Art. 23.
L' articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni".
L' articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni".