Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
NR. 378 /2024 R.G.L.
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PRIMA
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Gerardina Guglielmo;
visto il fascicolo d'ufficio riportato all'attenzione della scrivente in data 08.4.2025;
Considerato che
il procedimento è stato inizialmente delegato al GOP e, tuttavia, tenuto conto del carico di lavoro del dott. il quale sostituisce la dott.ssa CP_1 Per_1 anche nella gestione di altri procedimenti per ATP delegati dalla dott.ssa , Per_2 appare necessario, al fine di provvedere alla sollecita definizione, revocare parzialmente la delega ed emettere il provvedimento conclusivo del presente giudizio;
sentiti il GOP ed il Presidente del Tribunale sul punto;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta dalla ricorrente
, NATA A TEGGIANO (SA) IL 10/02/1955 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. D'ALESSIO NICOLA, nei confronti C.F._1 di RAPP.TO E;
CP_2 Controparte_3
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti, le quali non hanno depositato alcun atto di dissenso nel termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. – cfr. attestazione della cancelleria a tergo del decreto di assegnazione termini - ;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. depositata in data Persona_3 04.1.2025. D I C H IA R A
non dovuto il rimborso delle spese di difesa all e CP_2 P O N E
definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti, CP_2 atteso che la parte ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. . Si comunichi a cura della cancelleria. Lagonegro, 09.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Gerardina Guglielmo