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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.: 1906/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1906/2016 Reg. Gen. vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il E_ C.F._1
20.6.1940, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in via del
Gelsomino, 45 di Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Angela Maria Gargano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] AR C.F._2
d'OM (RC) il 22.3.1941 e residente in [...] -
(C.F. ) nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(RC) 1'1.3.1945 e residente in [...], - CP_3
(C.F. ) nata a [...] il
[...] C.F._4
17.8.1951 e residente in [...], tutti n.q. di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Reggio Calabria l'8.5.1990, rappresentati e difesi dall'Avv. Saveria Aversa, con studio in
Mestre (VE), Corso del Popolo n. 85/piano ammezzato-scala A, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Toscano in Reggio Calabria, Via Giudecca n. 1/b, in virtù di procure in calce;
-convenuti-
NONCHÉ
(C.F. nata a [...] Controparte_4 C.F._5
(RC)il 16.02.1939 e residente in [...];
-convenuta contumace-
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio i E_
MA , , e per AR Controparte_2 ON Controparte_4 chiedere lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto il terreno sito in SA
NO d'OM, località Cupano, indentificati al NCEU al foglio 7, particelle nn.150-
151-152-265-282 e 283.
Esponeva:
- di essere proprietaria in comunione pro-indiviso con gli odierni convenuti dei terreni siti in SA NO d'OM località Cupano indentificati al NCEU al foglio 7, particelle nn. 150-151-152-265-282 e 283;
- che i predetti cespiti sono pervenuti all'istante in virtù della successione paterna di
, nato a [...] il [...] e deceduto a Reggio Calabria Per_2
l'8.5.1990, e ai MA per successione paterna di , nato a CP Persona_1
SA NO d'OM il 19.6.1908 e morto a Reggio Calabria l'8.5.1990;
- che e avevano acquistato inter vivos i beni immobili Per_2 Persona_1 in questione da giusto atto notarile del 15.4.1955; Persona_3
- che nel corso del tempo l'attrice aveva più volte manifestato e richiesto agli odierni convenuti di addivenire ad una divisione bonaria dei beni senza mai riuscire in tal senso;
- che, da ultimo, provvedeva anche a inoltrare la domanda di scioglimento della comunione presso l'Organismo di Mediazione, tuttavia la procedura si concludeva con verbale negativo attesa la mancata adesione della condividente;
Controparte_4 -che l'istante è, altresì, proprietaria esclusiva di tre particelle confinanti con i terreni oggetto di divisione identificati al Catasto Terreni del Comune di SA NO
d'OM (RC) al foglio 7 particelle nn. 278, 279 e 280;
-che, pertanto, lo scioglimento della comunione con i MA deve tenere CP conto della posizione delle predette particelle di proprietà esclusiva della affinché non Per_2
si creino soluzioni di continuità tra tali terreni e la quota parte risultante dalla divisione alla
Per_2
- che il progetto di divisione deve prevedere per entrambe le quote l'accesso alla strada comunale.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via istruttoria: nominare un consulente tecnico di ufficio per la stima dei beni in comunione pro indiviso e per la formazione delle singole quote e del loro frazionamento, con relativi conguagli, tenuto conto del valore di mercato degli stessi beni nonché della posizione dei beni immobili di proprietà esclusiva della e della necessità di accesso alla strada comunale per come ampiamente Per_2 argomentato in parte narrativa;
nel merito: disporre con ordinanza la divisione dei beni di cui alla narrativa, ovvero disporla con sentenza in caso di contestazione del diritto, attribuendo in proprietà esclusiva le rispettive quote al 50% - di presumibile identico valore
e salvi eventuali conguagli in denaro ed ai sensi degli artt. 784 ss. c.p.c. – alla e E_ agli eredi ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria CP
di trascrivere la divisione e all' di eseguire la voltura di accatastamento;
compensare CP_5 integralmente le spese tra le parti ovvero, in caso di contestazione, condannare i convenuti in solido tra di loro, o tra questi quello che di loro sarà ritenuto responsabile, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre oneri ed accessori di legge”.
Con comparsa del 20.9.2016, si costituivano i convenuti AR
e i quali aderivano alla domanda attorea contestando, Controparte_2 ON tuttavia, la richiesta della secondo cui lo scioglimento della comunione dei beni doveva Per_2
tenere conto della posizione dei beni immobili di proprietà esclusiva della medesima affinché ritenendo del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio di divisione l'esistenza dei limitrofi terreni di proprietà esclusiva della Precisavano, ancora, che l'area dove è ubicato il Per_2
compendio immobiliare sarebbe stata, a breve, oggetto di intervento pubblico di esproprio.
Chiedevano dunque che venisse disposta CT e che il consulente nella divisione del compendio immobiliare tenesse conto degli eventuali futuri interventi pubblici. Concludevano chiedendo “Nel merito: Accertata la divisibilità della comunione del compendio immobiliare indicato in premesse, disporsi lo scioglimento della detta comunione
e farsi luogo alla divisione mediante assegnazione della quota di proprietà spettante alle parti in causa, pari alla misura del 50% per ciascuna delle parti. Spese compensate, visti i giustificati motivi”.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_4 contumace.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e disposta la produzione ipocatastale relativa agli immobili oggetto del giudizio, la causa veniva istruita mediante CT a firma dell'Ing. Persona_4
Dopo diversi rinvii di ufficio, sostituzioni sul ruolo dei Giudici e richiesta proroga termini per il deposito della consulenza da parte del CT, in data 15.1.2018, veniva depositato l'elaborato peritale.
Alla successiva udienza del 2.7.2018, il difensore di parte convenuta rappresentava che nelle more del giudizio le convenute , e Controparte_4 ON CP_2
avevano trasferito al fratello le rispettive quote del terreno oggetto
[...] AR di causa e, dando atto dell'intervenuta concentrazione della quota del 50% dei beni oggetto di causa in capo a , chiedeva l'estromissione dal presente giudizio delle AR ER Parte attrice si opponeva alla richiesta avversaria ritenendo necessaria la CP
regolamentazione delle spese tra tutte le parti del giudizio ivi comprese quelle di cui si chiedeva l'estromissione. Entrambe le parti chiedevano congiuntamente integrazione di CT finalizzata al frazionamento delle particelle del fondo oggetto di causa e il posizionamento dei picchetti lungo il confine atti a delimitare le rispettive quote da assegnarsi alle due parti in proprietà esclusiva.
Disposta ed espletata l'integrazione dell'elaborato peritale, condivisa da entrambe le parti, il precedente GI, ritenuta la causa matura decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti, anche, al cambio del Giudice titolare del ruolo e all'udienza del 2.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la domanda di scioglimento della comunione ordinaria pro - indiviso esistente tra l'attrice e gli odierni convenuti ed avente ad oggetto Per_2 il fondo sito in SA NO D'OM (RC), località Cupano, riportato in Catasto terreno al foglio n. 7 part. 150, 151, 152, 265, 282 e 283 (si v. visure catastali allegate all'atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti emerge che i superiori cespiti sono pervenuti all'attrice per atto di successione paterna di , deceduto il 28.3.2000, e ai Per_2 Per_2
MA per successione del padre , deceduto in data 8.5.1990 CP Persona_1
(si v. all. nn. 1-2-9 atto di citazione).
e avevano, a loro volta, acquistato il fondo in Per_2 Persona_1
questione, in parti uguali e indivise, da giusto atto notarile 15.4.1995 (si v. Persona_3 nota di trascrizione dell'atto di acquisto, all. n 10 atto di citazione).
Le parti chiedono, quindi, procedersi allo scioglimento alla divisione dei beni oggetto di comunione ordinaria attribuendo in proprietà esclusiva il 50% dell'intero all'attrice e Per_2
la restante metà ai MA CP
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che, per come dedotto da parte convenuta e documentalmente provato, nelle more del presente giudizio, con verbale di mediazione autenticato dal notaio e trascritto, le ER , e Controparte_2 ON
hanno trasferito le rispettive quote ereditarie (1/8 ciascuna) sui beni oggetto Controparte_4
di causa al proprio fratello (si v. verbale di mediazione del 5.4.2018, atto AR notarile del 19.4.2018 n. rep. 90914, depositati da parte convenuta in data 15.11.2018).
Quest'ultimo è rimasto, pertanto, unico proprietario della quota del 50% indiviso dapprima in capo a tutti gli eredi CP
Ne consegue che lo scioglimento della comunione ordinaria del bene oggetto del presente giudizio dovrà essere disposta tra l'attrice e il convenuto Per_2 AR
(anche quale successore a titolo particolare delle restanti convenute ex art 111 c.p.c.) non essendo più le ER contitolari dell'immobile da dividere. CP
4. Tanto chiarito, nel merito, si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
Nel caso in esame, con riferimento alla prima questione non vi è contrasto tra le parti essendo pacifico e documentalmente provato che il bene oggetto di comunione è costituito dal fondo sito in SA NO D'OM (RC), località Cupano, riportato in Catasto terreno al foglio n. 7 particelle nn. 150, 151, 152, 265, 282 e 283 (si v. visure catastali allegate all'atto di citazione).
Riguardo, poi, al quo modo della divisione, va osservato che l'individuazione del contenuto delle quote di ciascun comunista avviene attraverso più passaggi progressivi;
infatti, una volta individuata la massa da dividere, occorre procedere alla formazione delle porzioni e, quindi, all'attribuzione o all'assegnazione dei lotti (Cass. civ.
4.3.2011 n. 5266).
Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'art. 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto.
Va, pertanto, compiuta un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cass. civ. sez. II,
24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. civ. sez. II, 24 novembre 1998, n. 11891; Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
Quanto alla richiesta divisionale, questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il CT, ing. , nel suo elaborato peritale redatto Persona_4
con rigore metodologico ed argomentazioni diffusamente motivate.
Il predetto ausiliario ha espletato una prima perizia in cui – dopo un'analitica descrizione, anche mediante riproduzione fotografica, dei cespiti in comunione e accertata la legittimità urbanistica atta a consentire la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 - sono state individuate le due quote, di pari valore, da assegnare alle parti.
In particolare, il CT ha individuato con esattezza le porzioni del fondo (identificate in perizia con la “particella A” e “particella B”) da assegnarsi, da una parte, in proprietà esclusiva alla e, dall'altra, ai MA Per_2 CP
Tali porzioni, per come diffusamente argomentato nell'elaborato peritale, sono esattamente di pari valore (€ 107.052,75)ed estensione (di mq 16.992,50) ed hanno entrambe, per come richiesto, accesso alla strada comunale.
L'ausiliario ha, infatti, individuato una terza porzione di terreno (identificata in perizia con la “particella C”, di mq 555,00 e del valore di € 3.496,50) che rimane in comunione tra le parti proprio allo scopo di consentire l'accesso dalla strada comunale verso entrambe le proprietà esclusive.
Il CT ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni “Secondo il progetto divisionale redatto dal C.T.U., descritto negli elaborati allegati ed a corredo della presente relazione peritale, si ribadisce che le particelle oggetto di causa, pur non comodamente divisibili, secondo le indicazioni dell'art. 720 c.c. (per i costi eccessivi necessari), possono essere oggetto di frazionamento e relativo progetto divisionale in quanto il C.T.U. ha ritenuto che le operazioni di taglio del bosco e la relativa vendita del legname prodotto porterebbero ad un fondo monetario tale da ammortizzare tali costi.
Dal progetto divisionale ne deriva la creazione di 3 (tre) nuove particelle, rispettivamente: • Particella A, di mq 16.992,50 con un valore di stima pari a € 107.052,75 di proprietà esclusiva di , proprietaria per 1/1, come stabilito dal progetto divisionale C.T.U.; E_
• Particella B, di mq 16.992,50 con un valore di stima complessiva pari a €
107.052,75; tale Particella B risulterebbe, secondo il progetto divisionale C.T.U., di proprietà esclusiva dei MA per rispettive quote pari a 1/4, come di seguito CP
distribuite:
• , proprietaria per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_4
26.763,1875;
• , proprietario per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € AR
26.763,1875;
• , proprietaria per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_2
26.763,1875;
• , proprietaria per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € ON
26.763,1875.
• Particella C, strada di accesso alla Particella A ed alla Particella B, di mq 555,00 con un valore di stima complessivo pari a € 3.496,50; tale Particella C risulterebbe, secondo il progetto divisionale C.T.U., in comune ai due rispettivi condividenti ossia e E_
MA per rispettive quote pari a 1/8, come di seguito distribuite: CP
• , proprietaria per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_4
437,062;
• , proprietario per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € AR
437,062;
• , proprietaria per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_2
437,062;
• , proprietaria per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € ON
437,062”.
All'esito del deposito della relazione peritale è intervenuto il trasferimento delle quote ereditare sui beni da dividere delle ER in favore del fratello (con CP CP conseguente concentrazione in capo al medesimo della quota del 50% dei beni in comunione) ed è stata formulata la richiesta congiunta delle parti di integrazione della CT con il frazionamento delle particelle e l'installazione dei picchetti lungo il confine a delimitazione delle rispettive quote da assegnarsi alle due parti in proprietà esclusiva e a delimitazione della porzione di bene indiviso utile a garantire l'accesso alla strada comunale.
Espletato il supplemento di C.T.U., l'ausiliario ha effettuato il frazionamento del compendio immobiliare in questione (il frazionamento è stato eseguito per tutte le particelle oggetto di causa ad eccezione delle partt. nn 152 e 265 che non necessitavano di alcun frazionamento), inviando gli atti all'Agenzia delle Entrate (si veda doc. “ presentazione e approvazione del frazionamento” allegato al supplemento di perizia) così formando due lotti di terreni dalle nascenti particelle A e B, per come indicate nel progetto divisionale, da assegnare in proprietà esclusiva rispettivamente all'attrice e al convenuto E_
, unico erede rimasto titolare dei beni in comunione, oltre una AR CP
parte comune che consente l'accesso alle particelle da assegnare in proprietà esclusiva
(particella C). Contestualmente ha eseguito le operazioni di picchettamento, così delineando i confini dei due appezzamenti di terreno, senza contestazione alcuna delle parti in causa.
Più precisamente, all'esito del frazionamento si sono formate le seguenti particelle:
665- 666 (ex part. 150); 667- 668 (ex part. 151); 669 – 670 (ex part. n. 282); 671- 672, 673
(ex part. 283). Alle predette particelle vanno aggiunte quelle di cui ai nn. 152 e 265 facenti parte del compendio da dividere e per le quali non si è reso necessario eseguire il frazionamento.
La “Particella A” indicata nella CT è adesso composta dalle neo particelle 665-667-
669 e 671 nonché dalle particelle nn. 152 e 265 (non oggetto di frazionamento) e secondo il progetto divisionale formulato dell'ausiliario va attribuita in proprietà esclusiva all'attrice
Per_2
La “Particella B” indicata nella CT è oggi contraddistinta dalle neo particelle nn.
666-668-670 e 672 e secondo il riparto divisionale del perito va assegnata in proprietà esclusiva al convenuto CP
La “Particella C” indicata nella CT è attualmente costituita dalla neo particella 673 e va assegnata in proprietà comune, con quota indivisa al 50%, all'attrice e al convenuto Per_2
CP
Ritenuto di dover condividere il progetto divisionale del CT, accettato anche dalle parti in causa che non hanno formulato alcuna osservazione né sollevato contestazioni, deve procedersi allo scioglimento della divisione ordinaria esistente tra e E_ CP
(unico convenuto legittimato all'esito del trasferimento delle quote da parte delle
[...] ER avente ad oggetto il terreno sito in SA NO D'OM (foglio CP
n. 7, ex partt. nn. 150, 151,152, 65, 282 e 283, oggi partt. 152-265- 665-666-667-668-669-
670-671-672-673) nei termini che seguono:
i) assegnazione all'attrice della proprietà esclusiva della porzione indicata nel Per_2 progetto divisionale redatto dal CT (p. 30 CT) con la “Particella A” e, all'esito del frazionamento, composta dalle particelle nn. 665, 667,669 e 671 nonché dalle partt. nn. 152
e 265, foglio n. 7, Catasto Terreni del Comune di SA NO D'OM (RC);
ii) assegnazione al convenuto - anche quale successore a titolo AR
particolare delle ER - della proprietà esclusiva della porzione individuata nel CP progetto divisionale redatto dal CT (p. 30 CT a firma dell'ing. con la “Particella Per_4
B”, composta, all'esito del frazionamento, dalle particelle nn. 666- 668-670-672, foglio n. 7,
Catasto Terreni del Comune di SA NO D'OM (RC);
iii) assegnazione in proprietà comune, con quota indivisa al 50%, tra l'attrice e il Per_2 convenuto della porzione individuata nel progetto divisionale redatto dal AR
CT (pag. 30 CT) con la “Particella C” e, all'esito del frazionamento, composta dalla part.
n. 673, foglio n. 7, Catasto Terreni del Comune di SA NO D'OM (RC);
5. In ordine alle spese di lite si osserva quanto segue.
Occorre, anzitutto, rilevare che con il più volte citato atto di cessione delle quote intercorso tra gli eredi il convenuto si è assunto CP AR
integralmente a proprio carico tutte le spese relative al presente procedimento di divisione manlevando espressamente le ER ed Controparte_4 ON [...]
da ogni onere e spesa derivante dal predetto giudizio (si v. p. 9 atto notarile del CP_2
19.4.2018 “il sig. assume integralmente a proprio carico tutte le spese AR relative al giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, procedimento n.
1906/2016 […], promosso dalla sig. ra quale erede di nei confronti E_ Per_2 dei signori , , e AR Controparte_2 Controparte_6 CP_3
, quali legittimi eredi del defunto padre , per lo scioglimento della
[...] Persona_1 comunione relativa al fondo sopradescritto e, per l'effetto manleva gli altri coeredi convenuti da ogni onere e spesa derivanti dal giudizio suindicato”) .
La regolamentazione delle spese di lite va, quindi, fatta esclusivamente nei rapporti tra l'attrice e il convenuto . Per_2 AR Tanto chiarito, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. civ., ex multis, Cass. civ., sez. VI,
6.2.2020).
Di conseguenza le spese vanno distinte tra quelle indispensabili per conseguire il fine proprio del procedimento, vale a dire la ripartizione dei beni comuni, e quelle invece pertinenti alle controversie eventualmente verificatesi tra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti.
Sennonché nella fattispecie in esame non si rinvengono spese di questo secondo tipo, tenuto conto altresì dell'adesione di parte convenuta alla domanda attorea, sicché la compensazione delle spese appare lo strumento più adeguato per porre le spese processuali a carico della massa.
Per il medesimo principio, le spese di C.T.U., ove non ancora rifuse, vanno poste a carico della massa e pagate dai condividenti ( e ) in proporzione Per_2 AR delle rispettive quote (50%), atteso che l'attività espletata dal C.T.U. appare strettamente funzionale allo scioglimento della comunione e le spese conseguenti possono ritenersi indispensabili per il raggiungimento del fine proprio del procedimento.
Medesime considerazioni valgono per le spese vive anticipate dalla trattandosi di Per_2 esborsi necessari per il fisiologico svolgimento del presente giudizio di divisione.
In particolare, parte attrice ha sostenuto le seguenti spese:
a) contributo unificato per € 237,00,
b) marca di iscrizione a ruolo per € 27,00,
c) certificazione ipocatastale richiesta dal Giudice per complessivi € 424,00;
d) visure catastali preordinate al rilascio della certificazione di cui al punto c) per €
6,00;
e) nota di trascrizione della domanda giudiziale per € 294,00 il tutto per un totale di € 988,00.
Ebbene, non può revocarsi in dubbio che tali esborsi – debitamente documentati in atti
(si v. produzione attorea del 30.6.2017) - siano stati sostenuti nell'interesse comune in quanto relativi ad attività funzionali e necessarie per il regolare svolgimento e definizione del procedimento di divisione (in particolare, gli importi indicati con le lett. a) e b) sono dovuti per legge per l'instaurazione del giudizio;
le voci sub c) e d) sono spese sopportate dalla Per_2 per acquisire il certificato ipocatastale richiesto dal Giudice istruttore con ordinanza del
28.4.2017, quale documentazione necessaria ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio;
la spesa di cui alla lett. e) è una spesa prevista dalla legge ed esattamente dagli artt. 2646 e 2643 c.c.).
Per le ragioni che precedono, le predette spese vanno poste a carico della massa e vanno sostenute pro quota da ciascun condividente con la conseguenza che il convenuto CP
va condannato al rimborso, nella misura del 50%, delle spese vive anticipate dall'attrice (€
998,00) pari a complessivi € 494,00 (nessuna condanna va posta a carico delle altre convenute in ragione di quanto pattuito nel richiamato verbale di mediazione autenticato dal notaio avente ad oggetto la cessione delle quote delle ER sul terreno in comunione). CP
Quanto, infine, alla posizione della convenuta , rimasta contumace, Controparte_4 occorre rilevare che la sua assenza ingiustificata al procedimento di mediazione non solo non può in alcun modo fondare la condanna alle spese di lite, ma, nella specie, non può nemmeno determinare l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. 28/2010 - nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio - tenuto conto che tale disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti della parte “costituita”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione tra e sul E_ AR
bene sul fondo oggetto di causa sito in SA NO D'OM (RC), località
Cupano, ripotato in Catasto Terreni al foglio n. 7 (ex partt. nn. 150-151-152-265-
282 e 283, oggi, partt. 152-265-665-666-667-668-669-670-671-672-673) per come meglio indentificate in atti e nella CT a firma dell'ing. e, per Persona_4
l'effetto:
a) assegna all'attrice la proprietà esclusiva dei cespiti immobiliari E_
identificati con le particelle nn. 152- 265- 665- 667- 669 e 671, foglio n. 7, Catasto
Terreni del Comune di S. NO D'OM (RC) (ossia della porzione individuata con “Particella A” nella CT a firma dell'ing. ; Per_4 b) assegna al convenuto anche quale successore a titolo AR
particolare delle convenute la proprietà esclusiva dei cespiti CP immobiliari identificati con le particelle nn. 666-668-670-672, foglio n. 7, Catasto
Terreni del Comune di S. NO D'OM (RC) (ossia della porzione individuata quale “Particella B” nella CT a firma dell'ing. ; Per_4
c) assegna in proprietà comune, con quota indivisa al 50%, tra l'attrice e il Per_2 convenuto (quest'ultimo anche quale successore a titolo AR particolare delle convenute l'immobile identificato con la part. n. 673, CP
foglio n. 7, Catasto Terreni del Comune di S. NO D'OM (RC)
(ossia porzione individuata con la “Particella C” nella CT a firma dell'ing. ; Per_4
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. condanna il convenuto a rimborsare all'attrice la somma di € AR
494,00, pari al 50% delle spese vive (€ 998,00) sostenute dall'attrice Parte_2
4. dispone che le spese e compensi di CT già liquidati in atti, ove non ancora rifusi, siano a carico della massa e sostenute dai condividenti e Parte_2 CP
in proporzione della rispettiva quota.
[...]
Così deciso in Reggio Calabria, 12 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1906/2016 Reg. Gen. vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il E_ C.F._1
20.6.1940, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in via del
Gelsomino, 45 di Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Angela Maria Gargano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] AR C.F._2
d'OM (RC) il 22.3.1941 e residente in [...] -
(C.F. ) nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(RC) 1'1.3.1945 e residente in [...], - CP_3
(C.F. ) nata a [...] il
[...] C.F._4
17.8.1951 e residente in [...], tutti n.q. di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Reggio Calabria l'8.5.1990, rappresentati e difesi dall'Avv. Saveria Aversa, con studio in
Mestre (VE), Corso del Popolo n. 85/piano ammezzato-scala A, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Toscano in Reggio Calabria, Via Giudecca n. 1/b, in virtù di procure in calce;
-convenuti-
NONCHÉ
(C.F. nata a [...] Controparte_4 C.F._5
(RC)il 16.02.1939 e residente in [...];
-convenuta contumace-
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio i E_
MA , , e per AR Controparte_2 ON Controparte_4 chiedere lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto il terreno sito in SA
NO d'OM, località Cupano, indentificati al NCEU al foglio 7, particelle nn.150-
151-152-265-282 e 283.
Esponeva:
- di essere proprietaria in comunione pro-indiviso con gli odierni convenuti dei terreni siti in SA NO d'OM località Cupano indentificati al NCEU al foglio 7, particelle nn. 150-151-152-265-282 e 283;
- che i predetti cespiti sono pervenuti all'istante in virtù della successione paterna di
, nato a [...] il [...] e deceduto a Reggio Calabria Per_2
l'8.5.1990, e ai MA per successione paterna di , nato a CP Persona_1
SA NO d'OM il 19.6.1908 e morto a Reggio Calabria l'8.5.1990;
- che e avevano acquistato inter vivos i beni immobili Per_2 Persona_1 in questione da giusto atto notarile del 15.4.1955; Persona_3
- che nel corso del tempo l'attrice aveva più volte manifestato e richiesto agli odierni convenuti di addivenire ad una divisione bonaria dei beni senza mai riuscire in tal senso;
- che, da ultimo, provvedeva anche a inoltrare la domanda di scioglimento della comunione presso l'Organismo di Mediazione, tuttavia la procedura si concludeva con verbale negativo attesa la mancata adesione della condividente;
Controparte_4 -che l'istante è, altresì, proprietaria esclusiva di tre particelle confinanti con i terreni oggetto di divisione identificati al Catasto Terreni del Comune di SA NO
d'OM (RC) al foglio 7 particelle nn. 278, 279 e 280;
-che, pertanto, lo scioglimento della comunione con i MA deve tenere CP conto della posizione delle predette particelle di proprietà esclusiva della affinché non Per_2
si creino soluzioni di continuità tra tali terreni e la quota parte risultante dalla divisione alla
Per_2
- che il progetto di divisione deve prevedere per entrambe le quote l'accesso alla strada comunale.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via istruttoria: nominare un consulente tecnico di ufficio per la stima dei beni in comunione pro indiviso e per la formazione delle singole quote e del loro frazionamento, con relativi conguagli, tenuto conto del valore di mercato degli stessi beni nonché della posizione dei beni immobili di proprietà esclusiva della e della necessità di accesso alla strada comunale per come ampiamente Per_2 argomentato in parte narrativa;
nel merito: disporre con ordinanza la divisione dei beni di cui alla narrativa, ovvero disporla con sentenza in caso di contestazione del diritto, attribuendo in proprietà esclusiva le rispettive quote al 50% - di presumibile identico valore
e salvi eventuali conguagli in denaro ed ai sensi degli artt. 784 ss. c.p.c. – alla e E_ agli eredi ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria CP
di trascrivere la divisione e all' di eseguire la voltura di accatastamento;
compensare CP_5 integralmente le spese tra le parti ovvero, in caso di contestazione, condannare i convenuti in solido tra di loro, o tra questi quello che di loro sarà ritenuto responsabile, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre oneri ed accessori di legge”.
Con comparsa del 20.9.2016, si costituivano i convenuti AR
e i quali aderivano alla domanda attorea contestando, Controparte_2 ON tuttavia, la richiesta della secondo cui lo scioglimento della comunione dei beni doveva Per_2
tenere conto della posizione dei beni immobili di proprietà esclusiva della medesima affinché ritenendo del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio di divisione l'esistenza dei limitrofi terreni di proprietà esclusiva della Precisavano, ancora, che l'area dove è ubicato il Per_2
compendio immobiliare sarebbe stata, a breve, oggetto di intervento pubblico di esproprio.
Chiedevano dunque che venisse disposta CT e che il consulente nella divisione del compendio immobiliare tenesse conto degli eventuali futuri interventi pubblici. Concludevano chiedendo “Nel merito: Accertata la divisibilità della comunione del compendio immobiliare indicato in premesse, disporsi lo scioglimento della detta comunione
e farsi luogo alla divisione mediante assegnazione della quota di proprietà spettante alle parti in causa, pari alla misura del 50% per ciascuna delle parti. Spese compensate, visti i giustificati motivi”.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_4 contumace.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e disposta la produzione ipocatastale relativa agli immobili oggetto del giudizio, la causa veniva istruita mediante CT a firma dell'Ing. Persona_4
Dopo diversi rinvii di ufficio, sostituzioni sul ruolo dei Giudici e richiesta proroga termini per il deposito della consulenza da parte del CT, in data 15.1.2018, veniva depositato l'elaborato peritale.
Alla successiva udienza del 2.7.2018, il difensore di parte convenuta rappresentava che nelle more del giudizio le convenute , e Controparte_4 ON CP_2
avevano trasferito al fratello le rispettive quote del terreno oggetto
[...] AR di causa e, dando atto dell'intervenuta concentrazione della quota del 50% dei beni oggetto di causa in capo a , chiedeva l'estromissione dal presente giudizio delle AR ER Parte attrice si opponeva alla richiesta avversaria ritenendo necessaria la CP
regolamentazione delle spese tra tutte le parti del giudizio ivi comprese quelle di cui si chiedeva l'estromissione. Entrambe le parti chiedevano congiuntamente integrazione di CT finalizzata al frazionamento delle particelle del fondo oggetto di causa e il posizionamento dei picchetti lungo il confine atti a delimitare le rispettive quote da assegnarsi alle due parti in proprietà esclusiva.
Disposta ed espletata l'integrazione dell'elaborato peritale, condivisa da entrambe le parti, il precedente GI, ritenuta la causa matura decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti, anche, al cambio del Giudice titolare del ruolo e all'udienza del 2.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la domanda di scioglimento della comunione ordinaria pro - indiviso esistente tra l'attrice e gli odierni convenuti ed avente ad oggetto Per_2 il fondo sito in SA NO D'OM (RC), località Cupano, riportato in Catasto terreno al foglio n. 7 part. 150, 151, 152, 265, 282 e 283 (si v. visure catastali allegate all'atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti emerge che i superiori cespiti sono pervenuti all'attrice per atto di successione paterna di , deceduto il 28.3.2000, e ai Per_2 Per_2
MA per successione del padre , deceduto in data 8.5.1990 CP Persona_1
(si v. all. nn. 1-2-9 atto di citazione).
e avevano, a loro volta, acquistato il fondo in Per_2 Persona_1
questione, in parti uguali e indivise, da giusto atto notarile 15.4.1995 (si v. Persona_3 nota di trascrizione dell'atto di acquisto, all. n 10 atto di citazione).
Le parti chiedono, quindi, procedersi allo scioglimento alla divisione dei beni oggetto di comunione ordinaria attribuendo in proprietà esclusiva il 50% dell'intero all'attrice e Per_2
la restante metà ai MA CP
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che, per come dedotto da parte convenuta e documentalmente provato, nelle more del presente giudizio, con verbale di mediazione autenticato dal notaio e trascritto, le ER , e Controparte_2 ON
hanno trasferito le rispettive quote ereditarie (1/8 ciascuna) sui beni oggetto Controparte_4
di causa al proprio fratello (si v. verbale di mediazione del 5.4.2018, atto AR notarile del 19.4.2018 n. rep. 90914, depositati da parte convenuta in data 15.11.2018).
Quest'ultimo è rimasto, pertanto, unico proprietario della quota del 50% indiviso dapprima in capo a tutti gli eredi CP
Ne consegue che lo scioglimento della comunione ordinaria del bene oggetto del presente giudizio dovrà essere disposta tra l'attrice e il convenuto Per_2 AR
(anche quale successore a titolo particolare delle restanti convenute ex art 111 c.p.c.) non essendo più le ER contitolari dell'immobile da dividere. CP
4. Tanto chiarito, nel merito, si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
Nel caso in esame, con riferimento alla prima questione non vi è contrasto tra le parti essendo pacifico e documentalmente provato che il bene oggetto di comunione è costituito dal fondo sito in SA NO D'OM (RC), località Cupano, riportato in Catasto terreno al foglio n. 7 particelle nn. 150, 151, 152, 265, 282 e 283 (si v. visure catastali allegate all'atto di citazione).
Riguardo, poi, al quo modo della divisione, va osservato che l'individuazione del contenuto delle quote di ciascun comunista avviene attraverso più passaggi progressivi;
infatti, una volta individuata la massa da dividere, occorre procedere alla formazione delle porzioni e, quindi, all'attribuzione o all'assegnazione dei lotti (Cass. civ.
4.3.2011 n. 5266).
Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'art. 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto.
Va, pertanto, compiuta un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cass. civ. sez. II,
24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. civ. sez. II, 24 novembre 1998, n. 11891; Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
Quanto alla richiesta divisionale, questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il CT, ing. , nel suo elaborato peritale redatto Persona_4
con rigore metodologico ed argomentazioni diffusamente motivate.
Il predetto ausiliario ha espletato una prima perizia in cui – dopo un'analitica descrizione, anche mediante riproduzione fotografica, dei cespiti in comunione e accertata la legittimità urbanistica atta a consentire la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 - sono state individuate le due quote, di pari valore, da assegnare alle parti.
In particolare, il CT ha individuato con esattezza le porzioni del fondo (identificate in perizia con la “particella A” e “particella B”) da assegnarsi, da una parte, in proprietà esclusiva alla e, dall'altra, ai MA Per_2 CP
Tali porzioni, per come diffusamente argomentato nell'elaborato peritale, sono esattamente di pari valore (€ 107.052,75)ed estensione (di mq 16.992,50) ed hanno entrambe, per come richiesto, accesso alla strada comunale.
L'ausiliario ha, infatti, individuato una terza porzione di terreno (identificata in perizia con la “particella C”, di mq 555,00 e del valore di € 3.496,50) che rimane in comunione tra le parti proprio allo scopo di consentire l'accesso dalla strada comunale verso entrambe le proprietà esclusive.
Il CT ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni “Secondo il progetto divisionale redatto dal C.T.U., descritto negli elaborati allegati ed a corredo della presente relazione peritale, si ribadisce che le particelle oggetto di causa, pur non comodamente divisibili, secondo le indicazioni dell'art. 720 c.c. (per i costi eccessivi necessari), possono essere oggetto di frazionamento e relativo progetto divisionale in quanto il C.T.U. ha ritenuto che le operazioni di taglio del bosco e la relativa vendita del legname prodotto porterebbero ad un fondo monetario tale da ammortizzare tali costi.
Dal progetto divisionale ne deriva la creazione di 3 (tre) nuove particelle, rispettivamente: • Particella A, di mq 16.992,50 con un valore di stima pari a € 107.052,75 di proprietà esclusiva di , proprietaria per 1/1, come stabilito dal progetto divisionale C.T.U.; E_
• Particella B, di mq 16.992,50 con un valore di stima complessiva pari a €
107.052,75; tale Particella B risulterebbe, secondo il progetto divisionale C.T.U., di proprietà esclusiva dei MA per rispettive quote pari a 1/4, come di seguito CP
distribuite:
• , proprietaria per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_4
26.763,1875;
• , proprietario per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € AR
26.763,1875;
• , proprietaria per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_2
26.763,1875;
• , proprietaria per 1/4, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € ON
26.763,1875.
• Particella C, strada di accesso alla Particella A ed alla Particella B, di mq 555,00 con un valore di stima complessivo pari a € 3.496,50; tale Particella C risulterebbe, secondo il progetto divisionale C.T.U., in comune ai due rispettivi condividenti ossia e E_
MA per rispettive quote pari a 1/8, come di seguito distribuite: CP
• , proprietaria per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_4
437,062;
• , proprietario per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € AR
437,062;
• , proprietaria per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € Controparte_2
437,062;
• , proprietaria per 1/8, con un valore stimato dal C.T.U. pari a € ON
437,062”.
All'esito del deposito della relazione peritale è intervenuto il trasferimento delle quote ereditare sui beni da dividere delle ER in favore del fratello (con CP CP conseguente concentrazione in capo al medesimo della quota del 50% dei beni in comunione) ed è stata formulata la richiesta congiunta delle parti di integrazione della CT con il frazionamento delle particelle e l'installazione dei picchetti lungo il confine a delimitazione delle rispettive quote da assegnarsi alle due parti in proprietà esclusiva e a delimitazione della porzione di bene indiviso utile a garantire l'accesso alla strada comunale.
Espletato il supplemento di C.T.U., l'ausiliario ha effettuato il frazionamento del compendio immobiliare in questione (il frazionamento è stato eseguito per tutte le particelle oggetto di causa ad eccezione delle partt. nn 152 e 265 che non necessitavano di alcun frazionamento), inviando gli atti all'Agenzia delle Entrate (si veda doc. “ presentazione e approvazione del frazionamento” allegato al supplemento di perizia) così formando due lotti di terreni dalle nascenti particelle A e B, per come indicate nel progetto divisionale, da assegnare in proprietà esclusiva rispettivamente all'attrice e al convenuto E_
, unico erede rimasto titolare dei beni in comunione, oltre una AR CP
parte comune che consente l'accesso alle particelle da assegnare in proprietà esclusiva
(particella C). Contestualmente ha eseguito le operazioni di picchettamento, così delineando i confini dei due appezzamenti di terreno, senza contestazione alcuna delle parti in causa.
Più precisamente, all'esito del frazionamento si sono formate le seguenti particelle:
665- 666 (ex part. 150); 667- 668 (ex part. 151); 669 – 670 (ex part. n. 282); 671- 672, 673
(ex part. 283). Alle predette particelle vanno aggiunte quelle di cui ai nn. 152 e 265 facenti parte del compendio da dividere e per le quali non si è reso necessario eseguire il frazionamento.
La “Particella A” indicata nella CT è adesso composta dalle neo particelle 665-667-
669 e 671 nonché dalle particelle nn. 152 e 265 (non oggetto di frazionamento) e secondo il progetto divisionale formulato dell'ausiliario va attribuita in proprietà esclusiva all'attrice
Per_2
La “Particella B” indicata nella CT è oggi contraddistinta dalle neo particelle nn.
666-668-670 e 672 e secondo il riparto divisionale del perito va assegnata in proprietà esclusiva al convenuto CP
La “Particella C” indicata nella CT è attualmente costituita dalla neo particella 673 e va assegnata in proprietà comune, con quota indivisa al 50%, all'attrice e al convenuto Per_2
CP
Ritenuto di dover condividere il progetto divisionale del CT, accettato anche dalle parti in causa che non hanno formulato alcuna osservazione né sollevato contestazioni, deve procedersi allo scioglimento della divisione ordinaria esistente tra e E_ CP
(unico convenuto legittimato all'esito del trasferimento delle quote da parte delle
[...] ER avente ad oggetto il terreno sito in SA NO D'OM (foglio CP
n. 7, ex partt. nn. 150, 151,152, 65, 282 e 283, oggi partt. 152-265- 665-666-667-668-669-
670-671-672-673) nei termini che seguono:
i) assegnazione all'attrice della proprietà esclusiva della porzione indicata nel Per_2 progetto divisionale redatto dal CT (p. 30 CT) con la “Particella A” e, all'esito del frazionamento, composta dalle particelle nn. 665, 667,669 e 671 nonché dalle partt. nn. 152
e 265, foglio n. 7, Catasto Terreni del Comune di SA NO D'OM (RC);
ii) assegnazione al convenuto - anche quale successore a titolo AR
particolare delle ER - della proprietà esclusiva della porzione individuata nel CP progetto divisionale redatto dal CT (p. 30 CT a firma dell'ing. con la “Particella Per_4
B”, composta, all'esito del frazionamento, dalle particelle nn. 666- 668-670-672, foglio n. 7,
Catasto Terreni del Comune di SA NO D'OM (RC);
iii) assegnazione in proprietà comune, con quota indivisa al 50%, tra l'attrice e il Per_2 convenuto della porzione individuata nel progetto divisionale redatto dal AR
CT (pag. 30 CT) con la “Particella C” e, all'esito del frazionamento, composta dalla part.
n. 673, foglio n. 7, Catasto Terreni del Comune di SA NO D'OM (RC);
5. In ordine alle spese di lite si osserva quanto segue.
Occorre, anzitutto, rilevare che con il più volte citato atto di cessione delle quote intercorso tra gli eredi il convenuto si è assunto CP AR
integralmente a proprio carico tutte le spese relative al presente procedimento di divisione manlevando espressamente le ER ed Controparte_4 ON [...]
da ogni onere e spesa derivante dal predetto giudizio (si v. p. 9 atto notarile del CP_2
19.4.2018 “il sig. assume integralmente a proprio carico tutte le spese AR relative al giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, procedimento n.
1906/2016 […], promosso dalla sig. ra quale erede di nei confronti E_ Per_2 dei signori , , e AR Controparte_2 Controparte_6 CP_3
, quali legittimi eredi del defunto padre , per lo scioglimento della
[...] Persona_1 comunione relativa al fondo sopradescritto e, per l'effetto manleva gli altri coeredi convenuti da ogni onere e spesa derivanti dal giudizio suindicato”) .
La regolamentazione delle spese di lite va, quindi, fatta esclusivamente nei rapporti tra l'attrice e il convenuto . Per_2 AR Tanto chiarito, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. civ., ex multis, Cass. civ., sez. VI,
6.2.2020).
Di conseguenza le spese vanno distinte tra quelle indispensabili per conseguire il fine proprio del procedimento, vale a dire la ripartizione dei beni comuni, e quelle invece pertinenti alle controversie eventualmente verificatesi tra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti.
Sennonché nella fattispecie in esame non si rinvengono spese di questo secondo tipo, tenuto conto altresì dell'adesione di parte convenuta alla domanda attorea, sicché la compensazione delle spese appare lo strumento più adeguato per porre le spese processuali a carico della massa.
Per il medesimo principio, le spese di C.T.U., ove non ancora rifuse, vanno poste a carico della massa e pagate dai condividenti ( e ) in proporzione Per_2 AR delle rispettive quote (50%), atteso che l'attività espletata dal C.T.U. appare strettamente funzionale allo scioglimento della comunione e le spese conseguenti possono ritenersi indispensabili per il raggiungimento del fine proprio del procedimento.
Medesime considerazioni valgono per le spese vive anticipate dalla trattandosi di Per_2 esborsi necessari per il fisiologico svolgimento del presente giudizio di divisione.
In particolare, parte attrice ha sostenuto le seguenti spese:
a) contributo unificato per € 237,00,
b) marca di iscrizione a ruolo per € 27,00,
c) certificazione ipocatastale richiesta dal Giudice per complessivi € 424,00;
d) visure catastali preordinate al rilascio della certificazione di cui al punto c) per €
6,00;
e) nota di trascrizione della domanda giudiziale per € 294,00 il tutto per un totale di € 988,00.
Ebbene, non può revocarsi in dubbio che tali esborsi – debitamente documentati in atti
(si v. produzione attorea del 30.6.2017) - siano stati sostenuti nell'interesse comune in quanto relativi ad attività funzionali e necessarie per il regolare svolgimento e definizione del procedimento di divisione (in particolare, gli importi indicati con le lett. a) e b) sono dovuti per legge per l'instaurazione del giudizio;
le voci sub c) e d) sono spese sopportate dalla Per_2 per acquisire il certificato ipocatastale richiesto dal Giudice istruttore con ordinanza del
28.4.2017, quale documentazione necessaria ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio;
la spesa di cui alla lett. e) è una spesa prevista dalla legge ed esattamente dagli artt. 2646 e 2643 c.c.).
Per le ragioni che precedono, le predette spese vanno poste a carico della massa e vanno sostenute pro quota da ciascun condividente con la conseguenza che il convenuto CP
va condannato al rimborso, nella misura del 50%, delle spese vive anticipate dall'attrice (€
998,00) pari a complessivi € 494,00 (nessuna condanna va posta a carico delle altre convenute in ragione di quanto pattuito nel richiamato verbale di mediazione autenticato dal notaio avente ad oggetto la cessione delle quote delle ER sul terreno in comunione). CP
Quanto, infine, alla posizione della convenuta , rimasta contumace, Controparte_4 occorre rilevare che la sua assenza ingiustificata al procedimento di mediazione non solo non può in alcun modo fondare la condanna alle spese di lite, ma, nella specie, non può nemmeno determinare l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. 28/2010 - nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio - tenuto conto che tale disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti della parte “costituita”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione tra e sul E_ AR
bene sul fondo oggetto di causa sito in SA NO D'OM (RC), località
Cupano, ripotato in Catasto Terreni al foglio n. 7 (ex partt. nn. 150-151-152-265-
282 e 283, oggi, partt. 152-265-665-666-667-668-669-670-671-672-673) per come meglio indentificate in atti e nella CT a firma dell'ing. e, per Persona_4
l'effetto:
a) assegna all'attrice la proprietà esclusiva dei cespiti immobiliari E_
identificati con le particelle nn. 152- 265- 665- 667- 669 e 671, foglio n. 7, Catasto
Terreni del Comune di S. NO D'OM (RC) (ossia della porzione individuata con “Particella A” nella CT a firma dell'ing. ; Per_4 b) assegna al convenuto anche quale successore a titolo AR
particolare delle convenute la proprietà esclusiva dei cespiti CP immobiliari identificati con le particelle nn. 666-668-670-672, foglio n. 7, Catasto
Terreni del Comune di S. NO D'OM (RC) (ossia della porzione individuata quale “Particella B” nella CT a firma dell'ing. ; Per_4
c) assegna in proprietà comune, con quota indivisa al 50%, tra l'attrice e il Per_2 convenuto (quest'ultimo anche quale successore a titolo AR particolare delle convenute l'immobile identificato con la part. n. 673, CP
foglio n. 7, Catasto Terreni del Comune di S. NO D'OM (RC)
(ossia porzione individuata con la “Particella C” nella CT a firma dell'ing. ; Per_4
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. condanna il convenuto a rimborsare all'attrice la somma di € AR
494,00, pari al 50% delle spese vive (€ 998,00) sostenute dall'attrice Parte_2
4. dispone che le spese e compensi di CT già liquidati in atti, ove non ancora rifusi, siano a carico della massa e sostenute dai condividenti e Parte_2 CP
in proporzione della rispettiva quota.
[...]
Così deciso in Reggio Calabria, 12 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)