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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
475/2019 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 475/2019 R.G. vertente
tra
, nato a [...] il [...], CF quale titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale Trivel Sud di Armeli Signorino e , nata a Parte_2
Rosarno il 21.4.1961, CF entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Sergio A. Spina, C.F. , C.F._3 presso il cui studio sito in Catania, via Etnea 688, sono elettivamente domiciliati, fax al n. 095-
2936037, pec Email_1
appellanti
CONTRO
“ , con sede legale in TO, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Controparte_1
Euro 9.085.469.851,64 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TO
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di P.IVA_1
Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5555, appartenente al Gruppo Bancario , Controparte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069 e, per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, giusta procura speciale rilasciata con atto autenticato dal Notaio Dott.ssa di Milano Persona_1 il 01 luglio 2019, rep. n. 43021, racc. n. 13978 (già e oggi tale a CP_2 CP_3 seguito della modifica della propria denominazione sociale, giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la di Verona in data 25/06/2019 a rogito del notaio CP_4 Per_2 , con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, cod. fisc. e registrazione al Registro
[...] delle Imprese di Verona n.° , partita IVA n° ,in persona dell'avv. Rita Lo P.IVA_2 P.IVA_3
Cicero, a tanto abilitata in forza di procura speciale a rogito del notaio dott. Persona_3 di Velletri in data 27 dicembre 2018, rep. n. 72330, racc. 25426 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzo Galletta, CF , C.F._4 presso il cui studio, in Bagnara Calabra (RC), via Giovanni XXIII, n. 3, è elettivamente domiciliata, fax 0966 474363, pec Email_2
appellata
(P.IVA di Gruppo – C.F e numero di iscrizione nel Controparte_5 P.IVA_4 registro Imprese di Milano n. , REA 1260400), con sede legale in - 20153 - Milano P.IVA_5
(MI), Via Caldera n. 21, in persona dei procuratori speciali pro tempore, società appartenente al
Gruppo Bancario Mediobanca, rappresentata e difesa giusta delega allegata al presente ricorso dall'Avv. Daniele G. Discepolo (C.F. – C.F._5
– Fax 02/48100862) del Foro di Milano, con studio in Email_3
Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata,
appellato intervenuto
(partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia CP_6
Rovigo: numero , REA VE – 454211), con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via P.IVA_6
Terraglio n. 63 e, per essa, (partita IVA di Gruppo codice Controparte_5 P.IVA_4 fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), P.IVA_5 con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del 17/02/2023 del Notaio dott. nn. 76924/17956 Persona_4
(Registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data 20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT), in persona dei suoi procuratori e Controparte_7 CP_8
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Discepolo (C.F.
[...] C.F._5
– Fax 02/48100862) del Foro di Milano, con studio in – Email_3
20123 - Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata,
- appellata -
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione Controparte_9 P.IVA_7 nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA Venezia – 420580), con P.IVA_8 CP_4 sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio n. 63 e, per essa, Controparte_5
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di P.IVA_4
Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, P.IVA_5 non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del 26 novembre 2024 del Notaio Dott.ssa nn. 26717/7293 (Registrato a Milano TP3 il 2 dicembre 2024 Persona_5
n. 117361 serie 1T - doc. 1), in persona dei suoi procuratori e Controparte_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Discepolo (C.F. Controparte_8
– – Fax 02/48100862) del Foro di C.F._5 Email_3
Milano, con studio in Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata,
- appellata surrogante -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 125/2015, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Palmi ingiungeva in solido ad ed il pagamento in favore della , della Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 110.158,00 per anticipi su fatture, oltre interessi come da domanda, nonché spese e competenze della procedura liquidate in € 2.135,00.
L'istituto di credito assumeva che era titolare di un conto corrente n. Parte_1
0832/74410156, sul quale veniva concessa un'apertura di credito di € 120.000, per anticipi su fatture. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni verso la prestava fideiussione CP_10 di € 200.000,00 . A causa dell'insoddisfacente andamento dei rapporti, la banca - Parte_2 con raccomandata del 10.05.2013 - revocava gli affidamenti ed invitava il debitore e la garante a provvedere al versamento delle somme a quella data dovute per l'esposizione debitoria.
Assumeva l'istituto di credito che agiva in sede monitoria che, per effetto della revoca delle linee di credito concesse, alla data del 29.08.2013 il credito del Banco di Napoli per anticipi su fatture ammontava ad € 110.158,16 e tale credito era documentato da sei fatture e dai relativi contratti allegati riportanti le somme anticipate e le condizioni applicate, nonché dal saldo del conto.
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2015, ed Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso la predetta ingiunzione, eccependo la carenza di legittimazione della società creditrice, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti ed il superamento della soglia di usura.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito, contestando in fatto ed in diritto la spiegata opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione affermando che “la ingiunzione per cui è causa è stata concessa sulla base del credito erogato dalla per anticipazioni sulle fatture allegate al CP_10 fascicolo della fase monitoria, e quindi, sulla base di un credito fondato su prova scritta. L'anticipo fattura, infatti, è una procedura di finanziamento che prevede l'anticipo di liquidità su una o più fatture, ancora da saldare, in cambio di un interesse sulla somma da ricevere. Gli opponenti non contestano il rapporto contrattuale intercorso con la con ciò riconoscendo la fondatezza del CP_10 credito portato dalle fatture. Né gli stessi, nel corso dell'istruttoria, hanno fornito al Giudice fatti estintivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto dell'opposto ad ottenere le somme ingiunte. Di contro, la parte creditrice ha fornito piena prova scritta del credito dedotto” e condannando gli opponenti soccombenti al pagamento delle spese processuali, in ragione di 4.015,00, oltre spese gen.,
IVA e CPA. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 1167/2018 del Tribunale di Palmi, emessa a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 150/2015 dagli stessi spiegata, chiedendone la riforma.
Con l'impugnazione censuravano la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado per i seguenti motivi:
1. Omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta;
2. Omessa pronuncia sulla usurarietà dei tassi applicati;
3. Errato rigetto dell'ordine di esibizione formulato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. afferente alla produzione di tutti gli estratti conto mancanti del conto corrente e del conto titoli.
4. Errato rigetto della richiesta di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricalcolare quale fosse il debito/credito tra le parti;
5. Omessa pronuncia in ordine alla estromissione della parte fidejubente;
6. Omessa dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti.
7. Ingiusta condanna alle spese del giudizio società incorporante il originario titolare del credito, Controparte_1 Controparte_11 si costituiva in giudizio.
All'udienza di trattazione del 31 ottobre 2019, la Corte respingeva la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, difettandone i presupposti, rigettava le richieste istruttorie degli appellanti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 ottobre 2020, udienza differita più volte.
Nelle more si costituiva in giudizio quale cessionaria di Controparte_5 Controparte_1
e, successivamente, a seguito di scissione parziale di in con
[...] CP_5 CP_6 Cont conferimento alla stessa del ramo si costituiva quest'ultima.
A seguito di fusione per incorporazione di in quest'ultima CP_6 Controparte_9 si costituiva in giudizio mediante il deposito di comparsa ex art. 111 c.p.c..
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva del Banco di Napoli.
Al riguardo, rileva l'appellante che la società presunta creditrice è la ma, nell'atto Controparte_12 introduttivo del giudizio monitorio, si dichiara che essa agisce quale procuratrice del Banco di Napoli, giusta procura del Notaio del 24.11.2008, inesistente nel fascicolo di parte, e come Persona_6 tale assolutamente priva di efficacia nel procedimento monitorio.
La doglianza è infondata atteso che nel giudizio di primo grado è stata allegata tutta la documentazione necessaria e sufficiente per ritenere provata la titolarità del credito in favore di
[...] ed il potere di rappresentanza processuale in capo ad Controparte_11 Controparte_12
In particolare, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'istituto di credito (cfr. allegato
2), è prodotta la procura per atto del Notaio del 24.11.2008, a mezzo della quale il Persona_6 direttore generale del Banco di Napoli, in rappresentanza dell'istituto di credito, nomina e costituisce quale procuratore di quest'ultimo la società erché la rappresenti in tutti Controparte_12 gli atti sostanziali, giudiziali, stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico di cui la mandante risulti titolare o in relazione ai quali sia legittimata.
Il primo motivo di appello deve quindi essere rigettato.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata con riferimento all'asserito superamento del tasso soglia del saggio di interessi applicato nel rapporto di conto corrente e nel conto titoli.
Al riguardo, parte appellata osserva che tale motivo sarebbe inammissibile perché riguardante il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti che non ha formato oggetto di domanda monitoria, né di domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado. Invero, in sede monitoria la si è CP_10 limitata a richiedere la restituzione di quanto da essa corrisposto al debitore a titolo di anticipazioni sulle fatture presentate senza avanzare alcuna domanda in ordine al rapporto di conto corrente.
Tale rilievo non è del tutto convincente. Ed invero, nonostante l'apparente autonomia dei due rapporti, la funzione negoziale è unitaria. Ed in effetti la linea di credito per anticipo su fatture era operante nel contratto di conto corrente n. 0832/74410156 (cfr. contratto 26.02.2013 allegato 4 comparsa di costituzione dell'appellato). Peraltro, la doglianza formulata dall'appellante sembrerebbe riguardare anche il conto titoli.
In ogni caso, la censura non può essere accolta.
Al fine di dimostrare il proprio assunto, gli appellanti allegavano nel giudizio di primo grado una consulenza di parte in cui l'esperto da loro nominato, dopo aver premesso di non avere tutta la documentazione contabile afferente ai rapporti intercorrenti con l'istituto di credito, rilevava che, tenendo conto della commissione di massimo scoperto e delle spese, il tasso soglia era stato superato in 29 dei 38 trimestri analizzati nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 al 31 marzo
2013.
La consulenza così effettuata non è tuttavia sufficiente a dimostrare l'assunto degli appellanti, né a specificare i motivi della dedotta usurarietà, di tal che le doglianze sul punto formulate rimangono generiche.
Ed infatti, non è indicato di quali spese il consulente tecnico di parte abbia tenuto conto, né quale fosse la commissione di massimo scoperto applicata, neppure sono stati prodotti i decreti ministeriali di riferimento al fine di stabilire quale fosse il tasso soglia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597-2020 hanno affermato il seguente principio: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Parte appellante, invece, ha solo genericamente dedotto l'usurarietà degli interessi applicati, senza specificare quali fossero le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, collegate all'erogazione del credito, di cui tenere conto nella determinazione della usurarietà.
Peraltro, il rapporto si è svolto, almeno in parte, anteriormente all'1 gennaio 2010. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito (Cass. SU
16303/2018) che “In tema di contratti bancari, il D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (c. m.s.) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4, ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 27 conv. con modif. dalla
L. n. 27 del 2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data””.
Le sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018 hanno affermato che, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, si deve effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, - e con la “c.m.s. soglia” - calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali
-, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della c.m.s. applicata, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura che denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia e che non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza, nel caso concreto, del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia (Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n. 35121, Cassazione civile sez. I, 22/12/2024, n.
33907).
Dunque, anche tale motivo di appello deve essere rigettato. Con il terzo motivo di appello, le parti appellanti si dolgono del rigetto dell'ordine di esibizione formulato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. afferente alla produzione di tutti gli estratti conto mancanti del conto corrente e del conto titoli.
Anche tale motivo non è suscettibile di accoglimento.
In generale, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante.
Con particolare riferimento al diritto spettante al cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, t.u.b., questo può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. 31 marzo 2023, n.
9082; Cass. 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Sul punto, è lo stesso appellante che assume di non avere inoltrato alcuna specifica richiesta all'istituto di credito: “Quanto alla impossibilità di procurarsi in altro modo la documentazione, si rileva che la difesa si è trovata costretta a rinvenire in fretta la documentazione in proprio possesso per poter redigere una consulenza di parte e impugnare un decreto ingiuntivo nei tempi stretti di 40 giorni, non avendo il tempo materiale per una richiesta formale al Banco di Napoli, che peraltro non era neppure parte in causa”.
Con il quarto motivo di appello, le parti appellanti si dolgono della circostanza che non sia stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'usurarietà degli interessi applicati.
Il primo giudice rilevava l'inammissibilità dell'istanza di CTU contabile, in quanto avente carattere meramente esplorativo alla luce delle difese e della documentazione allegata.
Invero, è principio consolidato quello secondo cui la C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Sicché, la richiesta di CTU si appalesa inammissibile se volta a compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza delle circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (si veda Cass. 5 luglio 2007 nr. 15219 e ord. 8 febbraio 2011 nr. 3130).
Nella fattispecie, difettando documentazione allegata a supporto delle tesi attoree e in assenza di ulteriori mezzi di prova, la consulenza tecnica avrebbe avuto portata pienamente esplorativa nonché surrogatoria dell'onere della prova gravante su parte attrice.
Ne consegue il rigetto di tale motivo di appello.
Con il quinto motivo parte appellante si duole della omessa pronuncia in ordine alla estromissione della parte fidejubente.
Assumono le parti appellanti che “Il giudice di prime cure nulla ha disposto in riferimento alla posizione della , per la quale, stante l'impossibilità della stessa di poter garantire un credito di Pt_ gran lunga superiore alle proprie capacità economiche (trattasi di casalinga), si era chiesta la sua estromissione.”
Affermano ancora gli appellanti che, seguendo la Suprema Corte, le fideiussioni rilasciate in data anteriore al 12.1.2016 sono da considerarsi nulle per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A della l. 287/90 (c.d. legge Antitrust).
Richiamano sul punto l'ordinanza del 12.12.2017 n. 29810 della Corte di Cassazione, secondo cui
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. 287 del 1990 , art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”(nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fidejussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie: per quello bancario, la Banca d'Italia con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della l. 287 del 1990, articoli 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la l. 262 del 2005, a far data dal 12.1.2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”
La fideiussione è stata stipulata nel novembre 2008.
Sul punto, si deve innanzi tutto osservare che la nullità è stata dedotta per la prima volta in appello.
Quindi, come rilevato dalla Suprema Corte, la nullità parziale delle fideiussioni omnibus contenenti le clausole ritenute in contrasto con la normativa antitrust non si applica ai contratti autonomi di garanzia, i quali, seppur condividano con la fideiussione omnibus uno scopo intrinseco di garanzia, se ne distinguono radicalmente per struttura, funzione e rapporto con l'obbligazione garantita (Cass. Civ. Ordinanze del 10 ottobre 2024 n. 26380 e n. 26382). Nel caso che ci occupa, il tenore delle pattuizioni intercorse con il garante ( art. 7 “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” e art. 8 “La garanzia si estende all'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite”), nel derogare al principio dell'accessorietà della fideiussione, valgono a connotare la fattispecie negoziale intercorsa in termini di garanzia autonoma.
Ancora, tale contratto di garanzia costituisce un'ipotesi negoziale che non rientra nell'ambito applicativo del provvedimento della Banca d'Italia, trattandosi di garanzia rilasciata nel novembre
2008 e, quindi, afferente ad un arco temporale ben lontano rispetto a quello preso in considerazione dalla Banca d'Italia nella propria indagine.
Da ultimo, il motivo di appello, volto a contestare la mancata estromissione del fideiussore che non sarebbe legittimato passivo non avendo le capacità economiche per garantire le obbligazioni del Pt_ debitore principale, è innanzi tutto una mera allegazione, atteso che la non ha mai fornito prova di quanto affermato in ordine alle proprie capacità economiche, ma comunque non può trovare accoglimento, poiché l'assenza di adeguate capacità economiche non è motivo da giustificare la estromissione. Con il sesto motivo parte appellante si duole della omessa dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti.
Osserva al riguardo che il credito non è certo, né liquido, né esigibile poiché non è possibile determinare il suo ammontare, che, secondo quanto prospettato nell'atto di gravame, “è pressocchè azzerato rispetto alla richiesta”.
Anche tale motivo deve essere rigettato considerato che le parti appellanti non hanno dato alcuna prova della circostanza che il debito fosse inferiore a quello azionato in sede monitoria.
Spese legali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate – tenendo conto del valore dichiarato della controversia, pari ad € 110.158,0 applicando lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate e della pressoché mera riproposizione di questioni già sollevate in primo grado, in complessivi € 7.116,00 di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia;
€ 956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.552,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Tali spese, devono essere liquidate in favore di “ ai sensi dell'art. 111 Controparte_1
c.p.c., a mente del quale, ove nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di “ ed altri, Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 7.116,00, oltre alle spese generali in misura pari Controparte_1 al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams il 15.07.2025.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 475/2019 R.G. vertente
tra
, nato a [...] il [...], CF quale titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale Trivel Sud di Armeli Signorino e , nata a Parte_2
Rosarno il 21.4.1961, CF entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Sergio A. Spina, C.F. , C.F._3 presso il cui studio sito in Catania, via Etnea 688, sono elettivamente domiciliati, fax al n. 095-
2936037, pec Email_1
appellanti
CONTRO
“ , con sede legale in TO, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Controparte_1
Euro 9.085.469.851,64 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TO
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di P.IVA_1
Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5555, appartenente al Gruppo Bancario , Controparte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069 e, per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, giusta procura speciale rilasciata con atto autenticato dal Notaio Dott.ssa di Milano Persona_1 il 01 luglio 2019, rep. n. 43021, racc. n. 13978 (già e oggi tale a CP_2 CP_3 seguito della modifica della propria denominazione sociale, giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la di Verona in data 25/06/2019 a rogito del notaio CP_4 Per_2 , con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, cod. fisc. e registrazione al Registro
[...] delle Imprese di Verona n.° , partita IVA n° ,in persona dell'avv. Rita Lo P.IVA_2 P.IVA_3
Cicero, a tanto abilitata in forza di procura speciale a rogito del notaio dott. Persona_3 di Velletri in data 27 dicembre 2018, rep. n. 72330, racc. 25426 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzo Galletta, CF , C.F._4 presso il cui studio, in Bagnara Calabra (RC), via Giovanni XXIII, n. 3, è elettivamente domiciliata, fax 0966 474363, pec Email_2
appellata
(P.IVA di Gruppo – C.F e numero di iscrizione nel Controparte_5 P.IVA_4 registro Imprese di Milano n. , REA 1260400), con sede legale in - 20153 - Milano P.IVA_5
(MI), Via Caldera n. 21, in persona dei procuratori speciali pro tempore, società appartenente al
Gruppo Bancario Mediobanca, rappresentata e difesa giusta delega allegata al presente ricorso dall'Avv. Daniele G. Discepolo (C.F. – C.F._5
– Fax 02/48100862) del Foro di Milano, con studio in Email_3
Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata,
appellato intervenuto
(partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia CP_6
Rovigo: numero , REA VE – 454211), con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via P.IVA_6
Terraglio n. 63 e, per essa, (partita IVA di Gruppo codice Controparte_5 P.IVA_4 fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), P.IVA_5 con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del 17/02/2023 del Notaio dott. nn. 76924/17956 Persona_4
(Registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data 20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT), in persona dei suoi procuratori e Controparte_7 CP_8
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Discepolo (C.F.
[...] C.F._5
– Fax 02/48100862) del Foro di Milano, con studio in – Email_3
20123 - Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata,
- appellata -
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione Controparte_9 P.IVA_7 nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA Venezia – 420580), con P.IVA_8 CP_4 sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio n. 63 e, per essa, Controparte_5
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di P.IVA_4
Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, P.IVA_5 non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del 26 novembre 2024 del Notaio Dott.ssa nn. 26717/7293 (Registrato a Milano TP3 il 2 dicembre 2024 Persona_5
n. 117361 serie 1T - doc. 1), in persona dei suoi procuratori e Controparte_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Discepolo (C.F. Controparte_8
– – Fax 02/48100862) del Foro di C.F._5 Email_3
Milano, con studio in Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata,
- appellata surrogante -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 125/2015, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Palmi ingiungeva in solido ad ed il pagamento in favore della , della Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 110.158,00 per anticipi su fatture, oltre interessi come da domanda, nonché spese e competenze della procedura liquidate in € 2.135,00.
L'istituto di credito assumeva che era titolare di un conto corrente n. Parte_1
0832/74410156, sul quale veniva concessa un'apertura di credito di € 120.000, per anticipi su fatture. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni verso la prestava fideiussione CP_10 di € 200.000,00 . A causa dell'insoddisfacente andamento dei rapporti, la banca - Parte_2 con raccomandata del 10.05.2013 - revocava gli affidamenti ed invitava il debitore e la garante a provvedere al versamento delle somme a quella data dovute per l'esposizione debitoria.
Assumeva l'istituto di credito che agiva in sede monitoria che, per effetto della revoca delle linee di credito concesse, alla data del 29.08.2013 il credito del Banco di Napoli per anticipi su fatture ammontava ad € 110.158,16 e tale credito era documentato da sei fatture e dai relativi contratti allegati riportanti le somme anticipate e le condizioni applicate, nonché dal saldo del conto.
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2015, ed Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso la predetta ingiunzione, eccependo la carenza di legittimazione della società creditrice, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti ed il superamento della soglia di usura.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito, contestando in fatto ed in diritto la spiegata opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione affermando che “la ingiunzione per cui è causa è stata concessa sulla base del credito erogato dalla per anticipazioni sulle fatture allegate al CP_10 fascicolo della fase monitoria, e quindi, sulla base di un credito fondato su prova scritta. L'anticipo fattura, infatti, è una procedura di finanziamento che prevede l'anticipo di liquidità su una o più fatture, ancora da saldare, in cambio di un interesse sulla somma da ricevere. Gli opponenti non contestano il rapporto contrattuale intercorso con la con ciò riconoscendo la fondatezza del CP_10 credito portato dalle fatture. Né gli stessi, nel corso dell'istruttoria, hanno fornito al Giudice fatti estintivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto dell'opposto ad ottenere le somme ingiunte. Di contro, la parte creditrice ha fornito piena prova scritta del credito dedotto” e condannando gli opponenti soccombenti al pagamento delle spese processuali, in ragione di 4.015,00, oltre spese gen.,
IVA e CPA. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 1167/2018 del Tribunale di Palmi, emessa a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 150/2015 dagli stessi spiegata, chiedendone la riforma.
Con l'impugnazione censuravano la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado per i seguenti motivi:
1. Omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta;
2. Omessa pronuncia sulla usurarietà dei tassi applicati;
3. Errato rigetto dell'ordine di esibizione formulato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. afferente alla produzione di tutti gli estratti conto mancanti del conto corrente e del conto titoli.
4. Errato rigetto della richiesta di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricalcolare quale fosse il debito/credito tra le parti;
5. Omessa pronuncia in ordine alla estromissione della parte fidejubente;
6. Omessa dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti.
7. Ingiusta condanna alle spese del giudizio società incorporante il originario titolare del credito, Controparte_1 Controparte_11 si costituiva in giudizio.
All'udienza di trattazione del 31 ottobre 2019, la Corte respingeva la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, difettandone i presupposti, rigettava le richieste istruttorie degli appellanti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 ottobre 2020, udienza differita più volte.
Nelle more si costituiva in giudizio quale cessionaria di Controparte_5 Controparte_1
e, successivamente, a seguito di scissione parziale di in con
[...] CP_5 CP_6 Cont conferimento alla stessa del ramo si costituiva quest'ultima.
A seguito di fusione per incorporazione di in quest'ultima CP_6 Controparte_9 si costituiva in giudizio mediante il deposito di comparsa ex art. 111 c.p.c..
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva del Banco di Napoli.
Al riguardo, rileva l'appellante che la società presunta creditrice è la ma, nell'atto Controparte_12 introduttivo del giudizio monitorio, si dichiara che essa agisce quale procuratrice del Banco di Napoli, giusta procura del Notaio del 24.11.2008, inesistente nel fascicolo di parte, e come Persona_6 tale assolutamente priva di efficacia nel procedimento monitorio.
La doglianza è infondata atteso che nel giudizio di primo grado è stata allegata tutta la documentazione necessaria e sufficiente per ritenere provata la titolarità del credito in favore di
[...] ed il potere di rappresentanza processuale in capo ad Controparte_11 Controparte_12
In particolare, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'istituto di credito (cfr. allegato
2), è prodotta la procura per atto del Notaio del 24.11.2008, a mezzo della quale il Persona_6 direttore generale del Banco di Napoli, in rappresentanza dell'istituto di credito, nomina e costituisce quale procuratore di quest'ultimo la società erché la rappresenti in tutti Controparte_12 gli atti sostanziali, giudiziali, stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico di cui la mandante risulti titolare o in relazione ai quali sia legittimata.
Il primo motivo di appello deve quindi essere rigettato.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata con riferimento all'asserito superamento del tasso soglia del saggio di interessi applicato nel rapporto di conto corrente e nel conto titoli.
Al riguardo, parte appellata osserva che tale motivo sarebbe inammissibile perché riguardante il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti che non ha formato oggetto di domanda monitoria, né di domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado. Invero, in sede monitoria la si è CP_10 limitata a richiedere la restituzione di quanto da essa corrisposto al debitore a titolo di anticipazioni sulle fatture presentate senza avanzare alcuna domanda in ordine al rapporto di conto corrente.
Tale rilievo non è del tutto convincente. Ed invero, nonostante l'apparente autonomia dei due rapporti, la funzione negoziale è unitaria. Ed in effetti la linea di credito per anticipo su fatture era operante nel contratto di conto corrente n. 0832/74410156 (cfr. contratto 26.02.2013 allegato 4 comparsa di costituzione dell'appellato). Peraltro, la doglianza formulata dall'appellante sembrerebbe riguardare anche il conto titoli.
In ogni caso, la censura non può essere accolta.
Al fine di dimostrare il proprio assunto, gli appellanti allegavano nel giudizio di primo grado una consulenza di parte in cui l'esperto da loro nominato, dopo aver premesso di non avere tutta la documentazione contabile afferente ai rapporti intercorrenti con l'istituto di credito, rilevava che, tenendo conto della commissione di massimo scoperto e delle spese, il tasso soglia era stato superato in 29 dei 38 trimestri analizzati nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 al 31 marzo
2013.
La consulenza così effettuata non è tuttavia sufficiente a dimostrare l'assunto degli appellanti, né a specificare i motivi della dedotta usurarietà, di tal che le doglianze sul punto formulate rimangono generiche.
Ed infatti, non è indicato di quali spese il consulente tecnico di parte abbia tenuto conto, né quale fosse la commissione di massimo scoperto applicata, neppure sono stati prodotti i decreti ministeriali di riferimento al fine di stabilire quale fosse il tasso soglia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597-2020 hanno affermato il seguente principio: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Parte appellante, invece, ha solo genericamente dedotto l'usurarietà degli interessi applicati, senza specificare quali fossero le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, collegate all'erogazione del credito, di cui tenere conto nella determinazione della usurarietà.
Peraltro, il rapporto si è svolto, almeno in parte, anteriormente all'1 gennaio 2010. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito (Cass. SU
16303/2018) che “In tema di contratti bancari, il D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (c. m.s.) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4, ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 27 conv. con modif. dalla
L. n. 27 del 2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data””.
Le sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018 hanno affermato che, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, si deve effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, - e con la “c.m.s. soglia” - calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali
-, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della c.m.s. applicata, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura che denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia e che non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza, nel caso concreto, del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia (Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n. 35121, Cassazione civile sez. I, 22/12/2024, n.
33907).
Dunque, anche tale motivo di appello deve essere rigettato. Con il terzo motivo di appello, le parti appellanti si dolgono del rigetto dell'ordine di esibizione formulato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. afferente alla produzione di tutti gli estratti conto mancanti del conto corrente e del conto titoli.
Anche tale motivo non è suscettibile di accoglimento.
In generale, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante.
Con particolare riferimento al diritto spettante al cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, t.u.b., questo può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. 31 marzo 2023, n.
9082; Cass. 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Sul punto, è lo stesso appellante che assume di non avere inoltrato alcuna specifica richiesta all'istituto di credito: “Quanto alla impossibilità di procurarsi in altro modo la documentazione, si rileva che la difesa si è trovata costretta a rinvenire in fretta la documentazione in proprio possesso per poter redigere una consulenza di parte e impugnare un decreto ingiuntivo nei tempi stretti di 40 giorni, non avendo il tempo materiale per una richiesta formale al Banco di Napoli, che peraltro non era neppure parte in causa”.
Con il quarto motivo di appello, le parti appellanti si dolgono della circostanza che non sia stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'usurarietà degli interessi applicati.
Il primo giudice rilevava l'inammissibilità dell'istanza di CTU contabile, in quanto avente carattere meramente esplorativo alla luce delle difese e della documentazione allegata.
Invero, è principio consolidato quello secondo cui la C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Sicché, la richiesta di CTU si appalesa inammissibile se volta a compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza delle circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (si veda Cass. 5 luglio 2007 nr. 15219 e ord. 8 febbraio 2011 nr. 3130).
Nella fattispecie, difettando documentazione allegata a supporto delle tesi attoree e in assenza di ulteriori mezzi di prova, la consulenza tecnica avrebbe avuto portata pienamente esplorativa nonché surrogatoria dell'onere della prova gravante su parte attrice.
Ne consegue il rigetto di tale motivo di appello.
Con il quinto motivo parte appellante si duole della omessa pronuncia in ordine alla estromissione della parte fidejubente.
Assumono le parti appellanti che “Il giudice di prime cure nulla ha disposto in riferimento alla posizione della , per la quale, stante l'impossibilità della stessa di poter garantire un credito di Pt_ gran lunga superiore alle proprie capacità economiche (trattasi di casalinga), si era chiesta la sua estromissione.”
Affermano ancora gli appellanti che, seguendo la Suprema Corte, le fideiussioni rilasciate in data anteriore al 12.1.2016 sono da considerarsi nulle per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A della l. 287/90 (c.d. legge Antitrust).
Richiamano sul punto l'ordinanza del 12.12.2017 n. 29810 della Corte di Cassazione, secondo cui
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. 287 del 1990 , art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”(nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fidejussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie: per quello bancario, la Banca d'Italia con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della l. 287 del 1990, articoli 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la l. 262 del 2005, a far data dal 12.1.2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”
La fideiussione è stata stipulata nel novembre 2008.
Sul punto, si deve innanzi tutto osservare che la nullità è stata dedotta per la prima volta in appello.
Quindi, come rilevato dalla Suprema Corte, la nullità parziale delle fideiussioni omnibus contenenti le clausole ritenute in contrasto con la normativa antitrust non si applica ai contratti autonomi di garanzia, i quali, seppur condividano con la fideiussione omnibus uno scopo intrinseco di garanzia, se ne distinguono radicalmente per struttura, funzione e rapporto con l'obbligazione garantita (Cass. Civ. Ordinanze del 10 ottobre 2024 n. 26380 e n. 26382). Nel caso che ci occupa, il tenore delle pattuizioni intercorse con il garante ( art. 7 “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” e art. 8 “La garanzia si estende all'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite”), nel derogare al principio dell'accessorietà della fideiussione, valgono a connotare la fattispecie negoziale intercorsa in termini di garanzia autonoma.
Ancora, tale contratto di garanzia costituisce un'ipotesi negoziale che non rientra nell'ambito applicativo del provvedimento della Banca d'Italia, trattandosi di garanzia rilasciata nel novembre
2008 e, quindi, afferente ad un arco temporale ben lontano rispetto a quello preso in considerazione dalla Banca d'Italia nella propria indagine.
Da ultimo, il motivo di appello, volto a contestare la mancata estromissione del fideiussore che non sarebbe legittimato passivo non avendo le capacità economiche per garantire le obbligazioni del Pt_ debitore principale, è innanzi tutto una mera allegazione, atteso che la non ha mai fornito prova di quanto affermato in ordine alle proprie capacità economiche, ma comunque non può trovare accoglimento, poiché l'assenza di adeguate capacità economiche non è motivo da giustificare la estromissione. Con il sesto motivo parte appellante si duole della omessa dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti.
Osserva al riguardo che il credito non è certo, né liquido, né esigibile poiché non è possibile determinare il suo ammontare, che, secondo quanto prospettato nell'atto di gravame, “è pressocchè azzerato rispetto alla richiesta”.
Anche tale motivo deve essere rigettato considerato che le parti appellanti non hanno dato alcuna prova della circostanza che il debito fosse inferiore a quello azionato in sede monitoria.
Spese legali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate – tenendo conto del valore dichiarato della controversia, pari ad € 110.158,0 applicando lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate e della pressoché mera riproposizione di questioni già sollevate in primo grado, in complessivi € 7.116,00 di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia;
€ 956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.552,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Tali spese, devono essere liquidate in favore di “ ai sensi dell'art. 111 Controparte_1
c.p.c., a mente del quale, ove nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di “ ed altri, Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 7.116,00, oltre alle spese generali in misura pari Controparte_1 al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams il 15.07.2025.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito