Articolo 23 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 22Articolo 24
Versione
9 febbraio 1966
Art. 23.
L' articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966