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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTTA MICHELE
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato BIOLO FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e , Parte_1 Controparte_2
1 ordinandosi all'ufficiale di stato civile del Comune di Lonigo (VI) l'annotazione del provvedimento nel Registro dei matrimoni del medesimo Comune.
2. Nulla disporsi quanto alla casa coniugale.
3. Revocarsi il contributo di mantenimento già previsto a favore della sig.ra in CP_2
quanto la stessa si dichiara ad oggi economicamente autosufficiente.
4. Nulla disporsi, pertanto, a titolo di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente autosufficienti
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Lonigo (VI) in data 15/03/1998 alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 21/03/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita ex art 127ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/09/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di
2 ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, così dovendo intendersi la domanda delle parti trattandosi di matrimonio civile ed ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 [...]
in Lonigo il 15/03/1998 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo al n. 1, parte I, anno 1998;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 26/03/2024.
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTTA MICHELE
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato BIOLO FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e , Parte_1 Controparte_2
1 ordinandosi all'ufficiale di stato civile del Comune di Lonigo (VI) l'annotazione del provvedimento nel Registro dei matrimoni del medesimo Comune.
2. Nulla disporsi quanto alla casa coniugale.
3. Revocarsi il contributo di mantenimento già previsto a favore della sig.ra in CP_2
quanto la stessa si dichiara ad oggi economicamente autosufficiente.
4. Nulla disporsi, pertanto, a titolo di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente autosufficienti
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Lonigo (VI) in data 15/03/1998 alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 21/03/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita ex art 127ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/09/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di
2 ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, così dovendo intendersi la domanda delle parti trattandosi di matrimonio civile ed ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 [...]
in Lonigo il 15/03/1998 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo al n. 1, parte I, anno 1998;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 26/03/2024.
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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