Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16007/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Afragola, alla via Piave n. 15/b, presso lo studio dell'avv.
Ferdinando Del Mondo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo “a) Controparte_1
accogliere il ricorso e per l'effetto, accertare lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro avente ad oggetto le mansioni di Ausiliario categoria A1, tra il CP_1
resistente e il ricorrente, nel periodo dal 1.1.1997 al 31.5.2021; b) accertare l'obbligazione del resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stata chiamata dal Comune di Afragola in data 08/09/1995 per l'esecuzione di lavoro di attività socialmente utile venendo assegnata al Progetto relativo al “Soccorso stradale e segnaletica”;
b) Di essere stata impegnata svolgendo le mansioni di operaia previste dal progetto;
c) Che alla scadenza dell'originario progetto il Comune di Afragola la ha invece utilizzata in attività estranee al progetto;
d) Che alla luce dell'attività espletata e della sua divergenza rispetto al progetto previsto, la propria attività deve essere qualificata come lavoro subordinato, con conseguente diritto alla percezione delle differenze retributive maturate.
Ritualmente citato in giudizio, il si è costituito ed ha chiesto a Controparte_1
vario titolo il rigetto della domanda proposta.
Terminata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza le parti hanno insistito nelle loro conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Al riguardo, condividendosene le argomentazioni, si riporta, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., estratto di motivazione resa da questo stesso Tribunale in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa: “Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro di fatto tra parte ricorrente, L.S.U., e l'ente locale resistente per il periodo indicato in ricorso con conseguente applicazione del trattamento economico previsto per i lavoratori subordinati che svolgono le medesime mansioni in base all'art. 2126 c.c.
A questo punto, occorre ricostruire in via preliminare la disciplina di riferimento degli L.S.U.
Pag. 2 di 9 I dati normativi di riferimento per la disciplina del lavoro socialmente utile (LSU) sono rappresentati dall'art. 14 d.l. 299/1994, poi abrogato dal d.lgs. 468/1997, che ha introdotto una disciplina organica, e dal d.lgs. 81/2000.
Dalla normativa in questione emerge come il rapporto instaurato con l'ammissione ai l.s.u. non è da considerare rapporto di lavoro subordinato anche perché la sua costituzione non comporta cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
Il compenso viene corrisposto non già dall'ente utilizzatore, bensì dall' ed è CP_2 disciplinato dalle norme sull'indennità di mobilità in quanto non sia diversamente disposto dalla legge. Non si tratta, quindi, di retribuzione.
Secondo la costante giurisprudenza (Cass. 9205/2012 e Cass. 6155/2018, cfr. anche
CGUE causa C-157/2011, Cass. Sez. Un. 3508/2005), infatti, l'occupazione in uno dei suindicati progetti non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato né a termine né a tempo indeterminato, trattandosi di un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale, pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come, ad esempio, il trattamento di malattia e l'indennità di maternità e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro,
l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale).
L'art. 14 co. 1, 3 e 4 d.l. 299/1994, anche a seguito delle modifiche operate dal d.l.
510/1996, prevedeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati o i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità, ovvero i disoccupati di lunga durata ex art. 25 co.
5 l. 223/1991, prevedendo che il compenso per l'opera prestata fosse pari alla prestazione previdenziale in godimento (cassa integrazione o indennità di mobilità), salvo il diritto ad un compenso integrativo per il lavoro ulteriore svolto ovvero, per i disoccupati che non godevano di alcuna prestazione previdenziale, un sussidio a carico dell' CP_2
Pag. 3 di 9 In base alla norma in esame, inoltre, l'utilizzazione dei lavoratori non determinava l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implicava la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale e non comportava la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si stabilì ancora con l'art. 20 l. 197/1997 che detto sussidio fosse a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 co. 7 d.l. 148/1993.
In un momento successivo l'art. 8 co. 3 d.lgs. 468/1997 confermò la previsione secondo cui per i lavoratori utilizzati nella attività di lavori socialmente utili non percettori di trattamenti previdenziali competeva un importo mensile di L. 800.000 erogato dall' per un impegno di 20 ore settimanali e di un importo integrativo CP_2
per il surplus orario a carico dell'ente utilizzatore corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
L'art. 4 d.lgs. 81/2000 ha aumentato a 850.000 lire mensili l'importo dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, fermo restando il compenso dovuto dall'utilizzatore per le ore eccedenti, che non può ritenersi abrogato dalla norma successiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8643/2014), infatti, “è quindi espressamente confermata la regola che, se si lavora un numero di ore maggiore rispetto a quelle remunerate con la prestazione previdenziale o con le L. 850.000, le ore eccedenti vengano compensate con onere a carico dell'utilizzatore. Sarebbe peraltro incongruo lasciare all'arbitrio dell'utilizzatore il trattamento economico per queste ore, soprattutto considerando che il D.Lgs. n. 81 del 2000, riguarda lavoratori che erano già stati impegnati in LSU. E' vero poi che è prevista una delibera dell'utilizzatore in ordine sul compenso da erogare per ore eccedenti, ma la necessità della delibera - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - non può considerarsi come "incompatibile" con la sua predeterminazione secondo la legge precedente.
Peraltro il lavoratore, secondo il meccanismo prefigurato dal nuovo testo del 2000 (cfr.
Pag. 4 di 9 art. 2, comma 3) dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nell'attività di LSU prima ancora di avere avuto conoscenza della misura del compenso per le ore eccedenti, mentre sembra logico che lo sappia in precedenza. Si deve allora concludere che, anche alla luce della nuova legge, poichè l'art. 8 di quella precedente non è stato abrogato, nè risulta incompatibile con le innovazioni introdotte, il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe" (v. Cass. n. 6670/2012)”. Per tali ragioni non risultano condivisibili le argomentazioni sostenute dall'ente resistente al punto 2 della propria memoria difensiva.
Da ultimo, è intervenuto l'art. 26 d.lgs. 150/2015 che ha ridisciplinato l'istituto in esame prevedendo l'erogazione a favore i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, chiamati a svolgere attività a fine di pubblica utilità in favore delle comunità territoriali di appartenenza sulla base di apposite convenzioni stipulate tra Regioni e P.A., di un sussidio di importo pari all'assegno sociale per un orario di lavoro che non può eccedere le 20 ore settimanali.
Il comma 12 della disposizione in esame, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 154/2015, prevede che la disciplina di cui agli artt. 7 e 8 d.lgs. 468/1997 continui ad applicarsi ai progetti iniziati prima della adozione della convezione quadro suindicata. Si tratta, infatti, di una disposizione transitoria stante l'abrogazione del d.lgs. 468/1997 da parte dell'art. 34 d.lgs. 150/2015.
Nel caso in esame, però, devono trovare ancora applicazione gli artt. 7 e 8 d.lgs.
468/1997 in quanto il ricorrente ha svolto l'attività di L.S.U. per parte resistente a partire dal 29.12.1995.
Occorre, però, evidenziare come la disciplina di cui all'art. 2126 c.c. può trovare applicazione solo in caso di radicale difformità dell'attività effettivamente svolta rispetto all'oggetto del progetto in ragione dell'instaurazione de facto di un rapporto di
Pag. 5 di 9 lavoro subordinato tra il lavoratore ed il proprio datore, anche se si tratta di P.A., non ostandovi l'art. 97 Cost. In altre parole, parte ricorrente deve allegare e provare non solo la difformità tra progetto e attività lavorativa effettivamente svolta ma anche tutti gli indici rivelatori della subordinazione (l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio).
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 13472/2016; cfr. anche Cass. 17101/2017) secondo cui “4.- Peraltro, secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte, la natura previdenziale del rapporto dei suddetti lavoratori non osta alla applicabilità della regola dettata dall'art. 2126
c.c., per quella parte del lavoro che si discosti per contenuto ed orario della prestazione socialmente utile. Se risulta che è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e che tale diverso ed ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore. In particolare, in base alla suddetta giurisprudenza, in tema di occupazione in lavori socialmente utili (LSU) o di lavori per pubblica utilità (LPU), per le prestazioni, che, per contenuto ed orario, si discostino da quella dovuta in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o
LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c., senza che possano nutrirsi dubbi sulla applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2012 n. 11248; Cass. 11 maggio 2009 n. 10759; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287;
Cass. 20 maggio 2008, n. 12749; Cass. 3 luglio 2003, n. 10551)””.
Ebbene, l'oggetto del presente giudizio risulta perfettamente coincidente con quello di cui al giudizio nel quale è stata emessa la sentenza appena riportate;
il quadro normativo appare egualmente sovrapponibile alla luce dell'inizio dell'attività della ricorrente nel 1995.
Pag. 6 di 9 Venendo quindi all'analisi del caso concreto, deve osservarsi che l'istruttoria svolta ha confermato la prospettazione del ricorrente: entrambi i testimoni escussi, infatti, hanno confermato che il ricorrente era adibito a mansioni di usciere ed era perfettamente inserito nell'organizzazione comunale. In tal senso, infatti, il testimone ha riferito che “Conosco il ricorrente perché quando ho lavorato come Tes_1
funzionario del settore lavori pubblici del Comune di Afragola, che si trovava in una sede distaccata, lui vi lavorava come usciere e saltuariamente ci accompagnava presso la sede principale del Comune”, mentre il testimone ha dichiarato “Con il Tes_2
ricorrente ho lavorato solo quando sono stato all'ufficio Anagrafe. Lui apriva l'ufficio la mattina, poi portava la posta al protocollo e quando io andavo al piano superiore a portare le carte di identità, mi sostituiva nell'apporre i timbri … Presso l'ufficio anagrafe era la dott.ssa , responsabile di tale ufficio, che diceva a me ed Persona_1
anche al ricorrente cosa dovevamo fare. Io ero dotato di un badge per marcare l'entrata e l'uscita da lavoro. Vedevo che lo faceva anche il ricorrente. Io quando mancavo, e spesso usufruivo dei permessi 104, presentavo una richiesta scritta. Io in ferie andavo in base ad un turno a cui partecipavano tutti i dipendenti dell'ufficio. La stessa cosa vale per il ricorrente quando siamo stati insieme”.
È quindi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni allegate ed il confronto con il progetto per il quale il ricorrente era stato chiamato come LSU conferma che tali mansioni non siano in alcun modo sovrapponibili, in quanto da progetto il ricorrente avrebbe dovuto lavorare come operaio, addetto alla manutenzione di edifici comunali o di strade.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con la conseguenza che deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'accertamento dello svolgimento di fatto del rapporto di lavoro avente ad oggetto le mansioni di Ausiliario categoria A1, tra il Comune di
Afragola e nel periodo dal 1.1.1997 al 31.05.2021, con condanna di Parte_1
parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive tra
CP_ quanto percepito a titolo di indennità LSU da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e quanto spettante in applicazione del trattamento economico CP_1
riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del CCNL enti
Pag. 7 di 9 locali dall'1.1.1997 al 31.05.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo.
Deve infatti essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal in CP_1 quanto “i rapporti di lavoro, come quello che ci occupa di lavoratori socialmente utili, non sono assistiti dalla garanzia della stabilità (ovvero assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), con la conseguenza che il termine prescrizionale comincia a decorrere solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Al riguardo, vale la pena precisare che la Suprema Corte con la recente sentenza n.26246 del 2022 ha esteso detta decorrenza anche al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, non ritenendolo assistito da un regime di stabilità, con conseguente decorrenza originaria del termine di prescrizione, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012” (cfr.
Corte di Appello di Napoli sentenza n. 3355/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro avente ad oggetto le mansioni di Ausiliario categoria A1, tra il Comune di
Afragola e nel periodo dal 1.1.1997 al 31.05.2021, con Parte_1
condanna di parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di indennità LSU da parte
CP_ dell' e di integrazione oraria da parte del Comune e quanto spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del CCNL enti locali dall'1.1.1997 al 31.05.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo;
Pag. 8 di 9 2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.629,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 9 di 9