Ordinanza collegiale 14 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- Imm. Id. 977849 del 20.04.2023, di rigetto dell’istanza del 24/2/2020 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. UR GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza n. 061452028233 del 24/02/2020 il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 114122496, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 2/04/2019, che è stata tuttavia respinta con il provvedimento impugnato.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Nelle more del giudizio, il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale ed è rimpatriato nel suo Paese d’origine, con provvedimento convalidato dal Giudice di Pace di -OMISSIS- con sentenza del 26.02.2025.
All’udienza pubblica in data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato è incentrato su una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- a carico del ricorrente (n. -OMISSIS- del 26/05/2021), alla pena di anni 1 (uno) e mesi 2 (due) di reclusione, per i reati di cui agli artt. 605 co. 2 nr. 1, 582, 585 c.p. in relazione all'art. 577 n. 1 c.p., e che, quanto allo svolgimento del procedimento amministrativo, ha affermato “che a seguito della notifica della comunicazione di avvio, l’interessato non ha ritenuto di partecipare al procedimento con memorie, osservazioni e/o integrazioni documentali utili per una rivalutazione complessiva della situazione amministrativa”.
Quanto precede è stato tuttavia espressamente smentito dal ricorrente, essendo fondato il secondo motivo, avendo documentato che, in data 31.5.2022, ha depositato presso la Questura di -OMISSIS- una memoria difensiva ex art. 10 bis L. 241/90 (doc. 11), che non è mai stata tuttavia presa in considerazione.
Per giurisprudenza pacifica, è illegittimo il diniego di permesso di soggiorno emanato in violazione delle regole del contraddittorio, e in particolare, di quelle dettate dall’art. 10 bis L. n. 241/90, qualora non si ravvisino ragioni di urgenza che giustifichino la conclusione del procedimento (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 12/04/2025, n. 149 T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24/09/2018, n. 481), che nel caso di specie non erano presenti, avendo la Questura erroneamente affermato che l’istante non ha presentato memorie, ciò che, come detto, risulta errato in fatto.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 5 febbraio 2026 e 19 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR GA | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.