Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott.ssa Chiara Comune Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 23.5.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Indivisa, con sede Controparte_1 Controparte_2
a Torino, Via Perrone n. 3, C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro P.IVA_1
SCIOLLA (C.F.: , Sergio VIALE (C.F.: ), Giovanni CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Battista BRAMARD (C.F.: ), (C.F.: ) CodiceFiscale_3 Parte_1 CodiceFiscale_4 ed (C.F.: ) del Foro di Torino, nonché dall'Avv. Simona Parte_2 CodiceFiscale_5
PERANI (C.F.: del Foro di Bologna;
ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._6 studio dei primi in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92
RICORRENTE contro residente in [...]5, C.F.: Controparte_3
, CONTUMACE C.F._7
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: , rapporti sociali, esclusione socio, Parte_3
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
“A) in via istruttoria: ammettere, occorrendo, la prova per interpello formale del convenuto e la prova per testi sui capitoli sovra dedotti in narrativa dal n. 1) al n. 13) tutti preceduti da “vero che”; sin d'ora si indica a teste il Sig. , domiciliato in Torino, Via Perrone n. 3; Tes_1
B) nel merito:
pagina 1 di 4
Cooperativa ricorrente ha escluso il convenuto da socio della Cooperativa, ex art. Controparte_3
9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità, e che, conseguentemente, il convenuto è decaduto dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in HE (TO), Via Rita Levi Montalcini n. 8/5, piano 1°, comprensivo di cantina n. C52 e di box auto n. 19, che dunque oggi detiene sine titulo;
2) dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto a rilasciare Controparte_3 immediatamente il predetto alloggio sociale sito in HE (TO), Via Rita Levi Montalcini n. 8/5, piano 1°, comprensivo di cantina n. C52 e di box auto n. 19, libero da persone e sgombero da cose, e ad immettere la Cooperativa ricorrente nel possesso del medesimo;
3) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla Controparte_3 Cooperativa ricorrente l'importo di €. 2.274,56 per i canoni di godimento non liquidati per i mesi da luglio a novembre 2023 compresi;
4) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla Controparte_3
Cooperativa ricorrente l'importo di €. 6.790,33 per l'occupazione sine titulo relativa ai mesi da dicembre 2023 a dicembre 2024 compresi, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad € 545,86 per il mese di dicembre 2023, € 545,86 per il mese di gennaio 2024, € 545,86 per il mese di febbraio 2024, € 545,86 per il mese marzo 2024, € 545,86 per il mese di aprile 2024, € 545,86 per il mese di maggio 2024, € 545,86 (a dedurre € 223,83 a titolo di conguaglio), € 532,19 per il mese di luglio 2024, € 532,19 per il mese di agosto 2024, € 532,19 per il mese di settembre 2024, € 532,19 per il mese di ottobre 2024, € 532,19 per il mese di novembre 2024, € 532,19 per il mese di dicembre 2024 così come mensilmente determinato dalla , ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione CP_1 dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l'assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità;
5) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla Controparte_3
ricorrente le indennità di occupazione senza titolo ulteriori che matureranno nelle more CP_1 del giudizio sino alla emanazione della sentenza, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri sub 4) e con riserva di quantificare con precisione l'importo; 6) il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso introdotto con rito semplificato la prospetta, in sintesi, le Controparte_1 seguenti circostanze:
- il convenuto, socio della cooperativa dal 21.4.2023, dal 26.5.2023 gode dell'assegnazione dell'alloggio sociale sito in HE (TO), Via Rita Levi Montalcini n. 8/5, piano 1°, comprensivo di cantina n. C52 e box auto n. 19;
- le norme interne prevedono a carico dell'assegnatario il pagamento di un canone di godimento costituito da una quota destinata all'ammortamento dei mutui utilizzati per la costruzione depurata dal contributo statale e regionale, da una quota destinata all'ammortamento di capitali utilizzati per la costruzione oltre a quelli mutuati, da una quota corrispondente agli oneri di manutenzione straordinaria, da una quota delle spese generali di amministrazione, ed è soggetto a variazione in aumento o pagina 2 di 4 diminuzione ogni biennio secondo andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
- dal mese di luglio 2023 il socio ha smesso di corrispondere il canone mensile dovuto;
- con lettera del 27.9.2023, egli è stato messo in mora per il pagamento dei mesi da luglio 2023 a settembre 2023, per un importo complessivo di € 1.705,97, nel termine perentorio di 30 giorni pena l'esclusione da socio e la decadenza dall'assegnazione;
- il socio non ha corrisposto quanto dovuto;
- con delibera del C.d.A. del 30.11.2023, la Cooperativa ha deliberato la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale;
- in pari data, la Cooperativa ha annotato l'esclusione sul libro Soci;
- l'esclusione è stata comunicata al convenuto con lettera raccomandata del 7.2.2024, unitamente all'avviso che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, avrebbe potuto proporre opposizione al
Tribunale nel termine di 60 giorni;
- nessuna opposizione è stata proposta in tale termine;
- dal mese di dicembre 2023, il convenuto continua ad occupare l'immobile senza titolo.
2) Pertanto, parte attrice chiede la condanna al rilascio dell'immobile, al pagamento dei canoni scaduti
(per i mesi da luglio a novembre 2023 per € € 2.274,56), dell'indennità di occupazione per il periodo successivo (per i mesi da dicembre 2023 a dicembre 2024 compresi per ulteriori € 6.790,33, calcolati in base all'art. 7 del regolamento della Cooperativa, che determina l'indennità in misura pari al canone precedentemente dovuto).
3) Il socio escluso, regolarmente citato, non si è costituito.
4) Alla prima udienza del 22.5.2025 è stata disposta discussione orale, nella quale parte attrice:
- ha precisato in € 8.956,45 il debito maturato dalla controparte a titolo di indennità di occupazione, aggiornandolo in conseguenza delle mensilità scadute in pendenza di giudizio;
- per il resto, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio.
4) Le domande attoree sono fondate, essendo circostanze provate dai documenti prodotti prima l'assegnazione del bene al convenuto e poi la sua esclusione da socio della cooperativa (docc. da 1 a
10).
Il convenuto, a sua volta, non ha invece dimostrato il versamento delle somme dovute per il godimento dell'alloggio e delle sue pertinenze. Anche l'indennità di occupazione per il periodo successivo all'esclusione è dovuta, non solo in forza dell'art. 7 del regolamento adottato dalla Cooperativa il 29/06/2007 per disciplinare le morosità e l'esclusione dei soci (doc. 10), ma anche in applicazione analogica dell'art. 1591 c.c. , considerato quale “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011; Cass. 15301/2000).
pagina 3 di 4 5) Pertanto, il convenuto dovrà rilasciare l'immobile ed inoltre, sulla base di conteggi prospettati dall'attrice e mai contestati (doc. 9) e comunque coerenti con il canone e gli oneri accessori previsti dal verbale di assegnazione (doc. 3), deve essere condannato a pagare le somme sopra indicate.
Su tali somme sono dovuti interessi legali dalla scadenza al saldo, non invece la rivalutazione monetaria richiesta, non essendo stato provato il maggior danno.
6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in misura prossimi ai minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità e serialità della causa, per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, esclusa la fase di trattazione che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- accerta l'esclusione di dalla a decorrere dal Controparte_3 Controparte_4
30/11/2023;
- condanna a rilasciare immediatamente alla Controparte_3 Controparte_4
l'alloggio sito in HE (TO), Via Rita Levi Montalcini n. 8/5, piano 1°, comprensivo di cantina n. C52 e di box auto n. 19, libero da persone e cose;
- condanna a pagare alla a titolo di canoni di Controparte_3 Controparte_4 godimento scaduti € 2.274,56, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a pagare alla a titolo di indennità di Controparte_3 Controparte_4 occupazione € 8.956,45, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a rimborsare alla le spese di lite, che Controparte_3 Controparte_4 liquida in € 1.800 per compensi, oltre C.U., rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva.
Torino, 28.5.2025
Giudice rel.
Stefano Demontis
Presidente
Maria Luciana Dughetti
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