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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 180 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di rinvio, promossa
DA
- (c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), e , (c.f. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Marcello Stanca e dell'Avv. C.F._3
Piero Moreschino e domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
- (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Milano via Freguglia n. 1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso in riassunzione depositato in data 19/02/2025.
Per la resistente: come da memoria difensiva depositata in data 04/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
e , con sentenza n. 2659/2019, statuiva : Parte_2 Parte_3
«Condanna il a pagare ai ricorrenti l'indennizzo aggiuntivo ex art. 1 L. CP_1
229/05 con decorrenza dalla medesima data di decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla L. 210/92 (1° aprile 1998), indennizzo aggiuntivo calcolato moltiplicando per sei volte l'importo dell'indennizzo base calcolato tenendo conto dell'adeguamento di entrambe le voci che lo compongono (indennizzo ed indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione programmata;
condanna altresì il
a ricalcolare l'assegno una tantum ai sensi dell'art. 4 secondo i medesimi CP_1 criteri>>.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano
(sentenza n. 561/2020) che “In parziale riforma della sentenza appellata n.
2659/2019 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, condanna il Controparte_1
a corrispondere agli odierni appellati, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della
[...]
Legge n. 229/2005, successivamente al primo anno di decorrenza della prestazione, la sua rivalutazione secondo gli indici ISTAT ricalcolando l'indennizzo così dovuto nella misura di legge oltre interessi legali sino al saldo. Conferma nel resto”, ovvero confermando la condanna del “a pagare ai ricorrenti l'indennizzo CP_1 aggiuntivo ex art. 1 L. 229/05 con decorrenza dalla medesima data di decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla L. 210/92 (1 aprile 1998).”
A seguito del ricorso presentato dal , la Corte di Cassazione, Controparte_1 con sentenza n. 30256/2024, cassava la decisione di secondo grado, in relazione al motivo di impugnazione concernente la violazione degli artt. 1 e 4 della L. 229/2005
e 11 delle preleggi, per avere la Corte territoriale applicato retroattivamente l'indennizzo introdotto dalla legge del 2005, e rinviava le parti alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
In particolare la sentenza remittente in motivazione afferma:
“11. Il primo motivo di ricorso è fondato. 12. Invero, il tenore letterale della norma è univoco e decisivo ai fini della soluzione della presente controversia: inequivocabile è il dettato testuale del decreto, nell'ancorare la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, per chi, a quella data, risulti già titolare dell'indennizzo base, mentre solo per chi acquisisca il diritto all'indennizzo base
2
in epoca posteriore, la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo collima con la decorrenza dell'indennizzo base.
13. Le previsioni del decreto, nel definire il precetto normativo, non si pongono in contrasto con la lettera dell'art. 1 della legge n. 229 del 2005, che non contempla ex professo l'efficacia retroattiva della nuova disciplina e, anche al fine di approntare l'indispensabile copertura finanziaria (art. 81 Cost.), non apporta alcuna deroga univoca alla generale operatività delle leggi soltanto per l'avvenire (art. 11delle preleggi).
14. Quanto al fatto che l'indennizzo sia corrisposto ai soggetti danneggiati di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, e si affianchi all'indennizzo base, cio' non implica in maniera indefettibile che la decorrenza debba essere la medesima di tale indennizzo, quando il dato positivo contenga indicazioni divergenti…….”, La Cassazione ha pertanto precisato il seguente principio di diritto:
«L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n.
229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del ministro della
Salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria».
, ed hanno provveduto alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 riassunzione del giudizio, chiedendo pronunciarsi in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte, confermando le ulteriori statuizioni e compensando le spese del grado di legittimità.
Si è costituito il chiedendo di “Statuire in relazione alla Controparte_1 decorrenza dell'indennizzo integrativo in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. - Respingere la richiesta avversaria di compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, provvedendo ad una loro liquidazione in favore del e ad una compensazione delle Controparte_1 spese degli altri gradi di giudizio”.
Alla udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
In osservanza del principio di diritto affermato nella sentenza remittente, nel confermare le statuizioni di merito passate in giudicato, questo Collegio ritiene che l'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto agli odierni ricorrenti a decorrere dall'entrata in vigore
3
della medesima legge poiché essi, a tale data, risultavano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del ministro della Salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria.
Le spese processuali, secondo un criterio di valutazione globale, vanno compensate per metà ed il residuo posto a carico dell'Ente, liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della causa ed in applicazione del D.M. 55/2014 con riguardo alle fasi processuali (Euro 2000,00 per il primo grado;
Euro 2200,00 per il grado di appello;
Euro 2900,00 per il grado di legittimità, Euro 3500,00 per il presente grado, complessivamente Euro 10.600,00).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio condanna il a pagare a Controparte_1 [...]
, e l'indennizzo aggiuntivo ex art. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 L. 229/05 con decorrenza dalla entrata in vigore della L. 229/2005.
Compensate per metà le spese di tutti i gradi di giudizio, condanna il Controparte_1
al pagamento del residuo per Euro 5.300,00 oltre spese generali ed oneri di
[...] legge.
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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N.R.G. 180 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di rinvio, promossa
DA
- (c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), e , (c.f. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Marcello Stanca e dell'Avv. C.F._3
Piero Moreschino e domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
- (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Milano via Freguglia n. 1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso in riassunzione depositato in data 19/02/2025.
Per la resistente: come da memoria difensiva depositata in data 04/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
e , con sentenza n. 2659/2019, statuiva : Parte_2 Parte_3
«Condanna il a pagare ai ricorrenti l'indennizzo aggiuntivo ex art. 1 L. CP_1
229/05 con decorrenza dalla medesima data di decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla L. 210/92 (1° aprile 1998), indennizzo aggiuntivo calcolato moltiplicando per sei volte l'importo dell'indennizzo base calcolato tenendo conto dell'adeguamento di entrambe le voci che lo compongono (indennizzo ed indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione programmata;
condanna altresì il
a ricalcolare l'assegno una tantum ai sensi dell'art. 4 secondo i medesimi CP_1 criteri>>.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano
(sentenza n. 561/2020) che “In parziale riforma della sentenza appellata n.
2659/2019 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, condanna il Controparte_1
a corrispondere agli odierni appellati, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della
[...]
Legge n. 229/2005, successivamente al primo anno di decorrenza della prestazione, la sua rivalutazione secondo gli indici ISTAT ricalcolando l'indennizzo così dovuto nella misura di legge oltre interessi legali sino al saldo. Conferma nel resto”, ovvero confermando la condanna del “a pagare ai ricorrenti l'indennizzo CP_1 aggiuntivo ex art. 1 L. 229/05 con decorrenza dalla medesima data di decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla L. 210/92 (1 aprile 1998).”
A seguito del ricorso presentato dal , la Corte di Cassazione, Controparte_1 con sentenza n. 30256/2024, cassava la decisione di secondo grado, in relazione al motivo di impugnazione concernente la violazione degli artt. 1 e 4 della L. 229/2005
e 11 delle preleggi, per avere la Corte territoriale applicato retroattivamente l'indennizzo introdotto dalla legge del 2005, e rinviava le parti alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
In particolare la sentenza remittente in motivazione afferma:
“11. Il primo motivo di ricorso è fondato. 12. Invero, il tenore letterale della norma è univoco e decisivo ai fini della soluzione della presente controversia: inequivocabile è il dettato testuale del decreto, nell'ancorare la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, per chi, a quella data, risulti già titolare dell'indennizzo base, mentre solo per chi acquisisca il diritto all'indennizzo base
2
in epoca posteriore, la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo collima con la decorrenza dell'indennizzo base.
13. Le previsioni del decreto, nel definire il precetto normativo, non si pongono in contrasto con la lettera dell'art. 1 della legge n. 229 del 2005, che non contempla ex professo l'efficacia retroattiva della nuova disciplina e, anche al fine di approntare l'indispensabile copertura finanziaria (art. 81 Cost.), non apporta alcuna deroga univoca alla generale operatività delle leggi soltanto per l'avvenire (art. 11delle preleggi).
14. Quanto al fatto che l'indennizzo sia corrisposto ai soggetti danneggiati di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, e si affianchi all'indennizzo base, cio' non implica in maniera indefettibile che la decorrenza debba essere la medesima di tale indennizzo, quando il dato positivo contenga indicazioni divergenti…….”, La Cassazione ha pertanto precisato il seguente principio di diritto:
«L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n.
229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del ministro della
Salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria».
, ed hanno provveduto alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 riassunzione del giudizio, chiedendo pronunciarsi in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte, confermando le ulteriori statuizioni e compensando le spese del grado di legittimità.
Si è costituito il chiedendo di “Statuire in relazione alla Controparte_1 decorrenza dell'indennizzo integrativo in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. - Respingere la richiesta avversaria di compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, provvedendo ad una loro liquidazione in favore del e ad una compensazione delle Controparte_1 spese degli altri gradi di giudizio”.
Alla udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
In osservanza del principio di diritto affermato nella sentenza remittente, nel confermare le statuizioni di merito passate in giudicato, questo Collegio ritiene che l'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto agli odierni ricorrenti a decorrere dall'entrata in vigore
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della medesima legge poiché essi, a tale data, risultavano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del ministro della Salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria.
Le spese processuali, secondo un criterio di valutazione globale, vanno compensate per metà ed il residuo posto a carico dell'Ente, liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della causa ed in applicazione del D.M. 55/2014 con riguardo alle fasi processuali (Euro 2000,00 per il primo grado;
Euro 2200,00 per il grado di appello;
Euro 2900,00 per il grado di legittimità, Euro 3500,00 per il presente grado, complessivamente Euro 10.600,00).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio condanna il a pagare a Controparte_1 [...]
, e l'indennizzo aggiuntivo ex art. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 L. 229/05 con decorrenza dalla entrata in vigore della L. 229/2005.
Compensate per metà le spese di tutti i gradi di giudizio, condanna il Controparte_1
al pagamento del residuo per Euro 5.300,00 oltre spese generali ed oneri di
[...] legge.
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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