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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15081/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to MONTAGNA ELISABETTA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to DE LUCA GIOACCHINO ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento somma
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/12/2024, la ricorrente conveniva in giudizio la società premettendo di aver lavorato Parte_1 CP_1 alle dipendenze dell'odierna resistente con contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/05/2023 al 31/01/2024 full-time, livello 5 qualifica operaia, mansione aiuto cuoca CCNL Turismo Pubblici Servizi, di non aver percepito il pagamento della retribuzione di gennaio 2024, spettanze di fine rapporto e
TFR, per € 2.036,66 a titolo di retribuzione di gennaio 2024 (sino alla data di cessazione) di cui €
1.470,84, 13esima mensilità 2024 € 121,50, 14° mensilità 2024 € 121,50, ferie € 165,81 e riduzione orario di lavoro € 157,00, ed € 917,61 a titolo di TFR, per complessivi € 2.954,27 lordi (di cui € 917,61 a titolo di TFR).
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«-Accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice nei confronti della resistente della retribuzione di gennaio 2024, 13esima mensilità 2024, 14° mensilità 2024 , ferie e riduzione orario di lavoro, nonchè
TFR Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Email_1
Serial#: C.F._3
e, per l'effetto,
-Condannare (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano (20148 – MI), Via Giovanni Fantoni, 8 a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 2.954,27 (di cui Euro 917,61 a titolo di TFR) nonché in particolare a titolo di retribuzione di gennaio 2024 (sino alla data di cessazione) euro 1.470,84, 13esima mensilità 2024 euro
121,50, 14° mensilità 2024 euro 121,50, ferie euro 165,81 e riduzione orario di lavoro euro 157,00 e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi al presente giudizio».
Il ricorso appare fondato e meritevole di integrale accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 15677 del 03/07/2009)
Se, da un lato, la ricorrente ha fornito prova documentale della fonte del proprio credito, id est il contratto di lavoro subordinato (doc. 1), i cedolini paga (doc. 2), ed allegato l'altrui inadempimento, la
2 società convenuta, non costituendosi in giudizio a fronte di rituale e tempestiva evocazione giudiziale, non ha assolto l'onere di controallegare e controdedurre, su di sé gravante, al fine di contrastare le pretese creditorie in questa sede azionate, con la conseguenza che il diritto del ricorrente deve ritenersi processualmente assistito da adeguata evidenza probatoria.
In merito al quantum, in assenza di cedolini paga relativi alle competenze richieste, parte ricorrente ha provveduto alla quantificazione delle competenze sulla base di conteggi, fondati sulle buste paga e sulle disposizioni del CCNL applicabile, esenti da vizi metodologici e di merito. In particolare, alla ricorrente competeranno € 2.036,66 a titolo di retribuzione di gennaio 2024 (sino alla data di cessazione) di cui €
1.470,84, 13esima mensilità 2024 € 121,50, 14° mensilità 2024 € 121,50, ferie € 165,81 e riduzione orario di lavoro € 157,00, ed € 917,61 a titolo di TFR, per complessivi € 2.954,27 lordi (di cui € 917,61 a titolo di TFR).
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da nei confronti di e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1 parte resistente al pagamento, per le causali di cui in narrativa, della somma pari a € 2.954,27 lordi (di cui € 917,61 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.600 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 10/09/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to MONTAGNA ELISABETTA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to DE LUCA GIOACCHINO ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento somma
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/12/2024, la ricorrente conveniva in giudizio la società premettendo di aver lavorato Parte_1 CP_1 alle dipendenze dell'odierna resistente con contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/05/2023 al 31/01/2024 full-time, livello 5 qualifica operaia, mansione aiuto cuoca CCNL Turismo Pubblici Servizi, di non aver percepito il pagamento della retribuzione di gennaio 2024, spettanze di fine rapporto e
TFR, per € 2.036,66 a titolo di retribuzione di gennaio 2024 (sino alla data di cessazione) di cui €
1.470,84, 13esima mensilità 2024 € 121,50, 14° mensilità 2024 € 121,50, ferie € 165,81 e riduzione orario di lavoro € 157,00, ed € 917,61 a titolo di TFR, per complessivi € 2.954,27 lordi (di cui € 917,61 a titolo di TFR).
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«-Accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice nei confronti della resistente della retribuzione di gennaio 2024, 13esima mensilità 2024, 14° mensilità 2024 , ferie e riduzione orario di lavoro, nonchè
TFR Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Email_1
Serial#: C.F._3
e, per l'effetto,
-Condannare (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano (20148 – MI), Via Giovanni Fantoni, 8 a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 2.954,27 (di cui Euro 917,61 a titolo di TFR) nonché in particolare a titolo di retribuzione di gennaio 2024 (sino alla data di cessazione) euro 1.470,84, 13esima mensilità 2024 euro
121,50, 14° mensilità 2024 euro 121,50, ferie euro 165,81 e riduzione orario di lavoro euro 157,00 e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi al presente giudizio».
Il ricorso appare fondato e meritevole di integrale accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 15677 del 03/07/2009)
Se, da un lato, la ricorrente ha fornito prova documentale della fonte del proprio credito, id est il contratto di lavoro subordinato (doc. 1), i cedolini paga (doc. 2), ed allegato l'altrui inadempimento, la
2 società convenuta, non costituendosi in giudizio a fronte di rituale e tempestiva evocazione giudiziale, non ha assolto l'onere di controallegare e controdedurre, su di sé gravante, al fine di contrastare le pretese creditorie in questa sede azionate, con la conseguenza che il diritto del ricorrente deve ritenersi processualmente assistito da adeguata evidenza probatoria.
In merito al quantum, in assenza di cedolini paga relativi alle competenze richieste, parte ricorrente ha provveduto alla quantificazione delle competenze sulla base di conteggi, fondati sulle buste paga e sulle disposizioni del CCNL applicabile, esenti da vizi metodologici e di merito. In particolare, alla ricorrente competeranno € 2.036,66 a titolo di retribuzione di gennaio 2024 (sino alla data di cessazione) di cui €
1.470,84, 13esima mensilità 2024 € 121,50, 14° mensilità 2024 € 121,50, ferie € 165,81 e riduzione orario di lavoro € 157,00, ed € 917,61 a titolo di TFR, per complessivi € 2.954,27 lordi (di cui € 917,61 a titolo di TFR).
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da nei confronti di e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1 parte resistente al pagamento, per le causali di cui in narrativa, della somma pari a € 2.954,27 lordi (di cui € 917,61 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.600 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 10/09/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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