Sentenza 10 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 00545/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2013 del 2022, proposto da
Luca Tozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Azienda Speciale Consortile - Consorzio Sociale Valle dell'Irno - Ambito Sociale S6, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gea Società Cooperativa Sociale, Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale, Althea S.r.l., Comune di Baronissi, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Campania – ER, 1^, n. 1976 dell'11.7.2022 emanata nell'ambito del giudizio ivi distinto con R.G. n. 1260/2020 stante il mancato pagamento della condanna alle spese disposta dal TAR nonché il mancato rimborso degli importi versati a titolo di contributo unificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 5 dicembre 2022 l’avv. Luca Tozzi ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso della Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus condannando il Consorzio Sociale “Valle dell'Irno” Ambito S6 “ alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ”.
2. Il ricorrente, procuratore antistatario della Raggio di Sole nel giudizio definito con la sentenza azionata, ha esposto che il Consorzio non ha dato esecuzione alle statuizioni della sentenza e pertanto - a fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione – ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento in suo favore della somma indicata nel titolo azionato, comprensiva del contributo unificato a suo tempo pagato, nonché delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nonché di condannare l’amministrazione “ al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo ”.
3. Non si è costituito l’intimato Consorzio.
4. Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l’azionata sentenza è stata notificata al Consorzio a mezzo pec il 12.07.2022;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio.
6. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Consorzio di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme a essa spettanti per effetto della sentenza in epigrafe, comprensive del contributo unificato versato (considerato che l'obbligazione di pagamento del contributo unificato grava sempre sulla parte soccombente, a prescindere da una espressa statuizione giudiziale sul punto: “ Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo. Ne consegue che… l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza ” T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 7 ottobre 2022, n. 6205) nei limiti in cui le somme dovute non sono state ancora corrisposte e, dunque, detratti i pagamenti già effettuati.
7. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di ER, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il successivo termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
8. Il Collegio ritiene inoltre che sussistano i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, considerato che l'inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che non si ravvisano specifiche ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, da applicarsi sulla somma dovuta in base alla sentenza ottemperanda.
Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le RE , tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla notificazione della sentenza di ottemperanza a cura di parte ricorrente e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
9. Infine, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, il Collegio ritiene congrua la determinazione, a titolo di spese e competenze relative al presente giudizio, dell’importo forfettario complessivo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Consorzio al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO