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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliera
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 12-16/5/2023, contraddistinta dal n.
5028/2023, iscritto al n. 5594/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente TRA
(c.f. ), nata a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. 44/2011, dall'Avv. Pellegrino
Cavuoto (c.f. ; C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), costituitasi in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore Dr. (procura per notaio di Milano del 27/9/2022 CP_2 Persona_1 rep. 16835, racc. 8973), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 1 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Francesco Criscoli (c.f.
); C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/1/2022, e Parte_1 Parte_2 riassumevano, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa
- a seguito di ordinanza di incompetenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa - il giudizio promosso nei confronti della banca Controparte_1
esponendo che:
[...]
- avevano sottoscritto, in data 6/7/2011, fideiussioni omnibus in favore del BA
(poi incorporato dalla a garanzia delle obbligazioni CP_3 Controparte_1 della fino alla concorrenza di € 91.000; CP_4
- la fideiussione era nulla in quanto il contratto era conforme allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003 che, con provvedimento della NC d'IA (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini e con gli stessi numeri nella fideiussione sottoscritta dalla
- che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di Parte_3 rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.).
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
-Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato dalla sig.ra in data 6.7.11 e quello stipulato, in pari data, dal sig. con Pt_1 Parte_2
l'allora sono stati redatti secondo il modello ABI con le Controparte_5
“Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del
n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 2 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
1990 (c.d. Legge Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della NC d'IA e per l'effetto dichiarare la nullità della fideiussione per violazione di norme imperative.
- In via gradata accertare e dichiarare che i contratti di fideiussione stipulati dagli attori con la convenuta sono stati redatti secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge
Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della NC
d'IA e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante agli attori da pratiche commerciali scorrette e/o da comportamenti anticoncorrenziali da quantificarsi in quella somma maggiore o minore che riterrà dovere determinare anche in via equitativa l'adito
Tribunale,
- In via ancor più gradata e nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale degli impugnati atti si chiede, in particolare, senza rinunciare alle nullità delle altre clausole contrattuali, dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente ai su indicati articoli o a quelli che riterrà in sua giustizia determinare l'adito Tribunale. Accertare, altresì, che la banca non avendo esercitato l'azione nei confronti della debitrice principale, nel termine di sei mesi, dalla scadenza dell'obbligazione, è decaduta da poter agire verso gli attori per la garanzia da questi prestata, ai sensi dell'art. 1957 cc.
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento dei danni subiti dagli attori, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., finanche come danno da perdita di chance per la mancata possibile scelta sul mercato, da parte del fideiussore, di un contratto di garanzia a condizioni più favorevoli.
Rivalsa delle spese con attribuzione”.
Si costituiva la convenuta, deducendo l'infondatezza della domanda per difetto di prova dell'intesa anticoncorrenziale.
Con sentenza n. 5028/2023 il Tribunale rigettava le domande e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
Osservava infatti che:
n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 3 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
- in base al principio stabilito dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 41994/2021) doveva ritenersi che l'intesa anticoncorrenziale producesse la nullità parziale del contratto limitatamente alle clausole individuate nel provvedimento della NC d'IA;
- non ricorreva l'ipotesi di nullità totale ex art. 1419 comma 2° c.c., non risultando dagli atti che le parti, qualora avessero avuto conoscenza della nullità parziale, non avrebbero concluso il contratto;
- non era dimostrato, nel caso di specie, l'inserimento nel contratto delle clausole in questione in forza dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della NC d'IA secondo la giurisprudenza di legittimità, poteva riguardare esclusivamente il periodo nello stesso considerato (ottobre
2002 – maggio 2005) o quello immediatamente successivo e non anche contratti stipulati a distanza di tempo;
- gli attori, quindi, “avrebbero dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniforme, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione delle fideiussioni omnibus d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza (Cfr., Trib. Napoli, Sez.
Imprese, 30 giugno 2022 n. 6557)”;
- “la mancanza della prova dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” determina
l'irrilevanza sia dell'allegazione dei moduli di contratto utilizzati dalla banche intorno all'anno della stipulazione dei contratti in contestazione, sia della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., relativa all'ordine di esibizione di altri moduli contrattuali utilizzati dalle banche nel 2011, dai quali non avrebbe potuto, comunque, ricavarsi l'ampia diffusione territoriale nazionale della prassi idonea a impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, stante la mancanza di prova dell'indefettibile presupposto della standardizzazione contrattuale, costituito dall'esistenza intorno all'anno 2011 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” fra banche”.
n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 4 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato il 15/12/2023, deducendo che:
- la prova dell'intesa anticoncorrenziale poteva desumersi dal fatto che le fideiussioni riproducono le clausole riportate nel modulo ABI;
- la prova della mancanza di tale intesa doveva essere fornita dalla banca, in considerazione del principio della vicinanza della prova, nonché della presunzione legale che derivava dall'accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della NC
d'IA;
- il Tribunale, rigettando la richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. a diversi istituti di credito dei moduli utilizzati per le fideiussioni aveva violato anche l'art. 3 d.lgs. 3/2017 che consente tale attività istruttoria anche prescindendo dai limiti del codice di procedura civile;
- la decisione del Tribunale violava anche l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, secondo il quale gli stati devono prevedere strumenti di tutela dei diritti derivanti dal diritto comunitario che garantiscano l'effettiva salvaguardia di tali diritti e non ne rendano sostanzialmente impossibile la tutela;
- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ai sensi dell'art. 1419 c.c. doveva dichiararsi la nullità totale delle fideiussioni in quanto la banca aveva richiesto le garanzie al fine di agevolare l'eventuale esecuzione forzata;
pertanto, qualora le tre clausole in questione fossero state nulle, “la banca non avrebbe stipulato le fideiussioni” in considerazione delle seguenti circostanze: “a) la fideiussione veniva stipulata il giorno
6.07.2011; b) già nell'anno 2005, la NC d'IA, con provvedimento n. 55, disponeva
l'automatica nullità dei contratti fideiussori redatti secondo il modello Abi;
c) nel mese di luglio 2005, l'Abi rilasciava nuovi modelli di dichiarazione fideiussoria, emendati in esecuzione delle indicazioni del Garante Antitrust;
d) ebbene, l'istituto di credito, a seguito di detto provvedimento, avrebbe dovuto usare i nuovi modelli e non inserire, dunque, nel contratto fideiussorio del 2011 le clausole contrarie a norma imperativa – perché frutto di una intesa anticoncorrenziale;
e) tuttavia, la banca, pur consapevole di dette nullità, non ha provveduto ad espungere le clausole nulle di cui, invece, si è avvalsa”;
- anche in caso di declaratoria di nullità parziale, la violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. determina l'inefficacia delle fideiussioni.
n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 5 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- In accoglimento del proposto gravame
e, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che i contratti di fideiussione stipulati dagli appellanti con la convenuta sono stati redatti secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt.2, 6 e 8 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n.
55 del 02/05/2005 della NC d'IA e per l'effetto dichiarare la nullità della fideiussione per violazione di norme imperative.
- In via gradata, in accoglimento del proposto gravame e, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che i contratti di fideiussione stipulati dagli appellanti con la convenuta sono stati redatti secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt.2, 6 e 8 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge
Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della NC
d'IA e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno Controparte_1
e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante all'attrice da pratiche commerciali scorrette e/o da comportamenti anticoncorrenziali da quantificarsi in quella somma maggiore o minore che riterrà dovere determinare anche in via equitativa l'adita Corte;
- In via ancor più gradata e nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale degli impugnati atti si chiede, in particolare, senza rinunciare alle nullità delle altre clausole contrattuali, in accoglimento del proposto gravame e, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente ai su indicati articoli o a quelli che riterrà in sua giustizia determinare l'adita Corte;
- In via gradata, e nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale dell'impugnato atto, si chiede, in particolare, senza rinunciare alle altre nullità di cui ai citati contratti che espressamente si invocano, in accoglimento del proposto gravame e, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare decaduta la convenuta banca per non aver agito nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale;
n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 6 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
- In ogni caso, in accoglimento del proposto gravame e, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare la inefficacia del suddetto atto di fideiussione totale o parziale, come meglio precisato in narrativa;
- In via ancora più gradata, se ritenuto opportuno, acquisire mediante richiesta
(CTU c.d. percipiente, richiesta ex art. 213 cpc, ispezione ex art. 118 cpc ecc.) a istituti bancari i moduli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati dagli stessi nell'anno
2011 mediante richiesta di esibizione dei predetti moduli, anche ai sensi dell'art. 210 cpc.
Rivalsa delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 richiamando sostanzialmente le argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado.
All'udienza dell'11/3/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022), entrambe le parti, dopo aver precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, hanno chiesto la concessione di un termine per il deposito di memorie scritte.
La Corte ha quindi concesso a tale fine un termine di trenta giorni. All'esito della successiva udienza del 27/5/2025 ha introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attrice (odierna appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della NC d'IA n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002
(momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Per le garanzie prestate successivamente sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 7 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
generalizzato nei loro contratti. In tal senso si è espressa recentemente anche la S.C., secondo la quale “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025, in motivazione).
Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”.
È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della NC
d'IA, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto. Per quanto fin qui esposto, non potrebbe ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'IA (come solitamente avviene in questo tipo di controversie), giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza. Per tale motivo correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione.
È appena il caso di aggiungere che tale richiesta istruttoria non potrebbe comunque essere accolta da questa Corte, come richiesto dagli appellanti, giacché non è stata riproposta nel giudizio di primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/1/2023 (cfr., ex multis, Cass. 25257/2008; Cass. 16290/2016; Cass. 19352/2017).
Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellante e cioè che la riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della NC d'IA anche in periodi successivi all'accertamento sia la dimostrazione che tali contratti costituiscono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 8 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dimostrare che il contratto oggetto della presente controversia, sottoscritto diversi anni dopo il 2005, riproduce le medesime clausole oggetto del provvedimento della NC
d'IA, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole sono state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione omnibus nel periodo successivo all'accertamento della NC d'IA; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto,
l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza. È ben vero che la prova dell'intesa anticoncorrenziale può essere fornita per presunzioni, ma le stesse non possono essere fondate esclusivamente sull'uso generalizzato delle medesime clausole, giacché tale circostanza potrebbe essere dovuta a mere ragioni di convenienza (la mancata adozione delle clausole in questione da parte di una banca potrebbe porla in una posizione di inferiorità rispetto alle altre che invece sarebbero maggiormente garantite dalla loro adozione) e non essere frutto di intese;
tale circostanza sembra da escludere solo quando l'uso generalizzato riguarda aspetti differenti, quali le tariffe o i prezzi di un prodotto o servizio, essendo inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che ciò possa accadere senza una preventiva intesa.
Dunque, dal solo uso generalizzato delle clausole in questione non può desumersi l'intesa anticoncorrenziale.
Non si comprende infine per quale ragione, ad avviso dell'appellante, la prova dell'inesistenza dell'intesa anticoncorrenziale dovrebbe essere fornita dalla banca. Tale affermazione urta contro i principi che normalmente regolano l'onere della prova, giacché
è il garante, che si vuole avvalere degli effetti che conseguono dall'accertamento dell'intesa (nullità parziale della garanzia), che deve provare la circostanza dalla quale tali effetti derivano (come ritenuto anche dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata). Del resto, ove si condividessero le considerazioni dell'appellante dovrebbe richiedersi alla banca la prova di un fatto negativo. Né può ritenersi che sarebbe impossibile da parte del garante la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la predetta disciplina all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
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Infine, neppure è vero che di fatto è in tal modo preclusa la tutela dei diritti garantiti dalla disciplina sulla concorrenza, giacché, per quanto esposto, gli interessati possono ricorrere ai normali strumenti processuali, nonché sollecitare l'autorità garante per la concorrenza ad esercitare i propri poteri di indagine e sanzionatori.
2. Va infine osservato che, per la prima volta nella memoria depositata il
10/4/2025, cioè dopo l'udienza di discussione dell'11/3/2025, gli appellanti hanno dedotto di essere dei consumatori, con la conseguenza che la clausola n. 6 che deroga all'art. 1957 c.c. sarebbe nulla in quanto vessatoria, perché determinerebbe un significativo squilibrio a danno del consumatore.
La questione non può essere esaminata perché tardivamente introdotta.
Non vi è dubbio che la nullità ex art. 33 d.lgs. 206/2005, sostanzialmente invocata dagli appellanti, può essere rilevata anche d'ufficio (come dagli stessi sostenuto), a condizione, però, che i fatti dai quali deriva siano stati tempestivamente allegati (ed eventualmente provati) dalle parti. Orbene, è evidente che la qualità di consumatori degli appellanti è stata per la prima volta richiamata nella memoria depositata nel giudizio di appello il 10/4/2025 e dunque costituisce un fatto nuovo, tardivamente allegato, che non può essere preso in considerazione. Peraltro, gli appellanti, forse consapevoli di tale circostanza, hanno affermato, nella loro memoria, che “detta qualifica è stata più volte dichiarata negli atti di causa”; in realtà non si rinviene nei precedenti atti difensivi alcun riferimento alla loro qualità di consumatori ed all'applicabilità del d.lgs. 206/2005.
Peraltro, se anche così fosse, non basterebbe comunque il riferimento a tale qualifica, ma sarebbe necessaria anche l'indicazione dei fatti dai quali la stessa può desumersi (quali, ad esempio, l'estraneità alla società; cfr. Cass. 1666/2020; Cass. 32225/2018); del resto solo in tal modo potrebbe operare il principio di non contestazione che gli appellanti, sia pur velatamente, sembrano voler invocare (cfr. pag. 6 della memoria).
Infine, gli appellanti, in data 26/5/2025 hanno per la prima volta depositato una visura camerale della società in favore della quale erano state prestate le CP_4 garanzie. Sebbene tale documento non sia accompagnato da alcun atto difensivo che ne spieghi la rilevanza (e ciò sarebbe già sufficiente per precluderne l'esame, cfr. Cass. SS.UU.
n. 2435/2008), è chiaro che con esso si intenderebbe provare l'estraneità dei fideiussori alla società per sostenere che si tratti di consumatori. Orbene, a parte la tardività della produzione che la rende inammissibile ex art. 345 c.p.c., deve rilevarsi che, quanto meno n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 10 di 11 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
per , tale atto dimostra proprio il contrario, giacché lo stesso è stato socio Parte_2 unico ed amministratore della CP_4
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese relative anche al giudizio di appello. Il compenso va liquidato - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - in complessivi € 5.100 (fase di studio € 1.050; fase introduttiva € 750; fase istruttoria € 1.550; fase decisoria € 1.750).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 12-16/5/2023, contraddistinta dal n. 5028/2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore della delle spese del processo d'appello che liquida Controparte_1 in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr. Paolo Celentano
n. 5594/2023 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 11 di 11 Parte_1 Controparte_1