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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Maurizio ATZORI - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel. Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 321-1/2024 PU da: (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
o e d BARRETTA ADIUTRICE
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Bologna, C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_2
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 è stata proposta da CP_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 115.170,78 relativo a rapporti bancari intrattenuti con e Banco di Desio e della Controparte_3
Brianza S.p.A., poi ceduti alla ricorrente. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 6) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). La ricorrente, inoltre, ha documentato l'intervenuta cessione del credito a proprio favore.
pagina 1 di 4 Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che
“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Peraltro gli ultimi bilanci depositati, ancorché risalenti agli anni 2012-11-10, presentano parametri che superano i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'omesso adempimento nel deposito dei bilanci di esercizio. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Bologna, Controparte_2 via San Vitale, n. 40/3D, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: P.IVA_2 ristrutturazione e costruzioni edilizie;
acquisto, vendita di immobili per conto proprio;
n o m i n a
Giudice Delegato Antonella Rimondini
pagina 2 di 4 n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina Persona_1 mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 07/05/2025 ad ore 11:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 11/02/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonella Rimondini Maurizio Atzori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Maurizio ATZORI - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel. Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 321-1/2024 PU da: (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
o e d BARRETTA ADIUTRICE
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Bologna, C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_2
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 è stata proposta da CP_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 115.170,78 relativo a rapporti bancari intrattenuti con e Banco di Desio e della Controparte_3
Brianza S.p.A., poi ceduti alla ricorrente. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 6) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). La ricorrente, inoltre, ha documentato l'intervenuta cessione del credito a proprio favore.
pagina 1 di 4 Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che
“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Peraltro gli ultimi bilanci depositati, ancorché risalenti agli anni 2012-11-10, presentano parametri che superano i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'omesso adempimento nel deposito dei bilanci di esercizio. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Bologna, Controparte_2 via San Vitale, n. 40/3D, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: P.IVA_2 ristrutturazione e costruzioni edilizie;
acquisto, vendita di immobili per conto proprio;
n o m i n a
Giudice Delegato Antonella Rimondini
pagina 2 di 4 n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina Persona_1 mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 07/05/2025 ad ore 11:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 11/02/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonella Rimondini Maurizio Atzori
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