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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 14.50, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza che segue in assenza dei legali che ne hanno fatto richiesta, mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza e loro inclusione nel presente verbale di causa.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Aosta In persona del Giudice dott. Giuseppe de Filippo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 300/2024 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da (C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1 25.10.1950, residente in [...], Fraz. Porossan – Roppoz n. 9/E, con l'avv. Sergio Vincenzetti (PEC in forza di procura in Email_1 atti ATTORE contro
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...] e del sig. C.F._2
, nato ad [...] il [...], residente in [...] Piave n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Massai (Cod. Fis.:
) del foro di Siena, come da procura in calce al presente C.F._3 atto, con studio in Torrita di Siena Loc. Foenna n. 10, PEC e mail , tel. E fax Email_2 Email_3 0577/686060, indirizzi presso i quali si richiede vengano fatte le comunicazioni di cancelleria, studio presso il quale dichiarano di eleggere domicilio CONVENUTI OGGETTO: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione
**** Conclusioni per parte attrice: come da memoria integrativa 23.09.2024 richiamata in occasione dell'udienza del 15 ottobre 2025 Conclusioni per le parti convenute: come da memoria integrativa 04.10.2025 richiamata in occasione dell'udienza del 15 ottobre 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;
tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione secondo cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati
1 con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (art. 16 bis c. 9 octies D.L. 179/12 come modificato dal D.L. 83/15 convertito nella L. 132/15). La sig.ra ha intimato ai sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
sfratto per morosità dall'immobile sito in Aosta, Via Piave n. 6 piano II in
[...] ragione del mancato pagamento degli oneri condominiali relativi al periodo 2021/2022. Il Giudice del sommario rigettava l'istanza di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale, il quale ha designato lo scrivente alla trattazione della presente causa di merito. Parte ricorrente ha depositato telematicamente in data 14.10.2025 verbale di mediazione obbligatoria con esito negativo. Fatte precisare le conclusioni all'udienza del 15.10.2025 ed invitate la parti alla discussione orale, la causa viene definita nei termini di cui al dispositivo letto al termine della Camera di Consiglio. Va rigettata la domanda avanzata in via preliminare dagli intimati tesa a far dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra per Parte_1 aver azionato la procedura di sfratto per morosità per l'asserito mancato pagamento dei soli oneri condominiali relativi al periodo 2021/2022 per l'importo complessivo di Euro 3.837,82 essendo a loro dire il procedimento di convalida di sfratto limitato dall'art. 658 c.p.c. alle sole ipotesi di insolvenza rispetto ai canoni di locazione, mentre nell'intimazione per cui è causa era stato lamentato solo il mancato pagamento degli oneri accessori. Sul punto la Corte di legittimità ha infatti ormai da tempo chiarito che gli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 1978 hanno introdotto relativamente alla gravità dell'inadempimento predeterminata ex lege, alla possibilità della sanatoria ed alla concessione del termine di grazia, un'equiparazione fra canone di locazione ed oneri accessori, con la conseguenza che anche la morosità per soli oneri accessori può essere dedotta in giudizio con lo speciale procedimento di convalida ex art. 658 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 1989/1835; 1987/1066, 12709/1998 e la recente sentenza del Tribunale di Firenze n. 3180/2023 del 02-11-2023). La domanda svolta da parte attrice deve trovare accoglimento. Il contratto di locazione impone al conduttore due obbligazioni principali: il pagamento del canone di locazione e il pagamento degli oneri accessori, tra cui rientrano tipicamente le spese condominiali. L'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli oneri accessori può, al pari del mancato pagamento del canone, costituire causa di risoluzione del contratto e legittimare come si è detto sopra il locatore ad avviare la procedura di sfratto per morosità. Per le locazioni ad uso abitativo, la Legge n. 392 del 1978 (c.d. Legge sull'Equo Canone) assume un ruolo centrale. In particolare, l'art. 5 di tale legge stabilisce un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, sottraendo al giudice la valutazione discrezionale richiesta in via generale dall'art. 1455 c.c. Per quanto concerne gli oneri accessori, l'art. 5 L. 392/1978 stabilisce che l'inadempimento del conduttore è considerato sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto quando:
1. L'importo non pagato supera quello di due mensilità del canone.
2 2. Il mancato pagamento si protrae per oltre sessanta giorni dalla richiesta del locatore. Nel caso che ci occupa la sig.ra ha assolto l'onere di provare l'esistenza Pt_1 del titolo su cui fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativa sottoscritto tra le parti in data 17.01.2019 e registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Chatillon (cfr. all.
1-2 fascicolo parte attrice) e dai verbali assemblea e bilanci consuntivi (cfr. all.ti 3-4-5 fascicolo di parte attrice) relativi alla ripartizione delle spese condominiali, nonché del pagamento della somma di euro 3.837,82 (cfr. doc. 7 fascicolo parte attrice) come indicato nel ricorso di sfratto per morosità (somma inferiore rispetto a quella indicata nella memoria integrativa 23.09.2024). Il mancato versamento dell'importo di euro 3.837,82 (importo di gran lunga superiore ad 1 rata trimestrale di canone anticipato pari ad euro 2.850,00) da parte dei conduttori (importo poi versato dal proprietario dell'immobile con valuta del 26.01.2024: cfr. doc. 7), nonché le diffide di pagamento inoltrate dall'amministrazione del condominio e dal proprietario ai sigg.ri e CP_1
(cfr. all.ti 5-6 fascicolo parte attrice) soddisfano i requisiti richiesti Parte_2 dall'art. 5 L. 392/1978 in punto risoluzione del contratto. I conduttori, dal canto loro, non hanno provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali, sicchè tale circostanza, unitamente al decorso del tempo, costituiscono inadempimento d'indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, con condanna al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore. È importante altresì sottolineare come la richiesta del termine di grazia svolta dai convenuti/conduttori è incompatibile con l'opposizione alla convalida, in quanto presuppone il riconoscimento del debito (cfr. Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22650/2019]. Parimenti deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali versati dal proprietario nella sola misura di euro 3.837,82 perché documentalmente provato da parte attrice. Le spese seguono la soccombenza e trovano la loro liquidazione nel dispositivo.
PQM
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Giuseppe de Filippo, respinta ogni differente domanda od eccezione, accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato in data 17.01.2019 fra la sig.ra ed i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 relativo all'immobile sito in Aosta, Via Piave n. 6 piano II distinto al N.C.E.U. al foglio 40 part. N. 414 sub. 7 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 17 gennaio 2019 in ragione del mancato pagamento degli oneri condominiali relativi agli anni 2021/2022 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna i sigg.ri CP_1
e a:
[...] Parte_2
- Rilasciare l'immobile, libero da persone o cose, fissando la data dell'esecuzione al 31.01.2026;
- A corrispondere all'attore la somma complessiva di € 3.837,82, per oneri condominiali relativi agli anni 2021/2022, oltre interessi ex art. 1284 4° c. cod. civ dalla data di notificazione dell'intimazione di sfratto per le spese sino al saldo.
3 Visto l'art. 91 cod. proc. civ. dichiara tenuta e condanna i convenuti a rimborsare all'attore le spese di lite, comprensive della fase di mediazione, che liquida tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche per causa ricompresa nello scaglione sino ad € 5.200,00, in complessivi € 1.901,00 per onorari (425,00 fase studio;
425,00 fase introduttiva;
200,00 fase di trattazione comprensiva della mediazione;
851,00 fase decisionale), oltre costi, 15% rimborso forfetario, cpa ed iva su compensi, quest'ultima se non detraibile. Aosta, il 15 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Giuseppe de Filippo
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