Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di OS, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1941/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. EUGENIO CARUSO Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: azione di accertamento negativo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.05.2024 il Sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per chiedere che venisse accertata e dichiarata CP_1 la natura subordinata del rapporto intercorso con la società Costruzioni S.r.l. e che fosse quindi disposto l'annullamento del provvedimento con cui l' ha proceduto all'iscrizione d'ufficio presso la gestione CP_2 commercianti come da comunicazione ricevuta in data 18.10.2023, con cui è stato reso edotto della sua “Iscrizione titolare d'impresa – Gestione Commercianti – Codice azienda 21868094 MP” a seguito di “accertamento d'ufficio del 29.09.2023”, con conseguente iscrizione quale titolare d'azienda a far data dal 02.05.2018. In particolare, ha dedotto di essere socio della società Costruzioni s.r.l. che svolge due diverse attività: una relativa alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali, la cui posizione è identificata con CP_1 matricola n. 2507999900, un'altra relativa al commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione la cui posizione è identificata al numero di CP_1 matricola 6705991865. Ha dedotto inoltre di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento del 29.09.2023 da parte dell e ha rilevato che, invero, CP_1
1
25.08.2020 al 31.07.202) sia il verbale del 29.09.2023 (n. 2023004921/DDL – unico richiamato nella nota ricevuta in data 18.10.2023 - relativo alla posizione di cui alla matricola n. 6705991865, imputato al periodo dal CP_1
09.04.2018 al 31.07.2023) erano stati notificati alla società Costruzioni s.r.l., di cui è socio, e poi consegnatigli. Ha anche dedotto che in data 22.01.2024 l' di OS ha notificato un CP_1 terzo verbale, ovvero il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2023006721 con cui l'Istituto ha comunicato di avere proceduto alla
“iscrizione del Sig. alla Gestione Commercianti dell ) a far Parte_1 CP_1 data dal 02.05.2018”, richiedendo allo stesso, per poter regolarizzare le presunte inadempienze, la somma complessiva di euro 25.233,45, di cui euro 20.191,52 a titolo di contributi ed euro 5.041,93 a titolo di somme aggiuntive, ovvero sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), l. 388/2000,
“calcolate dal sorgere delle omissioni”. Ha, quindi, rilevato di aver quindi proposto ricorso amministrativo avverso i tre verbali di accertamento, ricorso rimasto privi di riscontro. Sulla premessa della sussistenza di un rapporto di subordinazione ha quindi rilevato l'infondatezza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, l'illegittimità della relativa richiesta di addebito della contribuzione, l'illegittimità e la non dovutezza delle sanzioni e - in via subordinata – la parziale prescrizione sull'assunto che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006721 gli è stato notificato solo il 22.01. 2024. Ha chiesto, quindi, al Tribunale di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto intercorso con la società Costruzioni S.r.l. e per l'effetto di disporre l'annullamento dell'iscrizione quale titolare di impresa alla Gestione Commercianti dal 02.05.2018, riconoscendo invece la reale subordinazione per i periodi già dichiarati dalla società datrice;
di annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006721, nonché i verbali n. 2022008419/DDL del 26/09/2023 e n. 2023004921/DDL del 29/09/2023, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale al ripristino della posizione contributiva nella precedente area di previdenza;
in via gradata, di annullare ogni pretesa anteriore al 22.01.2019 per avvenuta prescrizione;
di scorporare dalla somma eventualmente dovuta quanto già versato all' di annullare tutte le sanzioni richieste. CP_1
2 Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 16.06.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di notte scritte. La parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione d'udienza.
In via preliminare, il Tribunale osserva che non può farsi discendere alcuna nullità dall'omesso riferimento al verbale del 26.09.2023 – relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nell'attività di costruzione edile - nella comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti ricevuta dal ricorrente né tale omissione integra violazione di norme procedurali. Tale iscrizione, com'è ovvio, è avvenuta sulla base del ritenuto esercizio nel settore commerciale di un'attività continuativa e prevalente, rispetto alla quale il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nell'attività edile è un dato del tutto neutro. Si richiama, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i vizi del verbale ispettivo, non costituente atto presupposto necessario, non incidono sui presupposti dell'obbligo per cui sono irrilevanti eventuali vizi procedimentali del verbale di accertamento ispettivo atteso che oggetto del giudizio di accertamento negativo è la pretesa creditoria dell e le CP_1 carenze dell'accertamento ispettivo possono rilevare soltanto ai fini della valutazione probatoria dell'attività ispettiva compiuta e non per sé considerate”(Cass., Sez. L. Ordinanza n. 3420/2022).
“Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (n. 5851/2024).
Nel merito il ricorso è infondato. Si premette in diritto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che questo Giudice fa proprio condividendone i presupposti e non solo in omaggio al principio dell'uniformità delle decisioni) i verbali di accertamento degli obblighi contributivi, in linea con i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. hanno un'efficacia di prova piena fino a querela di falso solo limitatamente ai fatti 3 che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da essi compiuti “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (…) i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass., n. 10427/2014). Anche con riferimento ai verbali di accertamento degli obblighi contributivi è stato statuito che “se ne è sempre affermata la loro idoneità ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, in caso di opposizione, sorge l'obbligo dell'opponente di fornire la prova contraria. Ai fini delle altre circostanze in essi contenuti, invece, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, talché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. 07.10.1960, n. 02597, Cass. 06.09.1995, n. 09384). Detto principio, informatore di una serie di decisioni di legittimità, sottende alla ripartizione dell'onere probatorio (…)” (Cass. n. 6110/1998, n. 10128/2003, n. 13449/2004). Ebbene, nel caso di specie l' ha opportunamente offerto in CP_1 comunicazione, a riscontro della propria pretesa, i verbali delle dichiarazioni rese dal ricorrente e da diversi dipendenti della società. Il Tribunale rileva, al riguardo, che le dichiarazioni prodotte con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.07.2024, sebbene successive alla costituzione in giudizio dell'ente di previdenza, debbano acquisirsi al processo ai sensi dell'art. 421 c.p.c. 4 Ora, osserva il Tribunale che le censure contenute nel primo motivo di ricorso sono riferite soltanto al verbale n. 2023004921/DDL del 29/09/2023, relativo alla matricola n. 6705991869 aperta per le attività commerciali della società Costruzioni s.r.l., con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro a far data dal 02.05.2018. Non vi è contestazione nell'atto introduttivo del giudizio sulla parte dei verbali che ricostruiscono l'attività aziendale e l'avvicendamento delle due attività nei settori edile e commerciale. In particolare, nei verbali viene riscontrato e non contestato che “la
[...]
è stata costituita a seguito di atto di conferimento dell'01.10.2014 Controparte_3 da parte della ditta individuale , esercente Controparte_4 attività di edilizia artigiana. All'atto della costituzione la Costruzioni s.r.l. era composta dal socio unico che, fino al 04.02.2015, ne è stato anche Parte_1 amministratore unico. Successivamente, è subentrato nella società il sig.
[...]
, con una quota pari all'1% del capitale sociale, assumendo anche la CP_5 carica di amministratore unico dal 29.01.2015 al 05.01.2018. Dall'01.01.2018 ha assunto, invece, la carica di amministratore unico il sig. . Controparte_6
• Attualmente, ossia dal 23.05.2023, la società è composta dai sig.ri Pt_1
, per il 47% del capitale sociale, , per il 47%, e
[...] Controparte_5 CP_6
per il 6%
[...]
• La società, in forza delle due diverse attività dichiarate, ha un doppio inquadramento presso l 1) per l'attività di costruzioni di edifici residenziali e CP_1 non residenziali (C.S.C. 11301 – Cod. ISTAT 45210) è stata aperta la matr. 2507999900, con inizio attività con dipendenti il 06/11/2014; 2) per l'attività di commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione (C.S.C. 70104 – Cod. ISTAT 51532) è stata aperta la matr. 6705991869, con inizio attività con dipendenti il 06/04/2018” (cfr. all. 6 al ricorso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006721 del 29.09.2023). La società ha comunicato la sospensione dell'attività di commercio, con conseguenziale richiesta di sospensione della matricola 6705991869, dal 30.04.2019 al 17.05.2020, mentre la sospensione dell'attività di costruzioni - con conseguenziale richiesta di sospensione della matricola 2507999900 – ha riguardato i seguenti periodi: dal 31.07.2017 al 24.08.2020, dal 13.10.2020 al 13.01.2021, dal 31.01.2021 al 23.11.2021, dal 10.01.2022 al 02.06.2022. Con particolare riferimento alla società e alle attività svolte dal ricorrente, il sig. amministratore unico e legale rappresentante, in data Controparte_6
01.12.2022 ha dichiarato: “Sono amministratore unico della società CP_7
[..
[...] dall'01/01/2018; i soci della società sono , al 99%, e
[...] Parte_1 [...]
, all'1%, entrambi miei figli. Prima di me, dal 2015 al 2017, ha rivestito CP_5 la carica di amministratore MI IG . Voglio precisare che io Controparte_5 risiedo a Delianuova (RC), MI IG a Palmi e MI IG a CP_5 Pt_1
Rende (Cs). La predetta società nasce a seguito di trasformazione della ditta individuale intestata a MI IG che si occupava esclusivamente di lavori Pt_1 edili. La società, fin dalla sua costituzione, si è occupata sia di lavori edili che di commercio all'ingrosso di prodotti per l'edilizia; nel 2018 il commercio è stato esteso anche al dettaglio. L'attività di commercio viene svolta in sede, a Rende, in c.da Lecco n. 63 (dove viene venduto pellet e nocciolino) e presso l'unità locale di Amato di Taurianova, dove viene venduto materiale per l'edilizia. L'attività di vendita su Taurianova è aperta al pubblico otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, mentre il sabato mezza giornata. A Rende la stessa cosa tranne il momento in cui bisogna effettuare consegne all'esterno. All'interno dei due punti vendita sono impiegati dei dipendenti;
uno a Rende, di nazionalità straniera, addetto allo scarico e carico, oltre a MI IG . A Taurianova lavorano, di mattina, Pt_1 MI IG , di pomeriggio, invece, un altro MI IG, CP_5 Persona_1
e mia NU , moglie di Riguardo all'attività edile la Controparte_8 Per_1 società esegue lavori di costruzione di edifici civili ed industriali (cat. OG1 e OG3). Produco i contratti di appalto lavori eseguiti dalla società dal 2017 ad oggi, nella provincia di OS;
la società ha sempre comunicato la sospensione della matricola aperta presso la sede di OS tutte le volte in cui non c'erano CP_1 cantieri aperti. Il Direttore Tecnico sui cantieri è MI IG , che è Parte_1 una sorta di capo cantiere;
preciso che, negli ultimi cinque anni, la società ha avuto come operai edili assunti alle proprie dipendenze solo ed il sig. Parte_1
solo per il cantiere di Castrolibero nel 2017, assunto come muratore. CP_9
Preciso, riguardo agli ultimi contratti che vi ho prodotto, che in via Livatino la società si è occupata di fornitura di un ponteggio e di assistenza al montaggio per il tramite di MI IG . I lavori di invece, sono stati dati in Pt_1 Parte_2 subappalto come da contratti che vi ho prodotto. Io dirigo e controllo i dipendenti. Mio IG è assunto part time dalle 08:30 alle 12:30 dal lunedì al sabato;
CP_5 MI IG seguiva, più o meno, lo stesso orario nel punto vendita di Rende, Pt_1 mentre è più libero quando svolge mansioni di direttore tecnico dovendo soddisfare le esigenze di cantiere. Mio IG dal 2017 ad oggi ha sempre lavorato con Pt_1 continuità, mentre MI IG , nel 2019, non ha svolto attività lavorativa CP_5 per alcuni mesi. I miei figli vengono retribuiti, così come da busta paga, così come tutti i dipendenti, con bonifico ma se c'è qualche necessità anche in contanti. Ad oggi non c'è mai stata una divisione degli utili. Io non sono titolare di pensione, 6 non percepisco alcun reddito dalla società ma svolgo le funzioni di amministratore a titolo gratuito con rimborso di eventuali spese. Preciso di aver reso la presente F[…] Io non svolgo altra CP_5Persona_2 attività lavorativa;
preciso che abbiamo intenzione di prevedere un compenso per me dal gennaio 2023. Dedico a questa attività il MI tempo, quando non sono impegnato in campagna o in altro, ossia quando necessita la mia presenza nei punti vendita. In particolare, mi dedico agli acquisti, ai contratti con i fornitori, con i clienti ed, in caso di necessità, alla vendita. Mi occupo, inoltre, di tutte le cose burocratiche ad eccezione di quelle delegate al commercialista. Mi seguo, inoltre, i bandi di gara (…) presenzio alla consegna dei lavori ed agli stati di avanzamento.
[…]”. Ebbene, il dipendente sig. che ha prestato il proprio lavoro Parte_3 nella sede di Rende dedita all'attività commerciale da maggio 2021 a marzo 2023, ha dichiarato in data 04.07.2023: “lavoravo per l'azienda Costruzioni s.r.l. dove ho lavorato per un anno e dieci mesi. Il MI rapporto di lavoro è finito a febbraio 2023 Lavoravo dal lunedì al venerdì e sabato mezza giornata: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14.15 alle 18.30 anche se sul contratto c'era scritto un orario diverso. Il sabato lavoravo alle 8.00 alle 13.00. Io scaricavo il materiale con il muletto e lo caricavo a mano;
uscivo anche a fare le consegne però io ero solo addetto allo scarico e carico della merce. Non ho la patente per guidare il furgone. Accompagnavo sempre il titolare, , a fare le consegne oppure un Parte_1 lavoratore italiano di nome che ha iniziato a lavorare a gennaio Persona_3
2022, abbiamo lavorato insieme per un anno ed un mese;
lui guidava ed io scaricavo la merce. Andavo spesso anche a lavorare con il MI capo, , Parte_1
a montare le impalcature. L'ultima l'ho montata a OS accanto alla farmacia Russo;
so che è ancora montata. All'interno del capannone lavorano il sig. Pt_1
e la moglie, di cui non ricordo il nome. Io non sono mai rimasto solo nel
[...] capannone. Prima ho lavorato anche con il sig. che Testimone_1 lavorava solo nel capannone, caricava e scaricava la merce con me e, se veniva qualcuno ad acquistare, faceva lo scontrino. Io sono stato assunto da Pt_1
che mi ha detto cosa dovevo fare;
venivo pagato da che mi
[...] Parte_1 pagava un po' con bonifico, un po' con contanti. Conosco il sig. e Controparte_6 so che è il padre di;
ogni tanto veniva in ufficio, una volta ogni due/tre mesi, Pt_1 per fare qualche carta […]”. In data in data 27.03.2023 sono state acquisite le dichiarazioni del sig.
[...]
dipendente della società nelle attività edili sui cantieri in provincia CP_9 di OS nei mesi di agosto e settembre 2020, il quale ha dichiarato: “ho lavorato per la società Costruzioni srl in due periodi diversi: una priva volta per un 7 periodo più lungo di circa otto mesi;
e poi un periodo più breve, di circa un mese, d'autunno, prima dell'inizio della scuola. Non ricordo gli anni precisi. Nel secondo rapporto di lavoro, più breve, ci siamo occupati della manutenzione di una scuola a Castrolibero. Abbiamo lavorato in due, non ricordo il nome dell'altro collega. Il MI datore di lavoro era il sig. che, a volte, lavorava anche con noi sul Parte_1 cantiere. In particolare, il sig. si è occupato del montaggio dell'impalcatura. Pt_1
Il sig. veniva sempre sul cantiere a controllare il nostro lavoro. Sono stato Pt_1 pagato dal sig. con bonifico. Nel precedente rapporto di lavoro mi Parte_1 sono sempre occupando di lavori di muratura e pittura ed il MI datore di lavoro era sempre il sig. . So che il sig. vende ora pellet in un Parte_1 Pt_1 capannone […]”. Anche per le attività di costruzione edile svolte nell'area reggina, in particolare a Taurianova, risulta che il ricorrente è stato individuato dai dipendenti come datore di lavoro. Si legge nella dichiarazione resa dal sig. in data 13.09.2023: Parte_4
“Sono stato assunto direttamente da che era il MI datore di lavoro Parte_1
e mi ha detto cosa dovevo fare”. Il lavoratore sig. , in data 13.09.2023, ha dichiarato: “Il Persona_4 MI datore di lavoro era , con cui ho parlato per la mia assunzione”. Parte_1
Soltanto il lavoratore , assunto nel periodo in cui Persona_3
l'accertamento era già in atto, ha dichiarato: “lavoro per la Costruzioni srl dal 21.3.2023. Per questo posto di lavoro ho preso accordi con il sig. Controparte_6 relativamente alle mansioni da svolgere, all'orario di lavoro e retribuzioni. Sono stato assunto con un contratto a tempo determinato con scadenza al 30/6 poi rinnovato fon al 31 ottobre 2023 se non ricordo male. L'orario di lavoro è dalle 9.00 alle 13:00 dal lunedì al sabato compreso. Mi occupo della vendita di pellet e nocciolino. La sede è situata nella zona industriale di Rende. Lavoro da solo. Non so dire di pomeriggio se l'attività rimane aperta e da chi è gestita. Il cancello lo chiude
. A volte è presente. Attualmente anche io ho le chiavi. Ho sempre CP_6 CP_6 lavorato da solo sin da quando sono tata assunto. Conosco il sig. Parte_1 perché è il IG di . Mi pare abbia una ditta di costruzioni, se non Controparte_6 ricordo male. Il sig. non ha mai lavorato con me in questo negozio. Non Pt_1 conosco A volte quando faccio le consegne sono costretto a chiudere Parte_3 il locale perché sono prevalentemente solo […] Stamattina per essere qui ho dovuto chiudere il locale”. Il Tribunale ritiene irrilevanti e comunque non utili a smentire le valutazioni già le dichiarazioni rese dal Sig. sia perché Per_3
l'assunzione del lavoratore è avvenuta nel corso dell'attività ispettiva, sia 8 perché le circostanze dichiarate appaiono contraddittorie sia in sé considerate (“Non so dire di pomeriggio se l'attività rimane aperta e da chi è gestita. Il cancello lo chiude . A volte è presente. Attualmente anche CP_6 CP_6 io ho le chiavi”) sia se raffrontate con le altre dichiarazioni (cfr. dichiarazioni di e di ). Controparte_6 Parte_3
Ciò posto, in assenza di contestazione, il Tribunale ritiene acquisite al processo le seguenti circostanze: la costituzione della Costruzioni srl, in seguito a conferimento della ditta individuale di CP_4 CP_4
, esercente attività di edilizia artigiana, di cui il ricorrente Parte_1 era socio e amministratore unico;
l'avvicendamento, quali soci amministratori, con quote pari al 1% del capitale sociale, prima del sig.
fratello del ricorrente, dal 29.01.2015 al 05.01.2018 e poi Controparte_5 del sig. padre del ricorrente, dal 01.01.20108; la Controparte_6 redistribuzione, nel corso dell'ispezione, del capitale sociale che, alla data del 23.05.2023 (47% al ricorrente, 47% al sig. 7% al sig. Controparte_5
. Controparte_6
Ora, gli avvicendamenti societari descritti, interpretati anche alla luce delle dichiarazioni, fanno ritenere che il ricorrente è stato, nel periodo in contestazione, il cardine imprenditoriale e organizzativo di entrambe le attività aziendali svolte dalla Costruzioni s.r.l. È vero che secondo il prevalente orientamento di legittimità “In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione”. (Cass. sent. n. 21759/2004). 9 D'altra parte, ritiene il Tribunale che vada richiamato nel caso in esame anche l'insegnamento più risalente della Corte di Cassazione secondo cui
“la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato fra società di capitali e socio è da escludere, fra l'altro con riferimento al “socio sovrano” per tale intendendosi quel soggetto che abbia ridotto a suo strumento la società usandone come di cosa propria” e che ha statuito come “il socio non può assumere la figura di lavoratore subordinato di una società di capitali allorquando abbia una partecipazione al capitale capace di assicurargli da sola la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni delle assemblee (ordinarie e straordinarie), sicché in concreto dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina e la revoca degli amministratori, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'assunzione di lavoratori ed il loro licenziamento, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul personale. In tali casi il socio si presenta come l'effettivo e solo titolare del potere gestionale della società si da risultare vero e proprio "sovrano" della stessa” (Cass. 4532/1998). Alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali richiamate e posta la configurabilità in astratto della subordinazione anche in capo al socio di società di capitale che possegga la maggioranza del capitale sociale, va esaminato il concreto atteggiarsi dei rapporti societari e di lavoro. Emerge dalle dichiarazioni e dalla documentazione esaminata in sede ispettiva che il ricorrente fosse l'effettivo titolare del potere gestorio, direttivo e disciplinare e che, per converso, non fosse sottoposto a controllo gerarchico del socio amministratore. Tanto è confermato anche se si considera la promiscuità, nonostante le formali dichiarazioni di sospensione di volta in volta fornite, tra lo svolgimento dell'attività edile e quella di vendita. Basti considerare, al riguardo, che il lavoratore sig. assunto come Pt_3 addetto allo scarico e carico delle merci per l'attività di vendita di materiale da costruzioni, era invece impiegato anche per il montaggio delle impalcature sui cantieri edili. Nonostante tale confusione tra le attività, dunque, il dato che costantemente emerge dalla documentazione è che il ricorrente è stato l'effettivo imprenditore che ha determinato e gestito le attività commerciali nonché le attività edili sui (pochi) cantieri. Tutti i dipendenti, eccezion fatta per il sig. , hanno infatti Per_3 individuato il ricorrente come proprio datore di lavoro che li ha assunti e che ha effettuato il pagamento delle retribuzioni in loro favore. D'altra parte, non risulta provato che il ricorrente fosse assoggettato al potere gerarchico, disciplinare, organizzativo e di controllo di alcuno. 10 Infatti, non è risultato che il Sig. padre del ricorrente e Controparte_6 socio amministratore, abbia svolto effettiva attività di gestione e di eterodirezione, essendo riscontrata la sua sporadica presenza nella sede di Rende dalle dichiarazioni più genuine (cfr. dichiarazione sig. . Pt_3
La riferita genuinità delle dichiarazioni che attestano la già menzionata sporadica presenza del sig. nella sede di Rende è Controparte_6 confermata dalla sua affermazione: “Dedico a questa attività il MI tempo, quando non sono impegnato in campagna o in altro, ossia quando necessita la mia presenza nei punti vendita”. Alla luce di tale dichiarazione, ritiene il Tribunale che sia superflua la prova dichiarativa contenuta in ricorso e tesa alla prova che il potere di eterodirezione fosse esercitato dal sig. e che siano Controparte_6 irrilevanti le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui il potere eterodirettivo possa essere stato eseguito anche telefonicamente o quando il ricorrente si è recato a casa del genitore a Taurianova. Venendo quindi alla contestazione circa il disconoscimento del rapporto di lavoro, ribadisce il Tribunale che essa è stata limitata dal ricorrente all'attività commerciale. In merito alla prova della subordinazione, il ricorrente ha dedotto che i normali indici sintomatici della subordinazione - come l'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - sono inapplicabili allorché la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione. A dire del ricorrente sarebbero infatti ripetitive ed elementari le mansioni di commesso, addetto alla vendita e autista che egli avrebbe svolto (cfr. pag. 9 del ricorso). Ebbene, rileva il Tribunale che ogni deduzione è rimasta priva di riscontro probatorio, non essendo stato allegato ad esempio il contratto e le buste paga o altra documentazione atta a fornire riscontro, ad esempio, che i giorni di assenza, i permessi e le ferie fossero stati autorizzati dal socio amministratore. Osserva il Tribunale che, in ogni caso, il ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza dei criteri distintivi sussidiari (da valutarsi complessivamente) quali le modalità di erogazione del compenso, il preciso importo della retribuzione (nulla risultando per l'apparente rapporto di lavoro subordinato nel settore commerciale) la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'orario effettivamente osservato. 11 L'onere probatorio grava, infatti, su colui che intenda fare valere il rapporto di lavoro subordinato il quale deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione (cfr. sulla subordinazione cfr. Cass. n. 19596/2016), ma nel caso in esame il ricorrente non ha fornito alcuna prova. Sulla retribuzione, in particolare, osserva il Tribunale che in entrambi i verbali è dato atto che “rileva la mancata puntuale corresponsione della retribuzione. Dall'analisi dei bonifici prodotti dalla società non risultano, infatti, corrisposte al sig. per l'attività edile prestata, quale dichiarato Parte_1 lavoratore dipendente, le retribuzioni dei seguenti mesi: da maggio a settembre 2018, da gennaio ad aprile 2019, da agosto a dicembre 2020, da gennaio ad ottobre 2021, di febbraio, aprile e maggio 2022. La società, poi, a partire dall'avvio dell'accertamento ispettivo, ossia dal mese di dicembre 2022, ha iniziato a bonificare a favore del sig. acconti di importo pari a € 900,00 a titolo di Parte_1 retribuzioni”. È invece venuta in risalto – come detto – la centralità del potere gestorio e organizzativo del ricorrente, individuato come datore di lavoro, sia nelle poche attività edili sia nelle attività commerciali della società. In definitiva, non è stata fornita alcuna prova del rapporto di lavoro subordinato in essere tra il ricorrente nello svolgimento dell'attività commerciale. Per completezza, ritiene il Tribunale che la subordinazione non sia stata provata nemmeno con riferimento all'attività edile. Osserva al riguardo il Tribunale che è invero escluso il dato fattuale della ripetitività delle prestazioni in ipotesi eseguite dal ricorrente in ambito edilizio giacché è documentata la frequente modifica delle mansioni dal lavoratore. Come riscontrato nel certificato storico parziale rilasciato dal Centro per l'Impiego di OS (cfr. all 9 al ricorso), il Sig. è stato Parte_1 assunto dal 02.05.2018 al 30.04.2019 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di conducente di autocarro e la cessazione del rapporto è avventa per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
dal 25.08.2020 al 13.10.2020 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di muratore in mattoni con cessazione del rapporto avvenuta per dimissioni;
dal 06.11.2020 al 02.06.2022, con contratto a tempo parziale ed indeterminato, con la qualifica di conducente di autocarro fino al 24.11.2021, quando è stato comunicato il cambiamento delle mansioni ed è stata attribuita al sig. la qualifica di supervisore nei cantieri edili Pt_1
12 fino al 10.01.2022. Dal 10.01.2022 al 02.06.2022 è stata nuovamente attribuita la qualifica di conducente di autocarro e poi dal 03.06.2022 è stata invece attribuita la mansione di gruista escavatorista a tempo pieno (cfr. anche pag. 4 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023006721 del 29.09.2023). In definitiva, per entrambe le attività svolte dalla società Costruzioni s.r.l. non è stata fornita la prova della subordinazione giacché sono rimasti privi di riscontro gli indici più sintomatici e gli elementi sussidiari.
Resta da esaminare la contestata legittimità dell'iscrizione d'ufficio della posizione contributiva del ricorrente alla gestione commercianti (cfr. verbale n. 2023006721 del 29.09.2023 allegato). Deve premettersi che risulta documentato che l'attività commerciale, nel periodo di accertamento, è stata l'attività prevalentemente svolta dalla società Costruzioni s.r.l. e che dal 2021 l'attività edile risulta affidata a terzi e, quindi, non è stata eseguita con propri dipendenti. Al riguardo, si rileva che in sede ispettiva sono stati prodotti i libri aziendali (Libro Unico del Lavoro dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2022 e Registri Iva acquisti e vendite fino al mese di settembre 2022); i contratti di appalto e affidamento lavori (nel dettaglio: verbale di consegna lavori redatto dal Comune di il 10.05.2022 e contratto Parte_2 appalto lavori del 29.09.2022 stipulato con il Comune di Parte_2 corredato da comunicazione di subaffidamento del 18.11.2022 e contratto di subappalto del 29.09.2022; contratto di noleggio di ponteggio del 20.11.2021; scrittura privata per affidamento diretto lavori redatta con la Provincia di OS l'11.09.2020); i contratti di lavoro individuali;
nonché, su richiesta degli ispettori, Lul del sig. da novembre 2022 a luglio 2023 e Parte_1 prova del pagamento delle retribuzioni corrispostegli da novembre 2017 a luglio 2023. Ebbene, la documentazione allegata in sede ispettiva, non specificamente contestata, vale a ritenere provate le seguenti circostante: non risultano cantieri edili tra il 2018 e il 2020, se non attività di manutenzione nei mesi di agosto e settembre 2020 che sono state eseguite dal dipendente sig.
[...]
(cfr. dichiarazione in cui questi ha dichiarato, come detto, che il sig. CP_9 ha lavorato in particolare nel montaggio dell'impalcatura, Parte_1 ma che si è recato sul cantiere solo per controllare); risulta che l'attività edile non è stata sospesa solo per brevi periodi e cioè dal 24.08.2020 al
13 13.10.2020 (per meno di due mesi), per 18 giorni nel mese di gennaio 2021, dal 23.11.2021 al 31.12.2021 (per 38 giorni); dal 02.06.2022. Dalle dette circostanze discende che l'attività edilizia è stata limitata nel periodo dal 2018 al 2020 e che dal 2021 si è sostanziata in un contratto di subappalto lavori e in un contratto di noleggio di ponteggio con incarico di lavori a terzi. È quindi riscontrato che l'attività edilizia della nel Controparte_3 periodo in contestazione, non era preponderante. Per converso, nel verbale ispettivo n. 2023004921/DDL del 29.09.2023, che ha ad oggetto l'attività commerciale, si legge che il punto vendita ha “avuto degli incassi, sintomatici della continuità dell'attività anche nel periodo di assenza di dipendenti e cioè dal 30.04.2019 al 17.05.2020; è verosimile che in questo periodo il sig. , tra l'altro residente a Rende, abbia continuato ad occuparsi Parte_1 delle vendite (cfr. Registri iva prodotti); nello stesso periodo, inoltre, il sig. Pt_1 non è stato impiegato nell'attività edile”. Ora la detta deduzione è contestata in ricorso (cfr. pag. 7) soltanto in ordine alla conclusione cui giungono gli Ispettori. Non è invece contestato il dato formale degli incassi (ad esempio mediante la produzione del Registro IVA) né tanto meno quello sulla forza lavoro;
così come il ricorrente non dà prova di aver svolto, per esempio, altra e diversa attività lavorativa nel medesimo periodo. Inoltre, lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver lavorato presso il punto vendita di Rende nei periodi in cui l'azienda non aveva in essere contratti per lavori edili, i quali, tuttavia e come documentato dall' son risultati CP_1 limitati e di breve durata. Sul punto, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione. Ne discende che, per l'intero periodo in contestazione, l'attività commerciale ha rappresentato l'attività preponderante della
[...]
Controparte_3
Tanto premesso, vanno ricercati i requisiti previsti dall'art. 1, c. 203, L. 662/1996 quali condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti. Ora, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a 14 valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017). Ancora, “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 2 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va intesa con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. n. 8613/2017). La prova dell'abitualità e della prevalenza compete all' e al fine di CP_1 valutare la coesistenza dei detti criteri assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). Ora, ritiene il Tribunale che l'ente previdenziale abbia assolto l'onere su di esso gravante considerato che, come detto, dalle incontestate risultanze ispettive (Registri IVA) e dalle stesse dichiarazioni che il ricorrente ha reso agli ispettori si ricava la prova del carattere abituale della sua prestazione lavorativa non subordinata nell'attività commerciale svolta con continuità nel corso degli anni. Si è detto, infatti, del limitato svolgimento dell'attività edilizia;
della mancanza di prova in ordine alle effettive prestazioni di lavoro subordinato 15 sui cantieri edili in ipotesi svolte dal ricorrente;
degli incassi registrati dall'attività commerciale nel periodo 30.04.2019/17.05.2020 ossia quando non risulta assunto alcun dipendente;
della mancanza di prova di altre attività lavorative svolte al di fuori del contesto aziendale. Si ricava dai dati anzidetti la prova, inoltre, del carattere prevalente dell'opera professionale prestata dal ricorrente rispetto agli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa commerciale. Ritiene, infatti, il Tribunale che possa farsi applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale che, dettato per il socio amministratore di s.r.l. in ipotesi di verifica della legittimità della doppia iscrizione, vale anche al caso che occupa nella parte che prende in esame i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. È stato statuito nella sentenza n. 24439/2023 che “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass. Ord. n. 35181 del 2021); vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche (…) Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass.,Sez.Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. 13. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, come la Corte territoriale ha fatto, la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da questa Corte (Cass. n. 5360 del 2012), stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. 14. Tuttavia la 16 partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, come del resto ha fatto la Corte territoriale, con apprezzamento insindacabile in questa sede”. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ritiene riscontrata, sulla base dei richiamati esiti dell'attività ispettiva, la partecipazione personale del Sig. all'attività aziendale di commercio considerato che è risultato dalle Pt_1 dichiarazioni assunte dagli ispettori e dalla documentazione acquisita
“l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva di natura, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa”.
Sulla prescrizione, si osserva, infine, che l'eccezione è infondata. È pacifico e altresì documentato, che la notifica del verbale contenente la comunicazione dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, con decorrenza dal 02.05.2018, è stata tentata in data 13.10.2023. Successivamente, il predetto verbale unitamente alla diffida si pagamento delle somme ivi determinate a titolo di contributi e con l'espressa formulazione in merito all'interruzione dei termini di prescrizione (cfr. all 6 al ricorso) è stato notificato con pec in data 22.01.2024. Tale data rappresenta il dies ad quem da cui calcolare il termine di prescrizione quinquennale (L. 335/1995) dei crediti contributivi. Va però computato il termine di sospensione della prescrizione che come noto è stato previsto dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, c.
6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla
17 fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Ne discende che, partendo dal 22.01.2024 e procedendo a ritroso di 5 anni e 311 giorni, possono essere richiesti, a ritroso, i contributi fino alla data del 17.03.2018, fermo restando che l' ha calcolato i contributi con CP_1 decorrenza dal 02.05.2028. Le sanzioni non possono essere annullate, ritenendo il Tribunale inconferente il richiamo giurisprudenziale indicato da controparte all'ipotesi che occupa. Trattandosi di contributi omessi correttamente l' ha computato le CP_1 sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese lite che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. OS, 17/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
18