Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carmelo Macrì, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bianco (RC) Via Corrado Alvaro snc
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Domenico Gullo, con il quale è elettivamente in Roccella
Ionica (RC) Via Roma n. 8
Resistente
OGGETTO: richiesta ricalcolo pensione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 03/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, riportando il contenuto del ricorso introduttivo al giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, ha esposto:
- che è stato dipendente della con la qualifica di Controparte_2
funzionario, collocato in quiescenza dal 01/06/2002;
- che gli è stata riconosciuta un'invalidità per causa di servizio, in quanto affetto da “ artrosi cervico-dorsale con riduzione C5-C6 a modica incidenza funzionale;
artrosi lombo-sacrale con restringimento dello spazio intersomatico
L5- S1 a modica incidenza funzionale”;
- che il Consiglio Regionale della Calabria, con determinazione del settore gestione risorse umane n. 49/2003, ha corrisposto l'indennizzo correlato a tale invalidità;
- che, con successiva determinazione n. 116/2003, gli sono stati attribuiti i benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. n. 1290/22- Legge 539 n. 150, art. 1, legge 474/1958 e art. 2, comma 1, Legge 336/1970, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, consistenti in tre incrementi stipendiali del 2,50%;
- che, tuttavia, con determinazione n. 441/2004 gli sono stati attribuiti tre incrementi stipendiali nella misura pari all'1,25%;
- che tale determina è stata trasmessa all' I.N.P.D.A.P., che, in data
01/06/2006, ha comunicato che il ricorrente aveva diritto soltanto ad un incremento pari all'1,25%, e che, per ottenere tale beneficio, l'ente datore di 3
lavoro avrebbe dovuto emanare una determinazione dirigenziale, al fine di quantificare il beneficio da attribuire ed emettere il modello “PA04”, utile per poter procedere alla riliquidazione della pensione;
- che ha inoltrato richiesta all'Ente di appartenenza, affinché adottasse i provvedimenti indicati dall'I.N.P.D.A.P.;
- che, nonostante tali richieste siano state più volte reiterate, la CP_2
non ha mai adempiuto;
- che la vicenda ha provocato al ricorrente un grave danno morale, meritevole di risarcimento, unitamente al danno patrimoniale cagionato;
- che in data 04/12/2021, il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Locri, assegnando il termine di 30 giorni per la riassunzione;
- che ha interesse a proseguire il giudizio nel merito.
Alla luce di quanto esposto, si è riportato alle conclusioni precedentemente rassegnate, del seguente tenore: “Voglia l'On. Tribunale adito
Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig. Parte_1
, ha diritto ad ottenere il ricalcolo della pensione ai sensi del RDL
[...]
1290/22- Legge 539 n. 150, legge 474/1958 nella misura dell'1,25%; di conseguenza condannare l ad effettuare il ricalcolo e la Controparte_3
liquidazione, anche degli arretrati, della pensione, ai sensi della normativa citata, a far data dall'1.06.2002, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa ovvero, il tutto sulla scorta delle risultanze di apposita CTU, rivalutazione ed interessi come per legge;
vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la CP_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed esponendo:
[...]
- che il ricorrente, nel pretendere l'accertamento del proprio diritto a beneficiare del ricalcolo della pensione nella misura dell'1,25%, quale 4
conseguenza del riconoscimento dell'invalidità riportata per causa di servizio, ha correttamente chiesto soltanto la condanna dell' ; CP_1
- che non si rinviene, nel giudizio instaurato, alcuna richiesta formale nei riguardi dell' , che rimane processualmente estraneo alle pretese CP_4
avanzate dal ricorrente;
- che non ha mai negato al sig. l'applicazione dei benefici Parte_1
economici previsti dall'art. 50 CCNL - Regione e autonomie locali del
14.09.2000, con il quale sono stati contrattualizzati i benefici già previsti dal
R.D. n.1290/22, dall'art.1 della Legge n. 539/1950 e dalla Legge n. 474/58;
- che, sebbene abbia rilevato che tale trattamento economico non contenesse la quantificazione dei benefici previsti dal citato art. 50 CCNL
14.09.2000, gli uffici consiliari avevano comunque avviato le procedure di inserimento e trasmissione dei suddetti dati, attraverso l'applicativo “Passweb”, secondo le modalità illustrate dalla circolare n.54/2016; CP_1
- che non è stato possibile concludere tali procedure, poiché la posizione del ricorrente non risultava disponibile nella procedura on-line;
- che, nonostante ciò, il settore Risorse Umane ha trasmesso all' un CP_1
prospetto contenente la quantificazione delle maggiorazioni economiche, affinché l'Ente previdenziale provvedesse alla determinazione del trattamento pensionistico e dell'indennità di fine servizio spettanti al sig. non Parte_1
ricevendo riscontro;
- che la responsabilità del mancato ricalcolo e della conseguente mancata liquidazione della pensione sono imputabili unicamente all'
[...]
; CP_5
- che l'ulteriore richiesta formulata dal ricorrente, finalizzata al risarcimento del presunto danno non patrimoniale subito, è da ritenersi infondata, in quanto generica e non provata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso. 5
Con memoria depositata in data 7/10/2024, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che la domanda riguarda un trattamento pensionistico di un dipendente pubblico, e, pertanto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- che, non avendo ricevuto i documenti richiesti dal datore di lavoro, non ha avuto gli elementi per verificare la sussistenza del diritto e, dunque, non ha potuto conseguentemente provvedere al ricalcolo della pensione;
- che è maturata la prescrizione quinquennale del diritto invocato;
- che la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente è da ritenersi non provata, oltre che generica.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione, nonché per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Alla luce delle richieste formulate dalle parti, si deve pronunciare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alla domanda di ricalcolo della pensione ai sensi del RDL 1290/22- Legge 539 n. 150, legge 474/1958 nella misura dell'1,25%.
Infatti, secondo quanto dedotto dall' e non contestato (bensì CP_1
confermato) dal ricorrente, quest'ultimo era dipendente della Controparte_2
e, dunque, dipendente pubblico.
Orbene, la Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva sui giudizi relativi alle pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP e, da ultimo, nell' . CP_1
Le controversie possono avere ad oggetto sia la sussistenza del diritto alla pensione sia il quantum della stessa, ovvero la sua misura, la sua entità.
Invero la giurisprudenza ha ribadito che sono da ricondurre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla 6
pensione: pertanto, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma anche quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi ecc..
(Sez. Un. n. 11849 del 2016).
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato come la giurisdizione sia della
Corte dei Conti persino in caso di lavoratori in servizio, purché la controversia non implichi un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, in conseguenza del riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie.
Nel caso che ci occupa, la controversia ha ad oggetto proprio il ricalcolo della pensione ai sensi del RDL 1290/22- Legge 539 n. 150, legge 474/1958 nella misura dell'1,25%, sicché la giurisdizione in materia spetta in via esclusiva alla Corte dei Conti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore di parte ricorrente, non è dirimente la circostanza che l'oggetto del giudizio non sarebbe soltanto il ricalcolo della pensione, ma anche il riconoscimento di uno stato di invalidità che dà diritto al ricalcolo della pensione, in quanto sono da ricondurre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione, ossia non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma anche quelle relative ai problemi connessi.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 11/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 7
-Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 08/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci