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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 140/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere riunita in camera di consiglio in data 15/11/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, come da normativa vigente, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°140 R.G. Lav.- anno 2022 - avente ad oggetto: Rapporto di agenzia
1
promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Di Renzo e Giuseppe Parte_1
Vaccaro, elettivamente domiciliato in Guglionesi, Via Usconio, n. 1
APPELLANTE
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Pierluigi Fadel, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado.
Con ricorso del 28/12/2020 innanzi al Tribunale di Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del
Lavoro, conveniva in giudizio la al fine di accertare Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del recesso dal contratto di agenzia intimato da quest'ultima, in quanto privo di giusta causa, con conseguente richiesta di condanna della società preponente al pagamento della somma di €28.540,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ed €40.000,00 quale risarcimento morale per il danno subito.
Deduceva di aver stipulato, in data 19/2/2007, con la società un contratto di Controparte_1 agenzia per lo svolgimento dell'incarico di agente di commercio con esclusiva per il territorio della regione Molise per la conclusione di contratti di vendita di “Fertilizzanti e Concimi, Ammendanti,
Correttivi, concimi organici concimi organo minerali concimi liquidi concimi minerali”. Il rapporto si era interrotto in seguito al recesso per giusta causa, disposto dal preponente con lettera raccomandata del 25/7/2017, motivato dal mancato rispetto di alcuni degli impegni assunti all'atto
2 della sottoscrizione del contratto di agenzia (“obbligo di prestare assistenza e collaborazione per ottenere il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti;
obbligo dell'agente di accertarsi con la diligenza del buon commerciante circa la solvibilità dei clienti contattati non trasmettendo ordini di clienti di cui conosceva la precaria situazione finanziaria;
obbligo di informazione di cui all'art. 1746, comma 1, c.c.”). In particolare, l'inadempimento degli obblighi contrattuali, da cui sarebbe derivato un ingente danno economico alla società preponente, era contestato con riferimento alla posizione dei clienti e Parte_2 [...]
. Parte_3
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La società rilevava la correttezza del proprio operato in virtù della grave inadempienza del il quale, a suo dire, “pur conoscendo lo stato di insolvenza delle società “Azienda Parte_1
Agricola Savini S.r.l.” e “Azienda Agricola San Giorgio S.r.l.”, induceva la parte convenuta ad effettuare le forniture richieste, rassicurando sulla solvibilità delle società medesime, omettendo così di evidenziare le criticità finanziarie in relazione alle quali le stesse versavano”.
Con sentenza del 27 settembre 2022 il Tribunale di Larino rigettava il ricorso, ritenendo, in particolare, sussistere la violazione dell'obbligo di informazione e diligenza previsto dalla clausola
10.1 del contratto di agenzia, secondo cui l'agente deve accertarsi con la diligenza del buon commerciante della solvibilità dei clienti, omettendo di trasmettere ordini di clienti di cui dovrebbe conoscere la precaria situazione finanziaria.
Conseguentemente, riteneva infondata la domanda di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., in quanto il recesso risultava sorretto da giusta causa.
Il primo giudice riteneva altresì infondata la domanda di risarcimento del danno morale, per non avere il adeguatamente provato il danno all'immagine cagionato dalla preponente Parte_1
tramite la comunicazione ai clienti della risoluzione del rapporto di agenzia.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Lamentava la errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il quale avrebbe fondato la propria decisione sulla base di una scarna produzione documentale (due sentenze di fallimento intervenute nei confronti delle società clienti, e ) Parte_2 Parte_3
3 offerta dalla consistente nelle due sentenze di fallimento pronunciate nei confronti CP_1
della del 27.09.2019, e della del 21.10.2019, dopo Parte_3 Parte_2
che erano passati, quindi, cinque anni dalle forniture effettuate. Dette forniture, protrattesi nel corso degli anni, oltre ad essere state sempre onorate dalle due clienti, sarebbero state sempre subordinate alla preventiva approvazione del direttore commerciale della giusta dicitura sulle CP_2
proposte di commissione “Salvo accettazione della ditta fornitrice”. Aggiungeva che, in realtà, nel periodo 2014-2017 le forniture alle menzionate società erano state gestite, concordate e autorizzate dal direttore commerciale della preponente, tale , “il quale si recava Persona_1
personalmente più volte presso le predette aziende al fine di concordare modalità, condizione e pagamenti delle commesse. Inoltre, è doveroso evidenziare che la direzione commerciale della
prima di autorizzare qualsiasi fornitura verificava la situazione finanziaria e lo CP_2
storico dei pagamenti dei clienti, tutto ciò al fine di garantire il futuro saldo delle commesse”. Esso si sarebbe, come al solito, adoperato per sollecitare telefonicamente il ragioniere Parte_1 CP_3
al fine di velocizzare il recupero delle somme ancora dovute dalla e dalla Società Parte_2
Agricola San Giorgio.
Quanto al fallimento delle due società clienti, faceva presente che lo stesso era stato dichiarato, per la in data 27 settembre 2019 mentre per l' il Parte_3 Parte_2
21 ottobre 2019, 5 anni dopo la prima commessa effettuata nel 2014. Tanto a dimostrazione del fatto che i rapporti tra le due clienti e l'appellata non erano occasionali ma risalenti nel tempo. E così, allorquando si prospettò la fornitura del 2017 per € 170.000,00 fu personalmente il direttore commerciale, dr , a concludere l'accordo con le due società, ragion per cui nessun addebito CP_4
avrebbe potuto essere mosso ad esso ricorrente-appellante, il quale, nonostante non avesse avuto un ruolo attivo nella conclusione del contratto, si sarebbe prodigato comunque per recuperare le somme dovute dalle clienti. Il recesso sarebbe, quindi, ingiusto e, comunque, sproporzionato rispetto ai fatti addebitati, non risultando la condotta così grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in considerazione del fatto che nel corso del rapporto di agenzia, iniziato nel 2007, esso non aveva dato adito ad alcun rilievo. Parte_1
L'appellante reiterava, quindi, in conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso, la richiesta di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, come disciplinata dalla legge e dalla contrattazione
4 collettiva (AEC, Accordo Economico Collettivo), composta da indennità di risoluzione del rapporto (Firr), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, quantificata, sulla base di CTP allegata al ricorso di primo grado in €28.540,00.
Concludeva, quindi, per la riforma della impugnata sentenza con conseguente accertamento dell'illegittimità del recesso e la condanna della al pagamento della indennità di Controparte_1 cessazione del rapporto di agenzia, quantificata in €28.540,00, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese. In via istruttoria reiterava la richiesta di prova orale come formulata in primo grado, oltre che quella di CTU.
2.2. Si costituiva la avversando il proposto appello e chiedendone il rigetto con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata.
Evidenziava la correttezza della decisione del primo giudice facendo leva sulle due sentenze di fallimento delle menzionate due clienti, dalle quali sarebbe emerso un quadro di grave insolvenza delle debitrici che non poteva non essere noto al Parte_1
Ribadiva che il danno subito per il fallimento delle due aziende clienti era da attribuirsi alla inadempienza contrattuale dell'agente, anche per il mancato saldo della commessa dell'anno 2017, per la quale sarebbe stato corrisposto solo l'importo di €40.000,00 su un totale di €170.000,00. A detta dell'appellata, l'inadempimento del sarebbe ancor più evidente dato che lo stesso Parte_1
conosceva da tempo le due aziende clienti e la loro situazione finanziaria, ragion per cui avrebbe dovuto astenersi dal proporre affari di vendita con esse.
Quanto alla richiesta indennità di cessazione, evidenziava che il avrebbe cumulato Parte_1
l'indennità collettiva Firr e l'indennità suppletiva di clientela con l'indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. e che, al contrario, le indennità di risoluzione, quelle collettive e quella meritocratica ex art. 1751 c.c., sarebbero tra loro alternative non potendo essere cumulate.
Evidenziava l'errore nella redazione peritale, in quanto riferita al fatturato di altra società (la CP_2
e che, in ogni caso l'indennità ex art. 1751 c.c. andrebbe calcolata sulle provvigioni percepite
[...] dall'agente e non sul fatturato della società. A detta dell'appellata, tali provvigioni non sarebbero state indicate né provate, come richiesto dall'art. 1751 c.c.
Si sarebbe, infine, verificata la decadenza, non essendo stata proposta la domanda entro l'anno dalla cessazione del rapporto.
5 Quanto ai documenti prodotti in primo grado e numerati da numero 1 a numero 8, ribadiva che nel fascicolo telematico era stata riscontrata la presenza di due documenti aventi numero 7, di cui uno contenente atti, a suo dire, non rilevanti e neppure richiamati nel ricorso introduttivo. Di tali documenti chiedeva, pertanto, l'espunzione.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, contestando le richieste istruttorie formulate dall'appellante e articolando, nel caso di ammissione delle stesse, prova diretta per testi e prova contraria con il dr e il ragioniere . Persona_1 Controparte_5
2.3. Con ordinanza del 13/03/2023 si disponeva ctu al fine di quantificare l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia spettante all'appellante. Dichiarata, con ordinanza del 05/07/2024, la nullità della ctu come espletata dalla dr.ssa su tempestiva eccezione da parte di Persona_2 CP_1
se ne disponeva la rinnovazione a mezzo della stessa dr.ssa
[...] Per_2
2.4. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Motivi della decisione
L'appello è fondato, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza gravata, nei limiti di seguito precisati.
Dal tenore delle censure in cui si articola l'odierno gravame si ritiene di dover circoscrivere l'interesse dell'appellante ad impugnare i soli capi di sentenza che, riconoscendo la sussistenza della giusta causa addotta dalla Società preponente a base del recesso dal contratto di agenzia, gli hanno negato il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di cessazione del rapporto. Nessuna censura è, infatti, mossa dall'appellante alla statuizione della sentenza di primo grado contenente il rigetto della domanda di condanna della al risarcimento del Controparte_1 danno all'immagine asseritamente subito dal per avere la società informato i clienti del Parte_1
recesso allo stesso intimato. Su tale statuizione si è, dunque, formato il giudicato.
6 Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, nel caso che ne occupa, non sussistano elementi che sorreggono la giusta causa posta a base del recesso della Società appellata.
Giova, in primo luogo, richiamare le disposizioni normative che regolano il contratto di agenzia, utili ai fini della decisione.
L'art. 1750, secondo comma, c.c. dispone che “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”, mentre l'art. 1751, secondo comma, c.c. prevede che “L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità
o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia”.
Nel caso in esame il diritto di recesso delle parti in causa è espressamente previsto e riconosciuto dal contratto dalle stesse stipulato (cfr. All.1 al fascicolo di parte ricorrente – “copia incarico”), che, all'art. 14 “Risoluzione del rapporto per giusta causa”, dispone: “14.1) Ciascuna parte può risolvere il presente contratto senza preavviso e con effetto immediato in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione del rapporto, dandone comunicazione all'altra parte mediante utilizzo di un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, telefax); 14.2) Le parti concordano che costituisce giusta causa di risoluzione anticipata ogni adempimento al presente contratto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto in un clima di reciproca fiducia, come riconosciuto dall'art. 1456 Codice Civile. Le parti espressamente dichiarano di considerare in particolare come giusta causa di risoluzione anticipata la verifica di una delle seguenti infrazioni: -trattenere somme riscosse per conto della ditta Mandante;
-mancato raggiungimento del budget di vendita di cui al punto 4; -svolgimento diretto o indiretto di attività concorrenti;
-gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico; -la dichiarazione di fallimento o
7 un notorio stato di insolvenza o un'imputazione penale per reati non colposi;
-modifiche rilevanti nella compagine societaria dell'agente, in particolare mancanza e/o variazione del referente di cui al punto 6; -l'inattività dell'agente prolungata oltre un massimo di 30 giorni (non dovuta a malattia
o infortunio)tempestivamente comunicata;
-violazione di qualsiasi obbligazione nascente dagli artt. 3 – 6 – 14 – 15 – 17; 14.3) Inoltre, saranno considerati come costituenti giusta causa di risoluzione anticipata: il fallimento, il concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti, o incapacità dell'agente, condanne civili o penali dell'agente o altre situazioni che possano ostacolarne l'attività.”
Occorre rilevare che, nel caso di specie, il recesso del preponente è avvenuto per presunte “gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico” da parte dell'agente. Nella comunicazione della risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa del 25/7/2017 (v. all. 3 – copia risoluzione – atto introduttivo di primo grado), infatti, si legge che “in particolare non sono stati rispettati i seguenti impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di agenzia:
-Paragrafo 7.2: obbligo di prestare assistenza e collaborazione per ottenere il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti medesimi arrecando un ingente danno all'Azienda (vedasi insoluti clienti ). Parte_4
-Paragrafo 10.1: obbligo dell'agente di accertarsi con la diligenza del buon commerciante circa la solvibilità dei clienti contattati non trasmettendo ordini di clienti di cui conosceva la precaria situazione finanziaria.
-Violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art.1746, comma 1, c.c.”.
Giova ribadire il principio ormai consolidato secondo cui “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass, sez. L, sentenza n. 29290 del
8 12.11.2019 in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).
Ebbene ritiene il Collegio che non sia stata fornita la prova del denunciato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Parte_1
In particolare, non è emerso che il non abbia usato la diligenza del buon commerciante Parte_1
nei rapporti con le due clienti dichiarate fallite nel 2019, omettendo di rilevare e segnalare la non solvibilità della e della Parte_3 Parte_2
All'uopo basterà osservare che la e lo stesso giudice di primo grado individuano Controparte_1
l'inadempimento dell'agente nel semplice fatto che le due clienti procacciate dal siano Parte_1
state dichiarate fallite nel corso del 2019 (il 27/09/2019 la e il Parte_3
21/10/2019 la , su ricorsi proposti nel corso dello stesso anno, come si evince Parte_2
dal n. R.G. Ciò fanno senza, tuttavia, considerare che le forniture di cui si lamenta il parziale – e grave – inadempimento da parte delle debitrici erano state effettuate dalla in un periodo CP_1
che, stando solo alle fatture prodotte dalla società preponente risalgono al 2015 (maggio – novembre - cfr. all. da 05 a 08 mem. cost. nel giudizio di primo grado) e, dunque, a quattro anni prima della dichiarazione di fallimento, in epoca in cui il non aveva motivi per dubitare Parte_1
della precaria situazione finanziaria delle clienti. E, del resto, la stessa appellata non indica alcun oggettivo indice da cui il avrebbe potuto desumere l'insolvenza o anche solo la precaria Parte_1
situazione economico- finanziaria della e della Parte_3 Parte_2
Si aggiunga che il allega, senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte della Parte_1 appellata, che il rapporto tra quest'ultima e le due clienti risaliva addirittura al 2014, a riprova del fatto che non erano state rilevate anomalie nei pagamenti e che la stessa società preponente non aveva avuto motivi per negare le forniture alle due imprese segnalate dal (“Orbene, al Parte_1
riguardo occorre precisare che le forniture effettuate nel corso degli anni ai clienti “
[...]
”, oltre ad essere sempre state saldate grazie alla collaborazione e Parte_4
perseveranza del signor tuttavia erano sempre subordinate alla preventiva Parte_1
approvazione del direttore commerciale della società (giusta dicitura sulle Controparte_1
9 proposte di commissione “Salvo accettazione da parte della ditta fornitrice”). Invero, relativamente alle forniture eseguite nel periodo 2014-20127 alla ed alla Parte_5
società Agricola San Giorgio, per un importo complessivo pari ad € 170.000 (di cui circa € 40.000 saldate), le stesse venivano gestite, concordate ed autorizzate direttamente dal direttore commerciale della dott. , il quale si recava personalmente più Controparte_1 Persona_1
volte presso le predette aziende al fine di concordare modalità, condizione e pagamenti delle commesse. Inoltre, è doveroso evidenziare che la direzione commerciale della Controparte_1
prima di autorizzare qualsiasi fornitura verificava la situazione finanziaria e lo storico dei pagamenti dei clienti, tutto ciò al fine di garantire il futuro saldo delle commesse” (cfr. ricorso di
I grado – pag. 4).
Le affermazioni dell'appellante trovano, del resto, riscontro, nel contratto di agenzia, laddove la clausola 2, prevede, al punto 2.3) che “L'agente trasmette alla Mandante le richieste o gli ordini ricevuti che quest'ultima è libera di accettare o rifiutare. L'agente non ha il potere di concludere contratti in nome e per conto della Mandante, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultima nei confronti di terzi” e al punto 2.4): “L'agente procede alla trattativa con i clienti attenendosi strettamente alle condizioni contrattuali (quali, in particolare, termini e condizioni di vendita e pagamento, di consegna. sconti eventuali) comunicategli dalla Mandante”.
Può conclusivamente affermarsi che non sia stato provato dalla società preponente, su cui gravava il relativo onere, che il abbia tenuto le condotte contestate, integranti un inadempimento Parte_1
talmente grave da impedire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Al spetta, dunque, l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Parte_1
Nessuna decadenza è intervenuta, ex art. 1751, co. 6, c.c. avendo l'agente, con nota del 10/08/2017,
e, dunque, entro l'anno dall'intimato recesso, comunicato l'intenzione di far valere i propri diritti
(all. 5 al fascicolo del ricorrente. Oltre a contestare la legittimità del recesso, di cui si denuncia l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia “a tutti gli effetti di legge e di contratto”, la lettera si chiude con la riserva di “ogni più ampia azione intesa a tutelare i giusti e buoni diritti del mio rappresentato”).
Tanto premesso, vanno, tuttavia, fatte alcune precisazioni.
10 L'Accordo Economico Collettivo del 30.07.2014 (“Disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione”; all. 9 del fascicolo di I grado dell'odierno appellante) prevede all'art. 10, dando così attuazione alle previsioni dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, che l'indennità in parola sia costituita dalla indennità di risoluzione del rapporto (Firr), riconosciuta all'agente anche in assenza di incrementi della clientela e/o del giro di affari, da calcolarsi sulla base delle provvigioni, l'indennità suppletiva di clientela, riconosciuta all'agente anche in assenza di incrementi della clientela e/o del giro di affari, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente fino alla data di cessazione del rapporto e l'indennità meritocratica, da riconoscere solo quando, alla cessazione del contratto, l'agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
Il Collegio ritiene che al non spetti l'indennità meritocratica. Non è stato, infatti, Parte_1 allegato, né tantomeno provato, dall'agente, ai fini del riconoscimento della cd. indennità meritocratica, che la preponente ricavi ancora sostanziali vantaggi dagli affari con i nuovi clienti procurati dal o con quelli già esistenti con i quali siano stati sensibilmente sviluppati gli Parte_1
affari (art. 1751, co. 1, I parte, c.c.).
Il ricorrente si è limitato ad affermare di avere svolto attività su mandato della preponente in una certa zona e di avere sempre operato correttamente. Il profilo della permanenza dei vantaggi è del tutto pretermesso, ricavandosi dalla CTP allegata al ricorso che vi è stato un mero incremento di clientela, dato questo effettivamente evincibile dal valore delle provvigioni corrisposte dalla preponente nel corso di tutto il rapporto e non contestato dalla CP_1
Considerato che l'indennità di risoluzione del rapporto (Firr), accantonata dalla preponente nell'apposito fondo costituito presso la , è da questa corrisposta direttamente Controparte_6 all'agente, a quest'ultimo l'appellata è tenuta a corrispondere la sola indennità suppletiva di clientela, calcolata dal ctu, dr.ssa in €7.563,46, oltre interessi e rivalutazione dalla Per_2
maturazione al soddisfo.
Il CTU ha specificatamente indicato, a pag 2 e segg. della relazione, i criteri cui si è attenuta per il calcolo delle indennità, così rispondendo ai rilievi del CTP di Controparte_1
11 4. Quanto alle spese, l'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento delle domande del suggerisce di compensarle per un terzo per entrambi i gradi di giudizio, Parte_1
quantificandosi la restante frazione, al cui pagamento parte appellata è tenuta in favore dell'appellante, in complessivi €2.600,00 (€ 2.100,00 per il secondo grado, € 1.800,00 per il primo grado), oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sugli onorari come sopra determinati, IVA e CAP come per legge.
Vanno, infine, poste a carico delle parti, per un terzo quanto a , per i Parte_1
restanti due terzi quanto a le spese della disposta CTU, che si liquidano Controparte_1 complessivamente in €510,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 27/9/2022, e con ricorso qui depositato il 10/11/2022, da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara l'illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia intimato da a Controparte_1
con nota del 25/7/2017, per difetto di giusta causa;
Parte_1
condanna, per l'effetto, a corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di indennità suppletiva di clientela, la somma di €7.563,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, fermo restando quanto allo stesso spettante a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr).
Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e determina la restante frazione, al cui pagamento parte appellata è tenuta in favore dell'appellante, in complessivi €2.600,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sugli onorari come sopra determinati,
IVA e CAP come per legge.
12 Pone a carico delle parti, per un terzo quanto a , per i restanti due terzi Parte_1
quanto a le spese della CTU, che liquida complessivamente in €510,00, oltre Controparte_1
IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
Campobasso, 15/11/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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