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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023-1986 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/1/2024, rubricato al n. 102/24 R.G., ritualmente notificato alla Sogert. S.p.A., Solarino Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento per IMU 2016.
Il ricorso è basato sui motivi, ampiamente esposti nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si e' ritualmente costituita in giudizio l Sogert S.P.A. che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Con memoria depositata in atti il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in seguito all'avvenuto pagamento del tributo ed ha prodotto ricevuta di versamento.
All'udienza del 13/1/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha prodotto quietanza di pagamento dell'imposta.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Spese compensate.
Cosi deciso in Siracusa in data 13 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023-1986 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/1/2024, rubricato al n. 102/24 R.G., ritualmente notificato alla Sogert. S.p.A., Solarino Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento per IMU 2016.
Il ricorso è basato sui motivi, ampiamente esposti nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si e' ritualmente costituita in giudizio l Sogert S.P.A. che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Con memoria depositata in atti il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in seguito all'avvenuto pagamento del tributo ed ha prodotto ricevuta di versamento.
All'udienza del 13/1/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha prodotto quietanza di pagamento dell'imposta.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Spese compensate.
Cosi deciso in Siracusa in data 13 gennaio 2026
Il Presidente Estensore