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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.4/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella controversia di previdenza ed assistenza fra
, rappr. e dif. da avv. Egidio Spinelli Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t.,, non costituito CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 4.1.2021 impugnava la sentenza resa in Parte_1 data 9.6.2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento, come da domanda di cui al ricorso di prio grado che qui si intende integralmente richiamato. Non si è costituito in questa sede di gravame l' , e non v'è prova della notifica dell'atto di CP_1 appello e del pedissequo decreto di fissazione udienza, né in telematico né in cartaceo. L'appello è dunque improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
1 né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito. Ove dovuto, va disposto a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese. Ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella controversia di previdenza ed assistenza fra
, rappr. e dif. da avv. Egidio Spinelli Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t.,, non costituito CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 4.1.2021 impugnava la sentenza resa in Parte_1 data 9.6.2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento, come da domanda di cui al ricorso di prio grado che qui si intende integralmente richiamato. Non si è costituito in questa sede di gravame l' , e non v'è prova della notifica dell'atto di CP_1 appello e del pedissequo decreto di fissazione udienza, né in telematico né in cartaceo. L'appello è dunque improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
1 né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito. Ove dovuto, va disposto a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese. Ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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