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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2580/2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 29/09/2025
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
LO ER OL – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega Parte_1
d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 17/08/2021, unione dalla quale è nato CP_3
il figlio il 06/10/2021. Con sentenza n. 1269/2024 del Per_1
13/03/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione perso- nale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente ces- sata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricor- rono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, confermi l'affido esclusivo del minore a lei stessa, re- golamenti gli incontri padre/figlio solo in forma protetta e alla pre- senza dei Servizi Sociali, disponga l'obbligo del di CP_1
versarle € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, disponga la sua percezione integrale dell'A.U.U.; inoltre, dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di tra- smettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le anno- tazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al paga- mento delle spese processuali.
2 “SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) della sottoscrizione della sentenza di separazione e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con- tratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta tra- scritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Il collegio ritiene che dev'essere confermato il con- tenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza
3 del 29/09/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato se- parativo e disponendo la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in servizi demografici ufficio stato civile comune di Altamura in data
17/08/2021 tra nata in [...] Parte_1
(BA) in data 02/10/2001, e , nato in [...]- Controparte_1
TAMURA (BA) in data 16/11/1998, trascritto nel registro degli
4 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 40, parte I, anno
2021;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 29/09/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
6. ND la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2580/2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 29/09/2025
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
LO ER OL – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega Parte_1
d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 17/08/2021, unione dalla quale è nato CP_3
il figlio il 06/10/2021. Con sentenza n. 1269/2024 del Per_1
13/03/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione perso- nale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente ces- sata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricor- rono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, confermi l'affido esclusivo del minore a lei stessa, re- golamenti gli incontri padre/figlio solo in forma protetta e alla pre- senza dei Servizi Sociali, disponga l'obbligo del di CP_1
versarle € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, disponga la sua percezione integrale dell'A.U.U.; inoltre, dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di tra- smettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le anno- tazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al paga- mento delle spese processuali.
2 “SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) della sottoscrizione della sentenza di separazione e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con- tratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta tra- scritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Il collegio ritiene che dev'essere confermato il con- tenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza
3 del 29/09/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato se- parativo e disponendo la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in servizi demografici ufficio stato civile comune di Altamura in data
17/08/2021 tra nata in [...] Parte_1
(BA) in data 02/10/2001, e , nato in [...]- Controparte_1
TAMURA (BA) in data 16/11/1998, trascritto nel registro degli
4 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 40, parte I, anno
2021;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 29/09/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
6. ND la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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