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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 13070/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Maraia ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ariano Irpino (AV), Via Conservatorio n. 34, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona del in carica, Controparte_3 CP_4
l' irigente in cari sentati e Controparte_5 difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domiciliati in , Via CP_5
Soderini, 24 convenuti
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea,
-) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 , come innanzi analiticamente descritto, conseguentemente:
-) condannare i al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, e condannarlo pertanto a mettere a
1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
-) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2021/2 24 come innanzi analiticamente descritto, condannarsi il al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
-) condannare il convenuto in persona del legale Controparte_6 CP_2 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la parte convenuta:
1. ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2. ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3. RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
Il signor ha convenuto in giudizio le a Parte_1 deducendo: - servizio alle dipendenze del Controparte_1 quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato a partire, per quanto di interesse, dall'anno scolastico 2021-2022; - di non aver fruito del beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015; - di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
2 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e d lti da enti accreditati presso i , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
2. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma va al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche
3 essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Anche io di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha giudicato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.”
Per l'effetto ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre CP_6
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
3. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
In maniera conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale con numerose sentenze (cfr., ex multis, sentenza n. 3124/2022, dott.ssa Colosimo;
sentenza n. 34/2023, dott. Di Leo;
sentenza 2290/22, dott.ssa sentenza 2376/22, dott.ssa Palmisani;
Per_1 sentenza 2835/22, dott.ssa ; sentenza 2843/22, dott.ssa ). Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 29961/23 emessa nel noto giudizio di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha, infine, chiarito che:
“1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a ” CP_1
e che:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
4 perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio quale docente per effetto dei seguenti contratti a tempo determinato:
A.S.: 2021/2022 (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente):
- contratto prot. n. 2609 del 8-11-2021 I.C. Parte_2
( ), dal 08/11/2021 al 02/12/2021, per n. 18 ore di servizio settimanali di C.F._1
l n posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado UR ZZ ( ); C.F._2
o prot. n. 3000 del 3-12-2021 Parte_3
( ), dal 03/12/2021 al 02/02/2022, per C.F._1 lezione, per un posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado UR ZZ ( ); C.F._2
-contratto prot. n. 318 del 3-02-2022 I.C. Parte_2
( ), dal 03/02/2022 al 03/05/2022, per n. 18 ore di servizio settimanali di C.F._1
l n posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado UR ZZ
); C.F._2
-contratto prot. n. 1352 del 4-05-2022 I.C. Parte_2
( ), dal 04/05/2022 al 03/06/2022, per n. 18 ore di servizio settimanali di C.F._1
l n posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado UR ZZ ( ); C.F._2
o prot. n. 1818 del 14-06-2022 I.C. Parte_2
( ), dal 04/06/2022 al 04/06/2022, per n. 18 C.F._1 lezione, per un posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado UR ZZ ( ); C.F._2
o prot. n. 1776 del 10-06-2022 I.C. Parte_2
( ), dal 05/06/2022 al 12/06/2022, per n. 18 C.F._1 lezione, per un posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado UR ZZ ( ). C.F._2
A.S.: 2022/2023 (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente): tratto prot. n. 3652/2 del 15-09-2022 Parte_4
(MIIC89000V), dal 15/09/2022 al 06
[...] settimanali di lezione, Classe di insegnamento A030 MUSICA presso SEC. I Grado CE CU MIMM89001X;
-contratto prot. n. 4760 del 07-11-2022 I.C. Parte_4
(MIIC89000V), dal 07/11/2022 al 06/02/2023, per n. 18 ore di servizio
[...] li di lezione, Classe di insegnamento A030 MUSICA presso SEC. I Grado CE CU MIMM89001X;
-contratto prot. n. 734 del 16-02-2023 I.C. (MIIC88900P), Controparte_8 dal 16/02/2023 al 08/06/2023, per un posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado IO HE (MIMM88901Q) n.18 ore;
5 -contratto prot. n. 2781 del 09-06-2023 (MIIC88900P), Controparte_9 dal 09/06/2023 al 09/06/2023, per un posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado IO HE (MIMM88901Q) n.18 ore;
-contratto prot. n. 2866 del 13-06-2023 I.C. (MIIC88900P), Controparte_8 dal 13/06/2023 al 16/06/2023, per un posto di sostegno psicofisico presso SEC. I Grado IO HE (MIMM88901Q) n.18 ore;
-contratto prot. n. 3016 del 19-06-2023 I.C. (MIIC88900P), Controparte_8 dal 19/06/2023 al 23/06/2023, per un posto di so o SEC. I Grado IO HE (MIMM88901Q) n.18 ore.
A.S.: 2023/2024 (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente):
-contratto prot. n. 3332 del 01-09-2023 (MIIC88900P), Controparte_9 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, per un posto sulla classe di concorso A030 MUSICA presso SEC. I Grado IO HE (MIMM88901Q) n.10 ore;
-contratto prot. MI00000000204711Z2000016 del 23-10-2023 I.C. CP_8
(MIIC88900P), dal 23/10/2023 al 30/06/2024, per n. 3 ore insegnamento
[...]
a alla religione presso SEC. I IO HE (MIMM88901Q) (cfr. all. n. 4);
-contratto prot. MI00000000204711Z2000017 del 30-10-2023 I.C. CP_8
(MIIC88900P), dal 30/10/2023 al 30/06/2024, per n. 1 ore insegnamento
[...] alternativa alla religione presso SEC. I Grado IO HE (MIMM88901Q).
Dallo stato matricolare prodotto da parte resistente (cfr. doc. 10, fascicolo resistente) risulta, peraltro, che il ricorrente ha prestato servizio, sempre in qualità di docente supplente:
- dal 19/09/2024 al 26/09/2024 presso Scuola Primo Grado - Second. CP_10
(MIMM8C1014); CP_5
- dal 27/09/2024 al 30/06/2025 presso Scuola Primo Grado - Second. i
[...]
(MIMM8D001V). CP_11
Il ricorrente ha, quindi, prestato attività di docenza in qualità di supplente con contratti fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2023-2024, mentre le annualità 2021-2022 e 2022-2023 vedono una successione di supplenze brevi rispettivamente dal 08/11/2021 al 12/06/2022 e dal 15709/2022 al 23/06/2023.
In proposito deve osservarsi che se è vero che la sentenza della Suprema Corte n. 29961/23, sopra citata, individua gli aventi diritto alla Carta Docente con espresso riferimento agli incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, legge 124/1999), è anche vero che la Corte non si è pronunciata, ritenendo la questione estranea al giudizio di rinvio, in ordine ai casi in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare, come nel caso di specie, un periodo paragonabile a quello proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche.
Nel caso di specie, deve ritenersi che, avendo la successione di supplenze brevi comportato la copertura quasi integrale degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e risultando quindi l'impegno del docente del tutto sovrapponibile a quello dei supplenti
6 incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, non vi sia ragione di escludere per tale annualità il riconoscimento del beneficio.
Risulta, inoltre, documentalmente provato, che il ricorrente, è attual servizio dal 02/10/2024 al 30/06/2025 presso Scuola Primo Grado - Second. i
[...]
(MIMM8D001V) (cfr. doc. 10, fascicolo resistente). CP_11
L'Amministrazione convenuta deve, quindi, essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Deve darsi conto, infine, del fatto che la parte resistente ha eccepito la decadenza della ricorrente dal diritto di chiedere la carta docente per le annualità pregresse, per non aver provveduto, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 28.11.2016, alla registrazione sull'applicazione web dedicata ai beneficiari della carta nel termine del 30 ottobre di ciascun anno.
L'amministrazione resistente osserva poi che l'art. 6 del medesimo DPCM prevede che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, con la conseguenza che non sarebbe nemmeno possibile procedere al cumulo tra le annualità richieste.
Sottolinea, in ogni caso, che la parte ricorrente avrebbe avanzato richiesta di fruire di un beneficio non più esistente al momento della domanda, tenuto anche conto della ratio del beneficio strettamente connesso alla periodicità delle esigenze di aggiornamento.
L'eccezione deve essere rigettata.
Va innanzitutto osservato che il riconoscimento a posteriori del diritto ad ottenere la Carta Docente va configurato come misura necessaria e idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione a suo tempo posta in essere.
È poi evidente che la parte ricorrente non avrebbe potuto formulare alcuna richiesta, non essendo stata inclusa per legge tra i beneficiari della Carta Docente. E' altrettanto evidente che non può configurarsi alcuna estinzione del diritto in forza del decorso di un determinato periodo di tempo, se tale diritto era insussistente ab origine per mancato riconoscimento legislativo.
Parimenti non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 6, la cui operatività è chiaramente connessa alla regolare fruizione del beneficio da parte di chi ne abbia – a monte - diritto.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, sopra citata, ha precisato sul punto quanto segue:
“…è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente
7 ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che i nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione € 1.101 – 5.200,00, con riferimento ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del numero di parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità stante l'attuale quadro giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e per l'effetto: condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.030,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 16.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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