Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza del 13.5.2025 ha pronunziato, ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc, la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3418/2024 R.G. Lavoro e Previdenza tra
, rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_1
atti dall'avv. Alberto Maggio;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.6.2024, Controparte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_2
dell'avviso di addebito n.37120240002283144000 del 09/04/2024 con cui l' gli aveva richiesto la restituzione delle somme CP_3
in ipotesi indebitamente corrisposte per l'anno 2004 per euro
3.635,76 a titolo di disoccupazione agricola nonché degli assegni nucleo familiare con la conseguente condanna dell' alla CP_2
restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
1
L' , si costituiva chiedendo, con varie argomentazioni in fatto CP_2
ed in diritto, il rigetto del ricorso .
All'esito dell'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che la ragione di credito invocata dall' attiene ad CP_2
una fattispecie d'indebito oggettivo, trattandosi di prestazione in ipotesi non spettante, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, dovendosi applicare, al caso di specie, il regime di prescrizione ordinaria decennale e dovendosi rilevare che fra la data del pagamento, (da presumersi, in mancanza di diverse deduzioni dell avvenuta nell'anno CP_2
2005) e la prima richiesta di pagamento dei crediti in contestazione
( 2019) è, appunto, decorso un termine superiore a quello previsto ex art. 2946 c.c.
Né può valere ai fini dell'interruzione della prescrizione la pubblicazione dell'elenco dei braccianti agricoli con l'indicazione delle giornate disconosciute al ricorrente non contenendo lo stesso una richiesta di pagamento.
Infine, è inconferente l'eccezione di decadenza non vertendo la controversia sull'impugnazione del disconoscimento del rapporto di lavoro ma sulla richiesta di ripetizione dell'indennità corrisposta dall CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
P.Q.M.
2 - dichiara prescritto l'indebito di cui all'avviso di addebito n.
37120240002283144000 del 09.04.2024 e, per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme CP_2
eventualmente recuperate a tale titolo;
- condanna l in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_2
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
Torre Annunziata, 13.5.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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