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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 629/2024
Il Giudice RI AN AL, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti DEPPERU FAUSTO/GHEZZO MARIO
IO ) Indirizzo Telematico;
ricorrente C.F._2
contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
Conclusioni parte resistente ha concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_1
ricorso avverso Intimazione di pagamento n. n. 10220249003620257/000”, emessa dall' notificata in data Controparte_2
05.10.2024 con la quale si richiedeva il versamento, entro cinque giorni dalla notifica, della somma complessiva di euro 59.592,55;
Ha precisato che l'opposizione veniva spiegata, per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito, avverso la predetta intimazione di pagamento limitatamente alle asserite pretese creditorie di cui: Avviso di addebito (Contributi IVS) n. 4022016000037106200 notificato il
12.04.2016;-Avviso di addebito (Contributi IVS) n.
402201600002454060000 notificato il 03.11.2016; Avviso di addebito
(Contributi IVS) n. 40220170001287705000 notificato il
03.10.2017;Avviso di addebito (Contributi IVS) n.
40220170002570903000 notificato il 10.11.2017;Avviso di addebito
(Contributi IVS) n. 40220180000856547000 notificato il 20.06.2018;
Avviso di addebito (Contributi IVS) n. 40220180003268479000 notificato il 12.12.2018; Avviso di addebito (Contributi IVS) n.
40220180003268479000 notificato il 01.07.2019;
Ha eccepito: Prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti.
Ha chiesto:
1.Preliminarmente, concorrendo gravi motivi e sussistendo ragioni di urgenza (imputabili alle precarie condizioni economiche della sig.ra sospendere l'esecuzione Controparte_3
promossa (ma non ancora iniziata) da contro la sig.ra CP_4
senza cauzione alcuna, e fissare con Controparte_3
decreto l'udienza per la comparizione delle parti indicando il termine perentorio per la notifica del Ricorso e del pedissequo decreto al creditore;
2.In accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione, dichiarare estinti per prescrizione i diritti di credito per contributi previdenziali IVS contenuti negli Avvisi di addebito incorporati nell'“Intimazione di pagamento n. 10220249003620257/000”, oggi impugnata e, conseguentemente, annullare, gli Avvisi di addebito: n.
Pag. 2 di 6 4022016000037106200 notificato il 12.04.2016; n.
402201600002454060000 notificato il 03.11.2016;n.
40220170001287705000 notificato il 03.10.2017; n.
40220170002570903000 notificato il 10.11.2017; n.
40220180000856547000 notificato il 20.06.2018; n.
40220180003268479000 notificato il 12.12.2018; n.
40220180003268479000 notificato il 01.07.2019; che ne costituiscono il necessario antecedente logico - giuridico;
3 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario sussistendo tutti i requisiti previsti dall'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito in via preliminare difetto di CP_1
integrità del contraddittorio, in quanto l'intimazione di pagamento impugnata, asseritamente notificata in data 05/10/2024, promanava da
, altresì al predetto atto erano sottesi gli Controparte_2
avvisi di addebito ex adverso richiamati, formati e notificati dall . CP_1
Nel merito ha precisato che gli avvisi di addebito impugnati erano stati regolarmente notificati alla ricorrente.
Ha chiesto:” in via preliminare: - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell dalla Controparte_2
quale promana l'atto impugnato, onerando controparte del relativo incombente;
- in via gradata ordinare all la Controparte_5
produzione di tutti gli atti interruttivi della prescrizione dal medesimo posti in essere in relazione ai contributi oggetto di causa;
nel merito, salvo gravame: - respingere, comunque, tutte le domande avversarie poiché manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare
Pag. 3 di 6 l'intimazione di pagamento impugnata e la debenza dei contributi e delle sanzioni portati dagli avvisi di addebito alla stessa sottesi, oltre sanzioni maturate e maturande sino al saldo come per legge;
- con vittoria di spese
e compensi di lite
Con ordinanza in data 21/2/2025 che si conferma, il giudice ha rigettato l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2 [...]
, ordinando alla medesima di esibire in giudizio ex art. 210 CP_2 CP_2
cpc, gli atti interruttivi notificati alla ricorrente;
L' con nota del 11/3/2025 ha depositato gli atti interruttivi notificati CP_1
alla ricorrente da . Controparte_2
La causa è stata istruita con soli documenti e all'esito della Camera di
Consiglio è stata decisa come in dispositivo e contestuale motivazione.
Nel caso in esame, la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto la prescrizione maturata in epoca successiva alla pretesa notifica degli avvisi di addebito sopra descritti, come si evince dal complessivo tenore del ricorso.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi.
Pag. 4 di 6 Va, quindi, verificato se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito siano stati adottati e comunicati al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Risulta documentalmente provato che l Controparte_2
ha interrotto i termini di prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito con i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 10220189000829963000 regolarmente notificata il 18/4/2018; Preavviso di fermo amministrativo n.
10280201900005978000 regolarmente notificato il 28/8/2019;· intimazione di pagamento n. 10220229002328811000 regolarmente notificato il
16/1/2023; intimazione di pagamento n. 10220249003620257000 regolarmente notificato il 5/10/2024;· Preavviso di fermo amministrativo n.
10280202400010400000, regolarmente notificato il 5/10/2024 (v. allegati
ADER).
Da quanto sopra, consegue che non può ritenersi spirato il termine di prescrizione quinquennale quanto alla contribuzione per cui è causa.
Altresì risulta per tabulas che la ricorrente è stata ammessa alla definizione agevolata per il pagamento dei contributi relativi anche agli avvisi di addebito impugnati con il presente ricorso (v. allegati ).
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 e ss.mm (scaglione da 26.001 a
52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e
Pag. 5 di 6 disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna la ricorrente a pagare in favore dell' resistente le spese di CP_6
lite che liquida in euro 4.629,00, oltre spese generali (15%) iva e cpa se dovute
17/12/2025 Il Giudice
RI AN AL
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 629/2024
Il Giudice RI AN AL, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti DEPPERU FAUSTO/GHEZZO MARIO
IO ) Indirizzo Telematico;
ricorrente C.F._2
contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
Conclusioni parte resistente ha concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_1
ricorso avverso Intimazione di pagamento n. n. 10220249003620257/000”, emessa dall' notificata in data Controparte_2
05.10.2024 con la quale si richiedeva il versamento, entro cinque giorni dalla notifica, della somma complessiva di euro 59.592,55;
Ha precisato che l'opposizione veniva spiegata, per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito, avverso la predetta intimazione di pagamento limitatamente alle asserite pretese creditorie di cui: Avviso di addebito (Contributi IVS) n. 4022016000037106200 notificato il
12.04.2016;-Avviso di addebito (Contributi IVS) n.
402201600002454060000 notificato il 03.11.2016; Avviso di addebito
(Contributi IVS) n. 40220170001287705000 notificato il
03.10.2017;Avviso di addebito (Contributi IVS) n.
40220170002570903000 notificato il 10.11.2017;Avviso di addebito
(Contributi IVS) n. 40220180000856547000 notificato il 20.06.2018;
Avviso di addebito (Contributi IVS) n. 40220180003268479000 notificato il 12.12.2018; Avviso di addebito (Contributi IVS) n.
40220180003268479000 notificato il 01.07.2019;
Ha eccepito: Prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti.
Ha chiesto:
1.Preliminarmente, concorrendo gravi motivi e sussistendo ragioni di urgenza (imputabili alle precarie condizioni economiche della sig.ra sospendere l'esecuzione Controparte_3
promossa (ma non ancora iniziata) da contro la sig.ra CP_4
senza cauzione alcuna, e fissare con Controparte_3
decreto l'udienza per la comparizione delle parti indicando il termine perentorio per la notifica del Ricorso e del pedissequo decreto al creditore;
2.In accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione, dichiarare estinti per prescrizione i diritti di credito per contributi previdenziali IVS contenuti negli Avvisi di addebito incorporati nell'“Intimazione di pagamento n. 10220249003620257/000”, oggi impugnata e, conseguentemente, annullare, gli Avvisi di addebito: n.
Pag. 2 di 6 4022016000037106200 notificato il 12.04.2016; n.
402201600002454060000 notificato il 03.11.2016;n.
40220170001287705000 notificato il 03.10.2017; n.
40220170002570903000 notificato il 10.11.2017; n.
40220180000856547000 notificato il 20.06.2018; n.
40220180003268479000 notificato il 12.12.2018; n.
40220180003268479000 notificato il 01.07.2019; che ne costituiscono il necessario antecedente logico - giuridico;
3 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario sussistendo tutti i requisiti previsti dall'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito in via preliminare difetto di CP_1
integrità del contraddittorio, in quanto l'intimazione di pagamento impugnata, asseritamente notificata in data 05/10/2024, promanava da
, altresì al predetto atto erano sottesi gli Controparte_2
avvisi di addebito ex adverso richiamati, formati e notificati dall . CP_1
Nel merito ha precisato che gli avvisi di addebito impugnati erano stati regolarmente notificati alla ricorrente.
Ha chiesto:” in via preliminare: - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell dalla Controparte_2
quale promana l'atto impugnato, onerando controparte del relativo incombente;
- in via gradata ordinare all la Controparte_5
produzione di tutti gli atti interruttivi della prescrizione dal medesimo posti in essere in relazione ai contributi oggetto di causa;
nel merito, salvo gravame: - respingere, comunque, tutte le domande avversarie poiché manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare
Pag. 3 di 6 l'intimazione di pagamento impugnata e la debenza dei contributi e delle sanzioni portati dagli avvisi di addebito alla stessa sottesi, oltre sanzioni maturate e maturande sino al saldo come per legge;
- con vittoria di spese
e compensi di lite
Con ordinanza in data 21/2/2025 che si conferma, il giudice ha rigettato l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2 [...]
, ordinando alla medesima di esibire in giudizio ex art. 210 CP_2 CP_2
cpc, gli atti interruttivi notificati alla ricorrente;
L' con nota del 11/3/2025 ha depositato gli atti interruttivi notificati CP_1
alla ricorrente da . Controparte_2
La causa è stata istruita con soli documenti e all'esito della Camera di
Consiglio è stata decisa come in dispositivo e contestuale motivazione.
Nel caso in esame, la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto la prescrizione maturata in epoca successiva alla pretesa notifica degli avvisi di addebito sopra descritti, come si evince dal complessivo tenore del ricorso.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi.
Pag. 4 di 6 Va, quindi, verificato se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito siano stati adottati e comunicati al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Risulta documentalmente provato che l Controparte_2
ha interrotto i termini di prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito con i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 10220189000829963000 regolarmente notificata il 18/4/2018; Preavviso di fermo amministrativo n.
10280201900005978000 regolarmente notificato il 28/8/2019;· intimazione di pagamento n. 10220229002328811000 regolarmente notificato il
16/1/2023; intimazione di pagamento n. 10220249003620257000 regolarmente notificato il 5/10/2024;· Preavviso di fermo amministrativo n.
10280202400010400000, regolarmente notificato il 5/10/2024 (v. allegati
ADER).
Da quanto sopra, consegue che non può ritenersi spirato il termine di prescrizione quinquennale quanto alla contribuzione per cui è causa.
Altresì risulta per tabulas che la ricorrente è stata ammessa alla definizione agevolata per il pagamento dei contributi relativi anche agli avvisi di addebito impugnati con il presente ricorso (v. allegati ).
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 e ss.mm (scaglione da 26.001 a
52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e
Pag. 5 di 6 disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna la ricorrente a pagare in favore dell' resistente le spese di CP_6
lite che liquida in euro 4.629,00, oltre spese generali (15%) iva e cpa se dovute
17/12/2025 Il Giudice
RI AN AL
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