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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2423/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 09/12/2025, promossa con ricorso depositato in data
24/04/2025 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. VITALI ALFREDO GIAMPIETRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 dal proc. dom. avv. MICHELETTI MARCELLA, giusta procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento volontario di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dal Controparte_2 C.F._1 proc. dom. avv. NAVA SARA, giusta procura in atti;
INTERVENUTA con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per le Parti come da verbale di udienza del 09/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in Dalmine il giorno 04/05/1996; la
[...] separazione giudiziale dei coniugi veniva pronunciata a seguito di accordo conciliativo tra le parti, alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale emesso in data
26/06/2015; dall'unione matrimoniale delle parti sono nati i figli , nato Persona_1
a Bergamo il 24.5.2000, oggi maggiorenne e già economicamente autosufficiente, e nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente.
Ciò detto, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che all'udienza di rinvio tenutasi in data 09/12/2025, dopo approfondito confronto, le parti – assistite dai rispettivi procuratori – raggiungevano un accordo conciliativo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e al godimento della casa Per_2 familiare a suo tempo oggetto di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. in favore della signora . CP_1
L'accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
Stante la non contrarietà a norme di legge imperative il Tribunale ritiene che meritino integrale accoglimento le condizioni concordate dai coniugi e quelle oggetto di accordo pagina 2 di 6 con la terza intervenuta proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale, condizioni che si riportano pedissequamente in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Dalmine il giorno 04/05/1996 Parte_1 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo comune, anno 1996, atto n.
15, Parte II, Serie A);
- dà atto che la proprietaria e la sig.ra si Controparte_2 Controparte_1 impegnano a stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito tra per la durata di
18 mesi a decorrere dalla mensilità di novembre 2025, avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare, sito in Dalmine, viale Brembo n. 26, con il conseguente obbligo in capo alla signora di rilasciare il Controparte_1 bene libero da persone e cose entro e non oltre il termine del 30/04/2027;
- pone a carico del signor 'obbligo di versare un assegno di euro 500,00 Pt_1 al mese per il mantenimento ordinario del figlio a mezzo bonifico Per_2 bancario, in favore della madre convivente con il figlio, a decorrere dalla corrente mensilità di dicembre 2025; tale contributo di euro 500,00 al mese (fatta salva rivalutazione annuale ex indici Istat con prima decorrenza da dicembre 2026) sarà automaticamente elevato ad euro 700,00 dal giorno di rilascio del suddetto immobile;
il signor si impegna a versare l'assegno nella misura sopra Pt_1 indicata anche qualora dovesse, nelle more dell'indipendenza economica del figlio, cessare eventualmente la propria attività lavorativa;
- pone a carico dei genitori l'obbligo di versare al 50% le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per in base al Protocollo di seguito Per_2 riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività pagina 3 di 6 ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per
l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico
e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in pagina 4 di 6 Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, pagina 5 di 6 anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
- dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di proprio mantenimento;
- prende atto che il signor ha già avviato la procedura di rettifica delle Pt_1 dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate per le annualità del
2021, 2022 e 2023 rispetto alla indicazione del contributo versato per il mantenimento dei figli e non della coniuge;
- dichiara le spese di lite compensate tra tutte le parti processuali.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 09/12/2025, promossa con ricorso depositato in data
24/04/2025 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. VITALI ALFREDO GIAMPIETRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 dal proc. dom. avv. MICHELETTI MARCELLA, giusta procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento volontario di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dal Controparte_2 C.F._1 proc. dom. avv. NAVA SARA, giusta procura in atti;
INTERVENUTA con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per le Parti come da verbale di udienza del 09/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in Dalmine il giorno 04/05/1996; la
[...] separazione giudiziale dei coniugi veniva pronunciata a seguito di accordo conciliativo tra le parti, alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale emesso in data
26/06/2015; dall'unione matrimoniale delle parti sono nati i figli , nato Persona_1
a Bergamo il 24.5.2000, oggi maggiorenne e già economicamente autosufficiente, e nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente.
Ciò detto, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che all'udienza di rinvio tenutasi in data 09/12/2025, dopo approfondito confronto, le parti – assistite dai rispettivi procuratori – raggiungevano un accordo conciliativo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e al godimento della casa Per_2 familiare a suo tempo oggetto di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. in favore della signora . CP_1
L'accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
Stante la non contrarietà a norme di legge imperative il Tribunale ritiene che meritino integrale accoglimento le condizioni concordate dai coniugi e quelle oggetto di accordo pagina 2 di 6 con la terza intervenuta proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale, condizioni che si riportano pedissequamente in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Dalmine il giorno 04/05/1996 Parte_1 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo comune, anno 1996, atto n.
15, Parte II, Serie A);
- dà atto che la proprietaria e la sig.ra si Controparte_2 Controparte_1 impegnano a stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito tra per la durata di
18 mesi a decorrere dalla mensilità di novembre 2025, avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare, sito in Dalmine, viale Brembo n. 26, con il conseguente obbligo in capo alla signora di rilasciare il Controparte_1 bene libero da persone e cose entro e non oltre il termine del 30/04/2027;
- pone a carico del signor 'obbligo di versare un assegno di euro 500,00 Pt_1 al mese per il mantenimento ordinario del figlio a mezzo bonifico Per_2 bancario, in favore della madre convivente con il figlio, a decorrere dalla corrente mensilità di dicembre 2025; tale contributo di euro 500,00 al mese (fatta salva rivalutazione annuale ex indici Istat con prima decorrenza da dicembre 2026) sarà automaticamente elevato ad euro 700,00 dal giorno di rilascio del suddetto immobile;
il signor si impegna a versare l'assegno nella misura sopra Pt_1 indicata anche qualora dovesse, nelle more dell'indipendenza economica del figlio, cessare eventualmente la propria attività lavorativa;
- pone a carico dei genitori l'obbligo di versare al 50% le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per in base al Protocollo di seguito Per_2 riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività pagina 3 di 6 ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per
l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico
e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in pagina 4 di 6 Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, pagina 5 di 6 anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
- dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di proprio mantenimento;
- prende atto che il signor ha già avviato la procedura di rettifica delle Pt_1 dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate per le annualità del
2021, 2022 e 2023 rispetto alla indicazione del contributo versato per il mantenimento dei figli e non della coniuge;
- dichiara le spese di lite compensate tra tutte le parti processuali.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
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