Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01195/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2017, proposto da
LE CH, AN MA CH, AD CH, ME CH, TI CH, UA CH, NN ZI, IC ZI, MA AD ZI, LU ZI, IA ZI, CE ZI, NG ZI, ANmaria ZI, Istituto di Nostra Signora del Carmelo, rappresentati e difesi dall'avvocato IC ZI, con domicilio eletto presso lo studio Francesco IA in Lecce, via Rudiae n. 16;
contro
Comune di Grottaglie, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 8848 del 3-4-2017, a firma del Capo Settore Urbanistica, e del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Grottaglie, successivamente notificata a ciascuno dei ricorrenti a mezzo distinte raccomandate a.r.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono comproprietari dei terreni siti in Grottaglie, in catasto al foglio 36 particelle 2473 e 247, tipizzati come “ zona a servizi in progetto ” nel PRG del 1975, nonché nel piano particolareggiato della zona B approvato con delibera G.R. n. 5369 del 30.6.1980.
Assumono i ricorrenti che nel successivo PRG adottato con delibera CC di Grottaglie n. 74/88 ed approvato dalla G.R. con delibere 1629 del 4.11.2003 e 2965 del 28.12.2010, le aree in questione risultano tipizzate come “ area di pertinenza attrezzature in progetto ”.
I ricorrenti ritenendo intervenuta la decadenza del vincolo sostanzialmente espropriativo gravante sulle aree in questione, in data 16.10.2015 hanno prodotto istanza di riqualificazione urbanistica, istanza successivamente reiterata con raccomandata a mezzo pec del 18.3.2016.
Premesso quanto sopra e perdurando l’inerzia del Comune di Grottaglie, i ricorrenti hanno proposto il ricorso n. 1380/2016 volto alla declaratoria dell’obbligo del Comune di Grottaglie di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree in questione; con sentenza di questo Tribunale – Sezione Prima n. 421/2017 è stato accolto il predetto ricorso, ordinandosi al Comune di Grottaglie di provvedere con atto espresso sull’istanza di riqualificazione urbanistica del 18.3.2016 entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza.
Con l’impugnata nota-provvedimento il Dirigente del Settore Urbanistica unitamente al Dirigente dell’Area Tecnica hanno confermato il perdurare dell’interesse pubblico al mantenimento della destinazione urbanistica di “ aree per attrezzature di interesse comune ”.
Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono l’annullamento della nota di cui in epigrafe deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
L’amministrazione comunale di Grottaglie non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 23 giugno 2022, celebrata in collegamento da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero l’impugnata nota dirigenziale, strutturata in guisa di relazione istruttoria preordinata a suscitare ulteriori determinazioni da parte dell’organo competente, non risulta corredata di adeguata istruttoria, atteso che non risulta possibile evincere le diverse tipologie di opere in progetto, né distinguere la parte di aree destinate a verde pubblico da quella destinata ad attrezzature in progetto.
L’impugnata nota risulta altresì inficiata di erronea presupposizione e difetto di motivazione, anche in relazione alla genericità con cui si assume la natura solo conformativa dei vincoli (natura conformativa, ad esempio, non compatibile con la destinazione parziale a verde pubblico), non risultando peraltro possibile comprendere in concreto in che misura la tipizzazione delle aree in questione risulterebbe indispensabile per il soddisfacimento degli standard delle zone residenziali di cui al D.M. 1444/68.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti suindicati, fatta salva la doverosa riedizione del procedimento di riqualificazione urbanistica delle aree in questione entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, atteso che l’annullamento della nota impugnata comporta l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento attivato sull’istanza a suo tempo proposta.
Denegato ai ricorrenti il rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO