TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/12/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Ufficio fallimenti REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel. dott.ssa Marzia Maffei giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA sul ricorso n. 127-1/2025 PU presentato nell'interesse di ; Parte_1
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato in data 6.11.2025, la sig.ra (soggetto che esercita Parte_2
attività di impresa minore) chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
Considerato, in primo luogo, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità,
Ritenuto, tuttavia, che nel procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio,
e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie;
rilevata, preliminarmente, la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il debitore ha la propria residenza nel Comune di Cosenza;
ritenuto che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura 2
della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi
1 e 2, CCI;
considerato che
, nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa minore (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2,
CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI); rilevato che dal controllo effettuato i documenti sono stati correttamente allegati;
dato atto che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio
(tenuto conto dei beni liquidabili, non essendovi quote di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare residuo superiore ad 57.785,14, al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC); dato atto, che il ricorrente risulta possedere i seguenti beni, che dovranno essere liquidati: 3
rilevato che la ricorrente negli ultimi tre anni ha prodotto un reddito del tutto esiguo (ammontante nel 2024 a soli 1.240 euro) derivante dalla propria attività e che, tra l'altro, l'insieme dei beni organizzati verrà per l'attività d'impresa verrà posto in liquidazione;
dato atto, pertanto, che non risulta esservi alcuna quota di reddito, neanche fututra, che potrà essere messa a disposizione della procedura;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata in quanto la liquidazione dei suddetti beni potenzialmente potrà garantire una parziale soddisfazione, seppur minima, della massa dei creditori;
considerato che
nulla osta affinché il gestore designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI;
dato atto, in merito alla domanda cautelare proposta, che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P. Q. M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sig.ra Parte_2
residente in [...], CF: ; C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;
nomina liquidatore il dott. Persona_1
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili o mobili registrati acquisiti alla procedura presso gli uffici competenti;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
4
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
dà atto che si applicano alla presente procedura gli articoli 142 e 143 CCII in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151 CCII;
per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III CCII. dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; 5
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti