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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 1052/2023 RG tra appresentato e difeso dall'avv.DI FRANCO FRANCESCO Parte_1
contro appresentata e difesa dall'avv. ESINI PAOLO e altri Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 15.11.2023 (doc.1), il Signor adiva Parte_1
l'intestato Tribunale – Sezione Lavoro, per chiedere di accertare la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agente in attività finanziaria sottoscritto in data 1.4.2018 e comunicato dal Sig. a Pt_1 in data 14.03.2022, e la conseguente condanna di al CP_1 CP_1 pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari ad €
55.442,61 in applicazione degli AEC, ovvero, in subordine, pari ad €
46.202,17 in applicazione del termine di preavviso contrattualmente previsto di cinque mesi, nonché al pagamento della somma di €
65.497,95, quale indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. o alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre, in ogni caso, agli interessi da dì del dovuto fino al saldo effettivo. Esponeva in fatto e diritto le proprie ragioni.
Si costituiva nei termini contestando Controparte_1 radicalmente le prospettazioni avversarie e svolgendo a propria volta domanda riconvenzionale risarcitoria.
Veniva espletato tentativo di conciliazione e ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti.
Con note d'udienza autorizzate depositate il 6/6/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nelle sedi protette e chiedevano estinguersi il presente giudizio.
Nelle note autorizzate le parti testualmente deducono:
“… che le Parti hanno conciliato la controversia attraverso la procedura di negoziazione assistita relativa a controversia di lavoro ai sensi e per gli effetti degli art.
2 e segg., d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14,come modificato dall'art. 9, d. lgs. n.
149/2022, attuativo della L.Delega n. 206/2021.
• che l' Accordo è stato pure depositato presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Padova e qui si allega copia
• che pertanto si richiede la cancellazione della causa dal ruolo a spese compensate”.
La intervenuta conciliazione stragiudiziale della causa implica la rinuncia alla presente azione, debitamente accettata da controparte;
tale rinuncia comporta declaratoria di estinzione del Giudizio.
L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza dell'organo collegiale o con ordinanza del giudice istruttore (cfr. Trib. Torino 12 febbraio 2016, Trib. Bari 24 aprile 2008 e Cass. 15631/09).
Le spese di lite, essendo già state regolamentate nell'intervenuto accordo conciliativo prodotto in atti, sono interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
1) - dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia gli atti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Pag. 2 di 3 Reggio Emilia, 19/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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