.07.1954), il cui incarico quinquennale sarebbe terminato dopo il collocamento a riposo, in violazione della suddetta previsione di bando;
lamentava, inoltre, la “MANCATA ED
ERRATA APPLICAZIONE SIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL
REGOLAMENTO AZIENDALE ADOTTATO CON DELIBERA 241 DEL 12.03.2015, SIA DEI
CRITERI STABILITI IN SENO AL VERBALE DEL 2.03.2002 E NELLE SPECIFICHE DI
PUNTEGGIO STABILITE CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE (IN
ECCESSO) DEL PUNTEGGIO AL DOTT. (IN Controparte_5
DIFETTO) DEL PUNTEGGIO AL DOTT. , CON EVIDENTE VIOLAZIONE DEI Pt_1
PRINCIPI DI IMPARZIALITA', E CORRETTEZZA” (cfr. pag. 11 del ricorso) CP_6
argomentando variamente e, per le superiori ragioni, chiedeva “dire e dichiarare, stante la violazione dell'art. 15-ter, comma 2, del D.Lgs 502/1992; degli artt. 2, comma 5, e 15 del Cont Regolamento Aziendale adottato dall' con delibera n. 241 del 12.03.2015 e della lettera a)
“Requisiti Generali” di ammissione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Veterinario Area B per la U.O.C. “Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati” afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario;
dei principi di buona fede, correttezza, imparzialità, affidamento e buon andamento dell'azione 2 amministrativa, illegittima la nomina del dott. quale Direttore veterinario Area Parte_2
B della suddetta UOC e disapplicare quindi la delibera n. 569 del 14.04.2022 e per l'effetto dichiarare che l'incarico in oggetto avrebbe dovuto essere conferito al dott. , dirigente Pt_1 veterinario con il punteggio più alto dopo il dott. ; in subordine dire e dichiarare, stante la Pt_2 mancata ed errata applicazione dei criteri valutativi stabiliti Regolamento Aziendale adottato Cont dall' con delibera n. 241 del 12.03.2015; dalla Commissione di valutazione con verbale del
2.03.2022 e dalle specifiche di punteggio allegate al verbale del 30.03.2022, che il punteggio relativo alla valutazione del curriculum del dott. avrebbe dovuto essere pari a 16,5 (e non Parte_2
a 29,43 come erroneamente stabilito dalla Commissione) e che il punteggio relativo alla valutazione del curriculum del dott. avrebbe dovuto essere pari a 42,80 (e non a 31,90 Parte_1 come erroneamente stabilito dalla Commissione) o a quel diverso punteggio comunque superiore a quello attribuito al dott. , per l'effetto dichiarare che al termine della procedura al Pt_2 Pt_1 avrebbero dovuto attribuire almeno 84,80 punti (42,80 curriculum + 42 colloquio) e al 63 Pt_2 punti (16,50 curriculum + 46,50 colloquio) e per l'effetto dichiarare illegittima la nomina del dott.
quale Direttore veterinario Area B della suddetta UOC e disapplicare quindi la Parte_2 delibera n. 569 del 14.04.2022, ritenendo che l'incarico in oggetto avrebbe dovuto essere conferito al dott. , dirigente veterinario con il punteggio più alto dopo il dott. ; dire e dichiarare, Pt_1 Pt_2 tanto nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale quanto di quella in via subordinata, il diritto dell'odierno ricorrente ad avere risarcito il danno da perdita di chance commisurato alla differenza per stipendio e indennità tra quanto percepito dal dott. Pt_1 successivamente al conferimento dell'incarico al dott. (14.04.2022) e quanto lo stesso Pt_2
avrebbe potuto percepire per tutta la durata quinquennale dell'incarico ove quest'ultimo gli fosse stato legittimamente conferito;
condannare quindi, tanto nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale quanto di quella in via subordinata, l' in persona del CP_7 suo Direttore generale legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente del risarcimento del danno da perdita di chance pari alla somma di €. 105.400,20 (€.
1.756,67 x 12 mesi x 5 anni), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o a quella maggiore o minore somma che il G.L, anche in via equitativa, riterrà congrua. Con vittoria delle spese di lite”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda sanitaria convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, in particolare, evidenziando il carattere essenzialmente fiduciario del conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale, nell'ambito dei nominativi indicati dalla commissione, affidato alla sua responsabilità manageriale. Interveniva nel giudizio il sig.
3 , destinatario dell'incarico, il quale deduceva l'infondatezza delle domande della Pt_2 parte ricorrente, sull'assunto della correttezza della condotta posta in essere dall' CP_1
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno
2025.
Occorre anzitutto rilevare che il bando di concorso in questione ( cfr. allegato n. 1 del ricorso) stabilisce al punto “Formulazione graduatoria” che “Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione formula la graduatoria dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio relativo al curriculum, al colloquio ed al totale, che provvederà ad affiggere nella sede ove si è svolta la procedura concorsuale In pari data la predetta Commissione presenta al Direttore
Generale la terna dei candidati idonei formulata sulla base dei migliori punteggi attribuiti unitamente ad una relazione sintetica riepilogativa ed ai verbali di tutte le operazioni concorsuali”
(cfr. pag. 96 bando cit.). Al successivo punto “Conferimento dell'incarico” è previsto che
“Secondo quanto disposto dalla normativa, il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione conferendo l'incarico al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, in relazione all'esito della procedura.
E' facoltà del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettera b), del D.lgs. n.
502/1992, come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L 13 settembre 2012, n. 158, come sostituto dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, conferire l'incarico con provvedimento motivato, ad uno dei due candidati, nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione medesima, che non hanno conseguito il maggior punteggio.
Ai sensi dell'art. 15 comma 7 ter D.Lgs.502/92, l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina dell'incarico. La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso, nonché l'esito definitivo sarà disposta dal Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base della valutazione prevista dall'art. 15, comma 5°, del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.” (cfr. pag 96 e 97 del bando di concorso cit.).
Alla luce delle clausole del bando appena richiamate, è solo parzialmente corretta la prospettazione dell' resistente secondo cui “la commissione prevista dalla norma si limita CP_8
a predisporre un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell'incarico da conferire, elenco che viene sottoposto al Direttore Generale della il quale, Controparte_1
nell'ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l'incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale” (cfr. pag. 9
4 Cont della memoria di costituzione dell' . Infatti, tale potere discrezionale del Dirigente – che costituisce una deroga rispetto alla regola secondo cui l'incarico è conferito “al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, in relazione all'esito della procedura” – è vincolato e può essere esercitato soltanto a due condizioni tra loro cumulative richieste dal bando: che si tratti di altro candidato già individuato e proposto nella terna dalla commissione;
e che il Dirigente dia motivazione della deroga al criterio del maggior punteggio.
Nella fattispecie in esame, difettano entrambe le condizioni richieste dal bando di concorso per l'esercizio del potere discrezionale in questione.
Infatti, per quanto concerne la prima condizione di deroga, occorre evidenziare che l'avviso pubblico in oggetto, alla sezione “Requisiti Generali” di ammissione (cfr. pag. 75 della GURS – Serie Speciale Concorsi n. 19 del 28.12.2018), espressamente prevede che “La partecipazione al concorso non è più soggetta ai limiti di età, fermo restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo obbligatorio;
l'incarico non potrà essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni superi i limiti di età previsti dalla vigente legislazione per il collocamento a riposo”; specifica, altresì, alla sezione
“Conferimento incarico” che “L'incarico avrà la durata di cinque anni, è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve fermo restando le valutazioni previste dalla normativa e dal vigente CCNL della dirigenza di riferimento”.
Dal tenore letterale delle clausole del bando appena richiamate emerge, anzitutto, come il rinvio operato dal bando alla “normativa e dal vigente CCNL della dirigenza di riferimento” si riferisca alla legislazione in materia di collocamento a riposo nonché alle valutazioni previste dal CCNL e non opera invece – contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti - con riferimento alla durata dell'incarico. A quest'ultimo riguardo, la circostanza del sopravvenuto art. 20 del CCNL Area Sanità 2016-2018 - entrato in vigore in data 19.12.2019 e quindi successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico in oggetto – ai sensi del quale la durata dell'incarico di direzione di struttura complessa può essere inferiore a cinque anni se coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, non ha alcun rilievo poiché – come detto - non vi è alcun rinvio nelle clausole di bando a tale previsione;
né tali clausole possono essere disapplicate per dare applicazione all'accordo sindacale, una volta intervenuta la pubblicazione del bando. La giurisprudenza, in proposito, ha chiarito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di 5 concorso già emanato, malgrado l'esistenza di un accordo sindacale, intervenuto successivamente, che cambi i criteri di selezione indicati nel bando stesso, e la scorretta applicazione di quelle clausole viola il principio di legalità che governa l'operato della P.A. in base all'art. 97 Cost., rendendo illegittimo l'atto di approvazione della graduatoria che contrasti con la deliberazione di indizione e con il bando medesimo” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24569 del 01/12/2016). Com'è noto, tali principi enunciati dalla Corte di Cassazione possono applicarsi al caso di specie, in considerazione del fatto che l'Ente resistente è una sottoposta, pur assumendo la Pt_5 veste formale di ente di diritto privato (anche societario), al regime tipico delle amministrazioni, in ragione degli indici sostanziali di pubblicità, rientrando nella definizione di “amministrazioni dello Stato”.
Orbene, è circostanza pacifica quella per cui il dott. , nato nel 1954, al momento Pt_2
della presentazione della domanda, non fosse in possesso del requisito “anagrafico” necessario per il rispetto della durata minima di cinque anni dell'incarico.
Per quanto concerne, invece, la motivazione a sostegno della nomina del dott. - Pt_2 il secondo dei requisiti richiesti dal bando per l'esercizio della scelta discrezionale da parte del Direttore generale -, occorre evidenziare che la motivazione della delibera di nomina n.
569 del 14.04.2022, anche per le ragioni già esposte, risulta viziata in quanto diretta, non ad attribuire l'incarico a soggetto con minor punteggio in deroga al criterio principale del maggior punteggio - atteso che il dott. era proprio il candidato collocato nella Pt_2
migliore posizione della terna – ma diretta, piuttosto, a disapplicare le clausole di bando relative alla durata dell'incarico in favore dell'applicazione dell'art. 20 cit., ovvero delle norme del contratto collettivo. Si legge, infatti, nella motivazione della delibera che “il profilo di appropriatezza delle competenze manageriali e professionali, dimostrato dal Dott. Pt_2
e la prevalenza di un'esperienza ampia e consolidata dalle difficoltà operative del territorio, delle sue condizioni socio sanitarie e culturali, delle risorse umane che vi operano e di tutti gli stakeholders, determinano la Direzione dell' a ritenere che il Dott. sia il professionista con il CP_1 Pt_2 profilo più adeguato all'incarico da assegnare e ciò anche se l'incarico non possa avere l'estensione temporanea per un quinquennio. Infatti il professionista che, all'atto della presentazione dell'istanza non aveva compiuto 65 anni, è stato, in virtù delle disposizioni vigenti trattenuto fino al 70° anno di età, ovvero sino al 22.07.2024. Nella fattispecie il nuovo CCNL area sanità, all'art. 20 c. 3 consente di conferire l'incarico di direzione di struttura complessa anche per una durata inferiore ai cinque anni, se la cessazione coincide con il conseguimento del limite d'età per il collocamento a riposo dell'interessato” (cfr. allegato n. 7 della memoria di costituzione del dott. ). In Pt_2
6 questo modo, l'amministrazione convenuta ha provveduto a derogare, non alla regola del maggior punteggio – come consentito dal bando di selezione -, ma alle clausole del bando stesso, disapplicandole in favore delle norme della contrattazione collettiva sopravvenuta
– si ribadisce - e in mancanza di alcun fondamento normativo.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi, a monte, la violazione delle clausole di bando concernenti i requisiti generali di ammissione, nonché delle clausole, a valle, sul conferimento dell'incarico, cui consegue l'illegittimità dell'individuazione operata con delibera adottata dal Direttore generale il 14.04.2022. Il dott. , in altri Pt_2
termini e facendo corretta applicazione della clausole disciplinanti i requisiti generali di ammissione di cui alla lettera a) del bando, non avrebbe potuto neppure partecipare alla procedura selettiva e, pertanto, è stato erroneamente indicato nella terna dei candidati;
la sua nomina, quindi, in nessun caso avrebbe potuto essere oggetto di potere discrezionale, il cui esercizio è vincolato e limitato dalle clausole del bando “nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione medesima” e in deroga al criterio del maggior punteggio, non alle disposizioni del bando stesso. Il conferimento dell'incarico ad un soggetto che non possiede i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, invece, deve reputarsi alla stregua di un conferimento effettuato a soggetto al di fuori della procedura selettiva stessa e, pertanto, esercizio di un potere discrezionale illegittimo.
Deve ritenersi, pertanto, l'illegittimità della nomina del dott. . Pt_2
Stante la fondatezza della domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità della nomina, è possibile a questo punto vagliare la pretesa concernente “il diritto dell'odierno ricorrente ad avere risarcito il danno da perdita di chance commisurato alla differenza per stipendio e indennità tra quanto percepito dal dott. successivamente al Pt_1 conferimento dell'incarico al dott. (14.04.2022) e quanto lo stesso avrebbe potuto percepire Pt_2 per tutta la durata quinquennale dell'incarico ove quest'ultimo gli fosse stato legittimamente conferito”.
In proposito, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella recente ordinanza n. 25442 del 23/09/2024 “Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso. Inoltre, è stato pure osservato che “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per 7 cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro” (cfr. Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 6485 del 09/03/2021).
Il lavoratore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance, quindi, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. A tal fine è necessaria, dunque, l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire il bene della vita (nella specie, il conferimento dell'incarico), in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente.
Nel caso di specie, anzitutto, il ricorrente era stato selezionato dalla commissione di valutazione nella terna degli idonei (cfr. doc. 15) da sottoporre al Direttore Generale e quindi era titolare di una qualificata probabilità di conseguire l'incarico. A ciò si aggiunga che il ricorrente era risultato essere il candidato con il punteggio più alto (73,90) dopo il dott. , che lo aveva preceduto di soli 2,03 punti. È opportuno evidenziare, quindi, Pt_2
che ove la selezione si fosse svolta in maniera legittima – con la conseguente esclusione del dott. , come sopra accertato, che quindi non avrebbe dovuto essere individuato Pt_2 quale destinatario dell'incarico - il ricorrente sarebbe risultato il candidato con il punteggio più alto e, secondo la regola generale del maggior punteggio (di cui al bando), egli sarebbe stato il destinatario della nomina, con una probabilità quasi assoluta.
8 Pertanto, deve ritenersi, nella fattispecie in esame, che si sia verificata la “perdita del bene della vita”.
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, invece, è opportuno richiamare i criteri indicati dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione nella motivazione dell'Ordinanza n. 21931 del 02/08/2024, applicabili al caso di specie: “Innanzitutto, si sottolinea che occorre distinguere a seconda che oggetto del contendere sia il danno derivante dal mancato conseguimento di un posto che si aveva il diritto di ottenere e quello c.d. da perdita di chance. Nella prima situazione, il lavoratore che, appunto, avrebbe avuto un diritto soggettivo ad ottenere con assoluta sicurezza un dato incarico, potrà chiedere la liquidazione di una somma costituita dal c.d. danno emergente e dal c.d. lucro cessante, due voci di danno che rappresentano un pregiudizio prospettato come certo.
Nella seconda circostanza, invece, i danni in esame conseguono alla perdita di una chance.
Questa, che non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, è la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene (Cass., Sez. L, n. 37002 del 16 dicembre
2022). In questa ipotesi, l'attore non prospetta un diritto a conseguire un particolare incarico, ma solo la possibilità, più o meno elevata che ciò avvenga. Egli ha, allora, l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato. In situazioni del genere, è ammissibile la liquidazione equitativa, sicché il risarcimento può essere quantificato in una percentuale del trattamento retributivo che sarebbe spettato, commisurata al grado di probabilità di ottenimento dell'incarico stesso (in questo senso, ma in un caso concernente il conferimento di un incarico dirigenziale, Cass., Sez. L, n. 26694 del 10 novembre 2017). Se è contestata la perdita di una chance, allora, il pregiudizio non è mai presentato come certo e, quindi, non è possibile riferirsi ai concetti di danno emergente e lucro cessante, come avviene quando si discute di un ordinario risarcimento del danno, trattandosi di voci che presuppongono l'accertamento del concreto verificarsi della lesione, se non come parametri di riferimento per la quantificazione del danno da perdita di chance che, comunque, dovrà essere effettuata alla luce della sua consistenza che, non potrà essere pari alla sicurezza dell'ottenimento del risultato sperato. […] si evidenzia che questa S.C., in un recente caso […] ha chiarito che il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tenere conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di
9 bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato. Ha precisato, altresì, che l'esclusiva rilevanza da attribuire all'atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente, comporta che è da escludere che, prima dell'adozione di tale atto, sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico e l'irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonché dell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita”.
Conformemente a tali indicazioni applicative, pertanto, il danno da perdita di chance va liquidato tenendo conto - come parametri di riferimento di un giudizio equitativo e in proporzione alla consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo - delle perdite patrimoniali e del mancato guadagno correlati al non conseguimento del transito alla P.A. di destinazione, fra cui deve ricomprendersi anche la perdita dell'indennità di posizione eventualmente spettante presso tale P.A.
Nel caso in esame, la circostanza che la posizione organizzativa in relazione alla quale la parte ricorrente ha formulato la domanda risarcitoria era stata istituita e, pertanto, vi era anche la relativa retribuzione di posizione, comporta che, nell'ambito della perdita di chance, debba essere considerata la concreta ed effettiva possibilità di conseguire la retribuzione aggiuntiva.
Alla luce delle superiori indicazioni e considerato che il conteggio di parte ricorrente non è stato contestato specificamente, il danno da perdita di chance va quantificato in euro
105.400,20, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo, calcolato moltiplicando la retribuzione di posizione pari ad euro 1.756,67 (di cui euro 488,50 a titolo di indennità di esclusività, euro 416,67 a titolo di retribuzione di posizione fissa ed €. 851,50 a titolo di indennità di struttura complessa) per sessanta mensilità (12 mesi x 5 anni) comprensivo del rateo 13sima mensilità per ogni singola voce stipendiale.
Il ricorso, conclusivamente, va accolto con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
In ragione della posizione processuale assunta dal sig. appare equo compensare Pt_2 integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
Il Giudice 10 Giuseppe Tango
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