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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 993 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 novembre 2024, vertente
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Chiodo, nel cui studio sito in Cosenza (CS) alla Via degli
Alimenti, 8, ha eletto domicilio;
=
APPELLANTE =
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e ( rappresentate C.F._2 Controparte_3 C.F._3
e difese, in virtù di procura alle liti, dagli avv.ti Vincenzo Zeno-Zencovich e Valerio
Donato, presso lo stadio del quale, sito in Catanzaro (CZ) al Viale Kennedy 2, hanno eletto domicilio;
- APPELLATE=
1 E
Dott. ( ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_4 C.F._4
procura in atti, dall'avv. Attilio Nunziata, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadafora sito in Catanzaro (CZ) alla Via XX Settembre, 63;
- APPELLATO=
E
Dott. ), rappresentato e difeso, in Controparte_5 C.F._5
virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia Lepiane, nel cui studio sito in Cosenza (CS) alla Via A. de Filippis, 26, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
E
Dott. ( ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_6 C.F._6
procura in atti, dall'avv. Lucia Lepiane, nel cui studio sito in Cosenza (CS) alla Via
A. de Filippis, 26, ha eletto domicilio;
- APPELLATO=
E
Dott. ( ) e Dott. CP_7 C.F._7 CP_8
( rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti dall'avv. C.F._8
Enrico Rizzo, nel cui studio sito in Cetraro M.na (CS) alla Via Indipendenza n. 1 ter, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI=
NONCHÈ
(P.I. , in persona del legale Controparte_9 P.IVA_2
rappresentante p.t., Dott. rappresentata e difesa, in Controparte_10
virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Corina, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Gualtieri sito in Catanzaro (CZ) alla Via Zarapoti, 50;
- APPELLATA=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 1712.2024:
“...evidenzia di rinunciare al gravame speigato, mentre i sigg.ri e CP_1 CP_2 all'appello incidentale, giusto atto di rinuncia che si deposita e al quale ci si riporta integralmente.- Inoltre, per ome già precisato nelle note per l'udienza
2 dell'11.10.2022, con atto del marzo 2020 le uniche parti legittimate del presente giudizio [eredi e ] hanno transatto la controversia e non hanno CP_2 CP_11
quindi nulla più da pretendere l'una dall'altra. Essendo pertanto cessata la materia del contendere, il giudizio di cui in intestazione dovrà intendersi estinto” con rigetto della domanda di condanna alle spese avanzata dagli appellati;
Per le appellate e rassegnate Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nelle note di trattazione per l'udienza del 17.12.2024: “Le [uniche] parti del presente giudizio, ed hanno depositato con le note di udienza del CP_11 Parte_2
24.10.2024 l'atto di rinuncia ai rispettivi appelli e l'accettazione di dette rinunce, chiedendo che il giudizio in epigrafe venga estinto ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese. Tale rinuncia è conseguente alla transazione intervenuta fra le parti e depositata all'udienza dell'11.10.2022. Transazione che, ai sensi di
Cass. 4257/2017 ha determinato la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio”, con rigetto della domanda di condanna alle spese avanzata dagli altri appellati; per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 17.12.2024: CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e si contestano, accertare e dichiarare
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza gravata relativamente alla posizione del Dott. . Condannare i rinuncianti, anche in caso di CP_4
declaratoria di estinzione del giudizio, in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. per e rassegnate nella comparsa di costituzione, Controparte_5 CP_6
alla quale costoro si sono riportati nelle note di trattazione: “Voglia l'adita e intestata
Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezioni disattese: In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione del Dott. e del dott. Controparte_5 CP_6
, ai sensi degli artt. 324-327 e 329 c.p.c.; - accertare e dichiarare la nullità
[...] dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 cpc, comma 3°, nn. 3 e 4 e 164 cpc, comma 4 con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i
3 gradi del giudizio;
Nel merito: - Accogliere l'appello per quanto di ragione. In via istruttoria: - Non ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU.” per e rassegnate nella comparsa di costituzione, alla CP_7 CP_8
quale si sono riportati nelle note di trattazione: “che l'Ecc.ma Corte d'appello di
Catanzaro voglia: 1) In via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU, con riserva di nominare un proprio CTP;
2) Nel merito riformare parzialmente la sentenza n. 643/2019 dichiarando che nessuna somma è dovuta alle sigg.re e CP_2
con condanna alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore CP_1
dell'avv. Enrico Rizzo procuratore antistatario”; per la rassegnate nella comparsa di costituzione: “Voglia Controparte_12
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: 1) Accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione dei sanitari Dott.ri e CP_7
e, quindi, della compagnia ai sensi degli artt. 342-327 e 329 CP_8 CP_9
c.p.c.; 2) Nel merito, accogliere l'appello per quanto di ragione. In via istruttoria:
Non ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU.”
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così sintetizzati nella sentenza n. 643/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza:
, e hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la e i dottori , Parte_1 CP_4 CP_5
, e . Le attrici, premesso di
[...] CP_8 CP_7 CP_6
essere rispettivamente vedova e figlie di , deceduto il 5.3.2012 presso Persona_1
l'Ospedale di Cosenza dopo ricovero presso l'Ospedale di Cetraro, e ritenuto che la causa del decesso del loro congiunto “è da attribuirsi all'inefficienza della struttura e alle gravissime omissioni, negligenze ed errate valutazioni dei medici dell'Ospedale di
Cetraro”, hanno chiesto dichiarare la solidale responsabilità dei convenuti per il decesso di e condannare gli stessi convenuti al risarcimento dei Persona_1
danni. si è costituita ed ha chiesto: Parte_1 accertare che “allo stato gli attori non hanno fornito la prova della loro legittimazione attiva”, in particolare della loro qualità di eredi di;
nel merito, Persona_1
rigettare la domanda, data la correttezza delle prestazioni dei sanitari. CP_4
si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti, sostenendo di
4 essersi comportato diligentemente e nel pieno rispetto delle regole dell'arte medica. si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda perché Controparte_5 infondata, sostenendo la non riferibilità della sua condotta all'evento che ha causato la morte del . si è costituito ed ha chiesto rigetto della domanda CP_2 CP_6
perché infondata, sostenendo la non riferibilità della sua condotta all'evento che ha causato la morte del Perillo. e si sono costituiti con CP_8 CP_7
un'unica comparsa ed hanno chiesto di chiamare in garanzia il loro assicuratore;
nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda perché infondata e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, condannare la Compagnia assicuratrice a manlevarli, rimborsando le somme che essi dovessero essere tenuti a pagare.
, Compagnia assicuratrice chiamata in causa dai convenuti Controparte_13
e , si costituita ed ha chiesto: dichiarare la inoperatività della polizza;
CP_8 CP_7
rigettare la domanda attrice;
in subordine contenere la condanna nei limiti dei gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti. Nel corso del processo è stata espletata c.t.u. medico-legale con il dott. , che ha depositato relazione e poi reso Persona_2
chiarimenti (alla udienza del 9.10.2017).>>.
Con sentenza n. 643/2019 del 27 marzo 2019, pubblicata in data 27.3.2019, il
Tribunale Ordinario di Cosenza così ha provveduto “1) In parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto a pagare: Parte_1
in favore di e a € 170.366,66 per ciascuna;
in favore Controparte_1 Controparte_3
di € 174.817,49; oltre interessi legali da calcolarsi secondo i Controparte_2
criteri indicati in parte emotiva. 2) Rigetta la domanda nei confronti dei convenuti
, , e . CP_4 Controparte_5 CP_8 CP_7 CP_6
3) Condanna a rifondere a parte attrice le Parte_1
spese giudiziali, liquidate complessivamente in € 510,00, oltre alle spese di c.t.u. come
a suo tempo liquidate, per esborsi e € 15.000,00 per competenze, oltre CPA, rimborso forfettario e IVA come per legge. 4) Compensa le spese fra le parti.”.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto fondate su indagini adeguate e immuni da vizi logici e sulla scorta di tali accertamenti ha ritenuto la sussistenza di condotte colpose da parte del personale sanitario, che hanno causato il decesso di ER
. Tuttavia, rilevando che, all'esito del giudizio, non erano emersi elementi
[...]
5 sufficienti per attribuire con certezza le condotte colpose individuate in perizia a specifici soggetti, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dei singoli sanitari, ritenendo assorbita la domanda di garanzia proposta dei convenuti e nei CP_7 CP_8
confronti della Compagnia assicuratrice. Da qui la condanna della sola
[...]
al risarcimento spettante alle attrici per la perdita del rapporto parentale, Parte_1
nonché per il danno biologico terminale. È stata invece rigettata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per insufficienza probatoria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
contestando la decisione del giudice di primo grado per aver erroneamente
[...]
condiviso le conclusioni del c.t.u.. In particolare, l'appellante ha dedotto che la consulenza tecnica avrebbe formulato ipotesi dubbie sulle cause del decesso, senza individuare con certezza l'origine dell'infezione, la quale avrebbe potuto essere contratta anche al di fuori dell'ambiente ospedaliero. Ha sostenuto, inoltre, che l'infezione era stata adeguatamente individuata e trattata mediante emocolture e antibiogrammi.
Ulteriormente, l'appellante ha censurato la c.t.u. – e, di conseguenza, la sentenza che su di essa si è fondata – per non aver chiarito se una diversa condotta dei sanitari avrebbe potuto mutare l'esito, considerata la gravità della preesistente condizione patologica del paziente e per non avere individuato specifiche condotte omissive imputabili ai sanitari. Ha evidenziato, altresì, che la c.t.u. non costituisce un mezzo di prova in senso stretto, ma uno strumento di supporto al giudice e che in ambito di responsabilità medica spetta al paziente dimostrare il nesso causale tra il danno e l'operato del medico, rispetto al quale profilo la c.t.u. si sarebbe mostrata lacunosa.
Infine, l'appellante si è lamentata dell'erronea la determinazione del Giudice sul risarcimento, poiché non avrebbe considerato né l'aspettativa di vita del danneggiato, ridotta dalle patologie pregresse, né il loro possibile ruolo di concausa del decesso.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza.
Si sono costituite in giudizio e le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello e, dopo essersi opposte alle difese avversarie, hanno proposto appello incidentale condizionato in merito al quantum liquidato. Esse, in particolare, hanno dedotto che la sentenza avesse erroneamente confuso il danno da perdita del rapporto parentale con il danno biologico subito dal
6 defunto e trasmesso iure hereditatis. Hanno, inoltre, contestato la mancata liquidazione del danno biologico subito da durante il ricovero. Persona_1
Hanno criticato, altresì, la riduzione del danno da perdita del rapporto parentale, basata su età e condizioni di salute del defunto, rilevando che tali fattori non influenzano il dolore dei familiari;
hanno poi sottolineato lo stretto legame con
, rispettivamente marito e padre delle appellate, nonché la loro Persona_1
costante presenza negli ultimi giorni di vita e il trasferimento temporaneo delle figlie per prestargli assistenza.
Alla luce di quanto esposto, hanno chiesto un ricalcolo del danno secondo le tabelle di riferimento.
Si sono costituiti, poi, i dottori , , CP_4 Controparte_5 CP_6
e nonché la i quali, CP_7 CP_8 Controparte_9 aderendo all'appello principale, ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.
Nelle more del giudizio, l' e le eredi e hanno dichiarato di CP_11 CP_2 CP_1
aver raggiunto una definizione transattiva della controversia e di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra. Dunque, hanno rinunciato, rispettivamente, all'appello principale e a quello incidentale instando per la declaratoria di estinzione del giudizio, compensazione delle spese.
A simili conclusioni si sono opposti i sanitari convenuti, rimasti estranei alla transazione, sostenendo di avere diritto, in qualità di parti processuali, alla rifusione delle spese di giudizio da parte del rinunciante, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che, con le note per l'udienza dell'11.10.2022, l'appellante
[...]
e le appellate e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
hanno reciprocamente rinunciato ai rispettivi gravami in forza di Controparte_3
accordo transattivo tra loro intervenuto.
Sussistono i presupposti, quindi, per la definizione in rito del giudizio, secondo la previsione di cui all'art. 306 c.p.c.. Invero, dagli atti di causa emerge che la
7 sottoscrizione delle rispettive rinunce è correttamente avvenuta tra l' e Parte_3
le eredi di , per il tramite dei difensori, muniti di procura speciale. Persona_1
Pertanto, sussistendo i requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 306 c.p.c., la causa dev'essere dichiarata estinta, non ostandovi le diverse posizioni assunte dagli residui appellati, che non hanno interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c., alla prosecuzione del giudizio e ad una definizione nel merito, atteso che la reiezione della domanda proposta nei loro confronti non è stata impugnata ed è, quindi, coperta da giudicato e, in ogni caso, l'estinzione del giudizio comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con tutte le sue statuizioni. Ne consegue che non occorre, ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva, né un loro consenso né una loro accettazione della rinuncia.
Resta aperta, quindi, la sola questione relativa alla regolamentazione delle spese, dovendo verificarsi se sia o meno applicabile, in loro favore, la disposizione di cui all'art. 306 c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Certamente il giudizio di primo grado si è svolto non solo tra le due parti transigenti ma anche nel contraddittorio dei sanitari – ritenuti tutti solidalmente responsabili secondo l'originario impianto difensivo attoreo – nonché della compagnia assicuratrice evocata in garanzia: parti, queste, tutte risultate vittoriose. Costoro, poi, sono stati citati anche nel giudizio di appello e qui si sono costituiti.
Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che “nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332
c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera
"litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. n. 34174 del 15/11/2021; conformi
Cass. n. 2208 del 16/02/2012 e Cass. n. 32350 del 03/11/2022 la quale aggiunge
“Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al "dictum" della pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio"
8 in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello”).
Pertanto, in ipotesi di cause scindibili, la notifica dell'appello dal convenuto soccombente al convenuto della causa scindibilmente connessa che si risultato vittorioso non rende, per ciò solo, il notificato parte del giudizio di appello.
Certamente le domande proposte nei confronti di più obbligati solidali – quali sono struttura sanitaria e singoli medici – generano cause tra loro scindibili, in quanto la natura solidale dell'obbligazione consente di considerare separatamente le posizioni giuridiche, rendendo possibile la responsabilizzazione autonoma di ciascun soggetto, senza che l'adempimento dell'uno precluda l'inadempimento dell'altro.
A tal proposito, la Corte di Cassazione in più occasioni ha chiarito che “l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro” (Cass. n. 20860 del 21/08/2018; conformi ex multis Cass.
n. 10/04/2014, n. 8413; Cass. 21/08/2018, n.20860; Cass. n. 11/05/2021, n.12435).
Dunque, chiarito che, nella fattispecie, si verte in ipotesi di cause scindibili, ne consegue che, in applicazione dei principi sopra richiamati, la notifica dell'appello ai sanitari vittoriosi in primo grado non ha determinato, da parte loro, l'acquisto della qualità di parte, in quanto la notifica ha avuto il valore di mera litis denuntiatio, ossia una mera comunicazione che informa le altre parti dell'impugnazione, senza che queste diventino parte del giudizio d'appello, a meno che non decidano di impugnare incidentalmente la sentenza.
9 Le uniche parti processuali, dunque, sono esclusivamente coloro che hanno transatto la vertenza, ovvero l e le eredi di Parte_1 ER
, mentre in capo agli altri soggetti evocati non sussiste né un interesse concreto
[...]
alla prosecuzione del giudizio né un diritto alla rifusione delle spese del giudizio a carico della parte processuale rinunciante, che è tenuta a rimborsare dette spese solo nei confronti delle “altre parti”.
D'altronde, poi, sotto il profilo sostanziale, gli appellati in parola hanno espresso difese di natura strettamente adesiva rispetto all'impugnazione principale, sottolineando, inoltre, come la sentenza di primo grado – rispetto al rigetto della domanda avanzata nei loro confronti – fosse passata in giudicato. Dunque, non vi era alcun contrasto di posizioni tra l'appellante e i sanitari appellati, tale per cui sia logicamente giustificabile una condanna alle spese dell'appellante nei confronti degli appellati che ne hanno sostenuto la posizione. Di talché non vi sono margini neppure per una “soccombenza virtuale”, che implica una valutazione nel merito che accerti l'infondatezza di una pretesa che, nella fattispecie, non è stata avanzata da alcuna parte, nel presente grado, nei confronti dei sanitari e della compagnia di assicurazione citata in garanzia da due di loro ( e ). Controparte_9 CP_7 CP_8
Alla luce di quanto esposto, le spese sostenute da CP_4 CP_5
e , per i
[...] CP_6 Controparte_9 CP_8 CP_7
quali la notifica ha assunto valore di litis denuntiatio, devono essere dichiarate irripetibili.
Devono ritenersi compensate le spese di lite tra l' Parte_1
e e , in considerazione
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
della transazione della lite tra loro intercorsa e in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza n. 643/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza in data 27.3.2019, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c.;
2. Compensa le spese di lite tra l' e Parte_1
10 e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
3. Dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da CP_4 CP_5
e
[...] CP_6 Controparte_9 CP_8
. CP_7
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 4.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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