Articolo 1 della Legge 20 aprile 1951, n. 339
Articolo 2
Versione
10 giugno 1951
Art. 1.
In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1 gennaio 1950, e' sospesa l'applicazione del limite di eta' previsto dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 10 giugno 1951